CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2024
Cassazione n. 24482/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29831/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo, con un primo motivo, violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla statuizione illegittinriamente assunta dal giu- dice di primo grado all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativamente ad una delle do- mande poste dal PM al teste [OSCURATO:PERSONA] e, con un secondo motivo, cumulativa- mente, violazione di legge e/o vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, di diniego della causa di non punibilità ex art. 131 cod. pen. e di dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. I giudici del gravame del merito, hanno già motivatamente confutato l'eccezione relativa alla nullità dell'ordinanza resa dal giudice di primo grado all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sul corretto rilievo che l'esame del teste [OSCURATO:PERSONA] è stato condotto nel rispetto delle regole procedurali e, in particolare, che la lettura delle dichiarazioni rese alle persona offesa nel corso della deposizione dibattimen- tale sulla scorta di quanto dallo stesso precedentemente riferito nel corso delle indagini preliminari e riportato nel verbale di querela redatto dai Carabinieri di 3esi il 14 giugno 2016 appaia del tutto conforme a quanto previsto e consentito alle parti dall'art.500, comma 1, cod. proc. pen. quale specifica contestazione finaliz- zata a supportare il teste nel ricordo di fatti a cui lo stesso ha assistito in epoca antecedente. Ciò in conformità del ricordato orientamento di legittimità secondo cui la querela venga proposta oralmente e ricevuta in apposito verbale, redatto N. 29831/2023 R.G. dallaa polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 337, comma 2, e 357 comma 2 lett. a), cod. proc. pen., non vi è alcun ostacolo all'utilizzo dell'atto ai fini delle conte- stazioni ex art. 500, commi 1 e 2, dello stesso codice, trattandosi di «dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico mini- stero» (Sez. 2, n. 16026 del 12/02/2020, Sorrentino, Rv. 279226 - 01). 2.2. Quanto al secondo motivo va rilevato che si tratta di motivo inammissi- bile in quanto, come ancora ribadito recentemente (cfr. Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che, come si fa nei presente ricorso per tutti i profili di doglianza, denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, non- ché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata (cfr. anche Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027, in motivazione, pag. 30) Alle pagg. 6 e ss. La Corte territoriale, infatti, ha dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare ha dato atto di come l'istruttoria espletata abbia consentito di pervenire ad una chiara ed inequi- voca identificazione dei due autori sia tramite l'acquisizione dei filmati registrati dal circuito di sorveglianza interna, che grazie al riconoscimento informale dei complici operato dal Bollrtta mentre si trovava presso la Caserma dei Carabinieri ad effettuare la denuncia, caserma nella quale il Campana ed il Chesas erano stati condotti dalle Forze dell'ordine per l'identificazione proprio perché fermati a bordo della macchina con cui si erano allontanati dal locale ed all'interno della quale era stata rinvenuta la refurtiva, in parte integra. E il Collegio del merito ha anche logicamente spiegato che la circostanza che la persona offesa Bolletta non sia stata in grado di confermare l'individuazione a suo tempo operata dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], presente in aula al momento della sua deposizione, non inficia la validità e correttezza del procedimento di identificazione dei responsabili del reato conte- stato in questa sede, ritenendosi verosimile la difficoltà manifestata in tal senso dal Bolletta per gli anni trascorsi dal momento dei fatti e la rapidità con la quale è intervenuta la consumazione del reato, circostanze che rendono ancora più credi- bile la sua deposizione, non connotata da sentimenti di -ivalsa. 3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.N. 29831/2023 R.G. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro