CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 1990
Cassazione n. 23349/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1990 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 81 e 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione. La Corte territoriale ha, in modo non illogico, ritenuto l'esistenza della pluralità di persone offese dalla condotta di resistenza ascritta all'imputato in quanto "gli operanti erano collocati talmente vicini al veicolo da potere illuminare ulteriormente l'abitacolo con la propria torcia, vicinanza che lascia escludere che il Bruccoleri, dagli stessi conosciuto, non abbia avuto esatta contezza del limitato numero di tre operanti". Corretta è dunque, l'affermazione di responsabilità ex art. 81, comma primo, cod. pen., dal momento che in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01). Anche l'altro motivo di ricorso - relativo all'affermata recidiva - è manifestamente infondato; sul punto, la sentenza impugnata ha rilevato che "la distanza temporale dei fatti e delle condanne antecedenti, del 2014 e del 2015, nonché la già manifestata propensione alla commissione di delitti connotati da violenza, come la rapina, contrassegnano la condotta tenuta quale manifestazione di maggior riprovevolezza ". Motivazione niente affatto illogica e conforme al principio affermato da questa Corte secondo cui il dovere motivazionale in tema di sussistenza dell'aggravante della recidiva risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Pg in proc. Guerra, Rv. 274782 - 01). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il Consigliere rel