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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36538/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorso. -t [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti dell'odierno ricor- rente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava la sentenza con cui il [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Milano il 24/5/2019, all'esito di giudizio ordinario, lo aveva condannato, con l'attenuante di cui all'art. 590bis co. 7 cod. pen., alla pena condizionalmente sospesa di mesi otto di reclusione, con la so- spensione della patente di guida per anni uno, per il delitto p. e p. dall'art. 590 bis co. 1 c.p., perché per colpa, consistita nella violazione dell'art. 154 co. 8 D. Lgs. 285/1992, conducendo l'autoarticolato tg.

XA 799 DN in prossimità di un'interse- zione stradale, svoltava senza avvedersi della presenza del velocipede condotto da [OSCURATO:PERSONA], posto alla sua destra, ed investendola le cagionava lesioni personali gravissime consistenti nella perdita di entrambi gli arti di sinistra e giu- dicate guaribili in complessivi giorni 105 (vds. scioglimento prognosi - ASST [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). [OSCURATO:PERSONA], il 12 maggio 2017,

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'Izzo, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: Con un primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta mancanza, contraddit- torietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di riconosciuta responsa- bilità e travisamento della prova, anche rispetto alle prove acquisite legittima- mente al processo, e violazione dell'art. 154 c.d.s.

Per il ricorrente la motivazione della quale la Corte di Appello di Milano sa- rebbe manifestamente illogica, oltre che apparente, laddove fonda il proprio con- vincimento sul fatto che, nella fattispecie, non si trattasse di un evento impreve- dibile e straordinario, dovuto al caso fortuito, avendo dovuto l'imputato accertarsi in modo assoluto, prima di svoltare a destra, della non presenza di un utente della strada sulla propria destra.

La difesa ricorda che aveva invitato la Corte territoriale ad analizzare atten- tamente la deposizione dell'unico teste oculare, dalla quale emergeva che, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] si era fermato all'incrocio regolato da semaforo (che, nella circostanza, era rosso), la propria corsia di marcia era completamente libera; che, nel momento in cui si fermava, il camionista aveva segnalato la propria in- tenzione di svoltare a destra (essendo, peraltro, l'unica direzione nella quale egli avrebbe potuto dirigersi); che la Lanciano, alla guida della bicicletta, sopraggiun- geva solo in un momento successivo, infilandosi tra l'autocarro ed il marciapiede e posizionandosi in un punto cieco, non consentendo all'autista di poterla avvi- stare.

La difesa, dunque, aveva invitato la Corte a porre particolare attenzione al contenuto della deposizione testimoniale, oltre che a quello dell'esame dell'impu- tato (l'Izzo aveva confermato che, allorquando si era fermato al semaforo non vi era nessuno e, quando è ripartito, dagli specchietti non aveva visto alcuno).

La circostanza evidenziata dalla difesa - ci si duole- non sarebbe stata corret- tamente presa in considerazione e valutata dalla Corte territoriale che, anzi, ha giustificato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, richiamando un precedente pronunciato giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 4 n. 10223/2005) e ritenendo che l'imputato ben sapesse che ad un incrocio in luogo abitato si poteva arrivare incolonnati ... che vi era lo spazio materiale perché una bici potesse affiancare l'autoarticolato sulla destra ... che le foto in atti dimostra- vano che l'autoarticolato era molto distante dal marciapiede.

Addirittura -ci si duole- la Corte è giunta ad affermare, così ricalcando la mo- tivazione della sentenza di primo grado, che l'imputato avrebbe potuto eventual- mente alzarsi dal proprio sedile prima di ripartire per verificare la visuale non rap- presentata dagli specchietti esterni.

In tali affermazioni sarebbe evidente l'illogicità della sentenza, perché si ri- chiede ad un autista di mezzi pesanti una condotta inesigibile.

Anzitutto, il riferimento giurisprudenziale richiamato dalla Corte di Appello di Milano sarebbe assolutamente inconferente, atteso che la richiamata sentenza di legittimità si riferisce ad un'ipotesi nella quale non era stata acquisita, in dibatti- mento, alcuna prova che il ciclista si fosse posizionato all'altezza dell'autocarro nel cd. punto morto, tant'è che, nella fattispecie, la Corte Suprema censurava la sen- tenza della Corte territoriale ritenendo che il posizionamento nel punto morto era riferito solo come allegazione difensiva, priva di ogni delibazione di concretezza ed effettività.

In altre parole, il giudice di legittimità aveva annullato la sentenza della Corte territoriale perché questa poggiava unicamente su ipotesi ricostruttive della dinamica dell'incidente, stante l'assenza di sicure testimonianze oculari.

Evidenzia, invece, il ricorrente che nel caso di specie, non è così, in quanto in dibattimento era stata acquisita la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito chiaramente che la ciclista si era infilata tra il marciapiede e l'auto- carro - mentre questi era fermo al semaforo, con l'indicatore di dx accesso - e si era posizionata in modo tale da non poter essere vista dall'autista.

A fronte delle emergenze dibattimentali, la motivazione addotta dalla Corte territoriale sarebbe allora assolutamente illogica in quanto l'affermazione secondo la quale l'imputato avrebbe potuto eventualmente alzarsi dal proprio sedile prima di ripartire per verificare la visuale non rappresentata dagli specchietti esterni, costituirebbe una motivazione assolutamente irrazionale oltre che contrastante con le altre norme del codice della strada.

Il comportamento consigliato dal giudice di primo grado prima, e dalla Corte territoriale dopo, sarebbe stato oltremodo pericoloso e d'intralcio alla stessa cir- colazione stradale, perché implicante che qualsiasi conducente di mezzi pesanti, in un centro cittadino, e ad ogni incrocio regolato da semaforo ovvero ad ogni intersezione stradale, dovrebbe, prima di riprendere la marcia, slacciare la cintura di sicurezza (contravvenendo all'art. 172 c.d.s.), allontanare le mani dal volante, posizionarsi sul sedile lato passeggero, affacciarsi al finestrino per sincerarsi dell'assenza di pericoli, per poi ritornare sul lato guida e riallacciare la cintura di sicurezza e ripartire.

Una tale manovra, oltre che non realizzabile in pochi istanti, avrebbe compor- tato non solo la violazione di altre norme del codice della strada, bensì sarebbe stata d'intralcio alla stessa circolazione stradale, essendo tale manovra esercitabile in un arco temporale di almeno 20/30 secondi.

E, in tutto questo, il conducente del mezzo pesante avrebbe dovuto, comunque, prestare attenzione al tratto di strada che vi si poneva dinanzi ed alla parte di strada posta alla propria sinistra.

Nell'addurre tale irrazionale motivazione -si duole il ricorrente- la Corte terri- toriale avrebbe finanche travisato le prove acquisite, laddove ha affermato che le foto in atti dimostravano che l'autoarticolato era molto distante dal marciapiede.

Le foto cui la Corte si riferisce sono quelle allegate al rapporto d'incidente redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] che, però, raffigurano l'autocarro dopo che questi aveva già impegnato l'incrocio e, quindi, dopo che egli si era dovuto necessariamente allargare a sinistra per svoltare a destra (data la stazza dell'automezzo).

Invece, le foto della strada sulla quale si era posizionato l'autocarro prima d'impegnare l'incrocio e l'ulteriore dato emergente dall'esame dell'imputato, acclaravano che detta strada era a doppio senso di circolazione e che tra l'autocarro ed il marcia- piede vi poteva essere uno spazio massimo di circa 30/50 cm. (dato confermato anche dal teste [OSCURATO:PERSONA]).

Anche sotto tale aspetto, la sentenza della Corte territoriale si presenterebbe contraddittoria ed illogica.

Inoltre, il fatto stesso che l'autocarro investiva la ciclista con la propria ruota anteriore destra, e che l'impatto avveniva pochi metri dopo il semaforo, induce per il ricorrente a ritenere che la Lanciano, all'accensione della luce verde, abbia tentato di anticipare la manovra di svolta dell'autocarro, proba- bilmente per dirigersi nella strada situata di fronte.

Ma anche tale valutazione sa- rebbe stata omessa dalla Corte di Appello di Milano, così violando l'ulteriore prin- cipio secondo il quale si configura un'ipotesi di travisamento della prova quando viene utilizzata un'informazione inesistente o viene omesso l'esame degli elementi probatori offerti dalle parti (il richiamo è alla sentenza 45637/2015).In buona sostanza, gli elementi probatori acquisiti dimostrerebbero che l'im- putato nulla poteva per evitare l'incidente e, quindi, la sentenza della Corte di Appello di Milano sarebbe contradditoria ed illogica.

Con un secondo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 45 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto.

La sentenza impugnata sarebbe illogica anche nella parte in cui ritiene che il comportamento imprudente della vittima non escluda la responsabilità dell'impu- tato.

Con tale affermazione, la Corte di Appello di Milano implicitamente per il ri- corrente afferma che, nella circostanza, la persona offesa avrebbe, con il proprio imprudente comportamento, contribuito, in un qualche modo, alla determinazione dell'evento, ciò se non altro perché se ella non avesse affiancato l'autocarro - che era fermo al semaforo ed aveva indicato la propria intenzione di svoltare a destra - l'evento lesivo non si sarebbe verificato.

Ciò nonostante, la Corte di Appello -ci si duole- giunge all'affermazione di penale responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l'evento non fosse né im- prevedibile né straordinario, potendo l'imputato prevedere il comportamento (im- prudente) della persona offesa.

In tal modo, però, la Corte implicitamente ricono- scerebbe un'ipotesi di presunzione di responsabilità, ciò perché l'affermazione ine- rente la prevedibilità, in capo all'autista, che qualcuno potesse posizionarsi nel cd. punto cieco costituisce, di per sé stessa, una mera presunzione di responsabilità.

Sotto tale profilo, la sentenza oltre che intrinsecamente contraddittoria, vio- lerebbe la regola secondo la quale la presunzione di colpa può essere applicata solo in sede di risarcimento del danno e non in sede penale (Sez. 4 n. 13136/16).

In altre parole, nella fattispecie de qua, [OSCURATO:PERSONA] non poteva prevedere un comportamento imprudente altrui.

Anzi, sarebbe proprio l'imprudenza del com- portamento della Lanciano che escluderebbe la responsabilità dell'imputato, po- tendosi configurare, nella fattispecie, l'ipotesi di un caso fortuito.

L'imputato versava -secondo la tesi proposta in ricorso- nella completa im- possibilità di potere avvistare la Lanciano sul suo velocipede, ciò vuoi perché ella si era posizionata nel cd punto cieco, vuoi perché non era minimamente immagi- nabile che, una volta accesasi la luce verde del semaforo, un'autista possa alzarsi dal posto guida, spostarsi sul sedile lato passeggero ed affacciarsi per verificare se qualcuno si sia infilato nello spazio di 30 cm. per tentare di anticiparlo nell'im- pegnare l'incrocio.

La sentenza, quindi, sarebbe contraddittoria ed illogica perché l'imprudenza della stessa persona offesa escludeva la responsabilità dell'imputato.Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparsi il solo Procuratore generale, che ha rassegnato le proprie conclusioni nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I denunciati vizi di motivazione della sentenza impugnata sono sussistenti e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.

2. Per i giudici di merito i fatti sono acclarati.

Scrive il giudice di primo grado che: "La dinamica del sinistro è pacificamente provata, sulla scorta dell'inequivocabile testimonianza del teste oculare, e della relazione di incidente redatta dagli operanti intervenuti.

La parte lesa, in bicicletta, attendeva al semaforo, ferma nello spazio tra il marciapiede e la cabina del ca- mion, in una posizione in cui probabilmente non era visibile al camionista.

I mezzi ripartirono pressoché insieme, per intraprendere la svolta a destra, e il camion investì la donna con la ruota anteriore destra, schiacciandola e provocandole le gravissime lesioni documentate in atti.

L'imputato, in sede di esame, ha confer- mato la dinamica, affermando (credibilmente) di non avere visto la bicicletta in quanto posizionata in un punto cd.

"cieco", anche con l'ausilio dello specchio re- trovisore, rispetto alla sua posizione di guida; ha aggiunto che avrebbe potuto vederla solo alzandosi dal posto di guida" (cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado).

Più in avanti, lo stesso giudice monocratico milanese aggiunge che: "...in ogni caso, in base alle emergenze, non vi è alcuna prova del fatto che la bicicletta si trovasse in quella posizione nel momento in cui il camion si arrestò, e l'affian- camento successivo appare altamente probabile, di tal che all'imputato deve es- sere accordata la diminuente prevista dalla legge" (così sempre pag. 2 della sen- tenza di primo grado).

Tale ricostruzione fattuale non risulta essere stata messa in discussione in appello.

Per i giudici di merito sussiste la responsabilità per colpa dell'odierno ricor- rente anche se "deve non di meno ritenersi che il sinistro e l'evento si siano veri- ficati non esclusivamente per conseguenza della violazione di Izzo, poiché la posi- zione in cui la persona offesa si era collocata era intuitivamente pericolosa (anche se fosse stato il camion ad affiancarla avrebbe dovuto evitare di rimanere in quella posizione e di ripartire insieme al mezzo pesante), e la condotta è quanto meno caratterizzata da imprudenza" (così pag. 2 della sentenza di primo grado).3.

Orbene, occorre a questo punto prendere le mosse dall'editto accusatorio, con il quale si è contestato all'Izzo, come ricordato in premessa, il profilo di colpa specifica di avere violato l'art. 154 co. 8 c.d.s.

Al di là del richiamo (errato) al comma che disciplina il trattamento sanziona- torio, come spiega il giudice di primo grado, l'odierno ricorrente è stato condan- nato avendolo ritenuto colpevole di avere "violato il comma 1 lettera a), sanzionato dal comma 8, dell'art. 154 cds, non essendosi, prima di voltare a destra, assicurato di poter effettuare la manovra senza creare pericolo agli altri utenti della strada" (così pag. 2 della sentenza di primo grado).

L'addebito è stato convalidato dai giudici del gravame del merito per i quali "seppure, infatti, l'imputato aveva segnalato mediante l'indicatore di direzione la sua intenzione di svoltare a destra, egli era comunque tenuto, ai sensi dell'art. 154 C.d.S., a verificare preventivamente che non vi fosse nessuno affiancato che potesse essere messo in pericolo dalla manovra di svolta.

Soprattutto, la doverosa cautela che Izzo avrebbe dovuto porre in essere andava correlata al fatto che l'imputato era conducente di un autoarticolato, e cioè di un mezzo di grosse di- mensioni e altezza rispetto alla platea stradale, con "punti ciechi" di visuale ri- spetto a quanto avveniva sulla strada: motivo per il quale egli doveva a maggior ragione adottare un comportamento di guida più prudente di quello manifestato nel caso di specie" (così pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata).

Dunque, il richiamo è alla prima parte dell'art. 154 c.d.s. secondo cui: "1.

I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fer- marsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione".

4. Ebbene, questa Corte di legittimità, nel condivisibile arresto giurispruden- ziale richiamato dalla sentenza impugnata (Sez. 4, n. 10223 del 20/1/2005, Sturla, Rv. 231145) ha da tempo chiarito che in tema di circolazione stradale, in ipotesi di svolta a destra, il conducente di un veicolo (soprattutto - come nella specie - di grosse dimensioni) ha il dovere di assicurarsi con assoluta certezza che intrapren- dendo la manovra non crei pericolo o intralcio ad altri utenti della strada (in quel caso la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva assolto l'imputato il quale, alla guida di un camion, nel girare a destra aveva provocato la morte di una ciclista, ritenendo contraddittoria e illogica la sentenza nella quale si affermava come la precisa osservanza di tutte le regole durante la manovra avrebbe costi- tuito una forma di diligenza impossibile da osservare per il guidatore).

Ciò che, tuttavia, vulnera il percorso motivazionale della sentenza impugnata, in sede di applicazione di quel condivisibile principio, è il non aver sufficientemente individuato e circostanziato il comportamento alternativo lecito omesso dall'Izzo.

Di certo -e qui ha ragione il ricorrente- non si poteva richiedere al conducente dell'autoarticolato di "alzarsi brevemente dal posto di guida, con un'azione di po- chissimi istanti, per verificare l'assenza di mezzi a due ruote in posizione pericolosa (situazione invero frequente e tutt'altro che imprevedibile e straordinaria nelle normali condizioni di traffico cittadino)" (così pagg. 2 della sentenza di primo grado e 1 della motivazione della sentenza impugnata).

L'alzarsi dal posto di guida, infatti, è comportamento inesigibile, perché sa- rebbe stato oltremodo pericoloso e d'intralcio alla stessa circolazione stradale, per- ché implicante che qualsiasi conducente di mezzi pesanti, in un centro cittadino, e ad ogni incrocio regolato da semaforo ovvero ad ogni intersezione stradale, do- vrebbe, prima di riprendere la marcia, slacciare la cintura di sicurezza (contravve- nendo all'art. 172 c.d.s.), allontanare le mani dal volante, posizionarsi sul sedile lato passeggero, affacciarsi al finestrino per sincerarsi dell'assenza di pericoli, per poi ritornare sul lato guida e riallacciare la cintura di sicurezza e ripartire.

Fondata, invece è l'affermazione dei giudici di merito secondo cui l'esistenza dei punti ciechi è notoria e ciò deve comportare la massima cautela per chi guida un autoarticolato, quando si trova in un centro urbano, nell'effettuare una ripar- tenza e/o una svolta.

E' appunto quello che richiede l'art. 154 c.d.s.

Nelle loro scarne motivazioni, tuttavia, i giudici di merito milanesi non dicono in cosa si sia concretizzata la scarsa attenzione e cautela dell'Izzo.

Aveva lo spec- chietto retrovisore mal posizionato? Era per qualche altra ragione disattento? La Corte territoriale nemmeno dice - e dovrà farlo il giudice del rinvio-perché era concretamente prevedibile la presenza della ciclista alla destra dell'autoartico- lato.

Qual era, in concreto, in quelle condizioni di tempo e di luogo, la visibilità? In quele punto esatto, per quanto si desume dalla compiuta istruttoria, si era fermata la ciclista? C'è un'insufficienza motivazionale, nella sentenza impugnata, anche sul mo- mento in cui la bicicletta si è inserita tra il camion e il marciapiede.

A ben guardare, proprio la sentenza del 2005 richiamata dalla Corte territo- riale conferma che non si può, come paiono fare i giudici milanesi, desumere ex post l'assenza delle necessarie cautele da parte dell'imputato dal fatto storico che si sia verificato l'incidente.In quel caso, ove pure si giudicava in relazione ad una vicenda che presentava numerose analogie con quella che ci occupa (il camion del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la bicicletta della persona offesa Caputo erano entrambi fermi al semaforo rosso; il camion aveva azionato il segnalatore direzionale destro per svoltare a destra; scattato il verde, il camion aveva effettuato la manovra di svolta a destra, non avvedendosi della ciclista, investendola) ebbe, infatti, a scrivere la Corte: "... non dal semplice verificarsi del fatto-sinistro-decesso desumersi la conseguenza che lo Sturla abbia negligentemente omesso di controllare e verificare il sopraggiungere di veicoli alla sua destra.... non dal semplice verificarsi del decesso della ciclista può arguirsi che lo Sturla non abbia adottato le cautele possibili per evitare il sini- stro".

Perciò, in quell'occasione come in questa i giudici di legittimità pervennero all'annullamento con rinvio della sentenza al loro esame chiedendo al giudice del rinvio di procedere "ad una esatta ricostruzione della compiuta dinamica del sini- stro" e ad una più chiara individuazione dei profili di responsabilità dell'imputato.

5. Il giudice del rinvio dovrà, da un lato tenere conto dell'esigibilità della con- dotta colposa da ascriversi all'imputato e dall'altro dell'ormai consolidata giurispru- denza di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di circolazione stradale, il c.d. principio di affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (cfr. ex multis la recente Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997; conf.

Sez. 4, n. 5691 del 2/2/2016, Tettamanti, Rv. 265981, relativa ad un caso in cui la Corte ha confer- mato la sentenza impugnata ritenendo la responsabilità dell'imputato che, alla guida della propria vettura, aveva effettuato un repentino cambio dalla corsia di sorpasso a quella di destra senza segnalare per tempo la sua intenzione, andando così a collidere con un motociclo che sopraggiungendo dietro di lui aveva tentato, imprudentemente, di sorpassarlo a destra).

Nell'affermare il medesimo principio, con altra condivisibile pronuncia (Sez. 4, n. 12260 del 9/1/2015, Moccia ed altro, Rv. 263010), questa Corte aveva annullato la sentenza con la quale era esclusa la responsabilità del guidatore per omicidio colposo di un pedone, il quale, sceso dalla portiera anteriore dell'autobus in sosta lungo il lato destro della carreggiata, era passato davanti all'automezzo ed era stato investito dall'imputato, che aveva ri- spettato il limite di velocità ma non aveva provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spazio-temporali di guida e, segnatamente, della presenza in sosta del pullman).

Per contro, non va trascurato, il risalente ma pur sempre attuale dictum di questa Corte che, sotto la vigenza dell'art. 104 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, norma che come il vigente art. 154 c.d.s. faceva obbligo ai conducenti che intendessero svoltare a destra di tenersi il più possibile ebbe ad affermare che gli stessi "quando non esiste o non hanno avuto la possibilità di percepire un concreto pericolo, non hanno alcun obbligo di controllare continuamente il sopraggiungere di veicoli da tergo e lungo la fiancata di destra in quanto possono fare affidamento sul divieto di sorpasso in corrispondenza delle intersezioni, sull'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza e su quello di uniformarsi ai segnali di arresto e di direzione azionati dagli stessi conducenti (Sez. 4, n. 1192 del 23/11/1992 dep. 1993, Vollo, Rv. 193012) Il giudice del rinvio, come si è detto dovrà colmare il deficit motivazionale che invece presente la sentenza oggi impugnata in termini di prevedibilità della con- dotta imprudente altrui secondo il dictum di Sez. 4, n. 46741 del 8/10/2009, Mi- nunno, Rv. 245663 per cui il principio di affidamento trova applicazione anche in relazione ai reati colposi commessi a seguito di violazione di norme sulla circola- zione stradale, ed impone di valutare, ai fini della sussistenza della colpa, se, nelle condizioni date, l'agente dovesse e potesse concretamente prevedere le altrui con- dotte irregolari (in quel caso è stata ritenuta in concreto imprevedibile per l'impu- tato - che, a bordo di una autovettura, percorreva una strada statale, e stava avviando manovra di svolta a sinistra per accedere ad un'area di servizio che si trovava sul lato opposto della carreggiata, profittando del fatto che alcuni veicoli, tra cui in particolare un autoarticolato, che procedevano nell'opposto senso di mar- cia, si erano fermati per favorire la manovra - la condotta della parte lesa, una ciclomotorista che aveva sorpassato scorrettamente sulla destra la colonna ferma di autoveicoli, omettendo inoltre di ferma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorso. -t [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti dell'odierno ricor- rente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava la sentenza con cui il [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Milano il 24/5/2019, all'esito di giudizio ordinario, lo aveva condannato, con l'attenuante di cui all'art. 590bis co. 7 cod. pen., alla pena condizionalmente sospesa di mesi otto di reclusione, con la so- spensione della patente di guida per anni uno, per il delitto p. e p. dall'art. 590 bis co. 1 c.p., perché per colpa, consistita nella violazione dell'art. 154 co. 8 D. Lgs. 285/1992, conducendo l'autoarticolato tg. XA 799 DN in prossimità di un'interse- zione stradale, svoltava senza avvedersi della presenza del velocipede condotto da [OSCURATO:PERSONA], posto alla sua destra, ed investendola le cagionava lesioni personali gravissime consistenti nella perdita di entrambi gli arti di sinistra e giu- dicate guaribili in complessivi giorni 105 (vds. scioglimento prognosi - ASST [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). [OSCURATO:PERSONA], il 12 maggio 2017, 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'Izzo, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: Con un primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta mancanza, contraddit- torietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di riconosciuta responsa- bilità e travisamento della prova, anche rispetto alle prove acquisite legittima- mente al processo, e violazione dell'art. 154 c.d.s. Per il ricorrente la motivazione della quale la Corte di Appello di Milano sa- rebbe manifestamente illogica, oltre che apparente, laddove fonda il proprio con- vincimento sul fatto che, nella fattispecie, non si trattasse di un evento impreve- dibile e straordinario, dovuto al caso fortuito, avendo dovuto l'imputato accertarsi in modo assoluto, prima di svoltare a destra, della non presenza di un utente della strada sulla propria destra. La difesa ricorda che aveva invitato la Corte territoriale ad analizzare atten- tamente la deposizione dell'unico teste oculare, dalla quale emergeva che, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] si era fermato all'incrocio regolato da semaforo (che, nella circostanza, era rosso), la propria corsia di marcia era completamente libera; che, nel momento in cui si fermava, il camionista aveva segnalato la propria in- tenzione di svoltare a destra (essendo, peraltro, l'unica direzione nella quale egli avrebbe potuto dirigersi); che la Lanciano, alla guida della bicicletta, sopraggiun- geva solo in un momento successivo, infilandosi tra l'autocarro ed il marciapiede e posizionandosi in un punto cieco, non consentendo all'autista di poterla avvi- stare. La difesa, dunque, aveva invitato la Corte a porre particolare attenzione al contenuto della deposizione testimoniale, oltre che a quello dell'esame dell'impu- tato (l'Izzo aveva confermato che, allorquando si era fermato al semaforo non vi era nessuno e, quando è ripartito, dagli specchietti non aveva visto alcuno). La circostanza evidenziata dalla difesa - ci si duole- non sarebbe stata corret- tamente presa in considerazione e valutata dalla Corte territoriale che, anzi, ha giustificato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, richiamando un precedente pronunciato giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 4 n. 10223/2005) e ritenendo che l'imputato ben sapesse che ad un incrocio in luogo abitato si poteva arrivare incolonnati ... che vi era lo spazio materiale perché una bici potesse affiancare l'autoarticolato sulla destra ... che le foto in atti dimostra- vano che l'autoarticolato era molto distante dal marciapiede. Addirittura -ci si duole- la Corte è giunta ad affermare, così ricalcando la mo- tivazione della sentenza di primo grado, che l'imputato avrebbe potuto eventual- mente alzarsi dal proprio sedile prima di ripartire per verificare la visuale non rap- presentata dagli specchietti esterni. In tali affermazioni sarebbe evidente l'illogicità della sentenza, perché si ri- chiede ad un autista di mezzi pesanti una condotta inesigibile. Anzitutto, il riferimento giurisprudenziale richiamato dalla Corte di Appello di Milano sarebbe assolutamente inconferente, atteso che la richiamata sentenza di legittimità si riferisce ad un'ipotesi nella quale non era stata acquisita, in dibatti- mento, alcuna prova che il ciclista si fosse posizionato all'altezza dell'autocarro nel cd. punto morto, tant'è che, nella fattispecie, la Corte Suprema censurava la sen- tenza della Corte territoriale ritenendo che il posizionamento nel punto morto era riferito solo come allegazione difensiva, priva di ogni delibazione di concretezza ed effettività. In altre parole, il giudice di legittimità aveva annullato la sentenza della Corte territoriale perché questa poggiava unicamente su ipotesi ricostruttive della dinamica dell'incidente, stante l'assenza di sicure testimonianze oculari. Evidenzia, invece, il ricorrente che nel caso di specie, non è così, in quanto in dibattimento era stata acquisita la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito chiaramente che la ciclista si era infilata tra il marciapiede e l'auto- carro - mentre questi era fermo al semaforo, con l'indicatore di dx accesso - e si era posizionata in modo tale da non poter essere vista dall'autista. A fronte delle emergenze dibattimentali, la motivazione addotta dalla Corte territoriale sarebbe allora assolutamente illogica in quanto l'affermazione secondo la quale l'imputato avrebbe potuto eventualmente alzarsi dal proprio sedile prima di ripartire per verificare la visuale non rappresentata dagli specchietti esterni, costituirebbe una motivazione assolutamente irrazionale oltre che contrastante con le altre norme del codice della strada. Il comportamento consigliato dal giudice di primo grado prima, e dalla Corte territoriale dopo, sarebbe stato oltremodo pericoloso e d'intralcio alla stessa cir- colazione stradale, perché implicante che qualsiasi conducente di mezzi pesanti, in un centro cittadino, e ad ogni incrocio regolato da semaforo ovvero ad ogni intersezione stradale, dovrebbe, prima di riprendere la marcia, slacciare la cintura di sicurezza (contravvenendo all'art. 172 c.d.s.), allontanare le mani dal volante, posizionarsi sul sedile lato passeggero, affacciarsi al finestrino per sincerarsi dell'assenza di pericoli, per poi ritornare sul lato guida e riallacciare la cintura di sicurezza e ripartire. Una tale manovra, oltre che non realizzabile in pochi istanti, avrebbe compor- tato non solo la violazione di altre norme del codice della strada, bensì sarebbe stata d'intralcio alla stessa circolazione stradale, essendo tale manovra esercitabile in un arco temporale di almeno 20/30 secondi. E, in tutto questo, il conducente del mezzo pesante avrebbe dovuto, comunque, prestare attenzione al tratto di strada che vi si poneva dinanzi ed alla parte di strada posta alla propria sinistra. Nell'addurre tale irrazionale motivazione -si duole il ricorrente- la Corte terri- toriale avrebbe finanche travisato le prove acquisite, laddove ha affermato che le foto in atti dimostravano che l'autoarticolato era molto distante dal marciapiede. Le foto cui la Corte si riferisce sono quelle allegate al rapporto d'incidente redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] che, però, raffigurano l'autocarro dopo che questi aveva già impegnato l'incrocio e, quindi, dopo che egli si era dovuto necessariamente allargare a sinistra per svoltare a destra (data la stazza dell'automezzo). Invece, le foto della strada sulla quale si era posizionato l'autocarro prima d'impegnare l'incrocio e l'ulteriore dato emergente dall'esame dell'imputato, acclaravano che detta strada era a doppio senso di circolazione e che tra l'autocarro ed il marcia- piede vi poteva essere uno spazio massimo di circa 30/50 cm. (dato confermato anche dal teste [OSCURATO:PERSONA]). Anche sotto tale aspetto, la sentenza della Corte territoriale si presenterebbe contraddittoria ed illogica. Inoltre, il fatto stesso che l'autocarro investiva la ciclista con la propria ruota anteriore destra, e che l'impatto avveniva pochi metri dopo il semaforo, induce per il ricorrente a ritenere che la Lanciano, all'accensione della luce verde, abbia tentato di anticipare la manovra di svolta dell'autocarro, proba- bilmente per dirigersi nella strada situata di fronte. Ma anche tale valutazione sa- rebbe stata omessa dalla Corte di Appello di Milano, così violando l'ulteriore prin- cipio secondo il quale si configura un'ipotesi di travisamento della prova quando viene utilizzata un'informazione inesistente o viene omesso l'esame degli elementi probatori offerti dalle parti (il richiamo è alla sentenza 45637/2015).In buona sostanza, gli elementi probatori acquisiti dimostrerebbero che l'im- putato nulla poteva per evitare l'incidente e, quindi, la sentenza della Corte di Appello di Milano sarebbe contradditoria ed illogica. Con un secondo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 45 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto. La sentenza impugnata sarebbe illogica anche nella parte in cui ritiene che il comportamento imprudente della vittima non escluda la responsabilità dell'impu- tato. Con tale affermazione, la Corte di Appello di Milano implicitamente per il ri- corrente afferma che, nella circostanza, la persona offesa avrebbe, con il proprio imprudente comportamento, contribuito, in un qualche modo, alla determinazione dell'evento, ciò se non altro perché se ella non avesse affiancato l'autocarro - che era fermo al semaforo ed aveva indicato la propria intenzione di svoltare a destra - l'evento lesivo non si sarebbe verificato. Ciò nonostante, la Corte di Appello -ci si duole- giunge all'affermazione di penale responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l'evento non fosse né im- prevedibile né straordinario, potendo l'imputato prevedere il comportamento (im- prudente) della persona offesa. In tal modo, però, la Corte implicitamente ricono- scerebbe un'ipotesi di presunzione di responsabilità, ciò perché l'affermazione ine- rente la prevedibilità, in capo all'autista, che qualcuno potesse posizionarsi nel cd. punto cieco costituisce, di per sé stessa, una mera presunzione di responsabilità. Sotto tale profilo, la sentenza oltre che intrinsecamente contraddittoria, vio- lerebbe la regola secondo la quale la presunzione di colpa può essere applicata solo in sede di risarcimento del danno e non in sede penale (Sez. 4 n. 13136/16). In altre parole, nella fattispecie de qua, [OSCURATO:PERSONA] non poteva prevedere un comportamento imprudente altrui. Anzi, sarebbe proprio l'imprudenza del com- portamento della Lanciano che escluderebbe la responsabilità dell'imputato, po- tendosi configurare, nella fattispecie, l'ipotesi di un caso fortuito. L'imputato versava -secondo la tesi proposta in ricorso- nella completa im- possibilità di potere avvistare la Lanciano sul suo velocipede, ciò vuoi perché ella si era posizionata nel cd punto cieco, vuoi perché non era minimamente immagi- nabile che, una volta accesasi la luce verde del semaforo, un'autista possa alzarsi dal posto guida, spostarsi sul sedile lato passeggero ed affacciarsi per verificare se qualcuno si sia infilato nello spazio di 30 cm. per tentare di anticiparlo nell'im- pegnare l'incrocio. La sentenza, quindi, sarebbe contraddittoria ed illogica perché l'imprudenza della stessa persona offesa escludeva la responsabilità dell'imputato.Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, entrato in vigore in pari data, è comparsi il solo Procuratore generale, che ha rassegnato le proprie conclusioni nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I denunciati vizi di motivazione della sentenza impugnata sono sussistenti e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. 2. Per i giudici di merito i fatti sono acclarati. Scrive il giudice di primo grado che: "La dinamica del sinistro è pacificamente provata, sulla scorta dell'inequivocabile testimonianza del teste oculare, e della relazione di incidente redatta dagli operanti intervenuti. La parte lesa, in bicicletta, attendeva al semaforo, ferma nello spazio tra il marciapiede e la cabina del ca- mion, in una posizione in cui probabilmente non era visibile al camionista. I mezzi ripartirono pressoché insieme, per intraprendere la svolta a destra, e il camion investì la donna con la ruota anteriore destra, schiacciandola e provocandole le gravissime lesioni documentate in atti. L'imputato, in sede di esame, ha confer- mato la dinamica, affermando (credibilmente) di non avere visto la bicicletta in quanto posizionata in un punto cd. "cieco", anche con l'ausilio dello specchio re- trovisore, rispetto alla sua posizione di guida; ha aggiunto che avrebbe potuto vederla solo alzandosi dal posto di guida" (cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado). Più in avanti, lo stesso giudice monocratico milanese aggiunge che: "...in ogni caso, in base alle emergenze, non vi è alcuna prova del fatto che la bicicletta si trovasse in quella posizione nel momento in cui il camion si arrestò, e l'affian- camento successivo appare altamente probabile, di tal che all'imputato deve es- sere accordata la diminuente prevista dalla legge" (così sempre pag. 2 della sen- tenza di primo grado). Tale ricostruzione fattuale non risulta essere stata messa in discussione in appello. Per i giudici di merito sussiste la responsabilità per colpa dell'odierno ricor- rente anche se "deve non di meno ritenersi che il sinistro e l'evento si siano veri- ficati non esclusivamente per conseguenza della violazione di Izzo, poiché la posi- zione in cui la persona offesa si era collocata era intuitivamente pericolosa (anche se fosse stato il camion ad affiancarla avrebbe dovuto evitare di rimanere in quella posizione e di ripartire insieme al mezzo pesante), e la condotta è quanto meno caratterizzata da imprudenza" (così pag. 2 della sentenza di primo grado).3. Orbene, occorre a questo punto prendere le mosse dall'editto accusatorio, con il quale si è contestato all'Izzo, come ricordato in premessa, il profilo di colpa specifica di avere violato l'art. 154 co. 8 c.d.s. Al di là del richiamo (errato) al comma che disciplina il trattamento sanziona- torio, come spiega il giudice di primo grado, l'odierno ricorrente è stato condan- nato avendolo ritenuto colpevole di avere "violato il comma 1 lettera a), sanzionato dal comma 8, dell'art. 154 cds, non essendosi, prima di voltare a destra, assicurato di poter effettuare la manovra senza creare pericolo agli altri utenti della strada" (così pag. 2 della sentenza di primo grado). L'addebito è stato convalidato dai giudici del gravame del merito per i quali "seppure, infatti, l'imputato aveva segnalato mediante l'indicatore di direzione la sua intenzione di svoltare a destra, egli era comunque tenuto, ai sensi dell'art. 154 C.d.S., a verificare preventivamente che non vi fosse nessuno affiancato che potesse essere messo in pericolo dalla manovra di svolta. Soprattutto, la doverosa cautela che Izzo avrebbe dovuto porre in essere andava correlata al fatto che l'imputato era conducente di un autoarticolato, e cioè di un mezzo di grosse di- mensioni e altezza rispetto alla platea stradale, con "punti ciechi" di visuale ri- spetto a quanto avveniva sulla strada: motivo per il quale egli doveva a maggior ragione adottare un comportamento di guida più prudente di quello manifestato nel caso di specie" (così pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata). Dunque, il richiamo è alla prima parte dell'art. 154 c.d.s. secondo cui: "1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fer- marsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione". 4. Ebbene, questa Corte di legittimità, nel condivisibile arresto giurispruden- ziale richiamato dalla sentenza impugnata (Sez. 4, n. 10223 del 20/1/2005, Sturla, Rv. 231145) ha da tempo chiarito che in tema di circolazione stradale, in ipotesi di svolta a destra, il conducente di un veicolo (soprattutto - come nella specie - di grosse dimensioni) ha il dovere di assicurarsi con assoluta certezza che intrapren- dendo la manovra non crei pericolo o intralcio ad altri utenti della strada (in quel caso la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva assolto l'imputato il quale, alla guida di un camion, nel girare a destra aveva provocato la morte di una ciclista, ritenendo contraddittoria e illogica la sentenza nella quale si affermava come la precisa osservanza di tutte le regole durante la manovra avrebbe costi- tuito una forma di diligenza impossibile da osservare per il guidatore). Ciò che, tuttavia, vulnera il percorso motivazionale della sentenza impugnata, in sede di applicazione di quel condivisibile principio, è il non aver sufficientemente individuato e circostanziato il comportamento alternativo lecito omesso dall'Izzo. Di certo -e qui ha ragione il ricorrente- non si poteva richiedere al conducente dell'autoarticolato di "alzarsi brevemente dal posto di guida, con un'azione di po- chissimi istanti, per verificare l'assenza di mezzi a due ruote in posizione pericolosa (situazione invero frequente e tutt'altro che imprevedibile e straordinaria nelle normali condizioni di traffico cittadino)" (così pagg. 2 della sentenza di primo grado e 1 della motivazione della sentenza impugnata). L'alzarsi dal posto di guida, infatti, è comportamento inesigibile, perché sa- rebbe stato oltremodo pericoloso e d'intralcio alla stessa circolazione stradale, per- ché implicante che qualsiasi conducente di mezzi pesanti, in un centro cittadino, e ad ogni incrocio regolato da semaforo ovvero ad ogni intersezione stradale, do- vrebbe, prima di riprendere la marcia, slacciare la cintura di sicurezza (contravve- nendo all'art. 172 c.d.s.), allontanare le mani dal volante, posizionarsi sul sedile lato passeggero, affacciarsi al finestrino per sincerarsi dell'assenza di pericoli, per poi ritornare sul lato guida e riallacciare la cintura di sicurezza e ripartire. Fondata, invece è l'affermazione dei giudici di merito secondo cui l'esistenza dei punti ciechi è notoria e ciò deve comportare la massima cautela per chi guida un autoarticolato, quando si trova in un centro urbano, nell'effettuare una ripar- tenza e/o una svolta. E' appunto quello che richiede l'art. 154 c.d.s. Nelle loro scarne motivazioni, tuttavia, i giudici di merito milanesi non dicono in cosa si sia concretizzata la scarsa attenzione e cautela dell'Izzo. Aveva lo spec- chietto retrovisore mal posizionato? Era per qualche altra ragione disattento? La Corte territoriale nemmeno dice - e dovrà farlo il giudice del rinvio-perché era concretamente prevedibile la presenza della ciclista alla destra dell'autoartico- lato. Qual era, in concreto, in quelle condizioni di tempo e di luogo, la visibilità? In quele punto esatto, per quanto si desume dalla compiuta istruttoria, si era fermata la ciclista? C'è un'insufficienza motivazionale, nella sentenza impugnata, anche sul mo- mento in cui la bicicletta si è inserita tra il camion e il marciapiede. A ben guardare, proprio la sentenza del 2005 richiamata dalla Corte territo- riale conferma che non si può, come paiono fare i giudici milanesi, desumere ex post l'assenza delle necessarie cautele da parte dell'imputato dal fatto storico che si sia verificato l'incidente.In quel caso, ove pure si giudicava in relazione ad una vicenda che presentava numerose analogie con quella che ci occupa (il camion del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la bicicletta della persona offesa Caputo erano entrambi fermi al semaforo rosso; il camion aveva azionato il segnalatore direzionale destro per svoltare a destra; scattato il verde, il camion aveva effettuato la manovra di svolta a destra, non avvedendosi della ciclista, investendola) ebbe, infatti, a scrivere la Corte: "... non dal semplice verificarsi del fatto-sinistro-decesso desumersi la conseguenza che lo Sturla abbia negligentemente omesso di controllare e verificare il sopraggiungere di veicoli alla sua destra.... non dal semplice verificarsi del decesso della ciclista può arguirsi che lo Sturla non abbia adottato le cautele possibili per evitare il sini- stro". Perciò, in quell'occasione come in questa i giudici di legittimità pervennero all'annullamento con rinvio della sentenza al loro esame chiedendo al giudice del rinvio di procedere "ad una esatta ricostruzione della compiuta dinamica del sini- stro" e ad una più chiara individuazione dei profili di responsabilità dell'imputato. 5. Il giudice del rinvio dovrà, da un lato tenere conto dell'esigibilità della con- dotta colposa da ascriversi all'imputato e dall'altro dell'ormai consolidata giurispru- denza di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di circolazione stradale, il c.d. principio di affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (cfr. ex multis la recente Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997; conf. Sez. 4, n. 5691 del 2/2/2016, Tettamanti, Rv. 265981, relativa ad un caso in cui la Corte ha confer- mato la sentenza impugnata ritenendo la responsabilità dell'imputato che, alla guida della propria vettura, aveva effettuato un repentino cambio dalla corsia di sorpasso a quella di destra senza segnalare per tempo la sua intenzione, andando così a collidere con un motociclo che sopraggiungendo dietro di lui aveva tentato, imprudentemente, di sorpassarlo a destra). Nell'affermare il medesimo principio, con altra condivisibile pronuncia (Sez. 4, n. 12260 del 9/1/2015, Moccia ed altro, Rv. 263010), questa Corte aveva annullato la sentenza con la quale era esclusa la responsabilità del guidatore per omicidio colposo di un pedone, il quale, sceso dalla portiera anteriore dell'autobus in sosta lungo il lato destro della carreggiata, era passato davanti all'automezzo ed era stato investito dall'imputato, che aveva ri- spettato il limite di velocità ma non aveva provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spazio-temporali di guida e, segnatamente, della presenza in sosta del pullman). Per contro, non va trascurato, il risalente ma pur sempre attuale dictum di questa Corte che, sotto la vigenza dell'art. 104 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, norma che come il vigente art. 154 c.d.s. faceva obbligo ai conducenti che intendessero svoltare a destra di tenersi il più possibile ebbe ad affermare che gli stessi "quando non esiste o non hanno avuto la possibilità di percepire un concreto pericolo, non hanno alcun obbligo di controllare continuamente il sopraggiungere di veicoli da tergo e lungo la fiancata di destra in quanto possono fare affidamento sul divieto di sorpasso in corrispondenza delle intersezioni, sull'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza e su quello di uniformarsi ai segnali di arresto e di direzione azionati dagli stessi conducenti (Sez. 4, n. 1192 del 23/11/1992 dep. 1993, Vollo, Rv. 193012) Il giudice del rinvio, come si è detto dovrà colmare il deficit motivazionale che invece presente la sentenza oggi impugnata in termini di prevedibilità della con- dotta imprudente altrui secondo il dictum di Sez. 4, n. 46741 del 8/10/2009, Mi- nunno, Rv. 245663 per cui il principio di affidamento trova applicazione anche in relazione ai reati colposi commessi a seguito di violazione di norme sulla circola- zione stradale, ed impone di valutare, ai fini della sussistenza della colpa, se, nelle condizioni date, l'agente dovesse e potesse concretamente prevedere le altrui con- dotte irregolari (in quel caso è stata ritenuta in concreto imprevedibile per l'impu- tato - che, a bordo di una autovettura, percorreva una strada statale, e stava avviando manovra di svolta a sinistra per accedere ad un'area di servizio che si trovava sul lato opposto della carreggiata, profittando del fatto che alcuni veicoli, tra cui in particolare un autoarticolato, che procedevano nell'opposto senso di mar- cia, si erano fermati per favorire la manovra - la condotta della parte lesa, una ciclomotorista che aveva sorpassato scorrettamente sulla destra la colonna ferma di autoveicoli, omettendo inoltre di ferma
Sentenza Cassazione n. 36538/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris