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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2020

Cassazione n. 27775/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.8348/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso di lei,nel suo studio in via Po n.24 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. 00634160170, rappresentato nel giudizio di appello dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso di lei MINISTERO DELL’INTERNO, c.f. 97149560589, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], c.f. 80046740173, con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] intimati avverso la sentenza n. 1241/2020 della Corte d’appello di Brescia depositata 19-11-2020 OGGETTO: sanzioni amministrative- rifiuto della proposta conciliativa ex art. 91co.1 c.p.c R.G.8348/2021 C.C. 8-9-2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 8-9-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso al giudice di pace di BresciaRosangela Marangoni ed [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione all’ordinanza - ingiunzione n. 12199/2011 emessa dal Prefetto di Brescia, con la quale era stato a loro ingiunto , in solido, il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 164,60 per la violazione dell’art. 192 co.1 e 6 cod. strada commessa il 15-7-2011, perché «il conducente non si fermava all’invito degli agenti addetti al servizio di polizia stradale in uniforme e muniti di autovettura di istituto;nella circostanza l’invito a fermarsi veniva effettuato in via Treponti intersezione via Bronzetti – via Garibaldi, ma a causa dell’inosservanza dello stesso, il trasgressore terminava la marcia con il proprio automezzo in via Naviglio di fronte al civico n.18».

Alla prima udienza gli opponenti dichiararono di proporre querela di falso avverso il verbale di contestazione e il giudice di pace sospese il giudizio, dando termine per la riassunzione della querela di falso avanti al Tribunale di Brescia.

Riassunto il giudizio dagli attori, si costituirono avanti il Tribunale di Brescia il Comune di Rezzato chiedendo il rigetto della querela di falso e il Ministero dell’ I nterno rappresentato dall’Avvocatura distrettuale chiedendo la compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale di Brescia rigettò le istanze istruttorie e all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni gli attori proposero la rinuncia da parte loro alla querela di falso,con il pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Rezzato nella misura di Euro 3.776,21 inclusi accessori e la compensazione delle spese di lite nei confronti del Ministero.

Il Ministero si dichiarò disponibile ad accettare la proposta e il Comune di Rezzato non l’accettò considerata «la gravità dei rilievi svolti nei confronti del Comune».

Con sentenza n. 2724 pubblicata il 21-9-2016 il Tribunale di Brescia rigettò la querela di falso, condannò i querelanti al pagamento della pena pecuniaria di Euro 20,00 e alla rifusione delle spese di lite liquidate in Euro 630,00 sia a favore del Comune di Rezzato sia a favore del Ministero degli Interni. 2.Proposero appello [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi, chiedendo l’accoglimento della querela di falso e, in subordine, l’integrale compensazione delle spese di lite nei confronti del Ministero dell’Interno e la condanna del Comune di Rezzato al pagamento delle spese di lite maturate dopo la proposta conciliativa formulata in sede di precisazione delle conclusioni , quantificate in Euro 190,00.

Si costituirono il Comune di Rezzato , chiedendo il rigetto dell’appello eil Ministero dell’Interno, ribadendo la sua estraneità alla causa e chiedendo la compensazione delle spese di lite anche del grado.

Con sentenza n. 1241 pubblicata il 19-11-2020 la Corte d’appello di Brescia ha rigettato i motivi di appello relativi alla querela di falso e ha parzialmente accolto il quinto motivo di appello relativo al riparto delle spese di lite del giudizio di primo grado, compensando interamente tali spese tra gli attori e il Ministero dell’Interno; ha condannato gli appellanti in solido alla rifusione a favore del Comune di Rezzato delle spese di lite di secondo grado, liquidate in Euro 510,00 per la fase di studio, Euro 510,00 per la fase introduttiva ed Euro 810,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa; ha compensato le spese del grado tra gli appellanti e il Ministero dell’Interno.3.Con atto notificato il 26-3-2021 a mezzo pec, al Comune di Rezzato presso il procuratore domiciliatario a ll’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione,[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza, sulla base di due motivi.

Le controparti sono rimaste intimate.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e a ll’esito della camera di consiglio del giorno 8 - 9 - 2023 la Corteha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione art. 91 c.2 c.p.c. e artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. con riferimento all’art. 360 co.1 n. 3 e 4 c.p.c.” i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia rigettato la loro domanda volta a ottenere la rifusione delle spese maturate dopo il rifiuto della proposta conciliativa.

La sentenza impugnata ha dichiarato che il rifiuto della proposta conciliativa era assistito da giustificato motivo, “stante l’evidente interesse del Comune all’accertamento della veridicità del verbale redatto dagli agenti” e i ricorrenti evidenziano che, al contrario,non vi era alcun interesse in tal senso in capo al Comune, ma semmai solo in capo agli agenti; rilevano che l’unico interesse del Comune era di carattere economico, voltoa ottenere la liquidazione delle spese di lite in suo favore e, non avendo ottenuto in giudizio una somma maggiore di quella offerta in via conciliativa (Euro 3.776,21 accessori inclusi, a fronte di Euro 630,00 oltre accessori ottenuti all’esito del giudizio di primo grado), il Comune avrebbe dovuto essere condannato alla rifusione delle spese di lite maturate dopo il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa, ai sensi dell’art. 91 comma 1 , secondo periodo cod. proc. civ.. 1.1.Il motivo è infondato.

Posto che l’impugnazione avente a oggetto la violazione dell’art. 91 co. 1 secondo periodo cod. proc. civ. ha impeditola formazione del giudicato interno sulla questione dell’applicabilità della disposizione alla fattispecie, si imponedi escludere che sussist a l’ipotesi disciplinata da tale disposizione.

L’art. 91 co.1 secondo periodo cod. proc. civ., introdottodall’art. 45 co.10legge 18-6-2009 n. 69, prevede che il giudice, qualora accolga la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanni la parte che abbia rifiutato tale proposta senza giustificato motivo al pagamento delle spese maturate dopo la proposta medesima, salvo quantodisposto dal secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ..Come si legge in Cass. Sez.

U. 31-10- 2022 n. 32061, pag. 15, si tratta di ipotesi con carattere “effettivamente eccezionale”, “trattandosi di una misura latu sensu sanzionatoria, e comunque volta adincentivare l’adesione alla predetta proposta, la cui previsione non smentisce affatto, ma semmai conferma, l’impossibilità di far gravare altrimenti le spese sulla parte vittoriosa, in caso di accoglimento non integrale della domanda”.

Il caso deciso dalla sentenza impugnatanon è quello disciplinato dall a disposizione , in quanto la proposta degli attori aveva a oggetto la rinunciada parte loro alla querela di falso e il pagamento delle spese di lite; quindi, posto che il carattere eccezionale dell’art. 91 co. 1 secondo periodo cod. proc. civ. non ne consente l’applicazione oltre i casi in essa considerati ai sensi dell’art. 14 preleggi,la circostanza che la querela di falso sia stata rigettata e le spese di lite siano state determinatedalla sentenza in importo inferiore a quello offerto nella proposta dagli attori non avrebbe comunque consentitoalla Corte d’appello di condannare il Comune a l pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta e,pertanto, neppure di va lutare le ragioni del rifiuto alla proposta . 2.Con il secondo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione art. 91 c.1 cpc, art. 92 cpc e art. 4 D.M. 55/2014 con riferimento all’art. 360 c.1 n. 3 e 4 cpc” i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, nel condannarli alla rifusione delle spese di lite a favore del Comune di Rezzato, abbia applicato lo scaglione ex D.M. 55/2014 compreso tra Euro 1.101,00 a Euro 5.200,00, anziché quello fino a Euro 1.100,00 correttamente applicato dal giudice di primo grado.

I ricorrenti sostengono altresì che, avendo la Corte d’appello accolto parzialmente il quinto motivo di appello, avrebbe dovuto compensare le spese di lite tra le parti ex art. 92 cod. proc. civ. e aggiungono che l’attore parzialmente vittorioso su una delle due domande proposte non possaessere condannato neppure parzialmente alla rifusione delle spese di lite. 2.1.Il motivo è infondato.

In ordine al valore della causa, la sentenza impugnata ha determinato i compensi, come deducono gli stessi ricorrenti, negli importi medi dello scaglione da Euro 1.101,00 a Euro 5.200,00.

La circostanza che il giudice di primo grado avesse applicato lo scaglione inferiore, sulla base di specifica motivazione e senza impugnazione sul punto,non comporta che il giudice di secondo grado fosse vincolato a tenere conto del medesimo valore della causa: il valore della causa in primo grado non poteva essere passato in giudicato co sì da coprire anche il valore della causa in appello, che spettavaal giudice d’appello determinare autonomamente al fine della statuizione sulle spese di lite del giudizio di appello.

Gli argomenti dei ricorrenti non sono rilevanti neppure al fine di sostenere che la Corte d’appello abbia erroneamente determinato il valore della causa,perché la domanda di querela di falso era di valore indeterminabile (Cass. Sez. 3 23-6-2017 n. 15642 Rv. 644952-01) e quindi, seerrore vi è stato, è stato in senso favorevole ai ricorrenti che sono stati condannati dalla Corte territoriale alla rifusione delle spese di lite sulla base dello scaglione inferiore.

Con riguardo al distinto profilo dell’esistenza dei presupposti per compensare le spese di lite nei confronti del Comune, si deve richiamare il principio secondo il quale il sindacato di legittimità in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; quindi esula da tale sindacato , rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso degli altri motivi che consentano la compensazione (Cass. Sez. 6-3 17-10- 2017 n. 24502 Rv. 646335-01).

Nella fattispecie, le domande proposte dagli attori nei confronti del Comune, in primo grado e in appello sono state integralmente rigettate; in appello è stato accolto soltanto il motivo di impugnazione proposto nei confronti del Ministero, tanto che nei confronti del Ministero le spese del giudizio di appello sono state compensate, ma questo dato non incideva sulla valutazione della soccombenza nel rapporto tra gli attori e il Comune. 3.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato, senza nulla disporre sulle spese del giudizio di legittimità, essendo le controparti rimaste intimate.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.8348/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso di lei,nel suo studio in via Po n.24 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. 00634160170, rappresentato nel giudizio di appello dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso di lei MINISTERO DELL’INTERNO, c.f. 97149560589, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], c.f. 80046740173, con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] intimati avverso la sentenza n. 1241/2020 della Corte d’appello di Brescia depositata 19-11-2020 OGGETTO: sanzioni amministrative- rifiuto della proposta conciliativa ex art. 91co.1 c.p.c R.G.8348/2021 C.C. 8-9-2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 8-9-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso al giudice di pace di BresciaRosangela Marangoni ed [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione all’ordinanza - ingiunzione n. 12199/2011 emessa dal Prefetto di Brescia, con la quale era stato a loro ingiunto , in solido, il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 164,60 per la violazione dell’art. 192 co.1 e 6 cod. strada commessa il 15-7-2011, perché «il conducente non si fermava all’invito degli agenti addetti al servizio di polizia stradale in uniforme e muniti di autovettura di istituto;nella circostanza l’invito a fermarsi veniva effettuato in via Treponti intersezione via Bronzetti – via Garibaldi, ma a causa dell’inosservanza dello stesso, il trasgressore terminava la marcia con il proprio automezzo in via Naviglio di fronte al civico n.18». Alla prima udienza gli opponenti dichiararono di proporre querela di falso avverso il verbale di contestazione e il giudice di pace sospese il giudizio, dando termine per la riassunzione della querela di falso avanti al Tribunale di Brescia. Riassunto il giudizio dagli attori, si costituirono avanti il Tribunale di Brescia il Comune di Rezzato chiedendo il rigetto della querela di falso e il Ministero dell’ I nterno rappresentato dall’Avvocatura distrettuale chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il Tribunale di Brescia rigettò le istanze istruttorie e all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni gli attori proposero la rinuncia da parte loro alla querela di falso,con il pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Rezzato nella misura di Euro 3.776,21 inclusi accessori e la compensazione delle spese di lite nei confronti del Ministero. Il Ministero si dichiarò disponibile ad accettare la proposta e il Comune di Rezzato non l’accettò considerata «la gravità dei rilievi svolti nei confronti del Comune». Con sentenza n. 2724 pubblicata il 21-9-2016 il Tribunale di Brescia rigettò la querela di falso, condannò i querelanti al pagamento della pena pecuniaria di Euro 20,00 e alla rifusione delle spese di lite liquidate in Euro 630,00 sia a favore del Comune di Rezzato sia a favore del Ministero degli Interni. 2.Proposero appello [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi, chiedendo l’accoglimento della querela di falso e, in subordine, l’integrale compensazione delle spese di lite nei confronti del Ministero dell’Interno e la condanna del Comune di Rezzato al pagamento delle spese di lite maturate dopo la proposta conciliativa formulata in sede di precisazione delle conclusioni , quantificate in Euro 190,00. Si costituirono il Comune di Rezzato , chiedendo il rigetto dell’appello eil Ministero dell’Interno, ribadendo la sua estraneità alla causa e chiedendo la compensazione delle spese di lite anche del grado. Con sentenza n. 1241 pubblicata il 19-11-2020 la Corte d’appello di Brescia ha rigettato i motivi di appello relativi alla querela di falso e ha parzialmente accolto il quinto motivo di appello relativo al riparto delle spese di lite del giudizio di primo grado, compensando interamente tali spese tra gli attori e il Ministero dell’Interno; ha condannato gli appellanti in solido alla rifusione a favore del Comune di Rezzato delle spese di lite di secondo grado, liquidate in Euro 510,00 per la fase di studio, Euro 510,00 per la fase introduttiva ed Euro 810,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa; ha compensato le spese del grado tra gli appellanti e il Ministero dell’Interno.3.Con atto notificato il 26-3-2021 a mezzo pec, al Comune di Rezzato presso il procuratore domiciliatario a ll’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione,[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza, sulla base di due motivi. Le controparti sono rimaste intimate. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e a ll’esito della camera di consiglio del giorno 8 - 9 - 2023 la Corteha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione art. 91 c.2 c.p.c. e artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. con riferimento all’art. 360 co.1 n. 3 e 4 c.p.c.” i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia rigettato la loro domanda volta a ottenere la rifusione delle spese maturate dopo il rifiuto della proposta conciliativa. La sentenza impugnata ha dichiarato che il rifiuto della proposta conciliativa era assistito da giustificato motivo, “stante l’evidente interesse del Comune all’accertamento della veridicità del verbale redatto dagli agenti” e i ricorrenti evidenziano che, al contrario,non vi era alcun interesse in tal senso in capo al Comune, ma semmai solo in capo agli agenti; rilevano che l’unico interesse del Comune era di carattere economico, voltoa ottenere la liquidazione delle spese di lite in suo favore e, non avendo ottenuto in giudizio una somma maggiore di quella offerta in via conciliativa (Euro 3.776,21 accessori inclusi, a fronte di Euro 630,00 oltre accessori ottenuti all’esito del giudizio di primo grado), il Comune avrebbe dovuto essere condannato alla rifusione delle spese di lite maturate dopo il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa, ai sensi dell’art. 91 comma 1 , secondo periodo cod. proc. civ.. 1.1.Il motivo è infondato. Posto che l’impugnazione avente a oggetto la violazione dell’art. 91 co. 1 secondo periodo cod. proc. civ. ha impeditola formazione del giudicato interno sulla questione dell’applicabilità della disposizione alla fattispecie, si imponedi escludere che sussist a l’ipotesi disciplinata da tale disposizione. L’art. 91 co.1 secondo periodo cod. proc. civ., introdottodall’art. 45 co.10legge 18-6-2009 n. 69, prevede che il giudice, qualora accolga la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanni la parte che abbia rifiutato tale proposta senza giustificato motivo al pagamento delle spese maturate dopo la proposta medesima, salvo quantodisposto dal secondo comma dell’art. 92 cod. proc. civ..Come si legge in Cass. Sez. U. 31-10- 2022 n. 32061, pag. 15, si tratta di ipotesi con carattere “effettivamente eccezionale”, “trattandosi di una misura latu sensu sanzionatoria, e comunque volta adincentivare l’adesione alla predetta proposta, la cui previsione non smentisce affatto, ma semmai conferma, l’impossibilità di far gravare altrimenti le spese sulla parte vittoriosa, in caso di accoglimento non integrale della domanda”. Il caso deciso dalla sentenza impugnatanon è quello disciplinato dall a disposizione , in quanto la proposta degli attori aveva a oggetto la rinunciada parte loro alla querela di falso e il pagamento delle spese di lite; quindi, posto che il carattere eccezionale dell’art. 91 co. 1 secondo periodo cod. proc. civ. non ne consente l’applicazione oltre i casi in essa considerati ai sensi dell’art. 14 preleggi,la circostanza che la querela di falso sia stata rigettata e le spese di lite siano state determinatedalla sentenza in importo inferiore a quello offerto nella proposta dagli attori non avrebbe comunque consentitoalla Corte d’appello di condannare il Comune a l pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta e,pertanto, neppure di va lutare le ragioni del rifiuto alla proposta . 2.Con il secondo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione art. 91 c.1 cpc, art. 92 cpc e art. 4 D.M. 55/2014 con riferimento all’art. 360 c.1 n. 3 e 4 cpc” i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, nel condannarli alla rifusione delle spese di lite a favore del Comune di Rezzato, abbia applicato lo scaglione ex D.M. 55/2014 compreso tra Euro 1.101,00 a Euro 5.200,00, anziché quello fino a Euro 1.100,00 correttamente applicato dal giudice di primo grado. I ricorrenti sostengono altresì che, avendo la Corte d’appello accolto parzialmente il quinto motivo di appello, avrebbe dovuto compensare le spese di lite tra le parti ex art. 92 cod. proc. civ. e aggiungono che l’attore parzialmente vittorioso su una delle due domande proposte non possaessere condannato neppure parzialmente alla rifusione delle spese di lite. 2.1.Il motivo è infondato. In ordine al valore della causa, la sentenza impugnata ha determinato i compensi, come deducono gli stessi ricorrenti, negli importi medi dello scaglione da Euro 1.101,00 a Euro 5.200,00. La circostanza che il giudice di primo grado avesse applicato lo scaglione inferiore, sulla base di specifica motivazione e senza impugnazione sul punto,non comporta che il giudice di secondo grado fosse vincolato a tenere conto del medesimo valore della causa: il valore della causa in primo grado non poteva essere passato in giudicato co sì da coprire anche il valore della causa in appello, che spettavaal giudice d’appello determinare autonomamente al fine della statuizione sulle spese di lite del giudizio di appello. Gli argomenti dei ricorrenti non sono rilevanti neppure al fine di sostenere che la Corte d’appello abbia erroneamente determinato il valore della causa,perché la domanda di querela di falso era di valore indeterminabile (Cass. Sez. 3 23-6-2017 n. 15642 Rv. 644952-01) e quindi, seerrore vi è stato, è stato in senso favorevole ai ricorrenti che sono stati condannati dalla Corte territoriale alla rifusione delle spese di lite sulla base dello scaglione inferiore. Con riguardo al distinto profilo dell’esistenza dei presupposti per compensare le spese di lite nei confronti del Comune, si deve richiamare il principio secondo il quale il sindacato di legittimità in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; quindi esula da tale sindacato , rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso degli altri motivi che consentano la compensazione (Cass. Sez. 6-3 17-10- 2017 n. 24502 Rv. 646335-01). Nella fattispecie, le domande proposte dagli attori nei confronti del Comune, in primo grado e in appello sono state integralmente rigettate; in appello è stato accolto soltanto il motivo di impugnazione proposto nei confronti del Ministero, tanto che nei confronti del Ministero le spese del giudizio di appello sono state compensate, ma questo dato non incideva sulla valutazione della soccombenza nel rapporto tra gli attori e il Comune. 3.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato, senza nulla disporre sulle spese del giudizio di legittimità, essendo le controparti rimaste intimate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese del giudizio di legittimità. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que
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