CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34344/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/05/2024 della Corte militare di appello di Roma. Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 maggio 2024 la Corte di appello militare di Roma ha parzialmente riformato – riducendo la pena a mesi otto di reclusione militare – la sentenza con la quale il 17 ottobre 2023 il Tribunale militare di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], maresciallo di seconda classe, alla pena di mesi dieci di reclusione militare per i delitti di diffamazione del 16° Stormo dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dei Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] e del Ministro pro tempore della Difesa. La contestazione afferisce al seguente comunicato, pubblicato dal [OSCURATO:PERSONA] su due profili Facebook a lui riconducibili e sul sito Infodifesa in data 23 giugno 2020, a seguito del decesso di un militare dell’[OSCURATO:PERSONA]: «Un fuciliere dell’[OSCURATO:PERSONA] (F.C. di anni 36) in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (Taranto) si toglie la vita in circostanze ancora da chiarire. Le indagini condotte dai carabinieri della locale stazione conducono ad un vicolo cieco, nessuna dichiarazione ancora rilasciata dall’[OSCURATO:PERSONA], nessun commento da parte dei colleghi del militare. Una [OSCURATO:PERSONA] che miete vittime ogni giorno, una strage che ad oggi conta un centinaio di suicidi tra le schiere delle forze armate e di polizia in Italia, dato unico in Europa. In quanto sindacalista e giornalista militare, in difesa dei diritti del personale in divisa, non ho mai smesso di sperare che gli organi di vertice trovassero il coraggio di aprire un tavolo tecnico, finalizzato allo studio e alla risoluzione di tale fenomeno. Da legale militare non posso non evidenziare come il Ministero della Difesa, oggi presieduto dall’On.le Guerini, si opponga fermamente nel trovare un punto di incontro con le esigenze e/o problematiche familiari e personali dei militari, altresì come lo stesso Ministero rifiuti il confronto con le Associazioni e Sindacati militari. Tante le istanze di conferimento gerarchico, rigettate dopo «centottanta giorni» senza motivo alcuno, centinaia le domande di trasferimento per gravi motivi familiari non trasmesse o non accolte: “[OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]!?”. [OSCURATO:PERSONA]. P. [OSCURATO:PERSONA]. Sindacalista militare [OSCURATO:PERSONA]». È incontestata la paternità dello scritto, in quanto ammessa dallo stesso imputato, il quale, nel corso del dibattimento di primo grado, ha reso spontanee dichiarazioni, riferendo, tra l’altro, che all’epoca dei fatti si registravano numerosissimi suicidi tra appartenenti alle forze armate e alle forze dell’ordine; che, saputo della morte del Corrente, si era “confrontato con vari colleghi” e insieme ad essi aveva ipotizzato “che anche purtroppo questo collega si fosse suicidato”, apprendendo “solo successivamente” che si trattava in realtà di una morte accidentale. I giudici di merito ritenevano integrati i reati di diffamazione, rilevando che: a) il militare al quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento non si era suicidato, ma, come accertato a seguito di esame autoptico, era deceduto nel sonno a seguito delle esalazioni di ossido di carbonio provenienti da due bracieri lasciati accesi all’interno dell’abitazione; b) il decesso era avvenuto il 21 giugno 2020, e il comunicato dell’imputato era stato pubblicato due giorni dopo; c) era stata lesa la reputazione dell’[OSCURATO:PERSONA], poiché la rappresentazione del fatto come suicidio, unita alle accuse di indifferenza rivolte all’[OSCURATO:PERSONA] di appartenenza, «provoca nel lettore una sensazione di disprezzo e turbamento nei confronti del comando del reparto in cui il militare prestava servizio»; d) era stata lesa la reputazione dei Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA], «le cui indagini sono rappresentate come ferme in un vicolo cieco, mentre è risultato che sin dai primi momenti la morte di Corrente non era un suicidio»; e) era stata lesa la reputazione del Ministero della Difesa, falsamente «accusato di trascuratezza e di rigetto immotivato di istanze di conferimento gerarchico o di istanze di trasferimento per gravi motivi familiari, il tutto messo in relazione con i suicidi». 2. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l’indicata sentenza della Corte militare di appello, articolando quattro motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica, quanto meno nella forma putativa. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di una diffamazione in danno del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], citato dal [OSCURATO:PERSONA] solo per indicare il corpo di appartenenza del Corrente. Con il terzo motivo deduce violazione della legge penale e processuale con riferimento alla pena irrogata, poiché, alla luce della sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la diffamazione per la quale si procede non è connotata da caratteri di eccezionale gravità, sicché del tutto ingiustificata appare l’irrogazione di una pena detentiva. Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 620, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., e illogicità della motivazione, invocando l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna poiché il [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio in altro procedimento per analoghi fatti di diffamazione, è stato assolto dal medesimo collegio della Corte militare di appello, che ha riconosciuto la sussistenza della scriminante del diritto di critica. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale militare ha chiesto, con due memorie, rigettarsi il ricorso. 4. Il 7 novembre 2024 il difensore dell’imputato ha depositato memoria, ribadendo le argomentazioni poste a fondamento del ricorso circa l’insussistenza del delitto o quanto meno circa l’operatività della scriminante del diritto di critica, e chiedendo sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell’art. 227 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per la diffamazione ordinaria, punisce il reato con la sola pena detentiva e non anche, alternativamente, con quella pecuniaria, in contrasto con gli articoli 3 e 52 Cost. Il difensore dell’imputato ha depositato ulteriori memorie il 16 giugno 2025, il 16 settembre 2025 e il 9 ottobre 2025, insistendo nelle richieste di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 227 cod. pen. mil. pace, ovvero di assolvere il [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste o perché lo stesso è scriminato dal diritto di critica. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 cod. pen. mil. pace sia rilevante e non manifestamente infondata. 2. Il quadro normativo di riferimento. La diffamazione militare è disciplinata, quanto all’individuazione della fattispecie e delle conseguenze sanzionatorie, dall’art. 227 del codice penale militare di pace di cui al r.d. 20 febbraio 1941, n. 303, e si articola in tre commi così formulati: Il militare, che, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende la reputazione di altro militare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, o è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni. Se l’offesa è recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate. 3. La rilevanza della questione di legittimità costituzionale Va premesso che, per costante giurisprudenza costituzionale, ai fini dell’ammissibilità delle questioni è sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull’esercizio della funzione giurisdizionale (tra le altre, Corte cost., sentenze n. 129 del 2025, n. 247 del 2021 e n. 215 del 2021), quantomeno per il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale. Deve, inoltre, aggiungersi, su un piano generale, come osservato da Corte cost., sent, n. 113 del 2025, che si occupava di un dubbio di legittimità afferente il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 630, comma primo, cod. pen., «che il processo penale non consente oggi in via generale (al di fuori della specifica ipotesi prevista, ora, dall’art. 545-bis cod. proc. pen.) una scissione del giudizio in due distinti momenti: l’uno potenzialmente sfociante in una pronuncia (non definitiva) sul solo an della responsabilità dell’imputato per i reati ascrittigli, l’altro dedicato alla determinazione della pena a carico dell’imputato già riconosciuto colpevole. Ciò costringe il giudice a formulare eventuali questioni di legittimità costituzionale relative al trattamento sanzionatorio in una fase processuale in cui non ha ancora statuito sulla colpevolezza dell’imputato. In questa fase, sarebbe evidentemente improprio richiedere – ai fini dell’ammissibilità delle questioni – una puntuale motivazione in proposito. Una tale motivazione finirebbe, anzi, per anticipare valutazioni che il giudice ha l’obbligo di svolgere soltanto nella sentenza che chiude il processo. Conseguentemente – e a meno che dall’ordinanza di rimessione emerga evidente l’assenza di responsabilità penale dell’imputato per i reati ascrittigli, ovvero lo stesso giudice si riservi espressamente una tale valutazione esprimendo così, in sostanza, i propri dubbi in proposito (come nel caso di cui all’ordinanza n. 56 del 2023) – le questioni sull’entità della pena per il