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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12542/2023

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[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e dife s o in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat o in Roma,alla via Giovanni P a is iello , n. 15 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE e [OSCURATO:SOCIETA]. –c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE(in adesione al ricorso) contro R [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Siracusa, alla via Andorra, n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA avverso lasentenza dei 7/13.2.2018 della Corte d’Appello di Catania , udita la relazione nella camera di consiglio del 14febbraio 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. L a [OSCURATO:SOCIETA]. e l a [OSCURATO:SOCIETA]. , c on distinti ricors i depositat i , rispettivamente, i l 23.11.2016 ed il 13.1.2017 , chiedeva no al Tribunale di Siracusadi di chiarar e il fallimento della R [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . 2.Riuniti i ricorsi, il tribunale il 2.9.201 7 riservava la decisione ed assegnava alle parti terminedi dieci giorni per il deposito di note. 3.In data 18.9.2017 la R [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. trasmetteva in via telematica al Tribunale di Siracusa domanda di concordato preventivo “con riserva” exart. 161, 6° co., l.fall.

4. In d ata 20.9.2017 la cancelleria del Tribunale di Siracusa rifiutava il deposito della domanda di concordato “in bianco” con messaggio p.e.c. del seguente tenore: “numero di ruolo non valido:procedimento non trovato.

Altro.

Iscrizione a ruolo non possibile.

Deposito in un fascicolo non esistente.

Atti rifiutati il 20/09/2017”.5.

Con sentenza n. 46 pubblicata i l 22.9.2017 il Tribunale di Siracusa dichiarava il fallimento della R [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 6.La società proponeva reclamo . [OSCURATO:SOCIETA] il curatore del fallimento della R [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la [OSCURATO:SOCIETA].

Non si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. 7.Disposta l’acquisizione della documentazione depositata telematicamente presso ilTribunale di Siracusa, con sentenza dei 7/13.2.2018 la Corte d’Appello di Catania revocava la dichiarazione di fallimento e rimetteva gli atti al primo giudice per l’ulteriore corso.

Evidenziavala corte che dalla documentazione acquisita si desumeva che il ricorso contenente la domanda di concordato “in bianco” era stato trasmesso dal difensore della R [OSCURATO:PERSONA] ed era stato accettato dal sistema informatico del tribunale(cfr. sentenza impugnata, pag. 6).

Evidenziava in particolare che la“ricevuta di accettazione”, conformemente a quanto previsto dall’art. 16 bis, 7° co., del d. l . n. 179/2012 convertito nella legge n. 221/2012, segnava il momento di avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio giudiziario didestinazione (cfr. sentenza impugnata, pag. 7 ) .

Evidenziava dunque che la cancelleria del t ri bunale erroneamente aveva ritenuto non possibile l’iscrizione a ruolo; che, “trattandosi di nuova iscrizione a ruolo, nessun fascicolo poteva o doveva già esistere” (così sentenza impugnata, pag. 7),sicché la domanda di concordato preventivo doveva reputarsi pendente sin dal 18.9.2017(cfr. sentenza impugnata, pag. 8).

Evidenziava quindi che il tribunale, riunita la domanda di concordato alle già proposte istanze di fallimento, avrebbe dovuto esaminarla previamente (cfr. sentenza impugnata, pag. 8), né essa avrebbe potuto sostituirsi al tribunale ai fini del vaglio di ammissibilità della domanda di concordato (cfr. sentenza impugnata, pag. 9). 8.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il curatore del fallimento della R [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ne ha chiesto,sulla scorta di quattro motivi , la cassazione con ogni conseguente statuizione.

LaR [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto il rigett o del ricorso con il favore delle spese.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha del pari depositato controricorso; ha chiesto di accogliere il ricorso del curatore del fallimento con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. 9.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per violazione degli artt. 18 e 162, u.c., l.fall.

Deduce che il Tribunale di Siracusa non ha preso in esame la domanda di concordato “con riserva” proposta dalla R [OSCURATO:PERSONA](cfr. ricorso, pag. 9) .

Deduce quindi che la Corte di Catania avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo, siccome “fondato esclusivamente su questioni attinenti alla proposta concordataria” (così ricorso, pag. 9). 11.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4,cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Deducesegnatamente che la corte d’appello ha omesso di pronunciar e sulla questione concernente l’inidoneità della domanda di co ncordato “in bianco” ad impedire la dichiarazione di fallimento, perché depositata quando il giudizio prefallimentare si trovava già in fase di decisione ed erano scaduti i termini per il deposito delle note autorizzate(cfr. ricorso, pa g g. 9 - 10 ) .

Deducesegnatamente che la corte d’appello ha omesso di pronunciar e sulla questione concernente la strumentalizzazione della domanda di concordato, siccome volta a perseguire finalità abusive(cfr. ricorso, pa g . 11 ) . 12.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per violazione degli artt. 39, 2° co., e 273, 1° co., cod. proc. civ.

Deduce che alla riunione non è possibile far luogo, allorquando la causa preveniente –nella specie il giudizio prefallimentare - è già in fase d i d ecis i o ne (cfr. ricorso, pag. 12).

Deduce quindi chele istanze di fallimento erano già in fase decisoria, cosicché la Corte di Catania non avrebbe potuto disporre che il Tribunale di Siracusa facesse luogo alla riunione della domanda di concordato “in bianco” ai ricorsi di fallimento in precedenza depositati ed esaminasse previamente la domanda di concordato(cfr. ricorso, pag. 12). 13.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2 e 111 Cost., degli artt. 39, 2° co., 88, 112 e 273, 1° co., cod. proc. civ., dell’art. 162, u.c., l.fall.

Deduce che la Corte di Catania non ha considerato che la domanda di concordato “in bianco” ha costituito un evidente abuso dello strumento processuale (cfr. ricorso, pag. 19), finalizzata a procrastinare la dichiarazione di fallimento (cfr. ricorso, pag. 20), in palese violazione dei doveri di lealtà e probità (cfr. ricorso, pag. 20).

Deduce che la R Gr o up Charter ha depositato la proposta di concordato allorché erano decorsi ben sedici giorni dall’assunzione in decisione dei ricorsi di fallimento(cfr. ricorso, pag. 19). 14.Il primo motivo di ricorso va respinto. 15.Il reclamo è stato innegabilmente esperito d a lla R [OSCURATO:PERSONA] ter s.r.l., ai sensi dell’art. 18 l.fall., avverso la sentenza n. 46 del 22.9.2017 con cui il Tribunale di Siracusa ne aveva dichiaratoil fallimento (cfr. sentenza impugnata, pag. 1, ove è indicato l’oggetto del giudizio).

In pari tempo è vero che il Tribunale di Siracusa non avev a delibato la domanda di concordato “in bianco”.

E però le sezioni unite di questa Corte spiegano che , i n pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o “con riserva” ai sensi dell’art. 161, 6° co., l.fall., il fallimento dell’imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l’ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all’esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato (cfr. Cass. sez. un. 15.5.2015, n. 9935 (Rv 635322- 01); Cass. sez. un. 15.5.2015, n. 9935 (Rv 63532 3 - 01) , secondo cui la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o “con riserva”, ai sensi dell’art. 161, 6° co., l.fall., impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall.; Cass. (ord.) 31.3.2021, n. 8982).16.Su tale scorta inevitabili sono i rilievi che seguono.

Per un verso, non erané irrituale né incongruo che il reclamo fosse affidato ad un unico motivo, “con cui si lamentava la illegittimità del rifiuto del deposito telematico della domanda di concordato preventivo” (così ricorso, pag. 8).

Per altro verso, lo si è anticipato, la corte di merito ha ineccepibilmente e congruamente riscontrato che la domanda di concordato dovesse nella specie reputarsi pendente.

Per altro verso ancora, del tutto ingiustificatamente - perciò - il ricorrente adduce che la corte distrettualeavrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del reclamo. 17.Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto . 18.Ovviamente ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico- giuridica della pronuncia (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24155; Cass.4.10.2011, n. 20311). 19.Su tale scorta invano il ricorrente prospetta che la corte territoriale “ha omesso di pronunciaresulle questioni di diritto poste dalla curatela fallimentare” (così ricorso, pag. 11).

Si è anticipato che la corte catanese ha puntualizzato che la domanda di concordato preventivo doveva reputarsi pendente sin dal 18.9.2017, sicché il tribunale, riunita la domanda di concordato alle già proposte istanze di fallimento, avrebbe dovuto esaminarla preliminarmentee che, in difetto di tale esame, essa non poteva sostituirsi al primo giudice in ordine al vaglio di inammissibilità della proposta.

In questi termini la c orte siciliana, alla stregua dell’impostazione logico- giuridica che impronta il suo dictum, ha implicitamente disconosciuto il buon fondamento delle eccezioni sollevate dal curatore. 20.Il terzo motivo d i ricor so parimenti va respinto .

21. Le sezioni unite di questa Corte spiegano ulteriormente che t ra la domanda di concordato preventivo e l’istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza; ne consegue, perciò,la riunione dei relativi procedimenti aisensi dell’art. 273 cod. proc. civ., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 39, 2° co., cod. proc. civ. in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi(cfr. Cass. sez. un. 15.5.2015, n. 9935 (Rv 63532 4 - 01)) . 22.Questa Corte spiega altresì che è il momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (e non il suo deposito in cancelleria) che preclude la disamina della domanda di concordato (cfr. Cass. 24.8.2016, n. 17297).

Peraltro, pur a tener conto di un orientamento parzialmente diverso, (cfr. Cass. (ord.) 17.8.2016, n. 17156, che individua il momento preclusivo nella deliberazionee non già nella pubblicazione della sentenza di fallimento ) , resta che nel caso di specie non risulta che il tribunale, riservatasi la decisione sulle istanze di fallimento all’esito del termine concesso alle parti per lo scambio di note, l’abbia effettivamente assunta in camera di consiglio in una data anteriore al 18.9.2017, ovvero prima che la domanda di concordato venisse depositata. 23.Su tale scorta non può che rilevarsi quanto segue.

La corte d’appello ha in appunta bilmente riscontrato la pendenza della domanda di concordato“in bianco” non esaminata dal primo giudice.

Conseguentemente nessun ostacolo si prefigurava a lla sua riunione innanzi al tribunale,ai sensi dell’art. 273 cod. proc. civ., al procedimento intro dotto con le istanze di fallimento, ancorché quest’ultimo fosse già in fase di decisione. 24.Il quarto motivo d i ricor so analoga mente va respinto . 25.Indiscutibilmente l a domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o “con riserva”, ai sensi dell'art. 161, 6° co., l.fall., presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile,in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti (cfr. Cass. sez. un. 15.5.2015, n. 9935 (Rv 635325-01)). 26.E tuttavia, come correttamente rilevato dalla corte d’appello, poiché la pendenza di tale domanda impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall.,la valutazione in ordine alla sua eventuale inammissibilità - sotto qualsivoglia profilo, ivi compreso quello dell’abuso dello strumento concordatario – spetta indubitabilmente al medesimo tribunale investito della decisione sul fallimento e non può essere compiutaper la prima volta dal giudice del reclamo.27.Nonostante il rigetto del ricorso, si giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

Il curatore ricorrente ha riferito in memoria che “ha liquidato tutto l’attivo fallimentare, il cui ricavato è in procinto di essere distribuito tra i creditori concorrenti”(così pag. 6).

Evidentemente,tale sopravvenuta circostanza avvia oramai a definizione la crisi dell’impresa e ridimensiona s ignificativamente le ragioni di contrasto (la Corte costituzionale con sentenza n. 88/2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, 2° co., cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghegravi ed eccezionali ragioni). 28.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e dife s o in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat o in Roma,alla via Giovanni P a is iello , n. 15 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE e [OSCURATO:SOCIETA]. –c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE(in adesione al ricorso) contro R [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Siracusa, alla via Andorra, n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso lasentenza dei 7/13.2.2018 della Corte d’Appello di Catania , udita la relazione nella camera di consiglio del 14febbraio 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. L a [OSCURATO:SOCIETA]. e l a [OSCURATO:SOCIETA]. , c on distinti ricors i depositat i , rispettivamente, i l 23.11.2016 ed il 13.1.2017 , chiedeva no al Tribunale di Siracusadi di chiarar e il fallimento della R [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . 2.Riuniti i ricorsi, il tribunale il 2.9.201 7 riservava la decisione ed assegnava alle parti terminedi dieci giorni per il deposito di note. 3.In data 18.9.2017 la R [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. trasmetteva in via telematica al Tribunale di Siracusa domanda di concordato preventivo “con riserva” exart. 161, 6° co., l.fall. 4. In d ata 20.9.2017 la cancelleria del Tribunale di Siracusa rifiutava il deposito della domanda di concordato “in bianco” con messaggio p.e.c. del seguente tenore: “numero di ruolo non valido:procedimento non trovato. Altro. Iscrizione a ruolo non possibile. Deposito in un fascicolo non esistente. Atti rifiutati il 20/09/2017”.5. Con sentenza n. 46 pubblicata i l 22.9.2017 il Tribunale di Siracusa dichiarava il fallimento della R [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 6.La società proponeva reclamo . [OSCURATO:SOCIETA] il curatore del fallimento della R [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la [OSCURATO:SOCIETA]. Non si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. 7.Disposta l’acquisizione della documentazione depositata telematicamente presso ilTribunale di Siracusa, con sentenza dei 7/13.2.2018 la Corte d’Appello di Catania revocava la dichiarazione di fallimento e rimetteva gli atti al primo giudice per l’ulteriore corso. Evidenziavala corte che dalla documentazione acquisita si desumeva che il ricorso contenente la domanda di concordato “in bianco” era stato trasmesso dal difensore della R [OSCURATO:PERSONA] ed era stato accettato dal sistema informatico del tribunale(cfr. sentenza impugnata, pag. 6). Evidenziava in particolare che la“ricevuta di accettazione”, conformemente a quanto previsto dall’art. 16 bis, 7° co., del d. l . n. 179/2012 convertito nella legge n. 221/2012, segnava il momento di avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio giudiziario didestinazione (cfr. sentenza impugnata, pag. 7 ) . Evidenziava dunque che la cancelleria del t ri bunale erroneamente aveva ritenuto non possibile l’iscrizione a ruolo; che, “trattandosi di nuova iscrizione a ruolo, nessun fascicolo poteva o doveva già esistere” (così sentenza impugnata, pag. 7),sicché la domanda di concordato preventivo doveva reputarsi pendente sin dal 18.9.2017(cfr. sentenza impugnata, pag. 8). Evidenziava quindi che il tribunale, riunita la domanda di concordato alle già proposte istanze di fallimento, avrebbe dovuto esaminarla previamente (cfr. sentenza impugnata, pag. 8), né essa avrebbe potuto sostituirsi al tribunale ai fini del vaglio di ammissibilità della domanda di concordato (cfr. sentenza impugnata, pag. 9). 8.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il curatore del fallimento della R [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ne ha chiesto,sulla scorta di quattro motivi , la cassazione con ogni conseguente statuizione. LaR [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto il rigett o del ricorso con il favore delle spese. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha del pari depositato controricorso; ha chiesto di accogliere il ricorso del curatore del fallimento con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. 9.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per violazione degli artt. 18 e 162, u.c., l.fall. Deduce che il Tribunale di Siracusa non ha preso in esame la domanda di concordato “con riserva” proposta dalla R [OSCURATO:PERSONA](cfr. ricorso, pag. 9) . Deduce quindi che la Corte di Catania avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo, siccome “fondato esclusivamente su questioni attinenti alla proposta concordataria” (così ricorso, pag. 9). 11.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4,cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Deducesegnatamente che la corte d’appello ha omesso di pronunciar e sulla questione concernente l’inidoneità della domanda di co ncordato “in bianco” ad impedire la dichiarazione di fallimento, perché depositata quando il giudizio prefallimentare si trovava già in fase di decisione ed erano scaduti i termini per il deposito delle note autorizzate(cfr. ricorso, pa g g. 9 - 10 ) . Deducesegnatamente che la corte d’appello ha omesso di pronunciar e sulla questione concernente la strumentalizzazione della domanda di concordato, siccome volta a perseguire finalità abusive(cfr. ricorso, pa g . 11 ) . 12.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per violazione degli artt. 39, 2° co., e 273, 1° co., cod. proc. civ. Deduce che alla riunione non è possibile far luogo, allorquando la causa preveniente –nella specie il giudizio prefallimentare - è già in fase d i d ecis i o ne (cfr. ricorso, pag. 12). Deduce quindi chele istanze di fallimento erano già in fase decisoria, cosicché la Corte di Catania non avrebbe potuto disporre che il Tribunale di Siracusa facesse luogo alla riunione della domanda di concordato “in bianco” ai ricorsi di fallimento in precedenza depositati ed esaminasse previamente la domanda di concordato(cfr. ricorso, pag. 12). 13.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2 e 111 Cost., degli artt. 39, 2° co., 88, 112 e 273, 1° co., cod. proc. civ., dell’art. 162, u.c., l.fall. Deduce che la Corte di Catania non ha considerato che la domanda di concordato “in bianco” ha costituito un evidente abuso dello strumento processuale (cfr. ricorso, pag. 19), finalizzata a procrastinare la dichiarazione di fallimento (cfr. ricorso, pag. 20), in palese violazione dei doveri di lealtà e probità (cfr. ricorso, pag. 20). Deduce che la R Gr o up Charter ha depositato la proposta di concordato allorché erano decorsi ben sedici giorni dall’assunzione in decisione dei ricorsi di fallimento(cfr. ricorso, pag. 19). 14.Il primo motivo di ricorso va respinto. 15.Il reclamo è stato innegabilmente esperito d a lla R [OSCURATO:PERSONA] ter s.r.l., ai sensi dell’art. 18 l.fall., avverso la sentenza n. 46 del 22.9.2017 con cui il Tribunale di Siracusa ne aveva dichiaratoil fallimento (cfr. sentenza impugnata, pag. 1, ove è indicato l’oggetto del giudizio). In pari tempo è vero che il Tribunale di Siracusa non avev a delibato la domanda di concordato “in bianco”. E però le sezioni unite di questa Corte spiegano che , i n pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o “con riserva” ai sensi dell’art. 161, 6° co., l.fall., il fallimento dell’imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l’ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all’esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato (cfr. Cass. sez. un. 15.5.2015, n. 9935 (Rv 635322- 01); Cass. sez. un. 15.5.2015, n. 9935 (Rv 63532 3 - 01) , secondo cui la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o “con riserva”, ai sensi dell’art. 161, 6° co., l.fall., impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall.; Cass. (ord.) 31.3.2021, n. 8982).16.Su tale scorta inevitabili sono i rilievi che seguono. Per un verso, non erané irrituale né incongruo che il reclamo fosse affidato ad un unico motivo, “con cui si lamentava la illegittimità del rifiuto del deposito telematico della domanda di concordato preventivo” (così ricorso, pag. 8). Per altro verso, lo si è anticipato, la corte di merito ha ineccepibilmente e congruamente riscontrato che la domanda di concordato dovesse nella specie reputarsi pendente. Per altro verso ancora, del tutto ingiustificatamente - perciò - il ricorrente adduce che la corte distrettualeavrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del reclamo. 17.Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto . 18.Ovviamente ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico- giuridica della pronuncia (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24155; Cass.4.10.2011, n. 20311). 19.Su tale scorta invano il ricorrente prospetta che la corte territoriale “ha omesso di pronunciaresulle questioni di diritto poste dalla curatela fallimentare” (così ricorso, pag. 11). Si è anticipato che la corte catanese ha puntualizzato che la domanda di concordato preventivo doveva reputarsi pendente sin dal 18.9.2017, sicché il tribunale, riunita la domanda di concordato alle già proposte istanze di fallimento, avrebbe dovuto esaminarla preliminarmentee che, in difetto di tale esame, essa non poteva sostituirsi al primo giudice in ordine al vaglio di inammissibilità della proposta. In questi termini la c orte siciliana, alla stregua dell’impostazione logico- giuridica che impronta il suo dictum, ha implicitamente disconosciuto il buon fondamento delle eccezioni sollevate dal curatore. 20.Il terzo motivo d i ricor so parimenti va respinto . 21. Le sezioni unite di questa Corte spiegano ulteriormente che t ra la domanda di concordato preventivo e l’istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza; ne consegue, perciò,la riunione dei relativi procedimenti aisensi dell’art. 273 cod. proc. civ., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 39, 2° co., cod. proc. civ. in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi(cfr. Cass. sez. un. 15.5.2015, n. 9935 (Rv 63532 4 - 01)) . 22.Questa Corte spiega altresì che è il momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (e non il suo deposito in cancelleria) che preclude la disamina della domanda di concordato (cfr. Cass. 24.8.2016, n. 17297). Peraltro, pur a tener conto di un orientamento parzialmente diverso, (cfr. Cass. (ord.) 17.8.2016, n. 17156, che individua il momento preclusivo nella deliberazionee non già nella pubblicazione della sentenza di fallimento ) , resta che nel caso di specie non risulta che il tribunale, riservatasi la decisione sulle istanze di fallimento all’esito del termine concesso alle parti per lo scambio di note, l’abbia effettivamente assunta in camera di consiglio in una data anteriore al 18.9.2017, ovvero prima che la domanda di concordato venisse depositata. 23.Su tale scorta non può che rilevarsi quanto segue. La corte d’appello ha in appunta bilmente riscontrato la pendenza della domanda di concordato“in bianco” non esaminata dal primo giudice. Conseguentemente nessun ostacolo si prefigurava a lla sua riunione innanzi al tribunale,ai sensi dell’art. 273 cod. proc. civ., al procedimento intro dotto con le istanze di fallimento, ancorché quest’ultimo fosse già in fase di decisione. 24.Il quarto motivo d i ricor so analoga mente va respinto . 25.Indiscutibilmente l a domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o “con riserva”, ai sensi dell'art. 161, 6° co., l.fall., presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile,in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti (cfr. Cass. sez. un. 15.5.2015, n. 9935 (Rv 635325-01)). 26.E tuttavia, come correttamente rilevato dalla corte d’appello, poiché la pendenza di tale domanda impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall.,la valutazione in ordine alla sua eventuale inammissibilità - sotto qualsivoglia profilo, ivi compreso quello dell’abuso dello strumento concordatario – spetta indubitabilmente al medesimo tribunale investito della decisione sul fallimento e non può essere compiutaper la prima volta dal giudice del reclamo.27.Nonostante il rigetto del ricorso, si giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti. Il curatore ricorrente ha riferito in memoria che “ha liquidato tutto l’attivo fallimentare, il cui ricavato è in procinto di essere distribuito tra i creditori concorrenti”(così pag. 6). Evidentemente,tale sopravvenuta circostanza avvia oramai a definizione la crisi dell’impresa e ridimensiona s ignificativamente le ragioni di contrasto (la Corte costituzionale con sentenza n. 88/2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, 2° co., cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghegravi ed eccezionali ragioni). 28.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. c