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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 14262/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 del Tribunale di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] TAMPIERI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che l'impugnata sentenza venga riformata dichiarando che il fatto non sussiste con assoluzione dell'imputato o in subordine assoluzione per carenza di prove ed in via ulteriormente gradata applicazione del minimo della pena, con revoca della misura di sicurezza relativa alla confisca e distruzione di quanto in sequestro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Brescia in composizione monocratica ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] del reato allo stesso ascritto ai sensi dell'art.712 cod. pen. e per l'effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 400,00 di ammenda, con confisca di quanto in sequestro.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello il difensore dello Ye, Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste con assoluzione dell'imputato o in subordine assoluzione per carenza di prove e, in via ulteriormente gradata, applicazione del minimo della pena, con revoca della misura di sicurezza relativa alla confisca e distruzione di quanto in sequestro.

La difesa deduceva nei motivi di appello, tenuto conto dell'esame dei testi espletati, una mancata valutazione delle prove e una carenza delle stesse, anche osservando che l'indicazione da parte degli agenti operanti in sede di verbale di sequestro della violazione di cui all'art. 721 cod. pen., e non per l'acquisto di cose di sospetta provenienza.

La difesa contestava, inoltre, l'esito della prova testimoniale e il richiamo da parte degli agenti operanti delle immagini registrate dal circuito di video sorveglianza della tabaccheria.

3. Trattandosi di sentenza inappellabile, perché di condanna alla sola pena della ammenda, gli atti venivano trasmessi a questa Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza di condanna alla pena dell'ammenda, anche quando sia basata su una differente qualificazione giuridica del fatto, non è appellabile, ma solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. sia dall'imputato che dal pubblico ministero (Sez. 2, n. 7042 del 12/01/2021, Peci, Rv. 280884-01).

Ciò premesso, occorre considerare come l'impugnazione sia inammissibile perché piva dei requisiti tipici del ricorso per cassazione che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, lett. c) e 620 e segg. cod. proc. pen. deve necessariamente contenere nella formulazione delle richieste istanza di annullamento della pronuncia impugnata, ovvero di rettificazione ex art. 619 cod. proc. pen., ma non può mai, considerata la natura del giudizio di legittimità, invocare una pronuncia di assoluzione dell'imputato sulla base di una non consentita rivalutazione di elementi di fatto, in assenza di allegazioni riferibili ai vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.Si è in tal senso affermato, con principio condivisibile, che qui si intende ribadire, che è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 2, n. 7042 del 12/01/2021, Peci, Rv. 280884-01; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277945-01;Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, Colorisi, Rv. 274246-01).

2. Dalla considerazione dell'impugnazione proposta, tenuto conto della portata letterale e contenutistica della stessa, emerge una richiesta di rivalutazione degli elementi di prova, tipica del giudizio di secondo grado, oltre al richiamo di un dato fattuale certamente da considerare, come evidenziato dallo stesso Procuratore generale, come un mero refuso contenuto nella redazione del verbale di sequestro (art. 721 anziché art. 712 cod. pen., come chiaramente evincibile dal contenuto del verbale di sequestro riportato dallo stesso difensore e dalla contestazione elevata).

Si è, infatti, evocata l'assoluzione dell'imputato con diverse formule in alternativa tra loro e, in subordine, un più mite trattamento sanzionatorio.

È, dunque, assente la formulazione nell'atto d'impugnazione di censure che possano essere interpretate come richieste correttamente formulate ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., proponendosi un'inammissibile rilettura degli elementi di merito sui quali è stato fondato il giudizio del Tribunale, in assenza di una conclusiva richiesta di annullamento con o senza rinvio della pronuncia impugnata.

3. L'impugnazione deve ritenersi in conclusione inammissibile a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 febbraio 2022 Il consigliere est.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 del Tribunale di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] TAMPIERI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che l'impugnata sentenza venga riformata dichiarando che il fatto non sussiste con assoluzione dell'imputato o in subordine assoluzione per carenza di prove ed in via ulteriormente gradata applicazione del minimo della pena, con revoca della misura di sicurezza relativa alla confisca e distruzione di quanto in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Brescia in composizione monocratica ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] del reato allo stesso ascritto ai sensi dell'art.712 cod. pen. e per l'effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 400,00 di ammenda, con confisca di quanto in sequestro. 2. Avverso detta sentenza ha proposto appello il difensore dello Ye, Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste con assoluzione dell'imputato o in subordine assoluzione per carenza di prove e, in via ulteriormente gradata, applicazione del minimo della pena, con revoca della misura di sicurezza relativa alla confisca e distruzione di quanto in sequestro. La difesa deduceva nei motivi di appello, tenuto conto dell'esame dei testi espletati, una mancata valutazione delle prove e una carenza delle stesse, anche osservando che l'indicazione da parte degli agenti operanti in sede di verbale di sequestro della violazione di cui all'art. 721 cod. pen., e non per l'acquisto di cose di sospetta provenienza. La difesa contestava, inoltre, l'esito della prova testimoniale e il richiamo da parte degli agenti operanti delle immagini registrate dal circuito di video sorveglianza della tabaccheria. 3. Trattandosi di sentenza inappellabile, perché di condanna alla sola pena della ammenda, gli atti venivano trasmessi a questa Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza di condanna alla pena dell'ammenda, anche quando sia basata su una differente qualificazione giuridica del fatto, non è appellabile, ma solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. sia dall'imputato che dal pubblico ministero (Sez. 2, n. 7042 del 12/01/2021, Peci, Rv. 280884-01). Ciò premesso, occorre considerare come l'impugnazione sia inammissibile perché piva dei requisiti tipici del ricorso per cassazione che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, lett. c) e 620 e segg. cod. proc. pen. deve necessariamente contenere nella formulazione delle richieste istanza di annullamento della pronuncia impugnata, ovvero di rettificazione ex art. 619 cod. proc. pen., ma non può mai, considerata la natura del giudizio di legittimità, invocare una pronuncia di assoluzione dell'imputato sulla base di una non consentita rivalutazione di elementi di fatto, in assenza di allegazioni riferibili ai vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.Si è in tal senso affermato, con principio condivisibile, che qui si intende ribadire, che è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 2, n. 7042 del 12/01/2021, Peci, Rv. 280884-01; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277945-01;Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, Colorisi, Rv. 274246-01). 2. Dalla considerazione dell'impugnazione proposta, tenuto conto della portata letterale e contenutistica della stessa, emerge una richiesta di rivalutazione degli elementi di prova, tipica del giudizio di secondo grado, oltre al richiamo di un dato fattuale certamente da considerare, come evidenziato dallo stesso Procuratore generale, come un mero refuso contenuto nella redazione del verbale di sequestro (art. 721 anziché art. 712 cod. pen., come chiaramente evincibile dal contenuto del verbale di sequestro riportato dallo stesso difensore e dalla contestazione elevata). Si è, infatti, evocata l'assoluzione dell'imputato con diverse formule in alternativa tra loro e, in subordine, un più mite trattamento sanzionatorio. È, dunque, assente la formulazione nell'atto d'impugnazione di censure che possano essere interpretate come richieste correttamente formulate ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., proponendosi un'inammissibile rilettura degli elementi di merito sui quali è stato fondato il giudizio del Tribunale, in assenza di una conclusiva richiesta di annullamento con o senza rinvio della pronuncia impugnata. 3. L'impugnazione deve ritenersi in conclusione inammissibile a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 febbraio 2022 Il consigliere est.
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