CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 43482/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Domenico A. R. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità per aspecifictà del ricorso con ogni conseguenza. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Torino ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di KIANI Bilal, con riferimento a un procedimento penale, nel quale egli era stato arrestato per concorso morale nel tentato omicidio di AFZAAL Ahmed e SHAHZAD Hassan, materialmente eseguito da YASIR Ali AFZAL Muhammad. Il Tribunale del riesame aveva accolto il ricorso solo in relazione al reato di porto di coltello, rigettandolo nel resto. Il Tribunale lo aveva poi assolto dalle imputazioni a suo carico per non aver commesso il fatto. 2. La difesa del KIANI ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione che assume contraddittoria per avere i giudici della riparazione precisato che il ricorrente aveva tenuto una condotta pienamente adesiva all'operato dei connazionali, avendo partecipato comsapevolnnente e volontariamente a una lite violenta con uso di coltelli, laddove il Tribunale di Novara, giudice dell'assoluzione, aveva escluso la prova di un concreto contributo agevolatore morale e di un dolo da concorso morale e della coscienza e volontà di rafforzare il proposito criminoso altrui. Sotto altro profilo, la difesa rileva la illogicità della motivazione, avuto riguardo alle evidenze processuali, essendo stato accertato che la persona armata di coltello che aveva aggredito la persona offesa non era l'istante, bensì YASIR. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Domenico A.R. [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per aspecificità. 4. L'Avvocatura gneerale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato memoria, con la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso con le conseguenti statuizioni per spese, diritti e onorari del giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.2. La Corte d'appello ha ricostruito la vicenda nei seguenti termini. Nella serata del 6/10/2017 vi era stata una lite in strada e AFZAAL Ahmed era rimasto ferito all'addome; l'indicazione di un presente aveva consentito di identificare i presunti aggressori, rifugiatisi in uno stabile nel cui androne erano state ritrovate tracce di sangue che, a loro volta, avevano condotto gli inquirenti nell'appartamento occupato da YASIR Ali, AFZAAL Muhammad e KIANI Bilal, quest'ultimo ritenuto concorrente morale del tentato omicidio e delle lesioni materialmente posti in essere dai due connazionali ai danni di due distinte persone offese. Dopo avere richiamato il verdetto assolutorio, alla stregua del quale si era affermata la insussistenza di una prova del fatto che il KIANI fosse armato di coltello e avesse recato un contributo causalmente rilevante all'azione aggressiva e lesiva posta in essere dai due connazionali, la Corte della riparazione ha ritenuto che l'istante avesse ciononostante tenuto un comportamento gravamente colposo, valutabile quale condizione ostativa alla insorgenza del diritto azionato: egli aveva partecipato alla lite e allo scontro fisico tra i due gruppi di cittadini pakistani contrapposti, emergendo dalla sentenza assolutoria che il KIANI aveva ingaggiato una colluttazione con tale JIAZ Isad (vedi richiamo alla pag. 21 contenuto nella pag. 4 della ordinanza imugnata); aveva ammesso di sapere che YASIR, nell'occorso, recava con sé un grosso coltello; si era allontanato con i due coimputati condannati, con i quali aveva fatto ritorno presso l'appartamento ove i tre venivano trovati dagli inquirenti e dove, nascosto sotto il mobile della cucina, veniva rinvenuto anche il coltello impiegato da YASIR per l'aggressione. KIANI, nell'occorso, pur avvedendosi del fatto che YASIR brandiva un coltello con lama particolarmente lunga (cm. 28), non si era allontanato dall'azione criminosa e, al termine del litigio, aveva deciso di accompaganrsi ai suoi connazionali. Quanto alla rilevanza sinergica di tale condotta, la Corte ha ritenuto che la stessa, al momento dell'adozione della misura, avesse contribuito a creare l'apparenza di una condotta di concorso morale, rafforzativa dell'altrui proposito criminoso, tenuto conto della manifestata solidarietà agli aggressori nel corso dell'azione criminosa e successivamente ad essa. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Le argomentazioni su cui si regge la valutazione condotta dalla Corte torinese impongono di richiamare ciò che costituisce consolidato orientamento sulla natura e la ratio dell'istituto azionato.In linea generale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Nel fare ciò, il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (S. U, n. 34559 del 26/6/2002, Rv. 222263; ma, anche successivamente, sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). Inoltre, la condotta di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare (sez. 4 n. 43457 del 29/9/2015, Rv. 264680). In altri termini, vi è completa autonomia tra il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione e quello di cognizione, poiché essi impegnano piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957). 4. Nel caso in esame, il giudice della riparazione non si è discostato dai principi testé enunciati. Ha, infatti, operato una ricostruzione autonoma della vicenda processuale, avuto riguardo, tuttavia, alle sole circostanze che lo stesso giudice della cognizione aveva ritenuto accertate e sostanzialmente dimostrative di una connivenza non punibile. Proprio questa è stata valutata quale comportamento ostativo dalla Corte territoriale, alla stregua di un ragionamento che non è stato sottoposto a effettiva critica dal deducente, limitatosi a opporre il suo divergente punto di vista, senza tenere in considerazione i principi più volte affermati da questa Corte proprio con riferimento alla rilevanza di un comportamento dell'istante che denunci contiguità o connivenza con l'autore del reato (sez. 4. n. 4113 del 13/1/2021, Sanyang, Rv. 280391; sez. 3, n. 22060 del 23/1/2019, Diotalleyi, Rv. 275970; sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139). 5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causazione della causa di inamissibilità (Corte cost. n. 186/2000), ma non anche la condanna alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Deciso il 27 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA]