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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 48003/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di E3ari ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Trani che, a seguito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infra- quinquennale a pena eseguita, per varie violazioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., unificate ai sensi dell'art. 81 cod. pen., commesse a Barletta, dal settembre al novembre 2010, ed il 2/12/2010.

La sentenza di appello ha riconosciuto la prevalenza delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. sulla contestata recidiva ed ha rideterminato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, deducendo i seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del diritto di difesa dell'imputato, destinatario di un avviso di fissazione dell'udienza contenente la dicitura che per i fatti contestati era ormai maturata la prescrizione, sicché non sarebbe stato necessario procedere al dibattimento; ciò aveva indotto alla scelta difensiva di non chiedere la trattazione orale del processo di appello.

Ad onta di ciò, il giudizio di secondo grado era esitato in una sentenza di mera modifica della condanna, con riduzione della pena per l'affermata preva- lenza delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., ma senza alcuna declaratoria di prescrizione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia che non sia stata comunque dichiarata la prescrizione dei reati, commessi nel 2010. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1.1. La censurata violazione del diritto di difesa è consistita nel carattere ingannevole e fuorviante dell'avviso di udienza, che - rilevando l'intervenuta maturazione della prescrizione del reato, e di conseguenza l'inutilità di procedere al dibattimento - induceva la difesa a non chiedere la trattazione orale del processo di appello, che si era concluso non con la declaratoria di prescrizione del reato, ma con una mera rideterminazione della pena.

Orbene, ritiene questa Corte che - nonostante l'erroneo avviso contenuto nel decreto di fissazione del processo di appello - non vi sia stata alcuna violazione del diritto di difesa, pienamente assicurato all'imputato, a prescindere dalla mancata richiesta di trattazione orale, che era soltanto una delle modalità in cui poteva svolgersi il processo di secondo grado.

Invero, va rimarcato che la presenza della recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., ritenuta in entrambi i gradi di giudizio in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, comporta il "doppio aggravio" del termine di prescrizione in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, che incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza ch atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721).

E l'operatività di tale circostanza in tema di prescrizione non può ritenersi ignota al difensore, che ne aveva fatto motivo di gravame chiedendone l'esclusione, sicché non vi è spazio per dolersi della decisione assunta, corretta in diritto e congruamente motivata nell'impugnata sentenza.

Non vi è dunque luogo ad alcuna violazione di legge, poiché la Corte territoriale era comunque tenuta a verificare la fondatezza dei motivi di appello contenuti nell'atto di impugnazione, indipendentemente dalla trattazione orale della causa.

1.2. Le ragioni che hanno determinato il rigetto del primo motivo di ricorso valgono a sancire l'inammissibilità del secondo motivo, non essendosi verificata all'attualità alcuna prescrizione delle accertate violazioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., attesa la descritta operatività della valorizzata recidiva reiterata specifica infraquinquennale a pena eseguita.

Infatti, per il reato di cui all'art. 9, comma 2, L. n. 142:3 del 1956 (attuale art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011) è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni, che nel massimo edittale va aumentata di due terzi per la recidiva qualificata, così elevando la pena ad otto anni e quattro mesi di reclusione: ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod. pen., tale è il tempo necessario a prescrivere, nel termine semplice, dovendosi poi considerare gli aumenti per il sopravvenire di eventi interruttivi.

L'art. 161, comma 2, cod. pen. stabilisce che, con riguardo al reato in esame, in nessun caso l'interruzione della prescrizione (disciplinata, quanto agli eventi processuali interruttivi, dall'art. 160 cod. pen.) può compor- tare l'aumento di più di due terzi del tempo necessario a prescrivere nel caso di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., sicchè il termine in questione diventa pari a tredici anni e dieci mesi, che allo stato non sono ancora decorsi, trattandosi di violazioni risalenti all'anno 2010.

2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, da ciò derivando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi! dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di E3ari ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Trani che, a seguito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infra- quinquennale a pena eseguita, per varie violazioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., unificate ai sensi dell'art. 81 cod. pen., commesse a Barletta, dal settembre al novembre 2010, ed il 2/12/2010. La sentenza di appello ha riconosciuto la prevalenza delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. sulla contestata recidiva ed ha rideterminato la pena in un anno e quattro mesi di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del diritto di difesa dell'imputato, destinatario di un avviso di fissazione dell'udienza contenente la dicitura che per i fatti contestati era ormai maturata la prescrizione, sicché non sarebbe stato necessario procedere al dibattimento; ciò aveva indotto alla scelta difensiva di non chiedere la trattazione orale del processo di appello. Ad onta di ciò, il giudizio di secondo grado era esitato in una sentenza di mera modifica della condanna, con riduzione della pena per l'affermata preva- lenza delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., ma senza alcuna declaratoria di prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia che non sia stata comunque dichiarata la prescrizione dei reati, commessi nel 2010. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. La censurata violazione del diritto di difesa è consistita nel carattere ingannevole e fuorviante dell'avviso di udienza, che - rilevando l'intervenuta maturazione della prescrizione del reato, e di conseguenza l'inutilità di procedere al dibattimento - induceva la difesa a non chiedere la trattazione orale del processo di appello, che si era concluso non con la declaratoria di prescrizione del reato, ma con una mera rideterminazione della pena. Orbene, ritiene questa Corte che - nonostante l'erroneo avviso contenuto nel decreto di fissazione del processo di appello - non vi sia stata alcuna violazione del diritto di difesa, pienamente assicurato all'imputato, a prescindere dalla mancata richiesta di trattazione orale, che era soltanto una delle modalità in cui poteva svolgersi il processo di secondo grado. Invero, va rimarcato che la presenza della recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., ritenuta in entrambi i gradi di giudizio in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, comporta il "doppio aggravio" del termine di prescrizione in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, che incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza ch atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721). E l'operatività di tale circostanza in tema di prescrizione non può ritenersi ignota al difensore, che ne aveva fatto motivo di gravame chiedendone l'esclusione, sicché non vi è spazio per dolersi della decisione assunta, corretta in diritto e congruamente motivata nell'impugnata sentenza. Non vi è dunque luogo ad alcuna violazione di legge, poiché la Corte territoriale era comunque tenuta a verificare la fondatezza dei motivi di appello contenuti nell'atto di impugnazione, indipendentemente dalla trattazione orale della causa. 1.2. Le ragioni che hanno determinato il rigetto del primo motivo di ricorso valgono a sancire l'inammissibilità del secondo motivo, non essendosi verificata all'attualità alcuna prescrizione delle accertate violazioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., attesa la descritta operatività della valorizzata recidiva reiterata specifica infraquinquennale a pena eseguita. Infatti, per il reato di cui all'art. 9, comma 2, L. n. 142:3 del 1956 (attuale art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011) è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni, che nel massimo edittale va aumentata di due terzi per la recidiva qualificata, così elevando la pena ad otto anni e quattro mesi di reclusione: ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod. pen., tale è il tempo necessario a prescrivere, nel termine semplice, dovendosi poi considerare gli aumenti per il sopravvenire di eventi interruttivi. L'art. 161, comma 2, cod. pen. stabilisce che, con riguardo al reato in esame, in nessun caso l'interruzione della prescrizione (disciplinata, quanto agli eventi processuali interruttivi, dall'art. 160 cod. pen.) può compor- tare l'aumento di più di due terzi del tempo necessario a prescrivere nel caso di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., sicchè il termine in questione diventa pari a tredici anni e dieci mesi, che allo stato non sono ancora decorsi, trattandosi di violazioni risalenti all'anno 2010. 2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, da ciò derivando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi! dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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