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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 27347/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza in data 23/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata; udito, per la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data in data 13/01/2022, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame, respinse l'impugnazione proposta, nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, avverso il decreto del 30/11/2021 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola aveva disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., dei conti di tale società, per un ammontare pari a 279.204,19 euro, ritenuto profitto del reato dì bancarotta per distrazione contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 12) dell'imputazione, quale amministratrice unica della società fallita [OSCURATO:PERSONA], per avere detta società, mediante operazioni di accollo di debito non onorate, distratto alcuni crediti in favore della stessa [OSCURATO:PERSONA] e avere promosso una forte svalutazione del debito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'Erario.

1.1. Con sentenza n. 38621 del 15/09/2022, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione ha annullato con rinvio la predetta ordinanza, rilevando, in accoglimento dei primi due motivi, che il sequestro preventivo aveva ad oggetto il profitto dell'attività distrattiva contestata alla Ferrero; e che tuttavia, il provvedimento genetico non aveva dimostrato che le somme sequestrate, rinvenute sui conti correnti di una società terza, di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratrice, fossero riferibili a tali condotte distrattive e che le stesse fossero nella effettiva disponibilità di costei, non potendo ritenersi dirimente la circostanza che ella avesse la delega a operare sul conto corrente della società.

In particolare, l'affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non poteva che ritenersi un mero schermo giuridico del patrimonio del gruppo Ferrero era stata fondata su un'unica operazione menzionata dall'ordinanza impugnata, ovvero sulla condotta relativa all'accollo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo 8), che, tuttavia, il Giudice della cautela aveva ritenuto non rilevante ai fini della dimostrazione della sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro del profitto finalizzato alla confisca nei confronti, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tale ragione, la Corte di cassazione ha disposto il rinvio al Giudice di merito, evidenziando la necessità che, in sede rescissoria, venissero chiariti: a) i motivi per i quali doveva ritenersi che [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità dei conti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. all'atto del sequestro, sì da ritenere che le somme ivi depositate fossero direttamente riferibili all'indagata quale persona fisica in relazione alla quale era stato disposto il sequestro ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. nel provvedimento genetico; b) i motivi per i quali doveva ritenersi che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione fosse un mero schermo giuridico del patrimonio del gruppo Ferrero, avendo il provvedimento genetico escluso che, pur essendo tale società tra le terze avvantaggiate, potesse evincersi un transito diretto di danaro sui suoi conti e, quindi, un nesso di pertinenzialità tra le somme di danaro e le condotte contestate.

1.3. Con ordinanza in data 23/11/2022, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame, pronunciandosi in sede di rinvio, ha respinto il gravame proposto, confermando il provvedimento di sequestro.

Secondo il Collegio, infatti: - la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con atto di accollo del 30/09/2013, gestito da [OSCURATO:PERSONA], aveva acquisito dei crediti certi, liquidi ed esigibili che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., all'epoca già in dissesto, a lungo celato con l'omessa pubblicazione dei bilanci, aveva verso la RAI per un ammontare di circa 4.847.800,00 euro; 2 e3L - la Ellemme era la società nei cui confronti era stata dichiarata bancarotta ed era stata dominio dei Ferrero almeno fino al 2014, essendone proprietari Massimo (con il 70% delle quote) e Vanessa (con il 30% delle quote) e amministratore la stessa Vanessa; - la [OSCURATO:PERSONA] era anch'essa dominio dei Ferrero, essendo il titolare del 100% delle quote la [OSCURATO:PERSONA], a sua volta detenuta, in misura quasi totale, da Vanessa (con 1'80% delle quote) e da [OSCURATO:PERSONA] (con il 15,24% delle quote); - in cambio del credito ceduto, la [OSCURATO:PERSONA] si era accollata un debito verso [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente non onorato, tanto che [OSCURATO:SOCIETA], a sua volta, aveva ceduto il suo credito alla società Essegibì; - la [OSCURATO:PERSONA] aveva contrattato e acquistato il credito di 16.440.000,00 euro dalla Essegibì pagando soltanto 2.200.000 euro e aveva, quindi, rimesso il debito alla sua controllata.

Dunque, la [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione aveva beneficiato del profitto del reato, consistente nei crediti distratti, sicché esisteva un nesso di pertinenzialità tra i suoi conti e le condotte contestate; e le società coinvolte, di proprietà della famiglia Ferrero, avevano realizzato una serie di operazioni giuridico-economiche chiaramente pretestuose.

Ciò in quanto, pur avendo la [OSCURATO:PERSONA] come oggetto sociale prevalente le proiezioni cinematografiche, le attività non avevano nulla a che vedere con l'oggetto sociale; e in quanto l'operazione economica aveva consentito alla Ellemme di privilegiare alcuni creditori in luogo di altri ([OSCURATO:SOCIETA] all'Erario), essendo ragionevole che la svalutazione del debito costituisse una mera apparenza giuridica del debito; sicché la società ricorrente doveva costituire soltanto uno schermo giuridico a protezione del capitale illecito dell'indagata, costituente profitto del reato di bancarotta della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

2. Avverso .l'ordinanza del Tribunale di Cosenza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Toso per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo otto distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione al fatto che l'ordinanza emessa in sede di rinvio non si sia uniformata alla sentenza di annullamento.

L'ordinanza impugnata nulla direbbe, se non con modalità tautologiche, rispetto alle questioni poste dalla Suprema Corte, non avendo chiarito sulla base di quali elementi ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse l'effettiva disponibilità delle somme depositate sui conti correnti intestati alla società ricorrente e circa la riferibilità di dette somme alle condotte distrattive alla medesima contestate.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 240 cod. pen.

Benché il provvedimento genetico avesse ad oggetto un sequestro diretto, l'ordinanza legittimerebbe un sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica per un capo diverso (il capo 8 anziché il citato capo 12), disattendendo, oltre alle indicazioni della Corte di cassazione, anche le determinazioni del Giudice per le indagini preliminari, che aveva respinto la richiesta del Pubblico ministero del sequestro diretto di un importo pari a circa 13 milioni di euro per i danni arrecati ai credito della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e con vantaggio per [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e per altre società dei Gruppo, limitando la propria decisione alla somma di 740.520,00 euro di cui al capo 12) di imputazione, direttamente riferiti alle sole condotte di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., in questo modo "riesumando" le tesi del Pubblico ministero già definitivamente disattese, sulle quali lo stesso Tribunale non avrebbe più avuto alcun potere di deliberare.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o, comunque, la manifesta illogicità della motivazione in relazione al nesso di pertinenzialità e all'estensione del sequestro alla persona giuridica non indagata.

Il Tribunale del riesame avrebbe delineato una ipotesi di bancarotta preferenziale, consistita nell'avere Ellemme privilegiato alcuni creditori in luogo di altri ([OSCURATO:SOCIETA] all'Erario).

A prescindere dal fatto che l'operazione sarebbe stata positiva per Ellemme, che si era liberata di un debito pari a 16 milioni di euro, essa avrebbe avvantaggiato [OSCURATO:SOCIETA]., pagata in via preferenziale rispetto al fisco, sicché nessun vantaggio vi sarebbe stato per [OSCURATO:PERSONA], che non sarebbe mai citata.

Né le somme indicate corrisponderebbero a quella per cui il sequestro preventivo diretto è stato autorizzato dal Giudice per le indagini preliminari, ovvero 750.000 euro, corrispondenti ai prelievi di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 12) dell'imputazione; tanto che il Tribunale del riesame nulla direbbe sulle ragioni di pertinenzialità che consentirebbero, in tesi, l'estensione del sequestro.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. (anche in relazione all'art. 240 cod. pen.) e dell'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. (anche in relazione alle disposizioni del cod. proc. civ. relative al pignoramento presso terzi, in quanto applicabi9.

Benché il Giudice per le indagini preliminari avesse disposto il sequestro nei confronti delle sole persone fisiche, tra cui [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo 12), in sede di esecuzione, il sequestro sarebbe stato operato non solo sui conti personali degli indagati, ma anche sui conti delle società sulle quali [OSCURATO:PERSONA] aveva una delega ad operare, come se il suo patrimonio coincidesse con quello delle società (diverse da quelle interessate al procedimento penale) in cui la stessa comunque rivestiva un qualche ruolo.

Lo stesso Giudice per le indagini preliminari, in realtà, non avrebbe ravvisato i presupposti per l'estensione del sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., operato in sede esecutiva sul presupposto che, in tale società, [OSCURATO:PERSONA] rivestisse il ruolo di liquidatore pro tempore, pur avendo la giurisprudenza di legittimità ritenuto che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non possa essere compiuto a partire dal mero fatto della delega a operare sul conto corrente della società (estranea al reato) conferita all'indagato.

Nel caso di specie la disponibilità dei conti correnti di Eleven non sarebbe mai stata di [OSCURATO:PERSONA] in quanto tale, ma solo in virtù del ruolo ricoperto all'interno della società; sicché anche sotto tale aspetto il Tribunale del riesame non risponderebbe alle esplicite richieste della Corte di cassazione nel provvedimento di annullamento con rinvio.

Invero, il Tribunale confonderebbe il concetto di titolarità personale di una data somma con la possibilità di disporne jure alieno, in virtù cioè di un mandato a gestire denaro altrui (in questo caso di spettanza della persona giuridica, titolare del conto corrente), senza la presenza di alcun riscontro in atti del fatto che il denaro sottoposto a sequestro fosse a propria volta derivato da operazioni delittuose riferibili alla medesima persona fisica.

2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. (anche in relazione all'art. 240 cod. pen.) e dell'art. 104 disp. att. cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà o comunque la manifesta illogicità della motivazione in relazione al nesso di pertinenzialità e all'estensione del sequestro alla persona giuridica non indagata e il travisamento degli atti di causa e del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Paola.

La difesa avrebbe proposto istanza di riesame per conto di un soggetto terzo (la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), il quale avrebbe subito gli effetti di un sequestro che nei suoi confronti non poteva essere disposto, in quanto unicamente riferito alla persona fisica [OSCURATO:PERSONA] e agli episodi a lei contestati sub 12) del capo di imputazione (prelievi in contanti in ambito [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.).

Il provvedimento del Tribunale del riesame non potrebbe ampliare né stravolgere la portata di quanto disposto dal Giudice per le indagini preliminari, non rientrando nei suoi poteri, atteso che il Pubblico ministero non avrebbe impugnato il provvedimento del Giudice della cautela nella parte in cui quest'ultimo aveva rigettato la richiesta della Procura e avendo lo stesso Giudice per le indagini preliminari ritenuto irrilevante, tra le altre, proprio l'operazione di accollo del 30/09/2013.

2.6. Con il sesto motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o comunque la manifesta illogicità della motivazione in relazione al nesso di pertinenzialità e all'estensione Jik) del sequestro alla persona giuridica non indagata.

Anche il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il frutto di un palese travisamento, atteso che, come documentato in sede di discussione, ella aveva rassegnato le dimissioni dalla propria carica in [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ed era stata sostituita nel ruolo da altro soggetto, del tutto estraneo all'inchiesta; circostanza che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare.

2.7. Con il settimo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o comunque la manifesta illogicità della motivazione in relazione al nesso di pertinenzialità e all'estensione del sequestro alla persona giuridica non indagata.

L'affermazione del Tribunale del riesame sul fatto che [OSCURATO:PERSONA], in quanto legale rappresentante, disporrebbe delle somme della società, si scontrerebbe con la circostanza, ignorata dal Tribunale, per cui ella era stata legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle dimissioni in data 23/12/2021, laddove i comportamenti oggetto di indagine riguarderebbero operazioni poste in essere molti anni prima.

Dunque, l'operazione del 2013 non avrebbe nulla a che fare con [OSCURATO:PERSONA], la quale non avrebbe più nulla a che fare con [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., che a sua volta non avrebbe nulla a che fare con le condotte contestate nel procedimento penale a [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica.

Invero, negli anni delle operazioni societarie, il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era [OSCURATO:PERSONA] (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 17/11/2015), il quale, benché indagato, non sarebbe stato destinatario di alcun sequestro preventivo a fini di confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

E del resto, nel capo 12) della rubrica, [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe citata come concorrente del reato, né sarebbe stato citato il soggetto che, all'epoca delle operazioni, ne era il legale rappresentante (ovvero [OSCURATO:PERSONA]).

2.8. Con l'ottavo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. (anche in relazione all'art. 240 cod. pen.) e dell'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. (anche in relazione a quanto previsto dall'art. 163, comma 2, n. 4, L. Fall.), nonché la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione alla proporzionalità dello stesso in ordine alle aspettative dei creditori della procedura e il travisamento della prova sotto ulteriore profilo.

L'art. 104 disp. att. cod. proc. pen., nel disciplinare le modalità per l'esecuzione del sequestro preventivo nel caso in cui si tratti di beni di un terzo, farebbe rinvio generale alle disposizioni processuali civili, in quanto applicabili.

Tra esse non potrebbero non rientrare quelle della legge fallimentare (art. 163, comma 2, n. 4, L. Fall.), nel caso di specie palesemente disattese.

Il Tribunale del riesame, anche in sede di rinvio, avrebbe continuato a ignorare che il sequestro è stato operato su un conto corrente intestato a una società ammessa a un concordato preventivo e relativamente a somme destinate alla soddisfazione dei creditori, in esecuzione di un piano presentato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], le cui decisione sarebbero state sottoposte al controllo dei Commissari giudiziali, del Tribunale di Roma e del Giudice delegato.

E dal momento che qualsiasi atto (pagamento di debiti anteriori, atti di straordinaria amministrazione) avrebbe dovuto essere autorizzato del Tribunale di Roma, anche sotto questo profilo il Tribunale del riesame non avrebbe indicato «i motivi per i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità dei conti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. all'atto del sequestro, sì da ritenere la riferibilità delle somme ivi depositate direttamente alla indagata quale persona fisica e solo in relazione alla quale era stato disposto il sequestro ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. nel provvedimento genetico» (come stabilito dalla Corte di cassazione).

Il Tribunale dunque, anche sotto questo profilo, avrebbe, da un lato, disatteso le previsioni dell'art. 163, comma 2, n. 4, L. Fall., dall'altro avrebbe mancato di motivare in ordine alla prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nelle procedure fallimentari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Secondo quanto si ricava dal provvedimento oggetto di impugnazione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola ha disposto, con il decreto in data 20/11/2021, il sequestro preventivo della somma di 279.204,19 euro, presente su un conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

Il provvedimento è stato, dunque, adottato come sequestro diretto di una somma di denaro, sul presupposto che la stessa potesse costituire oggetto di confisca cd. facoltativa ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen., il quale consente l'adozione della misura ablativa rispetto alle «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato» e alle «cose che ne sono il prodotto o il profitto».

Secondo quanto ritenuto dai Giudici di merito, infatti, la somma in esame costituirebbe il profitto di attività distrattive commesse da [OSCURATO:PERSONA], imputata del delitto di bancarotta fraudolenta contestato al capo 12) dell'imputazione, che si assume essere stato commesso da costei nella sua qualità di amministratrice unica della società fallita [OSCURATO:PERSONA], per avere detta società distratto alcuni crediti in favore della [OSCURATO:PERSONA] e per avere determinato una forte svalutazione del debito che la fallita vantava nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'Erario.3.

Come osservato dalla Quinta sezione penale di questa Corte, considerata la condizione di terza interessata della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, formalmente estranea alla predetta attività delittuosa e di cui pure [OSCURATO:PERSONA] era amministratrice, il sequestro preventivo delle somme giacenti sul conto corrente della predetta società avrebbe potuto essere legittimamente adottato a condizione che le stesse fossero effettivamente riferibili alle condotte distrattive contestate all'imputata e che le somme fossero nella effettiva disponibilità di costei, non potendo ritenersi dirimente la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse la delega a operare sul conto corrente della società.

Ciò in quanto, come correttamente rilevato in ricorso, la nozione di titolarità di un bene non può essere confusa con la presenza del potere di disporne, spettante all'amministratore della società.

4. Il provvedimento adottato in sede di rinvio non ha però corrisposto alle predette condizioni, sotto un duplice ordine di profili.

4.1. Sotto un primo aspetto, va evidenziato che la qualificazione giuridica delle condotte ascritte all'imputata al capo 12) non è affatto perspicua, quantomeno in rapporto al provvedimento di sequestro che è stato adottato.

Centrale, invero, nella complessiva economia dell'operazione asseritamente distrattiva,è l'atto di accollo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che però la stessa ordinanza afferma essere stato gestito «personalmente» da [OSCURATO:PERSONA].

L'accollo, secondo quanto riportato dal Tribunale, era consistito nella cessione alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., di un credito di ammontare assai inferiore al valore dell'imponente debito ceduto: ciò in quanto il primo è riportato come pari a 4.847.800,00 euro, mentre il secondo, secondo quanto pare potersi evincere dal provvedimento impugnato, come pari a oltre 16.440.000,00, esistente, in particolare, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

Ora, l'affermazione secondo cui la distrazione sarebbe consistita nella cessione dei crediti non considera che a quest'ultima si era accompagnata una cessione anche di debiti, decisamente vantaggiosa per la [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., società cedente.

Di tal che non è stato chiarito, nel provvedimento impugnato, in cosa sarebbe consistito il vulnus dei creditori, che si sarebbero avvantaggiati dal cospicuo alleggerimento della esposizione della società.

Ecco che, allora, si ipotizza che l'operazione economica in danno dei creditori sia stata realizzata attraverso la svalutazione del debito, operata attraverso le successive operazioni di cessione del debito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] uno schema siffatto sembra configurare un'ipotesi di bancarotta preferenziale e non già di bancarotta per distrazione, atteso che, secondo quanto riportato sempre nell'ordinanza impugnata, le operazioni di svalutazione del debito della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erano state compiute al fine di procurare un profitto ad alcuni creditori di tale società e in danno di altri, il cui debito era stato, appunto, svalutato.

Ma, se così fosse, dovrebbe escludersi che la somma rinvenuta su un conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione possa considerarsi il profitto del reato, non emergendo nettamente il profilo di pertinenzialità tra il profitto conseguito dai terzi creditori (attraverso la possibilità di ottenere il soddisfacimento dei loro crediti, di cui peraltro non si ha notizia) e la somma in questione.

E del resto non va sottaciuto che, sempre da quanto si comprende dall'ordinanza oggetto di ricorso, l'operazione di svalutazione era stata compiuta con il decisivo concorso di [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva deciso di cedere il suo credito alla Essegibì, rispetto alla quale l'ordinanza nulla dice, in particolare per quanto concerne i rapporti con il [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Sotto altro e più pregnante profilo, maggiormente pertinente al perimetro dell'accertamento demandato al giudice del rinvio in sede rescindente, deve osservarsi che non è stata in alcun modo dimostrata la riferibilità della somma sottoposta a sequestro a [OSCURATO:PERSONA].

A riguardo, va, infatti, evidenziato che il Tribunale di Cosenza non ha offerto alcuna concreta indicazione che consenta di spiegare per quale ragione possa ritenersi che il denaro in sequestro rientrasse nella titolarità dell'imputata, sicché la formale intestazione del conto corrente alla società dovesse ritenersi del tutto fittizia.

Profilo, questo, che era stato oggetto della pronuncia di annullamento e rispetto al quale l'ordinanza è rimasta sostanzialmente silente.

Non risponde, infatti, al quesito posto l'affermazione, peraltro espressa in termini vaghi e assertivi, secondo cui le società coinvolte nelle operazioni economiche oggetto del presente procedimento erano riferibili al [OSCURATO:PERSONA].

E ciò in quanto, quand'anche detta affermazione fosse corretta, essa non dimostrerebbe la specifica riferibilità della titolarità a [OSCURATO:PERSONA] del patrimonio della società e, dunque, dei suoi conti correnti.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, per l'evidente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l'adozione del provvedimento ablativo.

Per le stesse ragioni, deve procedersi all'annullamento del decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola in data 20/11/2021, ovviamente con riferimento all'importo di 279.204,19 euro oggetto di sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, terza interessata.

Ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. deve, infine, darsi comunicazione al Procuratore generale in sede per gli adempimenti conseguenti. [OSCURATO:PERSONA] 9 A Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Annulla, inoltre, il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Paola in data 20 novembre 2021, con esclusivo ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza in data 23/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata; udito, per la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data in data 13/01/2022, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame, respinse l'impugnazione proposta, nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, avverso il decreto del 30/11/2021 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola aveva disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., dei conti di tale società, per un ammontare pari a 279.204,19 euro, ritenuto profitto del reato dì bancarotta per distrazione contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 12) dell'imputazione, quale amministratrice unica della società fallita [OSCURATO:PERSONA], per avere detta società, mediante operazioni di accollo di debito non onorate, distratto alcuni crediti in favore della stessa [OSCURATO:PERSONA] e avere promosso una forte svalutazione del debito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'Erario. 1.1. Con sentenza n. 38621 del 15/09/2022, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione ha annullato con rinvio la predetta ordinanza, rilevando, in accoglimento dei primi due motivi, che il sequestro preventivo aveva ad oggetto il profitto dell'attività distrattiva contestata alla Ferrero; e che tuttavia, il provvedimento genetico non aveva dimostrato che le somme sequestrate, rinvenute sui conti correnti di una società terza, di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratrice, fossero riferibili a tali condotte distrattive e che le stesse fossero nella effettiva disponibilità di costei, non potendo ritenersi dirimente la circostanza che ella avesse la delega a operare sul conto corrente della società. In particolare, l'affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non poteva che ritenersi un mero schermo giuridico del patrimonio del gruppo Ferrero era stata fondata su un'unica operazione menzionata dall'ordinanza impugnata, ovvero sulla condotta relativa all'accollo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo 8), che, tuttavia, il Giudice della cautela aveva ritenuto non rilevante ai fini della dimostrazione della sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro del profitto finalizzato alla confisca nei confronti, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tale ragione, la Corte di cassazione ha disposto il rinvio al Giudice di merito, evidenziando la necessità che, in sede rescissoria, venissero chiariti: a) i motivi per i quali doveva ritenersi che [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità dei conti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. all'atto del sequestro, sì da ritenere che le somme ivi depositate fossero direttamente riferibili all'indagata quale persona fisica in relazione alla quale era stato disposto il sequestro ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. nel provvedimento genetico; b) i motivi per i quali doveva ritenersi che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione fosse un mero schermo giuridico del patrimonio del gruppo Ferrero, avendo il provvedimento genetico escluso che, pur essendo tale società tra le terze avvantaggiate, potesse evincersi un transito diretto di danaro sui suoi conti e, quindi, un nesso di pertinenzialità tra le somme di danaro e le condotte contestate. 1.3. Con ordinanza in data 23/11/2022, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame, pronunciandosi in sede di rinvio, ha respinto il gravame proposto, confermando il provvedimento di sequestro. Secondo il Collegio, infatti: - la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con atto di accollo del 30/09/2013, gestito da [OSCURATO:PERSONA], aveva acquisito dei crediti certi, liquidi ed esigibili che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., all'epoca già in dissesto, a lungo celato con l'omessa pubblicazione dei bilanci, aveva verso la RAI per un ammontare di circa 4.847.800,00 euro; 2 e3L - la Ellemme era la società nei cui confronti era stata dichiarata bancarotta ed era stata dominio dei Ferrero almeno fino al 2014, essendone proprietari Massimo (con il 70% delle quote) e Vanessa (con il 30% delle quote) e amministratore la stessa Vanessa; - la [OSCURATO:PERSONA] era anch'essa dominio dei Ferrero, essendo il titolare del 100% delle quote la [OSCURATO:PERSONA], a sua volta detenuta, in misura quasi totale, da Vanessa (con 1'80% delle quote) e da [OSCURATO:PERSONA] (con il 15,24% delle quote); - in cambio del credito ceduto, la [OSCURATO:PERSONA] si era accollata un debito verso [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente non onorato, tanto che [OSCURATO:SOCIETA], a sua volta, aveva ceduto il suo credito alla società Essegibì; - la [OSCURATO:PERSONA] aveva contrattato e acquistato il credito di 16.440.000,00 euro dalla Essegibì pagando soltanto 2.200.000 euro e aveva, quindi, rimesso il debito alla sua controllata. Dunque, la [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione aveva beneficiato del profitto del reato, consistente nei crediti distratti, sicché esisteva un nesso di pertinenzialità tra i suoi conti e le condotte contestate; e le società coinvolte, di proprietà della famiglia Ferrero, avevano realizzato una serie di operazioni giuridico-economiche chiaramente pretestuose. Ciò in quanto, pur avendo la [OSCURATO:PERSONA] come oggetto sociale prevalente le proiezioni cinematografiche, le attività non avevano nulla a che vedere con l'oggetto sociale; e in quanto l'operazione economica aveva consentito alla Ellemme di privilegiare alcuni creditori in luogo di altri ([OSCURATO:SOCIETA] all'Erario), essendo ragionevole che la svalutazione del debito costituisse una mera apparenza giuridica del debito; sicché la società ricorrente doveva costituire soltanto uno schermo giuridico a protezione del capitale illecito dell'indagata, costituente profitto del reato di bancarotta della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 2. Avverso .l'ordinanza del Tribunale di Cosenza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Toso per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo otto distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione al fatto che l'ordinanza emessa in sede di rinvio non si sia uniformata alla sentenza di annullamento. L'ordinanza impugnata nulla direbbe, se non con modalità tautologiche, rispetto alle questioni poste dalla Suprema Corte, non avendo chiarito sulla base di quali elementi ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse l'effettiva disponibilità delle somme depositate sui conti correnti intestati alla società ricorrente e circa la riferibilità di dette somme alle condotte distrattive alla medesima contestate.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 240 cod. pen. Benché il provvedimento genetico avesse ad oggetto un sequestro diretto, l'ordinanza legittimerebbe un sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica per un capo diverso (il capo 8 anziché il citato capo 12), disattendendo, oltre alle indicazioni della Corte di cassazione, anche le determinazioni del Giudice per le indagini preliminari, che aveva respinto la richiesta del Pubblico ministero del sequestro diretto di un importo pari a circa 13 milioni di euro per i danni arrecati ai credito della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e con vantaggio per [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e per altre società dei Gruppo, limitando la propria decisione alla somma di 740.520,00 euro di cui al capo 12) di imputazione, direttamente riferiti alle sole condotte di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., in questo modo "riesumando" le tesi del Pubblico ministero già definitivamente disattese, sulle quali lo stesso Tribunale non avrebbe più avuto alcun potere di deliberare. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o, comunque, la manifesta illogicità della motivazione in relazione al nesso di pertinenzialità e all'estensione del sequestro alla persona giuridica non indagata. Il Tribunale del riesame avrebbe delineato una ipotesi di bancarotta preferenziale, consistita nell'avere Ellemme privilegiato alcuni creditori in luogo di altri ([OSCURATO:SOCIETA] all'Erario). A prescindere dal fatto che l'operazione sarebbe stata positiva per Ellemme, che si era liberata di un debito pari a 16 milioni di euro, essa avrebbe avvantaggiato [OSCURATO:SOCIETA]., pagata in via preferenziale rispetto al fisco, sicché nessun vantaggio vi sarebbe stato per [OSCURATO:PERSONA], che non sarebbe mai citata. Né le somme indicate corrisponderebbero a quella per cui il sequestro preventivo diretto è stato autorizzato dal Giudice per le indagini preliminari, ovvero 750.000 euro, corrispondenti ai prelievi di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 12) dell'imputazione; tanto che il Tribunale del riesame nulla direbbe sulle ragioni di pertinenzialità che consentirebbero, in tesi, l'estensione del sequestro. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. (anche in relazione all'art. 240 cod. pen.) e dell'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. (anche in relazione alle disposizioni del cod. proc. civ. relative al pignoramento presso terzi, in quanto applicabi9. Benché il Giudice per le indagini preliminari avesse disposto il sequestro nei confronti delle sole persone fisiche, tra cui [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo 12), in sede di esecuzione, il sequestro sarebbe stato operato non solo sui conti personali degli indagati, ma anche sui conti delle società sulle quali [OSCURATO:PERSONA] aveva una delega ad operare, come se il suo patrimonio coincidesse con quello delle società (diverse da quelle interessate al procedimento penale) in cui la stessa comunque rivestiva un qualche ruolo. Lo stesso Giudice per le indagini preliminari, in realtà, non avrebbe ravvisato i presupposti per l'estensione del sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., operato in sede esecutiva sul presupposto che, in tale società, [OSCURATO:PERSONA] rivestisse il ruolo di liquidatore pro tempore, pur avendo la giurisprudenza di legittimità ritenuto che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non possa essere compiuto a partire dal mero fatto della delega a operare sul conto corrente della società (estranea al reato) conferita all'indagato. Nel caso di specie la disponibilità dei conti correnti di Eleven non sarebbe mai stata di [OSCURATO:PERSONA] in quanto tale, ma solo in virtù del ruolo ricoperto all'interno della società; sicché anche sotto tale aspetto il Tribunale del riesame non risponderebbe alle esplicite richieste della Corte di cassazione nel provvedimento di annullamento con rinvio. Invero, il Tribunale confonderebbe il concetto di titolarità personale di una data somma con la possibilità di disporne jure alieno, in virtù cioè di un mandato a gestire denaro altrui (in questo caso di spettanza della persona giuridica, titolare del conto corrente), senza la presenza di alcun riscontro in atti del fatto che il denaro sottoposto a sequestro fosse a propria volta derivato da operazioni delittuose riferibili alla medesima persona fisica. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. (anche in relazione all'art. 240 cod. pen.) e dell'art. 104 disp. att. cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà o comunque la manifesta illogicità della motivazione in relazione al nesso di pertinenzialità e all'estensione del sequestro alla persona giuridica non indagata e il travisamento degli atti di causa e del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Paola. La difesa avrebbe proposto istanza di riesame per conto di un soggetto terzo (la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), il quale avrebbe subito gli effetti di un sequestro che nei suoi confronti non poteva essere disposto, in quanto unicamente riferito alla persona fisica [OSCURATO:PERSONA] e agli episodi a lei contestati sub 12) del capo di imputazione (prelievi in contanti in ambito [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.). Il provvedimento del Tribunale del riesame non potrebbe ampliare né stravolgere la portata di quanto disposto dal Giudice per le indagini preliminari, non rientrando nei suoi poteri, atteso che il Pubblico ministero non avrebbe impugnato il provvedimento del Giudice della cautela nella parte in cui quest'ultimo aveva rigettato la richiesta della Procura e avendo lo stesso Giudice per le indagini preliminari ritenuto irrilevante, tra le altre, proprio l'operazione di accollo del 30/09/2013. 2.6. Con il sesto motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o comunque la manifesta illogicità della motivazione in relazione al nesso di pertinenzialità e all'estensione Jik) del sequestro alla persona giuridica non indagata. Anche il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il frutto di un palese travisamento, atteso che, come documentato in sede di discussione, ella aveva rassegnato le dimissioni dalla propria carica in [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ed era stata sostituita nel ruolo da altro soggetto, del tutto estraneo all'inchiesta; circostanza che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare. 2.7. Con il settimo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o comunque la manifesta illogicità della motivazione in relazione al nesso di pertinenzialità e all'estensione del sequestro alla persona giuridica non indagata. L'affermazione del Tribunale del riesame sul fatto che [OSCURATO:PERSONA], in quanto legale rappresentante, disporrebbe delle somme della società, si scontrerebbe con la circostanza, ignorata dal Tribunale, per cui ella era stata legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle dimissioni in data 23/12/2021, laddove i comportamenti oggetto di indagine riguarderebbero operazioni poste in essere molti anni prima. Dunque, l'operazione del 2013 non avrebbe nulla a che fare con [OSCURATO:PERSONA], la quale non avrebbe più nulla a che fare con [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., che a sua volta non avrebbe nulla a che fare con le condotte contestate nel procedimento penale a [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica. Invero, negli anni delle operazioni societarie, il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era [OSCURATO:PERSONA] (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 17/11/2015), il quale, benché indagato, non sarebbe stato destinatario di alcun sequestro preventivo a fini di confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. E del resto, nel capo 12) della rubrica, [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe citata come concorrente del reato, né sarebbe stato citato il soggetto che, all'epoca delle operazioni, ne era il legale rappresentante (ovvero [OSCURATO:PERSONA]). 2.8. Con l'ottavo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. (anche in relazione all'art. 240 cod. pen.) e dell'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. (anche in relazione a quanto previsto dall'art. 163, comma 2, n. 4, L. Fall.), nonché la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione alla proporzionalità dello stesso in ordine alle aspettative dei creditori della procedura e il travisamento della prova sotto ulteriore profilo. L'art. 104 disp. att. cod. proc. pen., nel disciplinare le modalità per l'esecuzione del sequestro preventivo nel caso in cui si tratti di beni di un terzo, farebbe rinvio generale alle disposizioni processuali civili, in quanto applicabili. Tra esse non potrebbero non rientrare quelle della legge fallimentare (art. 163, comma 2, n. 4, L. Fall.), nel caso di specie palesemente disattese. Il Tribunale del riesame, anche in sede di rinvio, avrebbe continuato a ignorare che il sequestro è stato operato su un conto corrente intestato a una società ammessa a un concordato preventivo e relativamente a somme destinate alla soddisfazione dei creditori, in esecuzione di un piano presentato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], le cui decisione sarebbero state sottoposte al controllo dei Commissari giudiziali, del Tribunale di Roma e del Giudice delegato. E dal momento che qualsiasi atto (pagamento di debiti anteriori, atti di straordinaria amministrazione) avrebbe dovuto essere autorizzato del Tribunale di Roma, anche sotto questo profilo il Tribunale del riesame non avrebbe indicato «i motivi per i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità dei conti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. all'atto del sequestro, sì da ritenere la riferibilità delle somme ivi depositate direttamente alla indagata quale persona fisica e solo in relazione alla quale era stato disposto il sequestro ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. nel provvedimento genetico» (come stabilito dalla Corte di cassazione). Il Tribunale dunque, anche sotto questo profilo, avrebbe, da un lato, disatteso le previsioni dell'art. 163, comma 2, n. 4, L. Fall., dall'altro avrebbe mancato di motivare in ordine alla prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nelle procedure fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Secondo quanto si ricava dal provvedimento oggetto di impugnazione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola ha disposto, con il decreto in data 20/11/2021, il sequestro preventivo della somma di 279.204,19 euro, presente su un conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Il provvedimento è stato, dunque, adottato come sequestro diretto di una somma di denaro, sul presupposto che la stessa potesse costituire oggetto di confisca cd. facoltativa ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen., il quale consente l'adozione della misura ablativa rispetto alle «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato» e alle «cose che ne sono il prodotto o il profitto». Secondo quanto ritenuto dai Giudici di merito, infatti, la somma in esame costituirebbe il profitto di attività distrattive commesse da [OSCURATO:PERSONA], imputata del delitto di bancarotta fraudolenta contestato al capo 12) dell'imputazione, che si assume essere stato commesso da costei nella sua qualità di amministratrice unica della società fallita [OSCURATO:PERSONA], per avere detta società distratto alcuni crediti in favore della [OSCURATO:PERSONA] e per avere determinato una forte svalutazione del debito che la fallita vantava nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'Erario.3. Come osservato dalla Quinta sezione penale di questa Corte, considerata la condizione di terza interessata della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, formalmente estranea alla predetta attività delittuosa e di cui pure [OSCURATO:PERSONA] era amministratrice, il sequestro preventivo delle somme giacenti sul conto corrente della predetta società avrebbe potuto essere legittimamente adottato a condizione che le stesse fossero effettivamente riferibili alle condotte distrattive contestate all'imputata e che le somme fossero nella effettiva disponibilità di costei, non potendo ritenersi dirimente la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse la delega a operare sul conto corrente della società. Ciò in quanto, come correttamente rilevato in ricorso, la nozione di titolarità di un bene non può essere confusa con la presenza del potere di disporne, spettante all'amministratore della società. 4. Il provvedimento adottato in sede di rinvio non ha però corrisposto alle predette condizioni, sotto un duplice ordine di profili. 4.1. Sotto un primo aspetto, va evidenziato che la qualificazione giuridica delle condotte ascritte all'imputata al capo 12) non è affatto perspicua, quantomeno in rapporto al provvedimento di sequestro che è stato adottato. Centrale, invero, nella complessiva economia dell'operazione asseritamente distrattiva,è l'atto di accollo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che però la stessa ordinanza afferma essere stato gestito «personalmente» da [OSCURATO:PERSONA]. L'accollo, secondo quanto riportato dal Tribunale, era consistito nella cessione alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., di un credito di ammontare assai inferiore al valore dell'imponente debito ceduto: ciò in quanto il primo è riportato come pari a 4.847.800,00 euro, mentre il secondo, secondo quanto pare potersi evincere dal provvedimento impugnato, come pari a oltre 16.440.000,00, esistente, in particolare, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Ora, l'affermazione secondo cui la distrazione sarebbe consistita nella cessione dei crediti non considera che a quest'ultima si era accompagnata una cessione anche di debiti, decisamente vantaggiosa per la [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., società cedente. Di tal che non è stato chiarito, nel provvedimento impugnato, in cosa sarebbe consistito il vulnus dei creditori, che si sarebbero avvantaggiati dal cospicuo alleggerimento della esposizione della società. Ecco che, allora, si ipotizza che l'operazione economica in danno dei creditori sia stata realizzata attraverso la svalutazione del debito, operata attraverso le successive operazioni di cessione del debito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] uno schema siffatto sembra configurare un'ipotesi di bancarotta preferenziale e non già di bancarotta per distrazione, atteso che, secondo quanto riportato sempre nell'ordinanza impugnata, le operazioni di svalutazione del debito della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erano state compiute al fine di procurare un profitto ad alcuni creditori di tale società e in danno di altri, il cui debito era stato, appunto, svalutato. Ma, se così fosse, dovrebbe escludersi che la somma rinvenuta su un conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione possa considerarsi il profitto del reato, non emergendo nettamente il profilo di pertinenzialità tra il profitto conseguito dai terzi creditori (attraverso la possibilità di ottenere il soddisfacimento dei loro crediti, di cui peraltro non si ha notizia) e la somma in questione. E del resto non va sottaciuto che, sempre da quanto si comprende dall'ordinanza oggetto di ricorso, l'operazione di svalutazione era stata compiuta con il decisivo concorso di [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva deciso di cedere il suo credito alla Essegibì, rispetto alla quale l'ordinanza nulla dice, in particolare per quanto concerne i rapporti con il [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Sotto altro e più pregnante profilo, maggiormente pertinente al perimetro dell'accertamento demandato al giudice del rinvio in sede rescindente, deve osservarsi che non è stata in alcun modo dimostrata la riferibilità della somma sottoposta a sequestro a [OSCURATO:PERSONA]. A riguardo, va, infatti, evidenziato che il Tribunale di Cosenza non ha offerto alcuna concreta indicazione che consenta di spiegare per quale ragione possa ritenersi che il denaro in sequestro rientrasse nella titolarità dell'imputata, sicché la formale intestazione del conto corrente alla società dovesse ritenersi del tutto fittizia. Profilo, questo, che era stato oggetto della pronuncia di annullamento e rispetto al quale l'ordinanza è rimasta sostanzialmente silente. Non risponde, infatti, al quesito posto l'affermazione, peraltro espressa in termini vaghi e assertivi, secondo cui le società coinvolte nelle operazioni economiche oggetto del presente procedimento erano riferibili al [OSCURATO:PERSONA]. E ciò in quanto, quand'anche detta affermazione fosse corretta, essa non dimostrerebbe la specifica riferibilità della titolarità a [OSCURATO:PERSONA] del patrimonio della società e, dunque, dei suoi conti correnti. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, per l'evidente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l'adozione del provvedimento ablativo. Per le stesse ragioni, deve procedersi all'annullamento del decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola in data 20/11/2021, ovviamente con riferimento all'importo di 279.204,19 euro oggetto di sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, terza interessata. Ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. deve, infine, darsi comunicazione al Procuratore generale in sede per gli adempimenti conseguenti. [OSCURATO:PERSONA] 9 A Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Annulla, inoltre, il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Paola in data 20 novembre 2021, con esclusivo ri
Decreto Cassazione n. 27347/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris