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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10784/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8708/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 20/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta edifende -resistente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA - SEZ.DIST.DI SALERNOn. 9198/2015 depositata i l 22/10/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. L’Ufficio di Avellino dell’Agenzia delle entrate rideterminava, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, a carico di [OSCURATO:SOCIETA].(con l’avviso di accertamento n.

TFK030203048/2012) e del socio [OSCURATO:PERSONA] Amato (con gli avvisi di accertamento nn.

TFK070203167/2012 e TFK010203164/2012), relativamente all’anno di imposta 2007, a seguito di pvc della G.d.F., fallito il tentativo di accertamento con adesione, ricavi per euro 618.369, a fronte di dichiarati 565.237, con conseguente determinazione di maggiori imposte dirette ed indirette.

2. Impugnati gli avvisi, la CTP di Avellino, con sentenza n. 286/2/13 del 1° luglio 2013, accoglieva i ricorsi.

3. Proponeva appello l’Agenzia delle entrate e la CTR di Napoli, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il gravame.

3.1. In particolare, la CTR osservava che: - la decisione di diverso segno della CTP era stata da questa resa facendo applicazione del comma 1, e non, come invece sarebbe stato corretto, del comma 2, dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973; -l’assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, dunque, fa venir meno l’accertamento ex comma 1, non pregiudicando però quello ex comma 2; - in riferimento al comma 2, l’accertamento è legittimo poiché “si è basato su alcuni riscontri di fatto, quali: -- la quantificazione delle rimanenze finali al 31/12/2007 in violazione dell'art. 92 del tuir; --la presenza di 12 lavoratori irregolari; --la mancanza del libro matricola; -- una commistione della compagine sociale con la società – [OSCURATO:SOCIETA]. - di cui [OSCURATO:PERSONA] era anche amministratore”; -conseguentemente, “il reddito di impresa è stato determinato sulla base dei dati e delle notizie venuti a conoscenza dell'Ufficio e pertanto si poteva prescindere dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili e potevano anche utilizzarsi presunzioni semplici senza i requisiti concomitanti della gravità, precisione e concordanza”.

4. Propongono ricorso per cassazione i contribuenti con due motivi.

L’Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 113 cod. proc. civ.

1.1. Nella fattispecie non si poteva affatto procedere con l'accertamento induttivo.

I riscontri di fatto sui quali poggia la sentenza impugnata integrano circostanze non decisive ai fini specifici e non sussumibili nell'astratta previsione di legge.

Quanto al valore delle rimanenze, l'Ufficio ha ritenuto essere stato indicato un valore più alto del dovuto, ma tale circostanza, peraltro non veritiera, avrebbe “in limine” come conseguenza un aumento dell'utile e quindi delle imposte.

La presenza di lavoratori irregolari e la mancanza del libro matricola comporta unicamente la violazione delle disposizioni giuslavoristiche.

La circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse inserito anche in altra compagine sociale è priva di giuridica rilevanza.

1.2. Il motivo è inammissibile e comunque nel complesso manifestamente infondato.

Esso è inammissibile in quanto, in violazione del principio di autosufficienza, non riproduce la motivazione dell’avviso di accertamento in uno agli atti delle parti private nel procedimento amministrativo ed in quello giurisdizionale e quindi non consente di materialmente apprezzare la dedotta non decisività degli elementi di fatto evidenziati dalla CTR nella sentenza impugnata.

Ciò vale, in particolare, con riguardo alle rimanenze, in rapporto alle quali meramente locutoria è l’affermazione secondo cui l’Ufficio avrebbe, viepiù erroneamente, indicato un valore più alto del dovuto.

Fermo quanto precede, il motivo non coglie neppure nel segno –con conseguente manifesta infondatezza della censura – a misura che non si confronta con l’effettiva “ratio decidendi” della sentenza impugnata, volta ad evidenziare la radicale inosservanza, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., delle normative civilistiche e contabili, nel contesto di una situazione ambigua in cui il [OSCURATO:PERSONA] vantava “commistioni” anche in una società parallela.

Talché, la presenza di un ragguardevole numero di lavoratori irregolari e la totale mancanza del libero matricola, ben lungi dall’integrare solamente una trasgressione alla disciplina giuslavoristica, rende ragione di un’accertata, e non contestata, capacità produttiva non minimamente registrata dalla realtà documentale dell’impresa, con riferimento alla quale, dunque, la valorizzazione delle rimanenze in difformità dall’art. 92 tuir rappresenta la spia di una totale inattendibilità.

Un tanto legittima, pianamente, la modalità accertativa confermata dalla CTR.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 39 e 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e violazione dell’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972, nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio.

2.1. Si configura anche il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., “poiché la pronuncia impugnata omette di indicare quale fatto storico di cui alle circostanze tassativamente indicate dall’art. 39, seconda parte, lettere a), c), d) d-bis) e d- ter), [d.P.R. n. 600 del 1973] ricorra nella fattispecie ‘de qu[a]’”; “non vengono […] indicate ragioni obiettivamente sufficienti ed adeguate, sul piano logico e su quello delle massime di esperienza, tali da suffragare il convincimento espresso dalla CTR[,] che si limita, acriticamente, ad aderire a quanto riportato negli avvisi di accertamento impugnati[,] ove, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73, vengono precisati i fatti e le circostanze che secondo l'Ufficio giustificherebbero il ricorso a metodi induttivi e/o sintetici ex art. 39, co. 2”.

Si tratta tuttavia di fatti che, come visto, non rendono applicabile quest'ultima disposizione.

Nella sentenza impugnata si configura dunque mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico; “la motivazione è quindi, a ben vedere, meramente apparente”.

2.2. Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni: - deduce cumulativamente plurime censure, senza, nella successiva illustrazione, render partitamente conto delle ragioni in fatto ed in diritto addotte a supporto delle stesse, postulando perciò un non consentito intervento suppletivo di questa Suprema Corte; - non riproduce, come già visto, la motivazione dell’avviso, impedendo così “in radice” di verificare la fondatezza dell’assunto secondo cui la CTR si sarebbe acriticamente limitata a recepire la stessa; - quanto alla censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ne invoca il paradigma senza in realtà indicare il fatto storico di cui la CTR avrebbe “positivamente” e “concretamente” omesso l’esame, addebitando invece alla stessa l’omessa indicazione del “fatto storico di cui alle circostanze tassativamente [legittimanti l’adozione della metodologia induttiva]”.

Esso è inoltre manifestamente infondato alla stregua delle considerazioni già svolte a confutazione del motivo precedente, dovendosi, in questa sede, solo aggiungere che la CTR ha sinteticamente, ma efficacemente, elencato gli elementi fattuali dal cui insieme ha tratto il corretto convincimento di una totale inattendibilità della contabilità d’impresa, con conseguente legittimità dell’accertamento: in tal guisa essa ha pienamente assolto all’obbligo motivazione che le incombeva.

3. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla è a statuirsi sulle spese, stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate.

