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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 28532/2022

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 02DP7WT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 29/10/2021, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 30/04/2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stata dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod.pen. e 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990 - per illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina - e condannato alla pena di dir( anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento e lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia queiii concernenti l'azione -mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa( Sez.0 n.51063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 dei 22/12/2011, dep.20/02/2012, iRv.251942; Sez.3, n. 23945 dei 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491).

Facendo buon governo di tale principio, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità dei reato di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR n. 309/1990, rimarcando quali elementi ostativi la tipologia e quantità della sostanza stupefacente (droga pesante con significativo principio attivo, dalla quale si potevano ricavare ben 124 dosi) e le modalità ed i mezzi dell'azione (organizzazione dello spaccio con disponibilità di vari veicoli e tre telefoni cellulari con tre diverse schede SIM, disponibilità di sicuri canali di rifornimento della sostanza stupefacente e possibilità dli approvvigionarsi di quantitativi significati di droga da spacciare); sulla base di tali considerazioni è stato, quindi, ritenuto, con argomentazioni congrue e logiche, che la condotta non consentiva di ritenere minima l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma, che si connette al rischio di diffusività delle sostanze stupefacenti.

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella 2 A odeterminazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria deWinammissibilità medesima consegue, a norma deiVart. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.MDE F-'• C', 3 '[OSCURATO:PERSONA] Ci\ ELLE 20 LUC 2022 [OSCURATO:PERSONA]. era o Palombo 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 02DP7WT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 29/10/2021, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 30/04/2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stata dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod.pen. e 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990 - per illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina - e condannato alla pena di dir( anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento e lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia queiii concernenti l'azione -mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa( Sez.0 n.51063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 dei 22/12/2011, dep.20/02/2012, iRv.251942; Sez.3, n. 23945 dei 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491). Facendo buon governo di tale principio, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità dei reato di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR n. 309/1990, rimarcando quali elementi ostativi la tipologia e quantità della sostanza stupefacente (droga pesante con significativo principio attivo, dalla quale si potevano ricavare ben 124 dosi) e le modalità ed i mezzi dell'azione (organizzazione dello spaccio con disponibilità di vari veicoli e tre telefoni cellulari con tre diverse schede SIM, disponibilità di sicuri canali di rifornimento della sostanza stupefacente e possibilità dli approvvigionarsi di quantitativi significati di droga da spacciare); sulla base di tali considerazioni è stato, quindi, ritenuto, con argomentazioni congrue e logiche, che la condotta non consentiva di ritenere minima l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma, che si connette al rischio di diffusività delle sostanze stupefacenti. 3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella 2 A odeterminazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria deWinammissibilità medesima consegue, a norma deiVart. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.MDE F-'• C', 3 '[OSCURATO:PERSONA] Ci\ ELLE 20 LUC 2022 [OSCURATO:PERSONA]. era o Palombo 3
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