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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03359/2023

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna della Corte d'assise d'appello di Catanzaro del 22 settembre 2016, divenuta irrevocabile il 15 novembre 2017, a seguito di rigetto di ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017).

La sentenza dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia della Corte di assise di Catanzaro, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena dell'ergastolo per i tentati omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che per l'omicidio volontario aggravato di [OSCURATO:PERSONA] e per reati satellite.

Le sentenze di primo e di secondo grado hanno fondato la declaratoria di responsabilità dell'imputato sulla chiamata in correità operata dall'esecutore materiale [OSCURATO:PERSONA], il quale, confessando le proprie responsabilità, aveva affermato essere il Quaranta il mandante dell'omicidio e degli altri episodi contestati, oltre che sulla registrazione di un colloquio intercorso tra l'imputato e il Cacko in cui si faceva esplicito riferimento agli episodi in questione e, infine, sulle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] che collegava l'omicidio al contrasto tra la vittima e la famiglia [OSCURATO:PERSONA] per lavori di metanizzazione in corso a [OSCURATO:PERSONA] di Ricadi.

2. Avverso l'ordinanza, ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, si deduce, ex art. 606, comma 1, lett c), cod. proc. pen., violazione degli artt. 630, 178, comma 1, lett. c), 125 del codice di rito per l'omessa fissazione dell'udienza di discussione tra le parti.

Nel ritenere che il vaglio preliminare di ammissibilità della richiesta ex art. 634 del codice di rito potesse essere effettuato senza alcuna forma di contraddittorio tra le parti, la Corte territoriale, avrebbe altresì violato l'art. 6 Cedu e i principi del contraddittorio, di immediatezza e di oralità come evidenziati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.

Palesemente inconferente sarebbe il richiamo, operato dai Giudici d'appello, all'orientamento giurisprudenziale (Sez.

U, n. 15189 del 19/01/2012, Dander, Rv. 252020 - 01) con cui la Corte d'appello avrebbe inteso rafforzare la decisione di non escutere i testi già assunti dal difensore nel contraddittorio tra le parti. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione agli artt. 630, comma 1, lett. c) e 631 cod. proc. pen.

Nel dichiarare inammissibile la richiesta di revisione, la Corte territoriale avrebbe «anticipato il giudizio da rimettere alla fase rescissoria», effettuando una valutazione di merito sulla capacità scardinante (o meno) delle prove nuove offerte dalla difesa.

La motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe manifestamente illogica per non avere fornito adeguate ragioni dell'esclusione delle nuove prove offerte dalla difesa, costituite, in particolare, da dichiarazioni di sette testimoni raccolte con indagini difensive.

Tali indagini avrebbero consentito di disvelare l'inattendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sulle cui dichiarazioni si è fondata essenzialmente l'affermazione di responsabilità dell'imputato, nonché iI coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio del Carone.

La censura di illogicità si appunta, segnatamente, sui passaggi motivazionali in cui la Corte territoriale avrebbe travisato il senso della conversazione registrata tra l'imputato e l'esecutore materiale dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA], illogicamente attribuendo a tale colloquio natura confessoria.

Altresì contraddittoria sarebbe la parte motiva sul punto del coinvolgimento di Palamara nell'omicidio di Carone: la Corte d'appello, per un verso, avrebbe stigmatizzato «la mancata indicazione tra le fonti da assumere di quel [OSCURATO:PERSONA] che più testi indicano come esecutore dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]», per l'altro verso, e illogicamente, avrebbe «tranciato la prospettiva del giudizio di revisione con sbrigativa determinazione di inammissibilità». 2.3 Con il terzo motivo di ricorso, si eccepisce carenza e contraddittorietà di motivazione in ordine al rapporto tra le dichiarazioni del collaboratore Cacko, da un lato, e le risultanze balistiche e la consulenza medico-legale, dall'altro.

3. Si dà atto che la difesa ha presentato istanza di partecipazione all'udienza.

Tale istanza è stata rigettata atteso che il rito previsto per la trattazione del ricorso non prevede la presenza dei difensori (art. 611 cod. proc. pen.).

La difesa ha inoltre depositato "note d'udienza", in cui si ribadiscono le censure svolte nel ricorso, e allegato copie delle indagini difensive.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, dal momento che nessuna norma prescrive il contraddittorio tra le parti invocato dal ricorrente, quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 634, comma 1, cod. proc. pen.

Per pacifico orientamento di questa Corte, in tema di revisione, le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute de plano, essendo rimessa alla discrezionalità della Corte d'appello l'adozione del rito camerale partecipato nei casi di inammissibilità di non evidente ed immediato accertamento. (Sez. 5, n. 16218 del 14/01/2022, Agostini, Rv. 283396 - 01; Sez. 1, n. 47016 del 11/12/2007, Comberiati, Rv. 238318 - 01: «è legittima la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione assunta all'esito di procedimento "de plano", in quanto quello in contraddittorio previsto dall'art. 127 cod. proc. pen. non è esplicitamente previsto dall'art. 634 stesso codice»; nello stesso, v. già Sez. 1, n. 26967 del 30/03/2005, Pagano, Rv. 232150 - 01).

3. Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato, ponendosi in contrasto con il consolidato principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictu oculi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, Sentenza n. 44925 del 26/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271071 - 01).

La motivazione dell'impugnato provvedimento dà chiaramente conto del percorso logico che ha condotto la Corte territoriale a escludere che le prove "nuove" indicate dalla difesa fossero idonee a scardinare il quadro probatorio che ha portato alla condanna dell'imputato.

Ciò facendo, e procedendo attraverso la necessaria comparazione tra le prove preesistenti e i nova (in conformità ai principi posti da Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029 - 01) apportati dalla difesa, la Corte territoriale non ha affatto anticipato il giudizio di merito, né ha esorbitato, come ritiene invece la difesa, dai limiti del vaglio di ammissibilità.

In particolare, il giudizio di "resistenza" delineato dalla Corte territoriale svela la sua massima efficacia in relazione a quelle dichiarazioni raccolte dalla difesa e valutate dai Giudici d'appello come più rilevanti (quelle di Ungaru e Sganga).

A tal proposito, si è evidenziato come tali dichiarazioni - riportanti, de relato, ulteriori dichiarazioni confessorie dell'omicidio Carone, apprese da uno dei due testi indicati dal Palamara - non fossero verificabili (e ciò, prima ancora che per le ragioni formali indicate dalla Corte territoriale, per l'intervenuto decesso del Palamara, del quale dà atto lo stesso ricorso).

Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto che le prove preesistenti (e, in particolare, la chiamata in correità dell'esecutore materiale dell'omicidio Carone, reo confesso, e la registrazione del colloquio tra l'esecutore materiale Cacko e l'imputato, con chiaro riferimento a quell'omicidio, oltre che al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]) non potessero essere ritenute soccombenti rispetto alle nuove dichiarazioni acquisite con le indagini difensive, ove pure a queste ultime fosse attribuita la massima efficacia dimostrativa.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, limitandosi il ricorrente a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dai Giudici di merito e a riproporre la propria diversa lettura delle risultanze probatorie acquisite, sollecitando una rivalutazione di dati già esaminati nel procedimento concluso con la sentenza ormai irrevocabile.

5. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna della Corte d'assise d'appello di Catanzaro del 22 settembre 2016, divenuta irrevocabile il 15 novembre 2017, a seguito di rigetto di ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017). La sentenza dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia della Corte di assise di Catanzaro, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena dell'ergastolo per i tentati omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che per l'omicidio volontario aggravato di [OSCURATO:PERSONA] e per reati satellite. Le sentenze di primo e di secondo grado hanno fondato la declaratoria di responsabilità dell'imputato sulla chiamata in correità operata dall'esecutore materiale [OSCURATO:PERSONA], il quale, confessando le proprie responsabilità, aveva affermato essere il Quaranta il mandante dell'omicidio e degli altri episodi contestati, oltre che sulla registrazione di un colloquio intercorso tra l'imputato e il Cacko in cui si faceva esplicito riferimento agli episodi in questione e, infine, sulle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] che collegava l'omicidio al contrasto tra la vittima e la famiglia [OSCURATO:PERSONA] per lavori di metanizzazione in corso a [OSCURATO:PERSONA] di Ricadi. 2. Avverso l'ordinanza, ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, si deduce, ex art. 606, comma 1, lett c), cod. proc. pen., violazione degli artt. 630, 178, comma 1, lett. c), 125 del codice di rito per l'omessa fissazione dell'udienza di discussione tra le parti. Nel ritenere che il vaglio preliminare di ammissibilità della richiesta ex art. 634 del codice di rito potesse essere effettuato senza alcuna forma di contraddittorio tra le parti, la Corte territoriale, avrebbe altresì violato l'art. 6 Cedu e i principi del contraddittorio, di immediatezza e di oralità come evidenziati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. Palesemente inconferente sarebbe il richiamo, operato dai Giudici d'appello, all'orientamento giurisprudenziale (Sez. U, n. 15189 del 19/01/2012, Dander, Rv. 252020 - 01) con cui la Corte d'appello avrebbe inteso rafforzare la decisione di non escutere i testi già assunti dal difensore nel contraddittorio tra le parti. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione agli artt. 630, comma 1, lett. c) e 631 cod. proc. pen. Nel dichiarare inammissibile la richiesta di revisione, la Corte territoriale avrebbe «anticipato il giudizio da rimettere alla fase rescissoria», effettuando una valutazione di merito sulla capacità scardinante (o meno) delle prove nuove offerte dalla difesa. La motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe manifestamente illogica per non avere fornito adeguate ragioni dell'esclusione delle nuove prove offerte dalla difesa, costituite, in particolare, da dichiarazioni di sette testimoni raccolte con indagini difensive. Tali indagini avrebbero consentito di disvelare l'inattendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sulle cui dichiarazioni si è fondata essenzialmente l'affermazione di responsabilità dell'imputato, nonché iI coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio del Carone. La censura di illogicità si appunta, segnatamente, sui passaggi motivazionali in cui la Corte territoriale avrebbe travisato il senso della conversazione registrata tra l'imputato e l'esecutore materiale dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA], illogicamente attribuendo a tale colloquio natura confessoria. Altresì contraddittoria sarebbe la parte motiva sul punto del coinvolgimento di Palamara nell'omicidio di Carone: la Corte d'appello, per un verso, avrebbe stigmatizzato «la mancata indicazione tra le fonti da assumere di quel [OSCURATO:PERSONA] che più testi indicano come esecutore dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]», per l'altro verso, e illogicamente, avrebbe «tranciato la prospettiva del giudizio di revisione con sbrigativa determinazione di inammissibilità». 2.3 Con il terzo motivo di ricorso, si eccepisce carenza e contraddittorietà di motivazione in ordine al rapporto tra le dichiarazioni del collaboratore Cacko, da un lato, e le risultanze balistiche e la consulenza medico-legale, dall'altro. 3. Si dà atto che la difesa ha presentato istanza di partecipazione all'udienza. Tale istanza è stata rigettata atteso che il rito previsto per la trattazione del ricorso non prevede la presenza dei difensori (art. 611 cod. proc. pen.). La difesa ha inoltre depositato "note d'udienza", in cui si ribadiscono le censure svolte nel ricorso, e allegato copie delle indagini difensive. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, dal momento che nessuna norma prescrive il contraddittorio tra le parti invocato dal ricorrente, quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 634, comma 1, cod. proc. pen. Per pacifico orientamento di questa Corte, in tema di revisione, le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute de plano, essendo rimessa alla discrezionalità della Corte d'appello l'adozione del rito camerale partecipato nei casi di inammissibilità di non evidente ed immediato accertamento. (Sez. 5, n. 16218 del 14/01/2022, Agostini, Rv. 283396 - 01; Sez. 1, n. 47016 del 11/12/2007, Comberiati, Rv. 238318 - 01: «è legittima la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione assunta all'esito di procedimento "de plano", in quanto quello in contraddittorio previsto dall'art. 127 cod. proc. pen. non è esplicitamente previsto dall'art. 634 stesso codice»; nello stesso, v. già Sez. 1, n. 26967 del 30/03/2005, Pagano, Rv. 232150 - 01). 3. Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato, ponendosi in contrasto con il consolidato principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictu oculi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, Sentenza n. 44925 del 26/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271071 - 01). La motivazione dell'impugnato provvedimento dà chiaramente conto del percorso logico che ha condotto la Corte territoriale a escludere che le prove "nuove" indicate dalla difesa fossero idonee a scardinare il quadro probatorio che ha portato alla condanna dell'imputato. Ciò facendo, e procedendo attraverso la necessaria comparazione tra le prove preesistenti e i nova (in conformità ai principi posti da Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029 - 01) apportati dalla difesa, la Corte territoriale non ha affatto anticipato il giudizio di merito, né ha esorbitato, come ritiene invece la difesa, dai limiti del vaglio di ammissibilità. In particolare, il giudizio di "resistenza" delineato dalla Corte territoriale svela la sua massima efficacia in relazione a quelle dichiarazioni raccolte dalla difesa e valutate dai Giudici d'appello come più rilevanti (quelle di Ungaru e Sganga). A tal proposito, si è evidenziato come tali dichiarazioni - riportanti, de relato, ulteriori dichiarazioni confessorie dell'omicidio Carone, apprese da uno dei due testi indicati dal Palamara - non fossero verificabili (e ciò, prima ancora che per le ragioni formali indicate dalla Corte territoriale, per l'intervenuto decesso del Palamara, del quale dà atto lo stesso ricorso). Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto che le prove preesistenti (e, in particolare, la chiamata in correità dell'esecutore materiale dell'omicidio Carone, reo confesso, e la registrazione del colloquio tra l'esecutore materiale Cacko e l'imputato, con chiaro riferimento a quell'omicidio, oltre che al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]) non potessero essere ritenute soccombenti rispetto alle nuove dichiarazioni acquisite con le indagini difensive, ove pure a queste ultime fosse attribuita la massima efficacia dimostrativa. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, limitandosi il ricorrente a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dai Giudici di merito e a riproporre la propria diversa lettura delle risultanze probatorie acquisite, sollecitando una rivalutazione di dati già esaminati nel procedimento concluso con la sentenza ormai irrevocabile. 5. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
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