CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 gennaio 2025
Cassazione n. 03037/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19179/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 247, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA n. 3544/2020 depositata il 14/02/2023. Ric. 2023n. 19179sez. S2 - ud. 2 4 /0 1 /202 5 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] promuoveva un giudizio ex art. 14 del d.lgs. n.150/2011 inopposizione al decreto ingiuntivo n. 448/2020 emesso dal Tribunale di Venezia indata 21.02.2020, a favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Sartor, ove si ingiungeva al medesimo il pagamento di una somma complessivamente determinata in € 35.118,56,oltre ad € 911,47 in favore del primo ed € 28.151,22, oltre ad € 911,47 in favore del secondo, oltre alla somma complessiva di € 2.135,00 per compensi, € 380,00per esborsi ed € 27,00 per marca diritti di cancelleria, in solido ai due ricorrenti per laprocedura di ingiunzione. 2. Si costituivano i convenuti opposti gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Scarpa BastieriGianalberto personalmente 3. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e rigetta va la domanda degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Sartor quanto ai compensi richiesti per l’attività processuale condotta nel giudizio n. 4195/2015 R.G. e per l’attività stragiudiziale svolta. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattromotivi di ricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato e in prossimità dell’udienza ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistitonelle proprie richieste. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2023n. 19179sez. S2 - ud. 2 4 /0 1 /202 5 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità dell’ordinanza o del procedimento peravere il Tribunale di Venezia, in violazione dell’articolo 14,comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2011, deciso in composizione monocratica. Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 sicché il procedimento avrebbe dovuto seguire integralmente le regole previste da tale disposizione mentr e il Tribunale ha deciso erroneamente in composizione monocratica invece che collegiale. 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato. Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell'art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza (Sez. 2- , Sentenza n. 13856 del 03/05/2022, Rv. 664625 -01). Nella specie il giudice pur avendo dato atto di procedere ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha istruito e deciso la causa in composizione monocratica così violando la suddetta norma nella versione ratione temporisapplicabile. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 c.c.,13 della l. n. 247/2012 e 1 del d. m. n. 55/2014, ritenendo non necessaria laforma scritta per Ric. 2023n. 19179sez. S2 - ud. 2 4 /0 1 /202 5 l'accordo avente ad oggetto la determinazione del compenso dell'avvocato prevista, ad substantiam dal terzo comma della norma citata.Violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1326 c.c. e 1 D.m. 55/2014, sul presupposto che nessun accordo sul compenso professionale fosse statoconcluso tra gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Sartor ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] r.g., per non essere stata la proposta formulata dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA] seguita dall'accettazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] e per non essere stata seguita la controproposta formulata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] seguita dalla accettazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 comma 2 D.m. 55/2014 cheprevedono l’obbligatorietà di corrispondere agli avvocati, in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale, oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, anche una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per centodel compenso totale per la prestazione. 2.1 Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo. Ilricorso incidentale condizionato Primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: Violazione efalsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1374 e 1375 c.c., 13 co. in particolare,2 e 29, c. 5, del [OSCURATO:PERSONA], nonché omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in particolare omesso esame delle prove scritte e dei documenti dimessi in Giudizio aventi ad oggetto gli accordi sul compenso intervenuti tra le parti, per avere il Tribunale interpretato i medesimi in difformità da quanto esplicitato dalle parti tramite lo scambio di mail ed alla luce dei preavvisi di fattura a saldo, Ric. 2023n. 19179sez. S2 - ud. 2 4 /0 1 /202 5 accordando ai legali un compenso maggiore rispetto a quello pattuitononostante l’assenza di espressa riserva di richiedere un compenso maggiore di quellogià indicato. 3. Il motivo proposto con il ricorso incidentale è assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale. 4. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale dichiara assorbito il secondo e l’unico motivo del ricorso incidentale, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principaledichiara assorbito il secondo e l’unico motivo del ricorso incidentale, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese d