Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:169
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
15 dicembre 2009
Causa F‑8/09
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Ricorso irricevibile – Tardività»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede in particolare l’annullamento
della decisione dell’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) del 21 ottobre 2008, recante rigetto
del suo reclamo diretto contro la decisione dell’EPSO del 25 aprile 2008, con cui gli veniva comunicato che il punteggio da
lui ottenuto nei test di selezione nell’ambito dell’invito a manifestare interesse EPSO/CAST27/4/7 era insufficiente per consentire
la sua iscrizione nella base dati dei candidati selezionati.
Decisione:
Il ricorso è irricevibile. Il ricorrente è condannato alle spese.
Massime
Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Errore scusabile – Nozione
(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 97, n. 4, e 100, n. 3; Statuto dei funzionari, art. 91,
n. 3)
Nell’ambito della normativa comunitaria relativa ai termini di ricorso, la nozione di errore scusabile, che permette di derogare
a questi ultimi, riguarda solo circostanze eccezionali in cui, in particolare, l’istituzione interessata ha adottato un comportamento
tale, da solo o in misura determinante, da ingenerare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede che dia prova
di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto.
(v. punto 21)
Riferimento:
Corte: 15 dicembre 1994, causa C‑195/91 P, Bayer/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5619, punto 26), e 15 maggio 2003, causa C‑193/01 P,
Pitsiorlas/Consiglio e BCE (Racc. pag. I‑4837, punto 24)