reato contestato sollevate nel corso di un giudizio penale suscettibile di sfociare in una sentenza di condanna non possono, di regola, essere considerate premature». Ad ogni modo – e per pura completezza – si osserva, con riguardo ai primi due motivi di ricorso, che investono i presupposti della decisione di condanna - come non emerga evidente l’assenza di responsabilità dell’imputato, dal momento che l’esame complessivo del testo riportato nel [OSCURATO:PERSONA] in fatto, rivela che la critica di carattere sindacale prende le mosse da un fatto non solo non corrispondente al vero – ciò che è incontroverso, perché il militare del quale si parla non si è suicidato – ma neppure oggetto, per quanto risultante dal processo, di alcun accertamento ragionevole da parte dell’imputato. In questo contesto l’affermazione secondo la quale «le indagini conducono a un vicolo cieco», anche senza volere insistere sul tema dell’esistenza di una base oggettiva dell’affermazione, si colloca in una affermata strategia del silenzio delle [OSCURATO:PERSONA] armate che, prima, con una eccessiva rigidità organizzativa, provocherebbero i suicidi e, poi, si sottrarrebbero a un dialogo con associazioni e sindacati militari: insomma, il significato delle affermazioni appare quello per il quale anche i carabinieri si inserirebbero nel quadro della strategia del silenzio attribuita ai vertici delle [OSCURATO:PERSONA] armate, che, pur di non accedere al confronto organizzativo, in una sottintesa idea di gerarchizzazione cieca alle esigenze delle persone, finiscono per disinteressarsi delle conseguenze sulla vita dei militari. Secondo una costante giurisprudenza della Corte di cassazione (v., ad es., Sez. 5, n. 17784 del 07/03/2022, Guidi, Rv. 283252 - 01, in motivazione, proprio in tema di critica sindacale), il diritto di critica, rappresentando l’esternazione di un’opinione relativamente a una condotta ovvero a un’affermazione altrui, si inserisce nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 della Carta costituzionale e dall’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora innanzi, Cedu). Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminante, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva. La nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall’elaborazione giurisprudenziale, e che viene in rilievo nella fattispecie scrutinata, rimanda non solo all’area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all’oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall’art. 2 Cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell’espressione, né trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico. Pur in tale cornice normativa e valoriale, la critica sindacale – naturalmente a forte tasso valutativo e conflittuale e quindi destinata a sottrarsi a un giudizio in termini di verità/falsità - prende le mosse, secondo le decisioni di merito, da due fatti non rispondenti al vero e neppure oggetto di verifica alcuna: il suicidio del militare e l’esistenza di accertamenti investigativi giunti su un binario morto. Va escluso, peraltro, che l’assoluzione dell’imputato per distinti fatti possa assumere rilievo ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., giacché quest’ultima previsione ha riguardo a una contraddizione tra provvedimenti concernenti lo stesso oggetto: ciò che, a tacer della genericità della deduzione svolta nel quarto motivo, non appare ricorrere nel caso di specie, proprio per la diversità delle vicende. Alla luce delle superiori considerazioni ritiene questa Corte rilevante affrontare il tema della tipologia di sanzione prevista per la diffamazione militare. 4. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. 4.1. Con riguardo al delitto di diffamazione previsto dal codice penale, Corte cost., sent. n. 150 del 2021, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e dell’art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ha rilevato che la prima previsione – richiamata poi dall’art. 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990, nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato – risultava incompatibile con il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto tanto dall’art. 21 Cost. quanto dall’art. 10 Cedu, proprio per l’indefettibilità dell’applicazione della pena detentiva, in tutte le ipotesi nelle quali non sussistano – o non possano essere considerate almeno equivalenti – circostanze attenuanti. Corte cost., sent. n. 150 del 2021, richiamando la propria ordinanza n. 132 del 2020, ha sottolineato come la necessaria irrogazione della sanzione detentiva (indipendentemente poi dalla possibilità di una sua sospensione condizionale, o di una sua sostituzione con misure alternative alla detenzione rispetto al singolo condannato) è divenuta ormai incompatibile con l’esigenza di «non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall’esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull’operato dei pubblici poteri»; ha, poi, aggiunto che anche «l’art. 595, terzo comma, cod. pen. deve essere interpretato in maniera conforme a tali premesse. Il potere discrezionale che essa attribuisce al giudice nella scelta tra reclusione (da sei mesi a tre anni) e multa (non inferiore a 516 euro) deve certo essere esercitato tenendo conto dei criteri di commisurazione della pena indicati nell’art. 133 cod. pen., ma anche – e ancor prima – delle indicazioni derivanti dalla Costituzione e dalla CEDU secondo le coordinate interpretative fornite da questa Corte e dalla Corte EDU; e ciò anche al fine di evitare la pronuncia di condanne penali, che potrebbero successivamente dar luogo a una responsabilità internazionale dello Stato italiano per violazioni della Convenzione (per la sottolineatura del dovere «di evitare violazioni della CEDU» in capo agli stessi giudici comuni, nel quadro dei loro compiti di applicazione delle norme, si veda la sentenza n. 68 del 2017, [OSCURATO:PERSONA] in diritto, punto 7). Ne consegue che il giudice penale dovrà optare per l’ipotesi della reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravità del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto ai quali la pena detentiva risulti proporzionata, secondo i principi poc’anzi declinati; mentre dovrà limitarsi all’applicazione della multa, opportunamente graduata secondo la concreta gravità del fatto, in tutte le altre ipotesi. Questa lettura, del resto, è stata già fatta propria dalla più recente giurisprudenza di legittimità, nel quadro di un’interpretazione che dichiaratamente si ispira alla giurisprudenza pertinente della Corte EDU e all’ordinanza n. 132 del 2020 di questa Corte (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9 luglio 2020, n. 26509), e che si estende anche agli autori di diffamazioni aggravate ai sensi dell’art. 595, terzo comma, cod. pen. i quali non esercitino attività giornalistica in senso stretto (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 17 febbraio 2021, n. 13993; sezione quinta penale, sentenza 15 gennaio 2021, n. 13060)». In sostanza, come puntualmente illustrato da Corte cost., ord. n. 132 del 2020, il bilanciamento realizzato dalla risposta sanzionatoria del codice penale tra tutela della reputazione e garanzie della libera manifestazione del pensiero «è divenuto ormai inadeguato, anche alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte EDU poc’anzi rammentata, che al di fuori di ipotesi eccezionali considera sproporzionata l’applicazione di pene detentive, ancorché sospese o in concreto non eseguite, nei confronti di giornalisti che abbiano pur illegittimamente offeso la reputazione altrui. E ciò in funzione dell’esigenza di non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall’esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull’operato dei pubblici poteri». E questo fermo restando che deve ritenersi «che l’inflizione di una pena detentiva in caso di diffamazione compiuta a mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicità non sia di per sé incompatibile con le ragioni di tutela della libertà di manifestazione del pensiero nei casi in cui la diffamazione si caratterizzi per la sua eccezionale gravità (così la stessa Corte EDU, grande camera, sentenza 17 dicembre 2004, Cumpn e Mazre contro [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 115; nonché sentenze 5 novembre 2020, Balaskas contro [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 61; 11 febbraio 2020, Atamanchuk contro [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 67; 7 marzo 2019, Sallusti contro Italia, paragrafo 59; 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia, paragrafo 53; 6 dicembre 2007, Katrami contro [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 39). La Corte di Strasburgo ritiene integrate simili ipotesi eccezionali in particolare con riferimento ai discorsi d’odio e all’istigazione alla violenza, che possono nel caso concreto connotare anche contenuti di carattere diffamatorio; ma casi egualmente eccezionali, tali da giustificare l’inflizione di sanzioni detentive, potrebbero ad esempio essere anche rappresentati da campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della – oggettiva e dimostrabile – falsità degli addebiti stessi». 4.2. Le ragioni che sono poste a base della decisione della Corte costituzionale appena indicata, nell’esaltare la centralità della manifestazione del pensiero come momento determinante del processo democratico di controllo della legittimità dell’esercizio del potere – su questo punto si tornerà infra anche in relazione alla portata dell’art. 52, comma terzo, Cost. -, sollevano il dubbio – che questa Corte ritiene non manifestamente infondato – della compatibilità con l’art. 21 Cost. e l’art. 10 Cedu, per il tramite dell’art. 117 Cost., delle previsioni di cui all’art. 227, primo e secondo comma, cod. pen. mil. pace nella parte in cui prevede la sola pena detentiva. Questa Corte è ben consapevole che Corte cost., sent. n. 215 del 2017, occupandosi della permanente criminalizzazione dell’ingiuria militare, ai sensi dell’art. 226 cod. pen. mil. pace, ha osservato che «Continuare a punire penalmente l’ingiuria tra militari, pur per fatti ingiuriosi non riconducibili al servizio e alla disciplina militari, come definiti nell’art. 199 cod. pen. mil. pace, risponde infatti, oltre che all’esigenza di tutela delle persone in quanto tali, anche all’obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina inteso come insieme di regole di comportamento, la cui osservanza è strumentale alla coesione delle [OSCURATO:PERSONA] armate e, dunque, ad esigenze di funzionalità delle stesse. Peraltro, come mostrano anche le fattispecie per cui è giudizio nei processi a quibus, la civile convivenza tra militari, soprattutto (ma non solo) nei luoghi militari, costituisce un presupposto essenziale per la ricordata coesione delle [OSCURATO:PERSONA] armate». E, tuttavia, due considerazioni appaiono rilevanti. Per un verso, nel caso del presente procedimento, il tema non è quello della penale rilevanza del fatto diffamatorio – ciò che consente di fare salva l’esigenza di approntare una sanzione pubblicistica del massimo livello per fatti lesivi della reputazione nel contesto ordinamentale militare - ma della proporzionalità, rispetto ai valori in gioco, quali sopra indicati, dell’esclusiva pena detentiva. Per altro verso, deve essere sottolineato – come ricorda la recente Corte cost., sent. n. 127 del 2025 – che il legislatore, a seguito della sentenza n. 120 del 2018 della stessa Corte costituzionale, ha dato compiuta regolamentazione all’attività sindacale prima nella legge n. 28 aprile 2022, n. 46 e poi nel d.lgs. 24 novembre 2023, n. 192. L’art. 1, comma 4 di quest’ultimo d.lgs., nell’incidere innovativamente sul codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), ha dettato una articolata disciplina delle modalità di interlocuzione dei militari che ricoprono cariche elettive (art. 1479-bis cod. ord. mil.), esplicitamente riconoscendo alla lett. d) del comma 1 dell’art. 1479-bis che essi «possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dal presente capo e nelle materie di cui all’articolo 1476-ter; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle [OSCURATO:PERSONA] armate e alle [OSCURATO:PERSONA] di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dal presente capo». Non è evidentemente qui in questione la diretta applicabilità della previsione, ma il suo significato sistematico, laddove esprime, nelle stesse valutazioni del legislatore, il peso che il diritto garantito dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 Cedu può assumere nel bilanciamento sotteso alle scelte sanzionatorie dell’ordinamento. E, anzi, va chiarito che la questione, pur originata in concreto da una manifestazione del pensiero in ambito sindacale, appare rivestire carattere generale. Invero, come rilevato supra sub 4.1, la giurisprudenza della Corte di cassazione, traendo spunto dalle indicazioni fornite da Corte cost., sent. n. 150 del 2021, ha concluso nel senso che è legittima l’irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per il delitto di diffamazione commesso, anche al di fuori di attività giornalistica, mediante mezzi comunicativi di rapida e duratura amplificazione (nella specie, internet), soltanto ove ricorrano circostanze eccezionali connesse alla grave lesione di diritti fondamentali, come nel caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza (Sez. 5, n. 13993 del 17/02/2021, Scaffidi, Rv. 281024 - 01: v., in particolare, punto 3.6.3 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto; di recente nello stesso senso, Sez. 5, n. 29840 del 21/05/2025, Pansera, non massimata). Il dubbio che si sottopone alla Corte costituzionale non riposa su una generalizzata parificazione della fattispecie comune della diffamazione e di quella militare, laddove è ben chiaro, come ricordato da Corte cost., sent. n. 273 del 2009, che la lesione di interessi squisitamente pubblicistici nelle condotte militari giustifica, ad esempio, «l’esclusione della procedibilità a querela della persona offesa per il delitto di diffamazione militare e la sua esclusiva subordinazione alla richiesta del comandante di corpo prevista dall’art. 260 cod. pen. mil. pace», posto che «nei reati militari [è] sempre insita “un’offesa alla disciplina e al servizio, una lesione quindi di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all’interesse privato caratteristico della querela”: presupposto sulla base del quale “si è preferito attribuire al comandante del corpo, con l’istituto della richiesta” una facoltà di scelta tra l’adozione di provvedimenti di natura disciplinare ed il ricorso all’ordinaria azione penale» (Corte cost., sent. n. 273 del 2009 richiama l’ordinanza n. 410 del 2000, nella quale si citano le sentenze n. 449 del 1991 e n. 42 del 1975, nonché l’ordinanza n. 229 del 1988). Piuttosto, si osserva che, pur nella maggiore complessità offensiva delle condotte diffamatorie rilevanti per l’ordinamento militare – ciò che ne giustifica il trattamento speciale – e senza dover insistere sui profili di equivalenza ricordati da Corte cost., sent. n. 273 del 2009, viene sempre in gioco un’esigenza di bilanciamento con il valore della libera manifestazione del pensiero che esiste anche nell’ambito dell’ordinamento militare. Significativamente la Corte europea dei diritti dell’uomo ha avuto modo di chiarire che l’art. 10 della Cedu «non si ferma davanti al cancello delle caserme» («Article 10 does not stop at the gates of army barracks»), precisando ulteriormente che restrizioni e limiti a tale libertà in funzione della salvaguardia degli interessi della disciplina militare e della sicurezza nazionale debbano comunque essere proporzionati e necessari in una società democratica (v. già Corte EDU, Grande Camera, 25 novembre 1997, Grigoriades c. [OSCURATO:PERSONA]). Nello stesso senso si segnala Corte EDU, 8 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, che, al par. 47, ribadisce che «Article 10 applies to military personnel just as it does to other persons within the jurisdiction of the [OSCURATO:PERSONA]», ferma restando, s’intende, la possibilità di imporre limiti a tutela della sicurezza nazionale e per la difesa dell’ordine pubblico («the State can impose restrictions on the right to freedom of expression accorded to military personnel pursuing legitimate aims such as national security and the defence of public order»). Si tratta di una consapevolezza che si inserisce nella scia di un risalente, ma attualissimo approfondimento dottrinale che, esaminando le specificità della disciplina militare nella prospettiva ordinamentale e, in particolare, nel rapporto con l’ordinamento giuridico statale, all’indomani dell’entrata in vigore della Costituzione, sottolineava il lento ma necessario processo di assorbimento dell’ordinamento militare in quello statale, del quale finisce per diventare articolazione interna. Tanto impone una costante verifica dei modi attraverso i quali garantire che l’ordinamento delle forze armate si informi allo spirito democratico della Repubblica, ai sensi dell’art. 52, terzo comma, Cost.Ciò che ha poi evidenti ricadute ordinamentali con la stessa istituzione di una giurisdizione militare come organizzazione statale, le cui decisioni sono sottoposte, per garanzia costituzionale (art. 111, penultimo comma, Cost.), al ricorso per cassazione, derogabile solo per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. E se la citata dottrina sottolineava la centralità dello spirito democratico, che pone a fondamento della convivenza sociale la dignità della persona, deve anche riconoscersi che, già nella prospettiva individuale, la libera manifestazione del pensiero rappresenta un polo del bilanciamento imposto dalla Carta fondamentale. Ma, accanto a questo profilo squisitamente personale, v’è una dimensione collettiva che attiene al contributo che la discussione pubblica può fornire proprio al processo democratico di costante inquadramento delle forze armate al servizio della Repubblica. In altri termini, il confronto delle idee, impregiudicate le previsioni che assicurano il rispetto degli ordini gerarchici, assicura un valore aggiunto che arricchisce le prospettive di unità di una comunità, dal momento che, invece di silenziare le tensioni che la percorrono, consente di trovare un diverso punto di equilibrio nella adesione razionale e partecipata alla portata vincolante delle regole. Ed è proprio questo arricchimento alla vita collettiva che appare idoneo a giustificare l’esigenza di calibrare diversamente le sanzioni rispetto a condotte che, pur astrattamente funzionali a tale obiettivo, lo manchino, quando nella tensione dialettica si superino i limiti imposti in ragione del necessario rispetto della reputazione dei soggetti, individuali o collettivi, dell’ordinamento. In tal modo inteso, il dissenso, al pari del consenso, assume un ruolo fondante della legittimazione di ogni sistema democratico. Al punto 7.1. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto di Corte cost., ord. n. 132 del 2020 si legge, appunto, che «La libertà di manifestazione del pensiero costituisce – prima ancora che un diritto proclamato dalla CEDU – un diritto fondamentale riconosciuto come «coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione» (sentenza n. 11 del 1968), «pietra angolare dell’ordine democratico» (sentenza n. 84 del 1969), «cardine di democrazia nell’ordinamento generale» (sentenza n. 126 del 1985 e, di recente, sentenza n. 206 del 2019). Né è senza significato che, nella prima sentenza della sua storia, la Corte costituzionale – in risposta a ben trenta ordinanze sollevate da giudici comuni – abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione di legge proprio in ragione del suo contrasto con l’art. 21 Cost. (sentenza n. 1 del 1956)». 4.3. L’inequivoco tenore letterale della norma esclude la praticabilità di qualunque soluzione interpretativa che moduli la risposta sanzionatoria in relazione alla concreta gravità dell’illecito diffamatorio. Come anche di recente ribadito da Corte cost., sent. n. 7 del 2025, il principio di legalità «esige che le norme penali – anche nella parte in cui prevedono sanzioni per la violazione dei relativi precetti – siano formulate in modo chiaro e preciso, non solo (a) per consentire ai singoli di formulare previsioni ragionevolmente affidabili sulla loro applicazione e (b) per garantire la corretta separazione dei poteri tra legislatore e giudice, specialmente importante in materia penale (ordinanza n. 24 del 2017, punto 5), ma anche (c) per assicurare il più possibile la parità di trattamento tra i condannati. Quest’ultima esigenza rischierebbe di risultare compromessa, laddove il potere discrezionale del giudice di determinare la pena appropriata (art. 132 cod. pen.) non fosse adeguatamente delimitato da precise indicazioni fornite dal legislatore ovvero da una pronuncia di questa Corte in grado di sostituire, con effetto erga omnes, prescrizioni legislative giudicate incompatibili con i principi costituzionali». 4.4. Ciò posto, occorre considerare che, sebbene, in linea generale, l’ordinamento penale militare di pace non conosca pene pecuniarie (art. 22 cod. pen. mil. pace), esso non è più ritenuto incompatibile con queste ultime (come già rilevato da Corte cost., sent. n. 284 del 1995, che richiama alcune puntualizzazioni di Corte cost., sent. n. 280 del 1987). E ciò sia perché, in relazione a talune fattispecie, la pena pecuniaria è espressamente prevista come applicabile, sia pure attraverso il richiamo alle leggi speciali (art. 3, comma primo, legge 9 dicembre 1941, n. 1383: norma che, sul piano sistematico, conferma come per il legislatore ordinario non sussista alcuna incompatibilità nell’applicazione, da parte del giudice militare, di qualunque sanzione pecuniaria prevista dall’ordinamento), sia e soprattutto perché, a partire da Corte cost., sent. n. 284 del 1995, non si dubita dell’operatività della disciplina delle pene sostitutive, ivi inclusa quella pecuniaria, alle condanne per reati militari (v., già Sez. 1, n. 2992 del 30/04/1996, P.g. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 204932 - 01), cui ha fatto seguito, infine, l’art. 75-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71, comma 1, lettera aa), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a mente del quale le disposizioni del Capo III della stessa legge n. 689 del 1981 si applicano ai reati militari quando le prescrizioni risultano in concreto compatibili con la posizione soggettiva del condannato. Va, anzi, aggiunto che, ai sensi dell’art. 57 della legge n. 689 del 1981, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva: ne discende che, una volta operata la sostituzione, il militare è appunto assoggettato a una pena che non smarrisce la sua natura pecuniaria per effetto della sostituzione che si colloca a monte della sua applicazione. Tale mutamento del quadro normativo e giurisprudenziale potrebbe rendere ragionevolmente più ampio lo spettro applicativo dell’art. 410 cod. pen. mil. pace, in forza del quale le sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari in applicazione del codice penale o di leggi speciali, sono eseguite a norma del codice di procedura penale, in quanto la legge penale militare non disponga altrimenti. Siffatto profilo, che secondo quanto detto supra richiamando il punto 4.2. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto di Corte cost., sent. n. 150 del 2021, non assume rilievo al fine di escludere la rilevanza della questione, appare, tuttavia, significativo nel momento in cui si tratta di intendere se l’intervento richiesto alla Corte costituzionale si ponga in termini di radicale incompatibilità con le scelte legislative in tema di reati militari. Ciò posto, qualora dovesse ritenersi che il bilanciamento tra il diritto alla libera manifestazione del pensiero e le esigenze tipicamente pubblicistiche legate alla disciplina e al servizio militare, dovessero condurre a ricalibrare i presupposti applicativi della risposta sanzionatoria in termini analoghi a quelli previsti per la diffamazione ordinaria, potrebbe tenersi conto, come paradigma normativo interno (Corte cost., sent. n. 216 del 2016) idoneo ad operare la reductio ad legitimitatem, della sussistenza proprio dell’art. 595, commi primo e secondo, cod. pen., nei casi rispettivamente previsti. Questa Corte è consapevole che «il petitum dell’ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente», ma non vincola la Corte costituzionale, che, «ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata» (di recente, Corte cost., sent. n. 146 del 2025). E, tuttavia, osserva che la disciplina generale della diffamazione contiene previsioni che possono offrire “per linee interne” la grandezza predefinita che consenta alla Corte costituzionale di assicurare la coerenza e la proporzionalità delle sanzioni e rimediare all’irragionevole commisurazione della pena, laddove non prevede sanzioni pecuniarie, senza sovrapporsi al ruolo del legislatore. La misura della pena individuata in questo modo, benché non costituzionalmente obbligata, non appare arbitraria: essa potrebbe essere ricavata dalle previsioni appena indicate e potrebbe essere ritenuta coerente rispetto alla logica perseguita dal legislatore, secondo una traiettoria già seguita dalla Corte costituzionale (ad es., Corte cost., sent. n. 40 del 2019, che è intervenuta in relazione alla misura minima prevista dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). In questo caso, l’intervento immediato – ferma la discrezionalità di successive determinazioni del legislatore - non altererebbe le specifiche pene detentive previste dal codice penale militare, ma consentirebbe al giudice di disporre di uno strumento costituito dalla pena pecuniaria della multa (da € 50 - art. 24, comma primo, cod. pen. - a, rispettivamente, € 1.032 e € 2.065) in grado di sanzionare i casi nei quali la condotta illecita non raggiunga la soglia di gravità che giustifica, alla luce delle superiori considerazioni, l’applicazione della pena detentiva. In ogni caso, riprendendo lo spunto iniziale, come di recente sottolineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 128 del 2024 (par. 3 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto), una volta accertato un vulnus a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione, «non può essere di ostacolo all’esame nel merito della questione di legittimità costituzionale l’assenza di un’unica soluzione a "rime obbligate" per ricondurre l’ordinamento al rispetto della Costituzione, ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore» (sent. n. 6 del 2024, che cita la sent. n. 62 del 2022; nello stesso senso, Corte cost., sent. n. 200 del 2023). La medesima Corte cost., sent. n. 128 del 2024 ha concluso che è pertanto «sufficiente “la presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate , che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore (ex plurimis, sentenze n. 28 del 2022, n. 63 del 2021, n. 252 e n. 224 12 del 2020, n. 99 e n. 40 del 2019, n. 233 e n. 222 del 2018)” (sentenza n. 95 del 2022), mentre “l’assenza di una soluzione a rime obbligate non è preclusiva di per sé sola dell’esame nel merito delle censure” (sentenza n. 48 del 2021)», spettando alla stessa Corte, «ove ritenga fondate le questioni, "di individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata, non essendo vincolata alla formulazione del petitum dell’ordinanza di rimessione nel rispetto dei parametri evocati, stante anche che l’assenza di soluzioni costituzionalmente vincolate non compromette l’ammissibilità delle questioni stesse (ex plurimis, sentenza n. 59 del 2021) quando sia rinvenibile nell’ordinamento una soluzione adeguata al parametro di riferimento" (sentenza n. 221 del 2023)». Per questa ragione, il dispositivo denuncia il dubbio di legittimità dell’art. 227, primo e secondo comma, cod. pen. mil. pace, nei termini generali della carenza di previsione di pena pecuniaria, alternativa alla pena detentiva della reclusione militare. P.Q.M Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità co