Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 1957

Cassazione n. 19951/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/05/1957 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi tre motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione alla carenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 444 cod. pen., nonché l'insussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di cui agli artt.648 e 470 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante tutti i reati contestati al ricorrente); ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in riferimento all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/05/1957 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi tre motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione alla carenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 444 cod. pen., nonché l'insussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di cui agli artt.648 e 470 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante tutti i reati contestati al ricorrente); ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in riferimento all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigl
Sentenza Cassazione n. 19951/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris