CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 29148/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa in data 17/09/2020 dal Tribunale di Trani di condanna per il reato di cui agli artt. 110,624, 625 n.7 cod. pen. commesso in Ruvo di Puglia il 24 ottobre 2015; considerato che il ricorrente, con il primo motivo, ha dedotto violazione degli artt.120 e 624 cod. pen. per improcedibilità del reato per difetto di querela in quanto presentata da persona priva di un rapporto di detenzione qualificata con il fondo e non dal proprietario; che, con il secondo motivo, ha dedotto mancanza o contraddittorietà della motivazione con riguardo al rigetto dell'eccezione d'improcedibilità; considerato che entrambi i motivi sviluppano un tema solo genericamente dedotto dinanzi al giudice di appello, trovando applicazione il principio per cui in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01) considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] igl' es