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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 39439/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile della illecita detenzione di grammi 52,08 di sostanza 5.;tupefacente del tipo cocaina, da cui erano ricavabili n. 287 dosi. .

Rilevato che; a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta: 1.0messa valutazione ed erronea esclusione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90;

2. omessa concessione delle attenuanti generiche.

Vista la Memoria contenente motivi nuovi, nei quali la difesa, riportandosi ai motivi di ricorso; insiste particolarmente nella richiesta di' annullamento della sentenza impugnata per omesso riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90.

Rilevato che la questione concernente la sussumibilità del fatto nell'ambito della fattispecie della lieve entità, nei termin prospettati nel ricorso, non è stata devoluta alla cognizione della Corte di merlo: nei motivi di appello, infatti la difesa si è limitata a sostenere l'uso personale della sostanza caduta in sequestro invocando l'assoluzione dell'imputato.

Considerato, pertanto, che il motivo è inammissibile: invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non possonò essere dedotte con il ricorso per Cassazione quesleoni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex nnultis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745).

In proposito si è affermato che, dal combinato disposto dagli arti:. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è ricavabile la regola che ncn possano formare oggetto di ricorso in Cassazione questioni 'nen prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze, queste, non ricorrenti nel caso in esame.

Ritenuto comunque che la Corte di appello ha espresso un implicito giudizio di gravità del fatto, incompatibile con il riconoscimento della fattispecie invocata, connotata dalla minima offensività della condotta.

Considerato, quanto al trattamento sanzionatorio, che la richiesta di concessione di attenuanti generiche era stata parimenti pretermessa nell'atto di appello, dove la difesa si era limitata a chiedere un'attenuazione della pena.

Ritenuto che non può considerarsi inclusa nella censura di eccessività della pena, da cui dovrebbe scaturire la riduzione della pena stessa, la richiesta di concessione delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 5, n. 2310 del 26/11/1980 Rv, 148093).

Considerato, comunque, che la valutazione circa la gravità dei fatto, evincibile dalla motivazione espressa in sentenza (rilevante quantitativo detenuto, elevato principio attivo della sostanza) rivela l'implicito rigetto di ogni istanza riguardante l'adozione di un trattamento sanzionatoric di maggior favore (ivi inclusa la possibilità di concedere le attenuanti generiche, la cui ratio trova fondamento sull'accertamento di specifiche situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. PII, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2023 D E POSITATA Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile della illecita detenzione di grammi 52,08 di sostanza 5.;tupefacente del tipo cocaina, da cui erano ricavabili n. 287 dosi. . Rilevato che; a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta: 1.0messa valutazione ed erronea esclusione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; 2. omessa concessione delle attenuanti generiche. Vista la Memoria contenente motivi nuovi, nei quali la difesa, riportandosi ai motivi di ricorso; insiste particolarmente nella richiesta di' annullamento della sentenza impugnata per omesso riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90. Rilevato che la questione concernente la sussumibilità del fatto nell'ambito della fattispecie della lieve entità, nei termin prospettati nel ricorso, non è stata devoluta alla cognizione della Corte di merlo: nei motivi di appello, infatti la difesa si è limitata a sostenere l'uso personale della sostanza caduta in sequestro invocando l'assoluzione dell'imputato. Considerato, pertanto, che il motivo è inammissibile: invero, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non possonò essere dedotte con il ricorso per Cassazione quesleoni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex nnultis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745). In proposito si è affermato che, dal combinato disposto dagli arti:. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è ricavabile la regola che ncn possano formare oggetto di ricorso in Cassazione questioni 'nen prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze, queste, non ricorrenti nel caso in esame. Ritenuto comunque che la Corte di appello ha espresso un implicito giudizio di gravità del fatto, incompatibile con il riconoscimento della fattispecie invocata, connotata dalla minima offensività della condotta. Considerato, quanto al trattamento sanzionatorio, che la richiesta di concessione di attenuanti generiche era stata parimenti pretermessa nell'atto di appello, dove la difesa si era limitata a chiedere un'attenuazione della pena. Ritenuto che non può considerarsi inclusa nella censura di eccessività della pena, da cui dovrebbe scaturire la riduzione della pena stessa, la richiesta di concessione delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 5, n. 2310 del 26/11/1980 Rv, 148093). Considerato, comunque, che la valutazione circa la gravità dei fatto, evincibile dalla motivazione espressa in sentenza (rilevante quantitativo detenuto, elevato principio attivo della sostanza) rivela l'implicito rigetto di ogni istanza riguardante l'adozione di un trattamento sanzionatoric di maggior favore (ivi inclusa la possibilità di concedere le attenuanti generiche, la cui ratio trova fondamento sull'accertamento di specifiche situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. PII, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 D E POSITATA Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 39439/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris