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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09338/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10652/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA],in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente,in Roma, via Lima, n. 3 1 –controricorrente– avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 3022/2020 depositata il 15 ottobre2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 29 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: ICI La controversia ha ad oggetto un ’ impugnativa avverso un avviso di accertamentoin rettifica (n. 18215) relativo al versamento dell’ICI per l’anno 2010, emesso dal comune di [OSCURATO:PERSONA] ( d’ora in poi ricorrente)nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente a cinque immobiliidentificati catastalmente al foglio n. 603, sub. 2, 3, 4, 6 e

7. La CTP ha accoltoil ricorso.

La CTR, confermando la pronuncia del primo grado, ha respinto l’appello dell’odiernacontroricorrente sulla base delle seguenti ragioni: - la rendita catastale per tre degli immobili oggetto dell’avviso di accertamento, pur essendo stato messo in attiin data 10 ottobre 2007, è stata notificata solo il 28 dicembre 2015; - l’art. 74 del la l. 21 novembre 2000, n. 342 individua nella data della notifica dell’atto attributivo o modificativo della rendita il momento a partire dal quale l’amministrazione può richiedere al contribuente l’applicazione della nuova rendita; - nel caso di specie risulta che la contribuente ha impugnato anche gli avvisi attributivi della nuova rendita, i quali sono stati annullaticon sentenza della CTP di Roma (n. 17714/17); - tale sentenza è stata, poi, parzialmente riformata dalla CTR del Lazio (il 28 settembre 2020)che ha comunque rideterminato le rendite dei tre immobili; - ne consegue che si dovrà tenere conto del la rendita catastale modificata con sentenza definitiva con effetti retroattivi a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimentodell’imposta, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504; ciò inquanto la decisione del giudice tributario deve qualificarsi come atto tendente a ripristinarela correttezza o legittimità di un provvedimento errato sin dall’origine(circ.

Agenzia Territorio n. 1/T del 27 marzo 2007).Ilricorrente ha proposto ricorso fondato due motivi, lacontroricorrente ha propostocontroricorso e depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3 , c od. p roc . c iv . , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112, 115, e 116 cod. proc. civ.

Si duole che la sentenza impugnata, pur richiamando il corretto principio della necessità di applicazione delle rendite accertate giudizialmente anche in relazione all’annualità oggetto dell’avviso di accertamento, ha solo annullato l’avviso di accertamento, omettendo di pronunciarsi sulla specifica domandariguardante la determinazione dell’imposta dovuta.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa.

Si duole che la sentenza impugnata pur riconoscendo la fondatezza della pretesa creditoria, come rideterminata giudizialmente , ha solo annullato l’appello, ponendo di fatto nel nulla la pretesa tributaria

3. I motiv i sono in fondat i e, stante la loro stretta connessione, possono essere trattate congiuntamente.

Nel caso di specie il giudice ha correttamente applicato il principio per cui, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione.

Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica(Cass. Sez. 5, n. 20775/2005 , Rv. 586035 – 01 , Sez. 5, n. 13443/2012,Rv. 623510 – 01 , Sez. 5, n. 22653/2019 , Rv. 655070 -01).

La sentenza ha, inoltre, in linea con la giurisprudenza di legittimità affermato che, in caso di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorché passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, che essa costituisca l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, fin dal momento dell'attribuzione da parte dell'UTE, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda(in tal senso Cass. Sez. 5, n. 18637/2022, Rv. 664932 – 01 , Sez. 5, n. 4334/2015 , Rv. 634679 – 01, Sez. 5, n. 11094/2008,Rv. 603491 – 01 ).

Nel caso di specie la sentenza impugnata ha dato conto che la contribuente ha impugnato anche gli avvisi attributivi della nuova rendita, i quali sono stati annullati con sentenza della CTP di Roma (n. 17714/17).

T ale sentenza è stata, poi, parzialmente riformata dalla CTR del Lazio (del28 settembre 2020) che ha comunque rideterminato le rendite dei tre immobilinei seguenti termini: «1.

Foglio 603 – Mapp . 1179 – Sub. 2 – Cat.

C/3 – cl.

1. mq 356 – rendita 3.199,14.

2. Foglio 603 – Mapp.1179 – Sub. 3 – Cat.

C/3 – cl.

1. mq 1280 – rendita 11.502,53.

3. Foglio 603 – Mapp.1179 – Sub. 6 – Cat.

A/10 – cl. 2 – vani 8,5 – rendita 5.114,21».

La sentenza impugnata ha offerto, dunque,ampiamente i criteri per la determinazione dell’imposta.

A margine si evidenzia anche che la controricorrenteha affermato che, a seguito di quella pronuncia, già sta pagando l’imposta sulla base di quella decisione e, a fronte di questa affermazione , il ricorrente non fornisce la ragione per cui il prelievo effettuato ora è errato e in che termini si discostada quello che, invece, ritiene, dovuto..

Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13,comma 1 quater, del d .P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 3000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10652/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA],in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente,in Roma, via Lima, n. 3 1 –controricorrente– avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 3022/2020 depositata il 15 ottobre2020. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 29 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: ICI La controversia ha ad oggetto un ’ impugnativa avverso un avviso di accertamentoin rettifica (n. 18215) relativo al versamento dell’ICI per l’anno 2010, emesso dal comune di [OSCURATO:PERSONA] ( d’ora in poi ricorrente)nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente a cinque immobiliidentificati catastalmente al foglio n. 603, sub. 2, 3, 4, 6 e 7. La CTP ha accoltoil ricorso. La CTR, confermando la pronuncia del primo grado, ha respinto l’appello dell’odiernacontroricorrente sulla base delle seguenti ragioni: - la rendita catastale per tre degli immobili oggetto dell’avviso di accertamento, pur essendo stato messo in attiin data 10 ottobre 2007, è stata notificata solo il 28 dicembre 2015; - l’art. 74 del la l. 21 novembre 2000, n. 342 individua nella data della notifica dell’atto attributivo o modificativo della rendita il momento a partire dal quale l’amministrazione può richiedere al contribuente l’applicazione della nuova rendita; - nel caso di specie risulta che la contribuente ha impugnato anche gli avvisi attributivi della nuova rendita, i quali sono stati annullaticon sentenza della CTP di Roma (n. 17714/17); - tale sentenza è stata, poi, parzialmente riformata dalla CTR del Lazio (il 28 settembre 2020)che ha comunque rideterminato le rendite dei tre immobili; - ne consegue che si dovrà tenere conto del la rendita catastale modificata con sentenza definitiva con effetti retroattivi a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimentodell’imposta, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504; ciò inquanto la decisione del giudice tributario deve qualificarsi come atto tendente a ripristinarela correttezza o legittimità di un provvedimento errato sin dall’origine(circ. Agenzia Territorio n. 1/T del 27 marzo 2007).Ilricorrente ha proposto ricorso fondato due motivi, lacontroricorrente ha propostocontroricorso e depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3 , c od. p roc . c iv . , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112, 115, e 116 cod. proc. civ. Si duole che la sentenza impugnata, pur richiamando il corretto principio della necessità di applicazione delle rendite accertate giudizialmente anche in relazione all’annualità oggetto dell’avviso di accertamento, ha solo annullato l’avviso di accertamento, omettendo di pronunciarsi sulla specifica domandariguardante la determinazione dell’imposta dovuta. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa. Si duole che la sentenza impugnata pur riconoscendo la fondatezza della pretesa creditoria, come rideterminata giudizialmente , ha solo annullato l’appello, ponendo di fatto nel nulla la pretesa tributaria 3. I motiv i sono in fondat i e, stante la loro stretta connessione, possono essere trattate congiuntamente. Nel caso di specie il giudice ha correttamente applicato il principio per cui, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica(Cass. Sez. 5, n. 20775/2005 , Rv. 586035 – 01 , Sez. 5, n. 13443/2012,Rv. 623510 – 01 , Sez. 5, n. 22653/2019 , Rv. 655070 -01). La sentenza ha, inoltre, in linea con la giurisprudenza di legittimità affermato che, in caso di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorché passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, che essa costituisca l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, fin dal momento dell'attribuzione da parte dell'UTE, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda(in tal senso Cass. Sez. 5, n. 18637/2022, Rv. 664932 – 01 , Sez. 5, n. 4334/2015 , Rv. 634679 – 01, Sez. 5, n. 11094/2008,Rv. 603491 – 01 ). Nel caso di specie la sentenza impugnata ha dato conto che la contribuente ha impugnato anche gli avvisi attributivi della nuova rendita, i quali sono stati annullati con sentenza della CTP di Roma (n. 17714/17). T ale sentenza è stata, poi, parzialmente riformata dalla CTR del Lazio (del28 settembre 2020) che ha comunque rideterminato le rendite dei tre immobilinei seguenti termini: «1. Foglio 603 – Mapp . 1179 – Sub. 2 – Cat. C/3 – cl. 1. mq 356 – rendita 3.199,14. 2. Foglio 603 – Mapp.1179 – Sub. 3 – Cat. C/3 – cl. 1. mq 1280 – rendita 11.502,53. 3. Foglio 603 – Mapp.1179 – Sub. 6 – Cat. A/10 – cl. 2 – vani 8,5 – rendita 5.114,21». La sentenza impugnata ha offerto, dunque,ampiamente i criteri per la determinazione dell’imposta. A margine si evidenzia anche che la controricorrenteha affermato che, a seguito di quella pronuncia, già sta pagando l’imposta sulla base di quella decisione e, a fronte di questa affermazione , il ricorrente non fornisce la ragione per cui il prelievo effettuato ora è errato e in che termini si discostada quello che, invece, ritiene, dovuto.. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13,comma 1 quater, del d .P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 3000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a
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