CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 2023
Cassazione n. 05862/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello per esame sul punto. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, confermando il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Chieti in data 25/2/2021, con la conseguente condanna alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 100,00 di multa, ritenuta di giustizia, ha omesso di decidere sulle richieste defensive ex art.545 bis cod. poc. pen. avanzate nelle conclusioni scritte depositate dal Ranghelli ex D.M. 149/2022. Il ricorso, pertanto, si fonda su unico motivo con il quale si deducono la violazione di legge, con riferimento all'art. 545-bis cod. proc. pen., e l'omessa motivazione con riguardo alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 53 e 56 bis della legge n. 689/1981. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullannento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello per esame sul punto. 3. Il ricorso è fondato, in quanto la Corte territoriale ha omesso di di provvedere in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva ritualmente avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 545 bis cod. pen., a norma del quale, quando sia stata applicata una pena detentiva non superiore ai quattro anni e non sia stata ordinata la sospensione condizionale della pena, il giudice, se ricorrono le condizioni, può sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'imputato acconsente. Nel caso di specie, a fronte di una condanna alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 100,00 di multa, e pertanto inferiore al limite di quattro anni posto dalla norma citata, nel rassegnare le conclusioni scritte ex D.M. 147/2002, il difensore del ricorrente chiedeva in via principale l'accoglimento dei motivi di appello e, in subordine, in caso di conferma della penale responsabilità, avvalendosi di procura speciale, la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 53 e 56 bis della legge n. 689/1981, richiesta sulla quale la Corte teritoriale ha omesso di provvedere. Alla violazione di legge conseguente all'omessa valutazione della richiesta ritualmente formulata dal ricorrente consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, la più vicina alla Corte di L'Aquila, secondo la regola generale dell'art. 623 lett. C) cod. proc. pen., nel difetto di specifica discipina derogatoria. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma il 26 ottobre 2023 Il Consigliere e