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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 37859/2022

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da lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquid azione , rappresentata e difes a da l l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], 13 –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , ora [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio presso il suo studio in Palermo, viale G.Carducci 2 -controricorrente- avverso la sentenzan. 653/2018 non notificata del la C orte di Appello di Palermo. udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13 settembre 2022 e del 13 dicembre in riconvocazione dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Contratto di conto corrente [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione, la [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per ivi sentir accogliere le proprie domande finalizzate a rettificare il saldo del conto corrente bancario n. 1001210, ed accertare l'eventuale esistenza del cred ito della banca a fronte delle contestazioni delle risultanze contabili ed in considerazione delle violazioni della banca nella gestione del predetto rapporto.

In particolare, rilevava l'attrice, l'addebito illegittimo di notevoli somme dovute a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, oltre l'illegittimità dei criteri adottati dalla Banca nella determinazione degli addebiti per interessi, commissioni, valute e spese.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che contestava le affermazioni di parte attrice, ritenendole infondate in fatto e in diritto.

Il G.I. ordinava l’esibizione degli estrattie ammetteva CTU per la ricostruzione dei rapporti del conto corrente.

C on sentenza n. 3116/2013, il Tribunale adito, in parziale accoglimento delle domande attrici, dichiarava la nullità della lettera contratto del 12.02.1991 relativa al c/c 1001210, nella parte in cui prevede: a) interessi debitori in misura superiore a quella legale ed il potere unilaterale della banca di modificare la misura del tasso di interessedebitorio; b) la commissione di massimo scoperto; c) la capitalizzazione trimestrale degli in teressi debitori.

Per l'effetto, dichiarava illegittimi ed inefficaci gli addebiti operati dalla banca sul rapporto di conto correnteper interessi debitori in misura superiore a quella legale e commissioni di massimo scoperto, nonché per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fino al 30.06.2000, rideterminando il saldo del conto corrente in € 76.521,93 a debito del correntista.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale cessionaria del Credito siciliano proponeva appello presso la Corte di Appello di Palermo.

La Corte distrettuale con la sentenza oggi impugnata accoglieva le istanze dell’appellante e condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento dell’importo di € 167.746,57 oltre interessi.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,ha resistito con controricorso.

Laricorrente ha presentato memorie ex art. 380 bis, comma 1, c.p.c. insistendo sulle censure proposte in ricorso [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente deduce: 1.Violazione dell'art. 360, co mma 1 , n. 3 c. p.c. p er avere la Corte di Appello pronunciato la sentenza in spregio del princi pio sancito dall'art. 345 c.p.c. violazione del divieto di jus novorum avendo accolto una nuova domanda di condanna al pagamento delle somme dovute prop osta da parte appellante, mai fo rmulata e provata nel giudizio di primo grado.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.In particolare la ricorrente deduceva che nel gi udizio di accertamento negativo la nuova domanda, pur essendo relativa allo stesso diritto soggettivo, è rivolta ad ottenere un provvedimento di diverso contenuto ed è pertanto inammissibile.

L’appellante avrebbe omesso di proporre domanda riconvenzionale con l’inversione dell’onere della prova violando il diritto alla difesa dell’attuale ricorrente. 1.1Le censure sono fondate.

Nel giudizio di primo grado il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che poi ha ceduto il credito alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. oggi [OSCURATO:SOCIETA]., si è limitato a chiedere il rigetto delle domande della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con specifico riferimento a quella di restituzione di somme e risarcimento danni.

In sede di Appello la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. cessionaria formulava domanda di condanna al pagamento della somma pari a 182.979,52 come accertato da una delle ipotesi formulatenella CTU.

Poiché dagli atti risulta che l’attuale controricorrente non ha formulato domanda o eccezione riconvenzionale di condanna nel primo grado e che la domanda di condanna è stata formulata soltanto nel grado di appello, rispetto ad un giudizio instaurato come accertamento della debenza dell’attuale ricorrente, la censura, motiva ta mente , è fondata sulla inammissibilità in appello per mutamento della causa petendiidoneo a porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in primo grado.

Si h a domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio.(Cass., n.9211/2022; Cass., n.11897/2020; Cass., n. 157/2020;Cass., n.23415/2018).

Esito diverso deve avere la domanda formulata in appello dal controricorrente circa l’accertamento del saldo del credito che è inerente alla domanda, della medesima natura di accertamento , formulata inprimo grado dall’attuale ricorrente. 2.Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte di Appello pronunciato la sentenza in spregio del principio sancito dall'art. 346 c.p.c. avendo accolto domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non riproposte da controparte in appello; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.: sentenza affetta da vizio di ultrapetitio; l ’appellante avrebbe richiesto una riforma parziale della sentenza di I grado, ma la Corte avrebbe proceduto ad una riforma totale della stessa non considerando che la dichiarata nullità della lettera contratto non era stata oggetto di appello e, pertanto,la sentenza era in violazione dell’art. 346 c.p.c. per aver accolto domande ed eccezioni respinte in I grado e non impugnate in appello.2.1 La censura è inammissibile in quanto generica e non coerente con gli atti processuali ed, in ogni caso, anche infondata.

L’appellante aveva richiesto la condanna ad una somma specifica indicata dal perito in una determinata ipotesi di calcolo (in particolare la n. 11 elaborata dalla perizia), ma anche «alla differente somma dovuta in applicazione degli interessi convenzionalmente pattuiti nella lettera contratto».

Il Tribunale di Palermo aveva riconosciuto l’illegittimità delle clausole contrattuali relative alla determinazione dell’interesse, della capitalizzazione e della applicazione della commissione massimo scoperto ed aveva rideterminato la debenza sulla base dei calcoli peritali elaborati senza tali incidenze.

L’appellante aveva censurato la sentenza chiedendo la condanna ad una somma diversa individuata dal perito in altra ipotesi di calcolo.

La Corte di Appello ha riconosciuto la validità della clausola contrattuale sullo ius variandi e la sua corretta applicazione con modalità non sfavorevoli per la ricorrente, ha tratto dalla perizia la circostanza che la capitalizzazione degli interessi era stata assicurata correttamente con pari periodicità a partire dal 30.6.2000 ed ha ritenuto che la commissione di massimo scoperto fosse comunque dovuta.

Alla luce di queste considerazioni ha individuato la debenza nella ipotesi ricostruita dal perito per queste premesse (ipotesi n. 4).

Ed ha considerato assorbita la richiesta dell’appellante alla determinazione della debenza prevista nell’ ipotesi n. 11 della perizia. 3.Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 , c.p. c. - nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte di Appello omesso di motivare la prop ria decisione con violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; 3.1Il motivo è assorbito dalle precisazioni sub 1 .1. 4.Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. per aver la C orte di Appello pronunciato la sentenza in violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c .

La finanziaria [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai esibito il contratto originariamente stipulato dal Credito siciliano S.p.A., pur essendo tenuta quale cessionaria a conservare la documentazione dei rapporti in essere cui era subentrata.

Lalettera contratto esibita non avrebbe i requisiti di legge per legittimare la richiesta di interessi ultralegali e l’anatocismo trimestrale. 4.1L’eccezione è inammissibile, poiché non è stata prospettata dalla ricorrente in appelloe non è proponibile in questa sede.

In ogni caso la censura è irrilevante poiché la Corte ha tenuto conto di una scrittura successiva e degli estratti conto con una CTU che ha individuato varie ipotesi sul saldo.

Le motivazioni sullo jus variandi, sulla capitalizzazione trimestrale e sulla commissione massimo scoperto sono generiche ed apodittiche e contrarie a quanto accertato nel corso del giudizio di merito.

5. In base alle considerazioni svolte la sentenza impugnata va, cassata, in relazione alle censure accolte di cui al primo motivo; inammissibili e infondati gli altri. [OSCURATO:PERSONA] decide nel merito determinando il saldo del conto corrente oggetto della controversia.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate per la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda di condanna formulata in appello e determina il saldo del conto corrente oggetto della controversia in € 167.746,57.

Compensa le spese dell’intero giudizio per reciproca soccombenza.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquid azione , rappresentata e difes a da l l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], 13 –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , ora [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio presso il suo studio in Palermo, viale G.Carducci 2 -controricorrente- avverso la sentenzan. 653/2018 non notificata del la C orte di Appello di Palermo. udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13 settembre 2022 e del 13 dicembre in riconvocazione dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Contratto di conto corrente [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione, la [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per ivi sentir accogliere le proprie domande finalizzate a rettificare il saldo del conto corrente bancario n. 1001210, ed accertare l'eventuale esistenza del cred ito della banca a fronte delle contestazioni delle risultanze contabili ed in considerazione delle violazioni della banca nella gestione del predetto rapporto. In particolare, rilevava l'attrice, l'addebito illegittimo di notevoli somme dovute a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, oltre l'illegittimità dei criteri adottati dalla Banca nella determinazione degli addebiti per interessi, commissioni, valute e spese. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che contestava le affermazioni di parte attrice, ritenendole infondate in fatto e in diritto. Il G.I. ordinava l’esibizione degli estrattie ammetteva CTU per la ricostruzione dei rapporti del conto corrente. C on sentenza n. 3116/2013, il Tribunale adito, in parziale accoglimento delle domande attrici, dichiarava la nullità della lettera contratto del 12.02.1991 relativa al c/c 1001210, nella parte in cui prevede: a) interessi debitori in misura superiore a quella legale ed il potere unilaterale della banca di modificare la misura del tasso di interessedebitorio; b) la commissione di massimo scoperto; c) la capitalizzazione trimestrale degli in teressi debitori. Per l'effetto, dichiarava illegittimi ed inefficaci gli addebiti operati dalla banca sul rapporto di conto correnteper interessi debitori in misura superiore a quella legale e commissioni di massimo scoperto, nonché per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fino al 30.06.2000, rideterminando il saldo del conto corrente in € 76.521,93 a debito del correntista.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale cessionaria del Credito siciliano proponeva appello presso la Corte di Appello di Palermo. La Corte distrettuale con la sentenza oggi impugnata accoglieva le istanze dell’appellante e condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento dell’importo di € 167.746,57 oltre interessi. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,ha resistito con controricorso. Laricorrente ha presentato memorie ex art. 380 bis, comma 1, c.p.c. insistendo sulle censure proposte in ricorso [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente deduce: 1.Violazione dell'art. 360, co mma 1 , n. 3 c. p.c. p er avere la Corte di Appello pronunciato la sentenza in spregio del princi pio sancito dall'art. 345 c.p.c. violazione del divieto di jus novorum avendo accolto una nuova domanda di condanna al pagamento delle somme dovute prop osta da parte appellante, mai fo rmulata e provata nel giudizio di primo grado. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.In particolare la ricorrente deduceva che nel gi udizio di accertamento negativo la nuova domanda, pur essendo relativa allo stesso diritto soggettivo, è rivolta ad ottenere un provvedimento di diverso contenuto ed è pertanto inammissibile. L’appellante avrebbe omesso di proporre domanda riconvenzionale con l’inversione dell’onere della prova violando il diritto alla difesa dell’attuale ricorrente. 1.1Le censure sono fondate. Nel giudizio di primo grado il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che poi ha ceduto il credito alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. oggi [OSCURATO:SOCIETA]., si è limitato a chiedere il rigetto delle domande della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con specifico riferimento a quella di restituzione di somme e risarcimento danni. In sede di Appello la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. cessionaria formulava domanda di condanna al pagamento della somma pari a 182.979,52 come accertato da una delle ipotesi formulatenella CTU. Poiché dagli atti risulta che l’attuale controricorrente non ha formulato domanda o eccezione riconvenzionale di condanna nel primo grado e che la domanda di condanna è stata formulata soltanto nel grado di appello, rispetto ad un giudizio instaurato come accertamento della debenza dell’attuale ricorrente, la censura, motiva ta mente , è fondata sulla inammissibilità in appello per mutamento della causa petendiidoneo a porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in primo grado. Si h a domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio.(Cass., n.9211/2022; Cass., n.11897/2020; Cass., n. 157/2020;Cass., n.23415/2018). Esito diverso deve avere la domanda formulata in appello dal controricorrente circa l’accertamento del saldo del credito che è inerente alla domanda, della medesima natura di accertamento , formulata inprimo grado dall’attuale ricorrente. 2.Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte di Appello pronunciato la sentenza in spregio del principio sancito dall'art. 346 c.p.c. avendo accolto domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non riproposte da controparte in appello; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.: sentenza affetta da vizio di ultrapetitio; l ’appellante avrebbe richiesto una riforma parziale della sentenza di I grado, ma la Corte avrebbe proceduto ad una riforma totale della stessa non considerando che la dichiarata nullità della lettera contratto non era stata oggetto di appello e, pertanto,la sentenza era in violazione dell’art. 346 c.p.c. per aver accolto domande ed eccezioni respinte in I grado e non impugnate in appello.2.1 La censura è inammissibile in quanto generica e non coerente con gli atti processuali ed, in ogni caso, anche infondata. L’appellante aveva richiesto la condanna ad una somma specifica indicata dal perito in una determinata ipotesi di calcolo (in particolare la n. 11 elaborata dalla perizia), ma anche «alla differente somma dovuta in applicazione degli interessi convenzionalmente pattuiti nella lettera contratto». Il Tribunale di Palermo aveva riconosciuto l’illegittimità delle clausole contrattuali relative alla determinazione dell’interesse, della capitalizzazione e della applicazione della commissione massimo scoperto ed aveva rideterminato la debenza sulla base dei calcoli peritali elaborati senza tali incidenze. L’appellante aveva censurato la sentenza chiedendo la condanna ad una somma diversa individuata dal perito in altra ipotesi di calcolo. La Corte di Appello ha riconosciuto la validità della clausola contrattuale sullo ius variandi e la sua corretta applicazione con modalità non sfavorevoli per la ricorrente, ha tratto dalla perizia la circostanza che la capitalizzazione degli interessi era stata assicurata correttamente con pari periodicità a partire dal 30.6.2000 ed ha ritenuto che la commissione di massimo scoperto fosse comunque dovuta. Alla luce di queste considerazioni ha individuato la debenza nella ipotesi ricostruita dal perito per queste premesse (ipotesi n. 4). Ed ha considerato assorbita la richiesta dell’appellante alla determinazione della debenza prevista nell’ ipotesi n. 11 della perizia. 3.Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 , c.p. c. - nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte di Appello omesso di motivare la prop ria decisione con violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; 3.1Il motivo è assorbito dalle precisazioni sub 1 .1. 4.Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. per aver la C orte di Appello pronunciato la sentenza in violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c . La finanziaria [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai esibito il contratto originariamente stipulato dal Credito siciliano S.p.A., pur essendo tenuta quale cessionaria a conservare la documentazione dei rapporti in essere cui era subentrata. Lalettera contratto esibita non avrebbe i requisiti di legge per legittimare la richiesta di interessi ultralegali e l’anatocismo trimestrale. 4.1L’eccezione è inammissibile, poiché non è stata prospettata dalla ricorrente in appelloe non è proponibile in questa sede. In ogni caso la censura è irrilevante poiché la Corte ha tenuto conto di una scrittura successiva e degli estratti conto con una CTU che ha individuato varie ipotesi sul saldo. Le motivazioni sullo jus variandi, sulla capitalizzazione trimestrale e sulla commissione massimo scoperto sono generiche ed apodittiche e contrarie a quanto accertato nel corso del giudizio di merito. 5. In base alle considerazioni svolte la sentenza impugnata va, cassata, in relazione alle censure accolte di cui al primo motivo; inammissibili e infondati gli altri. [OSCURATO:PERSONA] decide nel merito determinando il saldo del conto corrente oggetto della controversia. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate per la reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda di condanna formulata in appello e determina il saldo del conto corrente oggetto della controversia in € 167.746,57. Compensa le spese dell’intero giudizio per reciproca soccombenza. Così deci
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