Sussistono nondimeno i presupposti affinché i contribuenti siano tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] Amato, di un ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8708/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 20/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta edifende -resistente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA - SEZ.DIST.DI SALERNOn. 9198/2015 depositata i l 22/10/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’Ufficio di Avellino dell’Agenzia delle entrate rideterminava, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, a carico di [OSCURATO:SOCIETA].(con l’avviso di accertamento n. TFK030203048/2012) e del socio [OSCURATO:PERSONA] Amato (con gli avvisi di accertamento nn. TFK070203167/2012 e TFK010203164/2012), relativamente all’anno di imposta 2007, a seguito di pvc della G.d.F., fallito il tentativo di accertamento con adesione, ricavi per euro 618.369, a fronte di dichiarati 565.237, con conseguente determinazione di maggiori imposte dirette ed indirette. 2. Impugnati gli avvisi, la CTP di Avellino, con sentenza n. 286/2/13 del 1° luglio 2013, accoglieva i ricorsi. 3. Proponeva appello l’Agenzia delle entrate e la CTR di Napoli, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il gravame. 3.1. In particolare, la CTR osservava che: - la decisione di diverso segno della CTP era stata da questa resa facendo applicazione del comma 1, e non, come invece sarebbe stato corretto, del comma 2, dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973; -l’assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, dunque, fa venir meno l’accertamento ex comma 1, non pregiudicando però quello ex comma 2; - in riferimento al comma 2, l’accertamento è legittimo poiché “si è basato su alcuni riscontri di fatto, quali: -- la quantificazione delle rimanenze finali al 31/12/2007 in violazione dell'art. 92 del tuir; --la presenza di 12 lavoratori irregolari; --la mancanza del libro matricola; -- una commistione della compagine sociale con la società – [OSCURATO:SOCIETA]. - di cui [OSCURATO:PERSONA] era anche amministratore”; -conseguentemente, “il reddito di impresa è stato determinato sulla base dei dati e delle notizie venuti a conoscenza dell'Ufficio e pertanto si poteva prescindere dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili e potevano anche utilizzarsi presunzioni semplici senza i requisiti concomitanti della gravità, precisione e concordanza”. 4. Propongono ricorso per cassazione i contribuenti con due motivi. L’Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 113 cod. proc. civ. 1.1. Nella fattispecie non si poteva affatto procedere con l'accertamento induttivo. I riscontri di fatto sui quali poggia la sentenza impugnata integrano circostanze non decisive ai fini specifici e non sussumibili nell'astratta previsione di legge. Quanto al valore delle rimanenze, l'Ufficio ha ritenuto essere stato indicato un valore più alto del dovuto, ma tale circostanza, peraltro non veritiera, avrebbe “in limine” come conseguenza un aumento dell'utile e quindi delle imposte. La presenza di lavoratori irregolari e la mancanza del libro matricola comporta unicamente la violazione delle disposizioni giuslavoristiche. La circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse inserito anche in altra compagine sociale è priva di giuridica rilevanza. 1.2. Il motivo è inammissibile e comunque nel complesso manifestamente infondato. Esso è inammissibile in quanto, in violazione del principio di autosufficienza, non riproduce la motivazione dell’avviso di accertamento in uno agli atti delle parti private nel procedimento amministrativo ed in quello giurisdizionale e quindi non consente di materialmente apprezzare la dedotta non decisività degli elementi di fatto evidenziati dalla CTR nella sentenza impugnata. Ciò vale, in particolare, con riguardo alle rimanenze, in rapporto alle quali meramente locutoria è l’affermazione secondo cui l’Ufficio avrebbe, viepiù erroneamente, indicato un valore più alto del dovuto. Fermo quanto precede, il motivo non coglie neppure nel segno –con conseguente manifesta infondatezza della censura – a misura che non si confronta con l’effettiva “ratio decidendi” della sentenza impugnata, volta ad evidenziare la radicale inosservanza, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., delle normative civilistiche e contabili, nel contesto di una situazione ambigua in cui il [OSCURATO:PERSONA] vantava “commistioni” anche in una società parallela. Talché, la presenza di un ragguardevole numero di lavoratori irregolari e la totale mancanza del libero matricola, ben lungi dall’integrare solamente una trasgressione alla disciplina giuslavoristica, rende ragione di un’accertata, e non contestata, capacità produttiva non minimamente registrata dalla realtà documentale dell’impresa, con riferimento alla quale, dunque, la valorizzazione delle rimanenze in difformità dall’art. 92 tuir rappresenta la spia di una totale inattendibilità. Un tanto legittima, pianamente, la modalità accertativa confermata dalla CTR. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 39 e 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e violazione dell’art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972, nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio. 2.1. Si configura anche il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., “poiché la pronuncia impugnata omette di indicare quale fatto storico di cui alle circostanze tassativamente indicate dall’art. 39, seconda parte, lettere a), c), d) d-bis) e d- ter), [d.P.R. n. 600 del 1973] ricorra nella fattispecie ‘de qu[a]’”; “non vengono […] indicate ragioni obiettivamente sufficienti ed adeguate, sul piano logico e su quello delle massime di esperienza, tali da suffragare il convincimento espresso dalla CTR[,] che si limita, acriticamente, ad aderire a quanto riportato negli avvisi di accertamento impugnati[,] ove, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73, vengono precisati i fatti e le circostanze che secondo l'Ufficio giustificherebbero il ricorso a metodi induttivi e/o sintetici ex art. 39, co. 2”. Si tratta tuttavia di fatti che, come visto, non rendono applicabile quest'ultima disposizione. Nella sentenza impugnata si configura dunque mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico; “la motivazione è quindi, a ben vedere, meramente apparente”. 2.2. Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni: - deduce cumulativamente plurime censure, senza, nella successiva illustrazione, render partitamente conto delle ragioni in fatto ed in diritto addotte a supporto delle stesse, postulando perciò un non consentito intervento suppletivo di questa Suprema Corte; - non riproduce, come già visto, la motivazione dell’avviso, impedendo così “in radice” di verificare la fondatezza dell’assunto secondo cui la CTR si sarebbe acriticamente limitata a recepire la stessa; - quanto alla censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ne invoca il paradigma senza in realtà indicare il fatto storico di cui la CTR avrebbe “positivamente” e “concretamente” omesso l’esame, addebitando invece alla stessa l’omessa indicazione del “fatto storico di cui alle circostanze tassativamente [legittimanti l’adozione della metodologia induttiva]”. Esso è inoltre manifestamente infondato alla stregua delle considerazioni già svolte a confutazione del motivo precedente, dovendosi, in questa sede, solo aggiungere che la CTR ha sinteticamente, ma efficacemente, elencato gli elementi fattuali dal cui insieme ha tratto il corretto convincimento di una totale inattendibilità della contabilità d’impresa, con conseguente legittimità dell’accertamento: in tal guisa essa ha pienamente assolto all’obbligo motivazione che le incombeva. 3. In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla è a statuirsi sulle spese, stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate. Sussistono nondimeno i presupposti affinché i contribuenti siano tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] Amato, di un ult
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