CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07536/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 3 dicembre 2020 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminata la requisitoria scritta depositata dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento al secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 3 dicembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 13 settembre 2019 che, concesse le attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76, d.P.R.n. 445/2000 perché, nella sua qualità di presidente della [OSCURATO:PERSONA], depositava presso la Camera di Commercio di Salerno richiesta di iscrizione nel registro delle imprese dichiarando falsamente che l'impresa possedeva i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 2, comma 1, lett. b, D.M. 274/97. Contrariamente a quanto dichiarato dall'imputato, risultava invece che uno dei consiglieri di amministrazione aveva emesso un assegno privo di provvista successivamente protestato. 1.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il difensore di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui ha ravvisato, nella compilazione di un modulo pre-stampato e nel mancato approfondimento di un fatto personalissimo riguardante uno dei componenti del consiglio di amministrazione non mera superficialità e negligenza e, quindi, la colpa, bensì il dolo. 1.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamenta la sostanziale inesistenza della motivazione nella parte in cui non ha accolto l'istanza di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo e in questi limiti la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. 2. L'imputato è stato condannato per il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico avendo dichiarato il falso in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000. Orbene, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice quello secondo cui quando il ricorrente denuncia contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. (Ex multis, da ultimo, Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 02). Ad ogni buon conto deve rilevarsi che la Corte ha, sia pure succintamente, ma sufficientemente motivato in punto di elemento psicologico posto che il dolo è da ravvisarsi nella coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dire il vero in base alla doverosa conoscenza della normativa vigente (Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Pizzuto, Rv. 281041 - 02) e l'imputato, come rilevato nella sentenza impugnata, ben avrebbe dovuto e potuto verificare, attraverso una semplice visura effettuata presso la Camera di Commercio, che in capo ad uno dei consiglieri del consiglio di amministrazione della cooperativa di cui egli è presidente, sussisteva un protesto cambiario per aver emesso un assegno privo di provvista. All'esito di tale doveroso controllo, quindi, avrebbe potuto facilmente evitare di dichiarare un dato (quello dell'assenza di protesti) non rispondente a verità. 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato posto che, come correttamente lamentato dal ricorrente, la Corte d'appello ha sostanzialmente omesso la motivazione in ordine al diniego di applicazione della causa di esclusione della punibilità. Ed invero, come precisato da questa Corte nella sua massima composizione (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01), ai fini del riconoscimento o dell'esclusione del beneficio in questione occorre procedere ad un'equilibrata valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna disvalore. Il giudice, dunque, una volta accertata la sussistenza del reato, deve effettuare una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo onde poter valutare l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. La Corte d'appello non ha fatto buon uso di tali principi in quanto ha inspiegabilmente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. sulla base del rilievo che il delitto commesso «rientra nel novero dei delitti contro la fede pubblica» e ha effettuato un richiamo solo generico all'art. 133 cod. pen. senza indicare, in alcun modo, le ragioni per cui ha ritenuto non consentita nel caso di specie la concessione del beneficio. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio in parte qua per nuovo esame e il giudice del rinvio, attenendosi ai principi di cui sopra, verificherà se vi siano o meno i presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen.. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Roma, 3 novembre 2021 Il C sigliere eensore )9s( Il Presidente na [OSCURATO:PERSONA] q-7,J\s, CORTE