CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09944/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agropoli (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alle richieste del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Pubblico ministero propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che, accogliendone l'appello avanzato a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] le misure cautelari della sospensione dai • pubblici uffici e della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale di commercialista, in relazione al delitto di partecipazione ad un'associazione per delinquere con il ruolo di promotore ed organizzatore, nonché per vari episodi di corruzione per l'esercizio della funzione, di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di falsi ideologici. 2. Il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione su due aspetti. 2.1. Il primo è quello della ritenuta prescrizione di alcuni episodi di corruzione, dallo stesso Pubblico ministero collocati in data anteriore e prossima a quella di presentazione delle mendaci domande di erogazione dei finanziamenti (luglio 2018), allorché la pena massima per tali delitti e, di conseguenza, il termine di prescrizione erano pari a sei anni. Obietta il ricorrente che nell'incolpazione è stata indicata la data di conclusione del patto illecito, mentre, da alcune conversazioni intercettate (che riporta), emergerebbe che il pagamento del prezzo della corruzione avveniva all'esito dell'erogazione dei finanziamenti, ciò che si è verificato nel 2020. 2.2. La seconda doglianza riguarda l'omesso riconoscimento di un quadro di gravità indiziaria per gli episodi corruttivi di cui al capo 2) dell'incolpazione, relativamente ai quali - secondo il Tribunale - non vi sarebbero sufficienti elementi per ritenere che vi sia stata anche solo la promessa di una remunerazione del pubblico funzionario. Replica il ricorso che, una volta riconosciuto dallo stesso Tribunale che gli indagati avessero messo in atto un vero e proprio "sistema" criminale e che abbiano realizzato decine di truffe, consumate o tentate, è del tutto irrazionale ipotizzare - come invece fa l'ordinanza - che, in quei casi, essi abbiano agito per agevolare i singoli privati richiedenti i finanziamenti, senza pretendere dagli stessi un compenso: tanto più che alcuni richiedenti sono stati coinvolti in tali affari dagli stessi organizzatori, senza avere alcuna pregressa conoscenza nel settore, e che, inoltre, da varie conversazioni intercettate (anche queste testualmente riportate per estratto), risulterebbe la pretesa, da parte dei pubblici ufficiali, di una tariffa fissa del 10% dei contributi fatti percepire ai privati. 2. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può essere ammesso, a norma degli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., difettando nel proponente l'interesse all'impugnazione. 2. Con il provvedimento impugnato, all'indagato sono state applicate misure cautelari in relazione ad una parte dei fatti di reato dì cui è incolpato. Con il suo ricorso, il Pubblico ministero non ha addotto specifiche ragioni per le quali il parziale rigetto della sua domanda cautelare potrebbe influire negativamente, secondo la prospettiva dell'accusa, sulla durata della misura, sulla specie della stessa, sull'operatività di eventuali presunzioni cautelarì o, altrimenti, sul complessivo quadro cautelare: con la conseguenza che, dall'eventuale accoglimento della sua impugnazione, non potrebbe derivargli alcuna situazione pìù vantaggiosa sul piano processuale. Giova ricordare, a tale proposito, che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va individuata, piuttosto, in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale ed in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Appare coerente con tale principio, dunque, l'affermazione di questa Corte - che il Collegio condivide - secondo la quale, in tema di impugnazioni cautelari, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cessazione del Pubblico ministero che si dolga esclusivamente della ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per taluni dei delitti contestati, nel caso in cui l'ordinanza resa dal Tribunale del riesame (ma io stesso vale, con ogni evidenza, per quello dell'appello cautelare) abbia comunque confermato la sussistenza della gravità indiziaria relativamente ad altri delitti, disponendo il mantenimento - o, nel caso dell'appello, l'applicazione - della misura (Sez. 6, n. 23241 del 21/05/2019, Viscardi, Rv, 276069). P.Q.M. Dichiara inammissibile il r