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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 settembre 1967

Cassazione n. 16998/2022

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la seguente SENTENZA ricorsi$- pro posta- da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/2/92 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/9/1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/5/1956 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/3/1972 avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Roma il 9/10/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

Sentiti gli avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Lanzafame; avv [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dal GIP del Tribunale di Roma 1'11 settembre 2019, ha confermato l'affermazione di colpevolezza nei confronti dei ricorrenti, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA].

Si addebita a tutti gli imputati di avere partecipato ad un'associazione dedita alla commissione di delitti di detenzione e diffusione di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e di accesso abusivo al sistema informatico, nonché di truffa aggravata, riconoscendo il ruolo di promotori a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; si contesta inoltre la commissione di diversi reati fine rispettivamente e in concorso loro ascritti.

Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati.

2. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal proprio difensore di fiducia, deduce : 2.1violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per il reato associativo contestato al capo 1 della rubrica, in quanto le emergenze probatorie non consentono di ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 416 cod.pen. nei suoi elementi fondamentali, costituiti dal vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile; dall'esistenza di una struttura organizzativa; dalla predisposizione di mezzi per la realizzazione del programma illecito e dalla disponibilità e consapevolezza di ciascun associato di operare per l'attuazione di un comune programma delinquenziale.

Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] ha avuto stabili rapporti soltanto con il proprio padre, mentre con gli altri coimputati ha avuto rapporti esclusivamente in ordine all'esecuzione di singole condotte illecite e, in particolare, di singole truffe informatiche; anche gli altri quattro presunti sociali non hanno rapporti tra di loro, ma si interfacciano di volta in volta con i due Messina. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo 8 della rubrica, poiché si addebita all'imputato di avere rivolto frasi minacciose nei confronti degli agenti operanti all'interno degli uffici di Polizia il 21 luglio 2017, ma la corte ha rinviato per relationem alla motivazione della sentenza del GUP, non confrontandosi con le doglianze formulate con il gravame difensivo.

In particolare si era evidenziato che l'imputato ha minacciato di denunziare gli agenti, se avessero dichiarato il falso, e cioè che lo avevano visto disfarsi di alcune banconote contraffatte, e tale minaccia non può essere ritenuta idonea ad impedire o a turbare l'attività del pubblico ufficiale. 3.[OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorso identico al primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo.

4. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 4.1 violazione di legge in ordine al reato associativo poiché per la configurazione di tale fattispecie occorre la prova della cosiddetta afféctio societatis, cioè l'esistenza di un vincolo associativo esteso ad un generico programma delittuoso, che permanga oltre l'eventuale commissione dei singoli episodi illeciti.

Nel caso in esame invece Lanzafame riferiva di essere ignaro della presenza di una struttura ben organizzata e coordinata dai Messina, poiché aveva preso accordi soltanto con [OSCURATO:PERSONA] e non conosceva nessuno degli altri imputati, sicché non era consapevole di aderire ad una associazione strutturata in senso gerarchico.

In effetti le indagini hanno fatto emergere la sussistenza di oltre ben 11 capi d'imputazione, dei quali soltanto tre episodi sono contestati a Lanzafame, in un arco temporale ristretto tra novembre 2017 e gennaio 2018. 4.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai reati di truffa informatica contestati ai capi 9, 11, e 17 e mancata riqualificazione nella fattispecie di ricettazione.

Deduce il ricorrente che le condotte addebitate in concorso al Lanzafanne sono in effetti state poste in essere esclusivamente dai Messina, mentre il ricorrente ha semplicemente usufruito di biglietti aerei e ferroviari acquistati fraudolentemente, in epoca successiva alla clonazione delle carte di credito dei bancomat.

La condotta del Lanzafanne si pone, pertanto, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato di frode informatica, poiché costui non ha apportato alcun contributo alla condotta di clonazione delle schede bancomat e delle carte di credito e, di contro, ha usufruito di cose provenienti da un delitto.

Ne consegue che la sua condotta dovrebbe essere riqualificata come ricettazione.

Tale censura difensiva non ha ricevuto alcuna risposta da parte dei giudici di merito. 4.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che la corte ha negato per l'assenza di elementi positivi e in ragione dei precedenti penali e della gravità dei fatti di reato posti in essere.

5. [OSCURATO:PERSONA], condannato in ordine al reato associativo e alle condotte contestate ai capi 21,22 28, 36 e 47, deduce: 5.1 violazione dell'articolo 615 ter cod.pen. e vizio di motivazione poiché la corte ha richiamato le argomentazioni del GIP in merito alla qualificazione giuridica della condotta, così trascurando di prendere in considerazione le censure difensive con cui ci si doleva della mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di accesso abusivo al sistema informatico protetto.

Ed infatti anche il GIP non ha considerato che ai fini dell'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 615 ter cod.pen. è necessario dimostrare l'accesso ad un sistema informatico protetto, violandone i limiti mentre l'[OSCURATO:PERSONA] non ha effettuato l'accesso e non ha contribuito in alcun modo a tale condotta: non vi è un contributo materiale dell'imputato poiché non ha mai agevolato la manomissione dei sistemi informatici né si riscontrano i requisiti del ruolo di deternninatore o del ruolo di istigatore tipici del contributo morale. 5.2 Violazione dell'articolo 416 cod.pen. e vizio di motivazione poiché nel caso in esame la collaborazione tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] ha avuto una durata temporale circoscritta a due, tre giorni mentre il reato associativo si caratterizza per la stabilità del vincolo diretto alla consumazione di una serie indeterminata di reati. 5.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di truffa informatica contestati ai capi 21, 28, 36 e 47, poiché la corte è incorsa nella violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria in quanto non è stata raggiunta la prova del profitto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato accertato l'acquisto dei biglietti ferroviari ma non il loro rimborso.

Tale censura era stata dedotta con la memoria difensiva, ma non è stata in alcun modo presa in considerazione dalla corte che si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili.

Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione.

In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

Inoltre va ricordato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso con i quali era stato denunciato il vizio di violazione di legge dell'ordinanza del tribunale del riesame in ordine all'affermata attendibilità soggettiva dei dichiaranti ed all'autonomia genetica delle dichiarazioni accusatorie poste a fondamento delle misura cautelare). (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016 - dep. 04/04/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26692401) Tanto premesso, ritiene il collegio che la sentenza impugnata risulti congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dai ricorrenti, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie.Per contro deve osservarsi che i ricorrenti, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reiterano in maniera pedissequa le censure formulate con gli atti di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tentano in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.

Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e soprattutto la sentenza di primo grado, cui fa rinvio esplicito la sentenza impugnata, espone in maniera dettagliata le emergenze processuali e il tenore delle intercettazioni, su cui si fonda il giudizio di colpevolezza.

2. [OSCURATO:PERSONA] 2.111 primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e generico poiché non si confronta con le esaustive argomentazioni della corte di appello che, facendo corretta applicazione della consolidata giurisprudenza in materia, ha evidenziato gli elementi di fatto che consentono di ritenere sussistente un accordo associativo tra gli imputati diretto alla realizzazione di una serie indeterminata di frodi informatiche.

La corte ha ritenuto infondata la prospettazione difensiva secondo cui i soggetti che provvedevano a richiedere il rimborso dei biglietti fraudolentemente acquistati dai Messina fossero semplici clienti o ricettatori dei titoli di viaggio e, 1n forza del tenore delle conversazioni intercettate, ha ribadito la sussistenza di un preventivo accordo tra i predetti e di una organizzazione stabile con distribuzione dei compiti tra i vari sodali.

Le censure difensive proposte con il ricorso risultano estremamente generiche e non contestano i dati di fatto evidenziati ma si limitano a critiche aspecifiche e affermazioni generali in ordine alla configurazione del reato associativo.

