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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 ottobre 1964

Cassazione n. 00383/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4/11/1989 avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio quanto a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione dello stesso; rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15/12/2021, la Corte di appello di Palermo rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa il 20/5/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala.

2. Propongono ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell'art. 99 cod. pen., in quanto la Corte di appello lo avrebbe condannato alla pena pecuniaria di 3.944.667,00 euro anziché di 3.944.445,00 euro (oltre alla pena detentiva); [OSCURATO:PERSONA], invece, lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto la Corte di appello avrebbe determinato la pena base in 2 anni e 6 mesi di reclusione, ossia in termini superiori a quelli fissati dal primo Giudice, pari a 2 anni e 3 mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta fondato.

3.1. La Corte di appello ha determinato la pena nei confronti dell'imputato muovendo da una base di 2 anni di reclusione e 3.550.000,00 euro di multa, poi aumentata di 2/3 per la recidiva a 3 anni e 4 mesi di reclusione e 5.917.000,00 euro di multa, infine diminuita per il rito abbreviato a 2 anni, 2 mesi, 20 giorni di reclusione e 3.944.667,00 euro di multa.

3.2. Il ricorrente lamenta che l'aumento per la recidiva avrebbe dovuto essere determinato in 5.916.667,00 euro, con conseguente pena pecuniaria definitiva pari a 3.944.445,00 euro.

3.3. Ebbene, la censura è corretta.

L'aumento di 2/3 della pena base, infatti, avrebbe dovuto esser quantificato in 5.916.666 euro, con pena finale (dopo la riduzione per il rito abbreviato) pari a 3.944.444 euro.

3.4. La sentenza deve essere dunque annullata senza rinvio, limitatamente alla misura della pena, con rideterminazione della stessa sanzione ad opera di questa Corte - ai sensi dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen. - nella misura di 3.944.444,00 euro.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per contro, è manifestamente infondato.

4.1. La Corte di appello ha rideterminato la pena detentiva muovendo dalla base di 2 anni e 6 mesi di reclusione, poi ridotta per il rito abbreviato a 1 anno e 8 mesi di reclusione.

4.2. A giudizio del ricorrente, il primo Giudice (pur pervenendo ad una sanzione definitiva più alta) avrebbe quantificato la pena detentiva base in 2 anni e 3 mesi di reclusione (per quanto non indicata espressamente), poi aumentata di 1/3 per la circostanza aggravante di cui all'art. 291-ter, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, così pervenendo alla pena di 3 anni di reclusione, infine ridotta a 2 anni per la scelta del rito.

4.3. Questa tesi non può essere accolta.

Dalla sentenza del Tribunale, infatti, non è dato ricavare la misura della pena base, né se questa contenesse già l'aumento per la riconosciuta circostanza aggravante, risultando soltanto la pena detentiva finale di 2 anni di reclusione (oltre alla pena pecuniaria); la violazione del divieto di reformatio in peius, dunque, risulta del tutto ipotetica ed indimostrata.

4.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla pena pecuniaria, che ridetermina in 3.944.444 euro.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4/11/1989 avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio quanto a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione dello stesso; rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15/12/2021, la Corte di appello di Palermo rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa il 20/5/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala. 2. Propongono ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell'art. 99 cod. pen., in quanto la Corte di appello lo avrebbe condannato alla pena pecuniaria di 3.944.667,00 euro anziché di 3.944.445,00 euro (oltre alla pena detentiva); [OSCURATO:PERSONA], invece, lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto la Corte di appello avrebbe determinato la pena base in 2 anni e 6 mesi di reclusione, ossia in termini superiori a quelli fissati dal primo Giudice, pari a 2 anni e 3 mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta fondato. 3.1. La Corte di appello ha determinato la pena nei confronti dell'imputato muovendo da una base di 2 anni di reclusione e 3.550.000,00 euro di multa, poi aumentata di 2/3 per la recidiva a 3 anni e 4 mesi di reclusione e 5.917.000,00 euro di multa, infine diminuita per il rito abbreviato a 2 anni, 2 mesi, 20 giorni di reclusione e 3.944.667,00 euro di multa. 3.2. Il ricorrente lamenta che l'aumento per la recidiva avrebbe dovuto essere determinato in 5.916.667,00 euro, con conseguente pena pecuniaria definitiva pari a 3.944.445,00 euro. 3.3. Ebbene, la censura è corretta. L'aumento di 2/3 della pena base, infatti, avrebbe dovuto esser quantificato in 5.916.666 euro, con pena finale (dopo la riduzione per il rito abbreviato) pari a 3.944.444 euro. 3.4. La sentenza deve essere dunque annullata senza rinvio, limitatamente alla misura della pena, con rideterminazione della stessa sanzione ad opera di questa Corte - ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. - nella misura di 3.944.444,00 euro. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per contro, è manifestamente infondato. 4.1. La Corte di appello ha rideterminato la pena detentiva muovendo dalla base di 2 anni e 6 mesi di reclusione, poi ridotta per il rito abbreviato a 1 anno e 8 mesi di reclusione. 4.2. A giudizio del ricorrente, il primo Giudice (pur pervenendo ad una sanzione definitiva più alta) avrebbe quantificato la pena detentiva base in 2 anni e 3 mesi di reclusione (per quanto non indicata espressamente), poi aumentata di 1/3 per la circostanza aggravante di cui all'art. 291-ter, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, così pervenendo alla pena di 3 anni di reclusione, infine ridotta a 2 anni per la scelta del rito. 4.3. Questa tesi non può essere accolta. Dalla sentenza del Tribunale, infatti, non è dato ricavare la misura della pena base, né se questa contenesse già l'aumento per la riconosciuta circostanza aggravante, risultando soltanto la pena detentiva finale di 2 anni di reclusione (oltre alla pena pecuniaria); la violazione del divieto di reformatio in peius, dunque, risulta del tutto ipotetica ed indimostrata. 4.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla pena pecuniaria, che ridetermina in 3.944.444 euro. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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