Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 novembre 2025

Cassazione n. 29843/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7701/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della Società [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Salerno, elettivamente domiciliati in Roma alla via E. Morosini presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

SALERNOn.7092/2021 depositata il 06/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 7701/2022 Numero sezionale 3716/2025 Numero di raccolta generale 29843/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 04/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 7701/2022 Numero sezionale 3716/2025 Numero di raccolta generale 29843/2025 Data pubblicazione 12/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7701/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della Società [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Salerno, elettivamente domiciliati in Roma alla via E. Morosini presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNOn.7092/2021 depositata il 06/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 7701/2022 Numero sezionale 3716/2025 Numero di raccolta generale 29843/2025 Data pubblicazione 12/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 04/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 7701/2022 Numero sezionale 3716/2025 Numero di raccolta generale 29843/2025 Data pubblicazione 12/11/2025
Decreto Cassazione n. 29843/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris