CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24138/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'aumento sanzionatorio inflitto a titolo di continuazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, posto che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, «in tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» (ex multis, Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Pg, Rv. 288800 - 01), anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, la pena è già stata rideterminata in senso favorevole all'imputato dal giudice del gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.M