CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 09116/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 20 settembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale della stessa città il 15 novembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in relazione - la prima - al reato di cui all'art. 81 cpv., 629 cod. pen. e - gli altri - al reato di cui all'art. 56, 610 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce vizio di motivazione nell'avere determinato a titolo di continuazione la pena pecuniaria in percentuale maggiore rispetto a quella detentiva, risulta non consentito, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., mentre è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142): circostanze, queste ultime, che non ricorrono nel caso di specie, avendo il secondo giudice a pagina 1 della sentenza impugnata compiutamente individuato le ragioni della congruità della pena pecuniaria; Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, inerente agli altri due ricorrenti, che censurano sotto il profilo motivazionale il trattamento sanzionatorio loro riservato rispetto a quello applicato nei confronti della coimputata [OSCURATO:PERSONA], è privo di specificità, in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato emerge un corretto esercizio del potere discrezionale da parte del Collegio del merito, che ha reputato congrua la pena inflitta in ragione della gravità della condotta, dell'odiosità del male prospettato e dell'intensità del dolo (v. ultima pagina della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il