La Corte di Appello, dopo avere integralmente richiamato la dettagliata motivazione del primo giudice, ha valorizzato le ampie ammissioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che nel corso dei rispettivi interrogatori di garanzia e in sede di riesame hanno ammesso l'acquisizione di numeri di carte di credito su Internet per effettuare acquisti di beni o servizio, per poi inviare una successiva richiesta di rimborso di titoli ferroviari acquistati sempre mediante l'utilizzo di carte di credito e ha sottolineato che a dispetto di quanto sostenuto dai due e ricorrenti gli associati erano già addestrati a compiere i singoli lecite senza necessità di mettere a punto di volta in volta strategie concorsuali e rinnovare accordi.

Bastava la segnalazione di sintetiche direttive per realizzare i reati, a riprova di un accordo stabile che presupponeva una suddivisione dei compiti. 2.2 II secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il reato di resistenza a pubblico ufficiale, è manifestamente infondato.

E' noto che nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale è necessario che la violenza o la minaccia siano reali e connotino in termini di effettività causale la loro idoneità a coartare o ad ostacolare l'agire del pubblico ufficiale, in ragione del dolo specifico che deve sorreggere il comportamento del soggetto agente. (Sez. 6, Sentenza n. 45868 del 15/05/2012 Ud. (dep. 23/11/2012 ) Rv. 253983 - 01) La corte ha reso al riguardo adeguata motivazione, criticando, tramite una domanda retorica, la censura sollevata con l'atto di gravame in ordine alla efficacia intimidatoria delle parole pronunciate dall'imputato e richiamando al riguardo per relationem le considerazioni del GUP, il quale a pagina 24 ha evidenziato la idoneità intimidatoria delle espressioni formulate dall'imputato che, mentre si trovava negli uffici della Polizia minacciava di sporgere denunzia nei confronti degli agenti intervenuti qualora avessero affermato il falso, riferendo quanto da loro asseriltamente osservato.

Con l'atto di appello, in effetti, la difesa sosteneva che la minaccia di adire le vie legali non può costituire quella minaccia che integra l'elemento oggettivo del delitto di resistenza, ma questa Corte ha precisato, seppure in tema di estorsione, che la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di cui all'art 629 cod. pen. quando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia. (Sez. 2, Sentenza n. 36365 del 07/05/2013 Ud. (dep. 05/09/2013 ) Rv. 256874 - 01)

3. Ricorso Lanzafame.

Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché sia il tribunale, a pag. 43, che la Corte, a pag. 4, nelle rispettive sentenze hanno evidenziato i diversi elementi a sostegno dell'organico inserimento dell'imputato nell'associazione a delinquere facente capo al Messina, corroborati dalle sue dichiarazioni confessorie contenute nell'interrogatorio del 7 dicembre 2018.

In particolare è stato sottolineato che il ricorrente è un fidato collaboratore del Messina e si rende disponibile a collaborare in diverse occasioni anche recandosi all'estero. il ricorrente valorizza le dichiarazioni dell'imputato che si è detto ignaro di partecipare ad una struttura organizzata e ripropone la medesima lettura alternativa del compendio probatorio che è stata già ritenuta infondata dalla Corte con argomenti non manifestamente illogici. 3.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché nella sua prospettazione il ricorrente dimentica di considerare che l'imputato concorre con altri nella realizzazione della condotta materiale che integra la frode informatica e certamente con il suo contributo agevola l'esecuzione del reato di truffa e non si limita a porre in essere un'attività successiva alla consumazione del reato. 3.3 II terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte ha Correttamente respinto la richiesta delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell'imputato e del suo ruolo non secondario nell'ambito dell'associazione a delinquere.

Il ricorso è peraltro generico poiché il ricorrente non si confronta con questa motivazione e reitera la richiesta già proposta con l'atto di appello.4.Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 4.1 D primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato, ma nella sostanza invoca una diversa ricostruzione dei fatti ed un'assoluzione attraverso argomenti del tutto generici, che non si confrontano con le motivazioni della corte di appello.

La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto il concorso formale del reato di frode informatica e del reato di accesso abusivo al sistema informatico, trattandosi di fattispecie che tutelano beni diversi e al riguardo ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Questa Corte ha precisato infatti che anche il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico può concorrere con quello di frode informatica, diversi essendo i beni giuridici tutelati e le condotte sanzionate, in quanto il primo tutela il domicilio informatico sotto il profilo dello "ius excludendi allios", anche in relazione alle modalità che regolano l'accesso dei soggetti eventualmente abilitati, mentre il secondo contempla l'alterazione dei dati immagazzinati nel sistema al fine della percezione di ingiusto profitto. (Fattispecie relativa a frode informatica realizzata mediante intervento "invito domino", attuato grazie all'utilizzo delle "password" di accesso conosciute dagli imputati in virtù del loro pregresso rapporto lavorativo, su dati, informazioni e programmi contenuti nel sistema informatico della società della quale erano dipendenti, al fine di sviarne la clientela ed ottenere, così, un ingiusto profitto in danno della parte offesa). (Sez. 2, Sentenza n. 26604 del 29/05/2019 Ud. (dep. 17/06/2019 ) Rv. 276427 - 01) Nel prosieguo la Corte di Appello ha evidenziato che tutte le condotte fraudolente sono state poste in essere con l'uso dei codici.

A dire del ricorrente la condotta di accesso al sistema informatico avviene in un momento antecedente all'intervento dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale si limitava a commettere la truffa andando ad avanzare le richieste di rimborso degli acquisti già effettuati dai correi, ma è evidente che il predetto era pienamente consapevole che con il proprio contributo concorreva nel rendere possibile la complessa operazione, che consentiva il perseguimento del profitto della truffa realizzata previo l'accesso abusivo.

La circostanza che il ricorrente intervenisse nella fase finale della complessa operazione, che determinava il rimborso dei biglietti acquistati fraudolentemente attraverso l'accesso abusivo al sistema informatico, non esclude la sua responsabilità per l'accesso. 4.2 La censura è manifestamente infondata.

La reiterazione delle condotte poste in essere, sia pure in un arco temporale non particolarmente prolungato; il ricorso a uno schema di comportamento già collaudato e concordato; l'assenza di accordi di volta in volta assunti e la persistente e manifesta disponibilità dei coimputati di collaborare dimostrano ampiamente la realizzazione di un'organizzazione diretta al perseguimento di un obiettivo comune e la consapevolezza da parte degli imputati di cooperare nell'ambito di un sistema strutturato e tendenzialmente stabile. 4.3 Il motivo di doglianza è manifestamente infondato poiché dalla lettura dei capi di imputazione dei delitti contestati all'imputato emerge che il profitto del reato di truffa è costituito dall'acquisto dei biglietti con la carta di credito clonata, con conseguente pregiudizio per la persona offesa, e la circostanza che in un momento successivo viene richiesto il rimborso di questi biglietti per monetizzare il profitto non incide sulla natura della condotta scritta.

Per i reati contestati ai capi 28 21 e 36, dalla sentenza emerge che l'imputato ha preso parte alla condotta fraudolenta, recandosi ad ottenere il rimborso dei biglietti acquistati in favore di un soggetto con un nominativo molto simile al suo, mediante la ripetizione del medesimo schema collaudato che dimostra il preventivo accordo e lo stabile legame tra i coimputati.

Ma il profitto del reato di truffa è già realizzato nel momento in cui vengono acquistati i biglietti, utilizzando una carta di credito clonata di un soggetto ignaro.

Per il capo 22 emerge che il coimputato Messina effettua la prenotazione di una spesa da consegnare al domicilio di [OSCURATO:PERSONA] e riceve conferma da quest'ultimo che la consegna è andata a buon fine, sicché vi è prova del profitto costituita dall'acquisto dei beni alimentari. 4.L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, determinata in proporzione al grado di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA ricorsi$- pro posta- da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/2/92 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/9/1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/5/1956 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/3/1972 avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Roma il 9/10/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Sentiti gli avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Lanzafame; avv [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dal GIP del Tribunale di Roma 1'11 settembre 2019, ha confermato l'affermazione di colpevolezza nei confronti dei ricorrenti, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]. Si addebita a tutti gli imputati di avere partecipato ad un'associazione dedita alla commissione di delitti di detenzione e diffusione di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e di accesso abusivo al sistema informatico, nonché di truffa aggravata, riconoscendo il ruolo di promotori a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; si contesta inoltre la commissione di diversi reati fine rispettivamente e in concorso loro ascritti. Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati. 2. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal proprio difensore di fiducia, deduce : 2.1violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per il reato associativo contestato al capo 1 della rubrica, in quanto le emergenze probatorie non consentono di ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 416 cod.pen. nei suoi elementi fondamentali, costituiti dal vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile; dall'esistenza di una struttura organizzativa; dalla predisposizione di mezzi per la realizzazione del programma illecito e dalla disponibilità e consapevolezza di ciascun associato di operare per l'attuazione di un comune programma delinquenziale. Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] ha avuto stabili rapporti soltanto con il proprio padre, mentre con gli altri coimputati ha avuto rapporti esclusivamente in ordine all'esecuzione di singole condotte illecite e, in particolare, di singole truffe informatiche; anche gli altri quattro presunti sociali non hanno rapporti tra di loro, ma si interfacciano di volta in volta con i due Messina. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo 8 della rubrica, poiché si addebita all'imputato di avere rivolto frasi minacciose nei confronti degli agenti operanti all'interno degli uffici di Polizia il 21 luglio 2017, ma la corte ha rinviato per relationem alla motivazione della sentenza del GUP, non confrontandosi con le doglianze formulate con il gravame difensivo. In particolare si era evidenziato che l'imputato ha minacciato di denunziare gli agenti, se avessero dichiarato il falso, e cioè che lo avevano visto disfarsi di alcune banconote contraffatte, e tale minaccia non può essere ritenuta idonea ad impedire o a turbare l'attività del pubblico ufficiale. 3.[OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorso identico al primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo. 4. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 4.1 violazione di legge in ordine al reato associativo poiché per la configurazione di tale fattispecie occorre la prova della cosiddetta afféctio societatis, cioè l'esistenza di un vincolo associativo esteso ad un generico programma delittuoso, che permanga oltre l'eventuale commissione dei singoli episodi illeciti. Nel caso in esame invece Lanzafame riferiva di essere ignaro della presenza di una struttura ben organizzata e coordinata dai Messina, poiché aveva preso accordi soltanto con [OSCURATO:PERSONA] e non conosceva nessuno degli altri imputati, sicché non era consapevole di aderire ad una associazione strutturata in senso gerarchico. In effetti le indagini hanno fatto emergere la sussistenza di oltre ben 11 capi d'imputazione, dei quali soltanto tre episodi sono contestati a Lanzafame, in un arco temporale ristretto tra novembre 2017 e gennaio 2018. 4.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai reati di truffa informatica contestati ai capi 9, 11, e 17 e mancata riqualificazione nella fattispecie di ricettazione. Deduce il ricorrente che le condotte addebitate in concorso al Lanzafanne sono in effetti state poste in essere esclusivamente dai Messina, mentre il ricorrente ha semplicemente usufruito di biglietti aerei e ferroviari acquistati fraudolentemente, in epoca successiva alla clonazione delle carte di credito dei bancomat. La condotta del Lanzafanne si pone, pertanto, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato di frode informatica, poiché costui non ha apportato alcun contributo alla condotta di clonazione delle schede bancomat e delle carte di credito e, di contro, ha usufruito di cose provenienti da un delitto. Ne consegue che la sua condotta dovrebbe essere riqualificata come ricettazione. Tale censura difensiva non ha ricevuto alcuna risposta da parte dei giudici di merito. 4.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che la corte ha negato per l'assenza di elementi positivi e in ragione dei precedenti penali e della gravità dei fatti di reato posti in essere. 5. [OSCURATO:PERSONA], condannato in ordine al reato associativo e alle condotte contestate ai capi 21,22 28, 36 e 47, deduce: 5.1 violazione dell'articolo 615 ter cod.pen. e vizio di motivazione poiché la corte ha richiamato le argomentazioni del GIP in merito alla qualificazione giuridica della condotta, così trascurando di prendere in considerazione le censure difensive con cui ci si doleva della mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di accesso abusivo al sistema informatico protetto. Ed infatti anche il GIP non ha considerato che ai fini dell'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 615 ter cod.pen. è necessario dimostrare l'accesso ad un sistema informatico protetto, violandone i limiti mentre l'[OSCURATO:PERSONA] non ha effettuato l'accesso e non ha contribuito in alcun modo a tale condotta: non vi è un contributo materiale dell'imputato poiché non ha mai agevolato la manomissione dei sistemi informatici né si riscontrano i requisiti del ruolo di deternninatore o del ruolo di istigatore tipici del contributo morale. 5.2 Violazione dell'articolo 416 cod.pen. e vizio di motivazione poiché nel caso in esame la collaborazione tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] ha avuto una durata temporale circoscritta a due, tre giorni mentre il reato associativo si caratterizza per la stabilità del vincolo diretto alla consumazione di una serie indeterminata di reati. 5.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di truffa informatica contestati ai capi 21, 28, 36 e 47, poiché la corte è incorsa nella violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria in quanto non è stata raggiunta la prova del profitto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato accertato l'acquisto dei biglietti ferroviari ma non il loro rimborso. Tale censura era stata dedotta con la memoria difensiva, ma non è stata in alcun modo presa in considerazione dalla corte che si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Inoltre va ricordato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso con i quali era stato denunciato il vizio di violazione di legge dell'ordinanza del tribunale del riesame in ordine all'affermata attendibilità soggettiva dei dichiaranti ed all'autonomia genetica delle dichiarazioni accusatorie poste a fondamento delle misura cautelare). (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016 - dep. 04/04/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 26692401) Tanto premesso, ritiene il collegio che la sentenza impugnata risulti congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dai ricorrenti, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie.Per contro deve osservarsi che i ricorrenti, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reiterano in maniera pedissequa le censure formulate con gli atti di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tentano in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e soprattutto la sentenza di primo grado, cui fa rinvio esplicito la sentenza impugnata, espone in maniera dettagliata le emergenze processuali e il tenore delle intercettazioni, su cui si fonda il giudizio di colpevolezza. 