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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27731/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 924tr.r-gaugliiCo Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO • ha concluso chiedendo l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste( ep oro rti 4CNi(rfli ft< Am- 23 01 m 437//20 e -1),) tto

09. ft14 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 27 ottobre 2022 il Giudice di pace di Palermo ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di inottemperanza all'ordine di espulsione e lo ha condannato alla pena di C 10.000 di multa.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto l'imputato, sin dal momento dell'emissione dell'ordine di espulsione ed anche al momento in cui è stata accertata l'inottemperanza, in data 22 gennaio 2021, era in attesa della decisione definitiva sulla sua richiesta di protezione internazionale.

Infatti, la prima richiesta era stata respinta con sentenza in data 17 aprile 2019 della Corte di appello, mentre la seconda richiesta era stata dichiarata inammissibile, ma il Tribunale di Palermo aveva disposto la sospensiva, con decreto in data 14 aprile 2021.

L'inottemperanza al decreto di espulsione era quindi sorretta da giustificato motivo.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione, atteso che la difesa aveva documentato che il decreto di espulsione era stato emesso quando il giudizio sulla richiesta di protezione internazionale era ancora pendente, e quindi era un ordine di espulsione illegittimo; inoltre, nella pendenza del giudizio lo straniero ha diritto a rimanere in Italia.

Con il terzo motivo viene denunciata omessa di motivazione sulla sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e sulle attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Il difensore deposita conclusioni e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.

1. I motivi primo e secondo convergono nel porre la questione, sotto il profilo della violazione di legge e della carenza motivazionale, della illegittimità del decreto di espulsione, atto amministrativo presupposto della fattispecie penale.I motivi sono fondati, nei termini di seguito precisati.

Si deve premettere che l'istanza di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (abrogato dal decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in legge 13 aprile 2017, n. 46) aveva effetto sospensivo del diniego di status di rifugiato, e determinava l'inespellibilità del richiedente fino all'esito della decisione sul ricorso (Sez. 1 civile, n. 12206 del 22/06/2020, Rv. 658052), e dunque era stato affermato il principio secondo il quale il decreto di espulsione emesso nella pendenza del procedimento civile sulla domanda di protezione internazionale, era illegittimo e doveva essere disapplicato dal giudice penale chiamato a giudicare la fattispecie della inottemperanza all'ordine di allontanamento dallo Stato (Sez. 1, n. 29465 del 01/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277131).

La sentenza impugnata ha dato atto che il fatto era stato accertato in occasione della presentazione di nuova istanza di protezione internazionale ("istanza di reiterazione della richiesta di Protezione Internazionale"), circostanza che la difesa, col ricorso, ha ripreso e documentato, rilevando che l'imputato aveva impugnato in sede giurisdizionale il rigetto della prima domanda di protezione internazionale e che il relativo procedimento era stato definito solo con la sentenza della Corte di appello di Palermo, intervenuta nell'aprile 2019, dopo l'emissione del decreto di espulsione.

La sentenza impugnata non ha valutato la circostanza della pendenza, al momento dell'emissione del • decreto di espulsione, del procedimento sull'originaria richiesta di protezione internazionale, circostanza che, ove applicabile la normativa anteriore alla novella introdotta con legge n. 46/2017, avrebbe determinato l'illegittimità del provvedimento di espulsione.

2. Va, dunque, pronunciato annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Palermo, diversa persona fisica.

Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito del giudizio, è tenuto a evitare la censurata carenza motivazionale.

Le doglianze proposte con il terzo motivo, logicamente subordinate, sono assorbite e restano devolute al giudizio di rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Palermo, in d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 924tr.r-gaugliiCo Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO • ha concluso chiedendo l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste( ep oro rti 4CNi(rfli ft< Am- 23 01 m 437//20 e -1),) tto 09. ft14 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 27 ottobre 2022 il Giudice di pace di Palermo ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di inottemperanza all'ordine di espulsione e lo ha condannato alla pena di C 10.000 di multa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto l'imputato, sin dal momento dell'emissione dell'ordine di espulsione ed anche al momento in cui è stata accertata l'inottemperanza, in data 22 gennaio 2021, era in attesa della decisione definitiva sulla sua richiesta di protezione internazionale. Infatti, la prima richiesta era stata respinta con sentenza in data 17 aprile 2019 della Corte di appello, mentre la seconda richiesta era stata dichiarata inammissibile, ma il Tribunale di Palermo aveva disposto la sospensiva, con decreto in data 14 aprile 2021. L'inottemperanza al decreto di espulsione era quindi sorretta da giustificato motivo. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione, atteso che la difesa aveva documentato che il decreto di espulsione era stato emesso quando il giudizio sulla richiesta di protezione internazionale era ancora pendente, e quindi era un ordine di espulsione illegittimo; inoltre, nella pendenza del giudizio lo straniero ha diritto a rimanere in Italia. Con il terzo motivo viene denunciata omessa di motivazione sulla sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e sulle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Il difensore deposita conclusioni e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. 1. I motivi primo e secondo convergono nel porre la questione, sotto il profilo della violazione di legge e della carenza motivazionale, della illegittimità del decreto di espulsione, atto amministrativo presupposto della fattispecie penale.I motivi sono fondati, nei termini di seguito precisati. Si deve premettere che l'istanza di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (abrogato dal decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in legge 13 aprile 2017, n. 46) aveva effetto sospensivo del diniego di status di rifugiato, e determinava l'inespellibilità del richiedente fino all'esito della decisione sul ricorso (Sez. 1 civile, n. 12206 del 22/06/2020, Rv. 658052), e dunque era stato affermato il principio secondo il quale il decreto di espulsione emesso nella pendenza del procedimento civile sulla domanda di protezione internazionale, era illegittimo e doveva essere disapplicato dal giudice penale chiamato a giudicare la fattispecie della inottemperanza all'ordine di allontanamento dallo Stato (Sez. 1, n. 29465 del 01/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277131). La sentenza impugnata ha dato atto che il fatto era stato accertato in occasione della presentazione di nuova istanza di protezione internazionale ("istanza di reiterazione della richiesta di Protezione Internazionale"), circostanza che la difesa, col ricorso, ha ripreso e documentato, rilevando che l'imputato aveva impugnato in sede giurisdizionale il rigetto della prima domanda di protezione internazionale e che il relativo procedimento era stato definito solo con la sentenza della Corte di appello di Palermo, intervenuta nell'aprile 2019, dopo l'emissione del decreto di espulsione. La sentenza impugnata non ha valutato la circostanza della pendenza, al momento dell'emissione del • decreto di espulsione, del procedimento sull'originaria richiesta di protezione internazionale, circostanza che, ove applicabile la normativa anteriore alla novella introdotta con legge n. 46/2017, avrebbe determinato l'illegittimità del provvedimento di espulsione. 2. Va, dunque, pronunciato annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Palermo, diversa persona fisica. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito del giudizio, è tenuto a evitare la censurata carenza motivazionale. Le doglianze proposte con il terzo motivo, logicamente subordinate, sono assorbite e restano devolute al giudizio di rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Palermo, in d
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