CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 23064/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 22) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Il primo motivo — con cui si chiede la restituzione nel termine per presentare istanza di rito abbreviato, in relazione all'intervenuta introduzione della disciplina prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. pen. — è inammissibile, atteso che tale nuova disciplina è sottoposta al principio del "tempus regit actum", ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, pur se pronunciate antecedentemente, e sempre che vi sia rinuncia all'impugnazione da parte del prevenuto (Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Rv. 284545 - 01), evenienza nel caso insussistente. Il secondo motivo, in punto di responsabilità, è manifestamente infondato, posto che la sentenza impugnata ha accertato la sussistenza in atti dell'ordinanza prefettizia e del verbale dal quale risulta che i carabinieri di Camposampiero avevano fermato l'imputato alla guida di un autoveicolo sprovvisto di patente, perché revocata. I motivi terzo e quarto sono inammissibili, in quanto contestano il trattamento sanzionatorio applicato mediante censure di puro merito, a fronte di una motivazione che ha adeguatamente irrogato la pena secondo criteri rispettosi dei dettami di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il ConØ re estensore [OSCURATO:PERSONA] di p r