2. [OSCURATO:PERSONA] 2.111 primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e generico poiché non si confronta con le esaustive argomentazioni della corte di appello che, facendo corretta applicazione della consolidata giurisprudenza in materia, ha evidenziato gli elementi di fatto che consentono di ritenere sussistente un accordo associativo tra gli imputati diretto alla realizzazione di una serie indeterminata di frodi informatiche. La corte ha ritenuto infondata la prospettazione difensiva secondo cui i soggetti che provvedevano a richiedere il rimborso dei biglietti fraudolentemente acquistati dai Messina fossero semplici clienti o ricettatori dei titoli di viaggio e, 1n forza del tenore delle conversazioni intercettate, ha ribadito la sussistenza di un preventivo accordo tra i predetti e di una organizzazione stabile con distribuzione dei compiti tra i vari sodali. Le censure difensive proposte con il ricorso risultano estremamente generiche e non contestano i dati di fatto evidenziati ma si limitano a critiche aspecifiche e affermazioni generali in ordine alla configurazione del reato associativo. La Corte di Appello, dopo avere integralmente richiamato la dettagliata motivazione del primo giudice, ha valorizzato le ampie ammissioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che nel corso dei rispettivi interrogatori di garanzia e in sede di riesame hanno ammesso l'acquisizione di numeri di carte di credito su Internet per effettuare acquisti di beni o servizio, per poi inviare una successiva richiesta di rimborso di titoli ferroviari acquistati sempre mediante l'utilizzo di carte di credito e ha sottolineato che a dispetto di quanto sostenuto dai due e ricorrenti gli associati erano già addestrati a compiere i singoli lecite senza necessità di mettere a punto di volta in volta strategie concorsuali e rinnovare accordi. Bastava la segnalazione di sintetiche direttive per realizzare i reati, a riprova di un accordo stabile che presupponeva una suddivisione dei compiti. 2.2 II secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il reato di resistenza a pubblico ufficiale, è manifestamente infondato. E' noto che nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale è necessario che la violenza o la minaccia siano reali e connotino in termini di effettività causale la loro idoneità a coartare o ad ostacolare l'agire del pubblico ufficiale, in ragione del dolo specifico che deve sorreggere il comportamento del soggetto agente. (Sez. 6, Sentenza n. 45868 del 15/05/2012 Ud. (dep. 23/11/2012 ) Rv. 253983 - 01) La corte ha reso al riguardo adeguata motivazione, criticando, tramite una domanda retorica, la censura sollevata con l'atto di gravame in ordine alla efficacia intimidatoria delle parole pronunciate dall'imputato e richiamando al riguardo per relationem le considerazioni del GUP, il quale a pagina 24 ha evidenziato la idoneità intimidatoria delle espressioni formulate dall'imputato che, mentre si trovava negli uffici della Polizia minacciava di sporgere denunzia nei confronti degli agenti intervenuti qualora avessero affermato il falso, riferendo quanto da loro asseriltamente osservato. Con l'atto di appello, in effetti, la difesa sosteneva che la minaccia di adire le vie legali non può costituire quella minaccia che integra l'elemento oggettivo del delitto di resistenza, ma questa Corte ha precisato, seppure in tema di estorsione, che la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di cui all'art 629 cod. pen. quando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia. (Sez. 2, Sentenza n. 36365 del 07/05/2013 Ud. (dep. 05/09/2013 ) Rv. 256874 - 01) 3. Ricorso Lanzafame. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché sia il tribunale, a pag. 43, che la Corte, a pag. 4, nelle rispettive sentenze hanno evidenziato i diversi elementi a sostegno dell'organico inserimento dell'imputato nell'associazione a delinquere facente capo al Messina, corroborati dalle sue dichiarazioni confessorie contenute nell'interrogatorio del 7 dicembre 2018. In particolare è stato sottolineato che il ricorrente è un fidato collaboratore del Messina e si rende disponibile a collaborare in diverse occasioni anche recandosi all'estero. il ricorrente valorizza le dichiarazioni dell'imputato che si è detto ignaro di partecipare ad una struttura organizzata e ripropone la medesima lettura alternativa del compendio probatorio che è stata già ritenuta infondata dalla Corte con argomenti non manifestamente illogici. 3.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché nella sua prospettazione il ricorrente dimentica di considerare che l'imputato concorre con altri nella realizzazione della condotta materiale che integra la frode informatica e certamente con il suo contributo agevola l'esecuzione del reato di truffa e non si limita a porre in essere un'attività successiva alla consumazione del reato. 3.3 II terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte ha Correttamente respinto la richiesta delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell'imputato e del suo ruolo non secondario nell'ambito dell'associazione a delinquere. Il ricorso è peraltro generico poiché il ricorrente non si confronta con questa motivazione e reitera la richiesta già proposta con l'atto di appello.4.Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 4.1 D primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato, ma nella sostanza invoca una diversa ricostruzione dei fatti ed un'assoluzione attraverso argomenti del tutto generici, che non si confrontano con le motivazioni della corte di appello. La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto il concorso formale del reato di frode informatica e del reato di accesso abusivo al sistema informatico, trattandosi di fattispecie che tutelano beni diversi e al riguardo ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha precisato infatti che anche il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico può concorrere con quello di frode informatica, diversi essendo i beni giuridici tutelati e le condotte sanzionate, in quanto il primo tutela il domicilio informatico sotto il profilo dello "ius excludendi allios", anche in relazione alle modalità che regolano l'accesso dei soggetti eventualmente abilitati, mentre il secondo contempla l'alterazione dei dati immagazzinati nel sistema al fine della percezione di ingiusto profitto. (Fattispecie relativa a frode informatica realizzata mediante intervento "invito domino", attuato grazie all'utilizzo delle "password" di accesso conosciute dagli imputati in virtù del loro pregresso rapporto lavorativo, su dati, informazioni e programmi contenuti nel sistema informatico della società della quale erano dipendenti, al fine di sviarne la clientela ed ottenere, così, un ingiusto profitto in danno della parte offesa). (Sez. 2, Sentenza n. 26604 del 29/05/2019 Ud. (dep. 17/06/2019 ) Rv. 276427 - 01) Nel prosieguo la Corte di Appello ha evidenziato che tutte le condotte fraudolente sono state poste in essere con l'uso dei codici. A dire del ricorrente la condotta di accesso al sistema informatico avviene in un momento antecedente all'intervento dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale si limitava a commettere la truffa andando ad avanzare le richieste di rimborso degli acquisti già effettuati dai correi, ma è evidente che il predetto era pienamente consapevole che con il proprio contributo concorreva nel rendere possibile la complessa operazione, che consentiva il perseguimento del profitto della truffa realizzata previo l'accesso abusivo. La circostanza che il ricorrente intervenisse nella fase finale della complessa operazione, che determinava il rimborso dei biglietti acquistati fraudolentemente attraverso l'accesso abusivo al sistema informatico, non esclude la sua responsabilità per l'accesso. 4.2 La censura è manifestamente infondata. La reiterazione delle condotte poste in essere, sia pure in un arco temporale non particolarmente prolungato; il ricorso a uno schema di comportamento già collaudato e concordato; l'assenza di accordi di volta in volta assunti e la persistente e manifesta disponibilità dei coimputati di collaborare dimostrano ampiamente la realizzazione di un'organizzazione diretta al perseguimento di un obiettivo comune e la consapevolezza da parte degli imputati di cooperare nell'ambito di un sistema strutturato e tendenzialmente stabile. 4.3 Il motivo di doglianza è manifestamente infondato poiché dalla lettura dei capi di imputazione dei delitti contestati all'imputato emerge che il profitto del reato di truffa è costituito dall'acquisto dei biglietti con la carta di credito clonata, con conseguente pregiudizio per la persona offesa, e la circostanza che in un momento successivo viene richiesto il rimborso di questi biglietti per monetizzare il profitto non incide sulla natura della condotta scritta. Per i reati contestati ai capi 28 21 e 36, dalla sentenza emerge che l'imputato ha preso parte alla condotta fraudolenta, recandosi ad ottenere il rimborso dei biglietti acquistati in favore di un soggetto con un nominativo molto simile al suo, mediante la ripetizione del medesimo schema collaudato che dimostra il preventivo accordo e lo stabile legame tra i coimputati. Ma il profitto del reato di truffa è già realizzato nel momento in cui vengono acquistati i biglietti, utilizzando una carta di credito clonata di un soggetto ignaro. Per il capo 22 emerge che il coimputato Messina effettua la prenotazione di una spesa da consegnare al domicilio di [OSCURATO:PERSONA] e riceve conferma da quest'ultimo che la consegna è andata a buon fine, sicché vi è prova del profitto costituita dall'acquisto dei beni alimentari. 4.L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, determinata in proporzione al grado di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga
Sentenza Cassazione n. 16998/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris