CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19516/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio applicato nei confronti dell'odierno ricorrente e, in particolare, all'omessa esclusione della contestata recidiva, è manifestamente infondato per un duplice ordine di ragioni di seguito esposte; che, preliminarmente, deve ossérvarsi come, contrariamente a quanto contestato, la Corte territoriale ha congruamente assolto all'onere argomentativo sulla sussistenza dei presupposti della suddetta aggravante, in conformità con i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice sul punto non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (si vedano le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, ove si è dato conto della negativa personalità del ricorrente, gravato da diverse condanne per delitti contro il patrimonio, sottolineando come la reiterazione delle condotte criminose da lui realizzate sia effettiva espressione della sua accentuata pericolosità sociale); che, inoltre, deve ravvisarsi come nessun profilo di illogicità è dato riscontrarsi nel trattamento sanzionatorio come definito dai giudici di merito nei confronti dell'odierno ricorrente, avendo questi concluso il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata e infraquinquennale lui applicate riconoscendo l'equivalenza delle prime rispetto alla seconda, e dunque nel modo per lui più favorevole possibile, essendo preclusa la prevalenza delle prime rispetto alla seconda in base a quanto previsto dal disposto normativo di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen.; • rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. . e Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec