CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04204/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7930-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di parroco della Parrocchia S. [OSCURATO:PERSONA] di Cana, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] facente parte dell'unione dei [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 597/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 14/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 07930 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- Premesso che: 1. la Parrocchia di [OSCURATO:PERSONA] di Cana ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciandone il contrasto con l'art. 2, comma 5, d.l. 225/2010 convertito dalla 1.26.1.2011, n.10, per avere la CTR affermato che detto articolo "si applica solo alle rendite presunte attribuite d'ufficio e non per quelle presentate dai proprietari" e che la variazione catastale da D/4 a B/5 con riduzione di rendita, richiesta riguardo ad un determinato immobile in Roccalbegna (GR), con DOCFA e "in atti catastali dal 30.9.2013", non poteva valere, ai fini IMU, in base all'art.5 del d.lgs. 504/92 richiamato dall'art. 8 del d.lgs.23/2011, che dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la conseguenza che gli avvisi IMU degli anni 2012 e 2013, notificati ad essa ricorrente dal Comune di Roccalbegna, in riferimento alla categoria D/4 erano legittimi; 2. il Comune resiste con controricorso; considerato che: 1. il motivo è infondato. 1.1. Ai fini ICI, l'art.5, comma 2 d.lgs. 30 dicembre 1997, n.504, stabilisce la regola generale secondo cui, per ciascun atto d'imposizione, devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione (Cass., 7 settembre 2004, n. 18023; Cass., 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20854). La regola vale ai fini IMU ex art. 8 d.lgs. 23/2011. 1.2. Il d.m. 19 aprile 1994, n. 701 ha introdotto una procedura -cd. DOCFA- per l'accertamento delle unità immobiliari, che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi. Trattasi di una procedura collaborativa che ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. 10 dicembre 1949, n. 1142, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva. Il termine a tal fine assegnato all'Ufficio è stabilito dall'art.1, comma 3, del d.m. citato in un anno dalla presentazione della dichiarazione. 1.3. E' stato precisato che la regola dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 504/92 «si applica anche quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale, ai sensi del d. m. finanze 19 aprile 1994 n. 701, non avendo tale procedura caratteristiche dissimili da qualsiasi altra istanza di attribuzione di rendita ed essendo il termine di efficacia, previsto dall'art. 5, comma 2, cit., ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti. Tale interpretazione non solo non comporta alcuna violazione dell'art. 53 Cost., in quanto l'esigenza di tener conto della capacità contributiva non esclude il potere discrezionale del legislatore di fissare un termine di efficacia uguale per tutti i contribuenti, ma è essa stessa espressione del principio di uguaglianza, in quanto l'applicazione di un termine differenziato nell'ipotesi di ricorso alla procedura DOCFA, comporterebbe una discriminazione fra contribuenti» (Cass. 21310/10; in termini Cass. 3168/15; Cass. n. 17824 del 2017; Cass. n. 11846/2017). E' stato altresì detto (Cass.26347/2021 e precedenti ivi citati) che, ai finì della determinazione della base imponibile ICI, le risultanze catastali definitive, non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzione di errori materiali di fatto, ancorché sollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originaria acquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti). 1.4.L'art.2, comma 5-bis, del d.l. 225/2010 convertito dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10 prevede: "Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, è differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA], nel sito internet dell'Agenzia del territorio, nonché presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella [OSCURATO:PERSONA], decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 10 gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell' articolo 19, comma 7, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011". L'art.19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone: "8. Entro il 31 dicembre 2010, i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in [OSCURATO:PERSONA] effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità' urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni. 9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, nonché' le attività' da svolgere in surroga da parte dell'Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità' ai fini fiscali, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché' quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati. 10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità' al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n.701, procede all'attribuzione, con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010, di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio può' stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali". 1.5. Le previsioni dell'art.2, comma 5 bis, d.l. 225/2010, secondo cui "In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 10 gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio", sanciscono la possibilità per l'amministrazione -e in particolare delle amministrazioni locali ai fini ICI e IMU- di utilizzare la rendita presunta in assenza di dichiarazione ex art.19 d.I.78/2010 e quella successivamente proposta con DOCFA o attribuita in via definitiva, anche con riguardo alle annualità pregresse fino a quella 2007 in modo tale da non restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo al classamento, senza però che vi sia per un corrispondente diritto per il contribuente di non pagare o di ottenere il rimborso dell'imposta dovuta su base presuntiva se, successivamente, una minor rendita proposta diviene definitiva. La norma, parlando di "...prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza" rispetto a quella utilizzata dagli uffici e parlando di corresponsione dei tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, come di corresponsioni in "acconto e salvo conguaglio", evidenzia l'unidirezionalità, in favore delle amministrazioni e non del contribuente, della efficacia della rendita presunta, proposta o attribuita fino dal 2007 in coerenza col fatto che si tratta di rendita di immobili per i quali il contribuente avrebbe dovuto procedere e non ha proceduto alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale, come imposto dall'art. 19 citato. 2. In conclusione nella fattispecie resta ferma la regola generale dell'art.5, comma 2, d.lgs. 502/92 con la conseguenza che la sentenza impugnata -pur da rettificare nel passaggio motivazionale nel quale si dice in evidente contrasto con la lettera dell'art. 2, comma 5, d.l. 225/2010 che quest'articolo "si applica solo alle rendite presunte attribuite d'ufficio e non per quelle presentate dai proprietari"- è nel dispositivo ineccepibile. Il ricorso deve essere rigettato. 3. Per completezza si aggiunge che la specificità del contesto normativo rende evidentemente fuori luogo il richiamo effettuato dalla ricorrente alla giurisprudenza di questa Corte formatasi in tema di art. 74, comma 3, della legge n. 342 del 2000 -disposizione che non riguarda beni non accatastati per i quali il contribuente avesse obbligo di dichiarazione- e per la quale «in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica» (Cass. 13443 del 2012; così Cass. 20775/05). 4. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Roccalbegna le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €1400,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed € 200,00 per esborsi. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di ev; contributo unificato pari a