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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37559/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni rassegnate nell'interesse dei ricorrenti dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza del 26 novembre 2020, la Corte di appello di Ancona, per quanto qui interessa, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per aver: il primo, quale legale rappresentante della BOLOGNA [OSCURATO:PERSONA], indicato nelle dichiarazioni fiscali di tale società fatture passive per operazioni inesistenti negli anni d'imposta 2011, 2012 e 2013 (capi C, D, F d'imputazione) e del pari emesso nei confronti di diverse società fatture per operazioni inesistenti nei medesimi tre anni (capi G, H, I); il secondo, quale socio amministratore della SAS di BOLOGNA Massimo, emesso nei confronti della BOLOGNA [OSCURATO:PERSONA] fatture per operazioni (parzialmente) inesistenti negli anni d'imposta 2011 e 2012 (capi B e C d'imputazione al medesimo ascritti).

2. Avverso detta sentenza, a mezzo dei difensori fiduciari, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione entrambi i suddetti imputati.

3. Con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt. 2 e 8 d.lgs. 74 del 2000 e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per tutti i capi.

Lamenta il ricorrente che, facendo improprio ricorso al meccanismo della motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, quella impugnata aveva omesso la puntuale analisi delle specifiche doglianze rassegnate con il gravame di merito, limitandosi ad aggiungere poche osservazioni, in parte apodittiche ed in parte slegate dai motivi di appello.

Più in particolare, si contesta che: non erano stati valorizzati gli effettivi pagamenti osservandosi come le somme fossero state retrocesse (nel caso di fatture ritenute oggettivamente inesistenti) ovvero girate agli effettivi cedenti (nel caso di fatture ritenute soggettivamente inesistenti), senza considerare che anche nelle transazione "reali" il corrispettivo viene pagato dal cedente al proprio fornitore; era stato dato rilievo al fatto che alcune società avessero un oggetto sociale incompatibile con il commercio di bevande, trascurando che non è raro che un'impresa si dedichi ad una nuova attività senza aggiornare il proprio oggetto sociale presso la Camera di Commercio.

In ricorso vengono quindi pedissequamente trascritte - società per società - le doglianze rassegnate con l'appello delle quali si contesta l'effettiva, logica, risposta da parte della Corte territoriale.

In particolare, si osserva come illogicamente ed in modo del tutto assertivo la sentenza impugnata abbia ritenuto che il modulo commerciale di "dropshipping" non risulti di norma utilizzato per il commercio di bevande e come talune delle società emittenti o destinatarie delle fatture oggetto di contestazione non risultino in sentenza menzionate né tra quelle aventi oggetto sociale non congruente, né tra quelle con inidoneità strutturale, né tra quelle in cui evidenzia la falsità della dichiarazione d'intenti.

4. Con il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si deduce vizio di motivazione per omessa risposta alle doglianze avanzate circa la prova - fornita in dibattimento - dell'effettivo pagamento delle fatture oggetto di contestazione, in assenza di collusione tra le società.

Quest'argomento, osserva il ricorrente, sarebbe decisivo e idoneo ad inficiare gli altri argomenti utilizzati dai giudici di merito a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità.

4.1. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta ulteriore vizio di motivazione con riguardo all'utilizzo di mere valutazioni soggettive ed in assenza di oggettivi elementi probatori per essere stata ritenuta la sovrafatturazione delle prestazioni che gli stessi giudici di merito hanno ritenuto effettuate, così arbitrariamente invadendo il campo dell'autonomia contrattuale delle parti, libere di stabilire qualunque compenso.

4.2. Con il terzo motivo di ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. per omessa valutazione degli elementi e delle prove a favore dell'imputato - quali indicati nei precedenti motivi di ricorso - e con conseguente violazione del principio della necessità di accertare la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché sottopone a questa Corte non consentite valutazioni di merito.

1.1. Quanto al primo aspetto, va ribadito che la genericità è causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

1.2. Nel caso di specie, il ricorrente - utilizzando la tecnica del copia-incolla - ha trascritto, parola per parola, nel ricorso di legittimità le medesime, integrali, doglianze proposte nel gravame di merito avverso la sentenza di primo grado (salvo quelle concernenti le fatture riferite alle società per cui è intervenuta declaratoria di prescrizione dei reati).

Le doglianze pedissequamente (ri)proposte nel ricorso di legittimità continuano a fare riferimento alla "sentenza impugnata" in grado di appello (vale a dire a quella di primo grado, spesso chiamata la "pronuncia appellata") e criticano le argomentazioni spese dal "Tribunale di Pesaro".

L'unica originalità dell'impugnazione qui proposta rispetto a quella di merito risiede nell'aver il redattore inframmezzato la ricopiatura del gravame da brevissime chiose con cui ci si limita a ritenere non convincenti, inadeguate, o mancanti, le risposte date dal giudice d'appello.

1.3. Tali censure, tuttavia, - peraltro spesso anche di per sé generiche - riguardano la valutazione dei fatti e delle prove e non sono pertanto proponibili in questa sede.

Il ricorrente trascura di considerare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).

Non sono deducibili, in particolare, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà '(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Ed invero, alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

1.4. La sentenza impugnata (pagg. 41-47) riepiloga i numerosi indizi (gravi, precisi e concordanti) che hanno indotto a ritenere l'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture passive e attive oggetto di contestazione, principalmente per l'inesistenza/inoperatività/incompatibilità di oggetto sociale delle società, evasori fiscali, non illogicamente ritenute "cartiere" dai giudici di merito, senza che potesse attribuirsi valore dirimente - per le non illogiche ragioni argomentate - ai formali e tracciabili pagamenti.

Quanto ai dedotti profili di mancanza di motivazione con riferimento a talune società a cui non potrebbero riferirsi le prove valorizzate nella sentenza impugnata per affermarne la natura di società cartiera (ad es.,la Food & Service e la [OSCURATO:SOCIETA].), il ricorrente trascura di considerare che la sentenza impugnata ha espressamente richiamato, dichiarando di integralmente condividerle, le argomentate e minuziose osservazioni contenute nella sentenza di primo gzdo, che, anche con riguardo a tali società, indicano specificamente gli elementirprova non illogicamente idonei a sostenere la conclusione raggiunta (rispettivamente, pagg. 32 s. per la Food & Service e pagg 36 s. per la [OSCURATO:PERSONA]).

La motivazione della sentenza d'appello, dunque, si salda con quella di primo grado - trattandosi, appunto, di una c.d.

"doppia conforme" - nella quale le censure qui proposte per la terza volta erano state compiutamente esaminate e superate.

Il cennato principio dell'integrazione delle argomentazioni contenute nelle sentenze di merito, difatti, è in particolare valido quando la motivazione del primo giudice sia autosufficiente rispetto alle censure che le sono mosse con i motivi di gravame, risolvendosi questi ultimi nella mera riproposizione di questioni già esaurientemente valutate e decise, senza che venga richiesto un concreto vaglio critico sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Se - come nel caso di specie - il primo giudice ha preso precisa posizione sulle deduzioni difensive e le ha logicamente vagliate e superate e la parte le abbia riproposte, puramente e semplicemente, al giudice di appello senza dolersi delle ragioni con le quali le questioni siano state risolte attraverso l'articolazione del ragionamento probatorio contenuto nella sentenza impugnata o senza prospettare nuovi profili di valutazione, ben può la Corte d'appello limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado che integralmente condivida (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, Rv. 259666).

Laddove, cioè, i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del prímo giudice e richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 25261), che nel caso di specie sorregge adeguatamente l'affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lui ascritti.

2. Per identiche ragioni è inammissibile anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi - oggettivamente connessi - possono essere di seguito unitariamente trattati.

2.1. Anche in quest'impugnazione sono pedissequamente riportate - con la medesima tecnica del copia-incolla - le doglianze proposte nel gravame di merito e ci si limita a censurare la ricostruzione e valutazione del fatto data nelle due conformi decisioni di primo e secondo grado.

2.2. Contrariamente a quanto allega il ricorrente, la sentenza impugnata (pagg. da 47 a 52) indica i numerosi indizi - anche qui, gravi, precisi, concordanti - che sorreggono il giudizio circa la palese sovrafatturazione delle mere prestazioni di manodopera rese dalla s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] alla società unipersonale del fratello.

Per la natura meramente manuale di tali prestazioni, il modesto impegno di tempo, il fatto che la s.a.s. svolgesse in assoluta prevalenza attività di montaggio mobili (mentre 1'80% del suo fatturato derivava dalle fatture in contestazione), la genericità della descrizione delle fatture, l'incongruenza dei loro importi rispetto alla diversa frequenza dell'attività di etichettatura nei mesi dell'anno, è stata non illogicamente ritenuta la macroscopica eccessività della fatturazione.

Lungi dal configurarsi come apodittica valutazione soggettiva, si tratta di valutazione di merito argomentata in modo oggettivo, non manifestamente illogico e, dunque, qui non altrimenti sindacabile alla luce dei principi di diritto più sopra esposti.

Quanto al fatto che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell'effettivo pagamento delle prestazioni, si trascura di osservare come la sentenza impugnata (pag. 42), con argomentazioni di carattere generale riferite alla società BOLOGNA [OSCURATO:PERSONA] e che certamente valgono anche con riguardo ai rapporti tra quest'ultima e la s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], ha non illogicamente svalutato - nel descritto quadro - la pretesa forza probatoria di formali e tracciabili pagamenti, reputandoli quali accorgimenti diretti a dare un'apparenza di effettività ad operazioni (totalmente o parzialmente) inesistenti.

2.3. Quanto, da ultimo, alla dedotta violazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, va ribadito che esso non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e a., Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni rassegnate nell'interesse dei ricorrenti dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 26 novembre 2020, la Corte di appello di Ancona, per quanto qui interessa, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per aver: il primo, quale legale rappresentante della BOLOGNA [OSCURATO:PERSONA], indicato nelle dichiarazioni fiscali di tale società fatture passive per operazioni inesistenti negli anni d'imposta 2011, 2012 e 2013 (capi C, D, F d'imputazione) e del pari emesso nei confronti di diverse società fatture per operazioni inesistenti nei medesimi tre anni (capi G, H, I); il secondo, quale socio amministratore della SAS di BOLOGNA Massimo, emesso nei confronti della BOLOGNA [OSCURATO:PERSONA] fatture per operazioni (parzialmente) inesistenti negli anni d'imposta 2011 e 2012 (capi B e C d'imputazione al medesimo ascritti). 2. Avverso detta sentenza, a mezzo dei difensori fiduciari, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione entrambi i suddetti imputati. 3. Con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt. 2 e 8 d.lgs. 74 del 2000 e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per tutti i capi. Lamenta il ricorrente che, facendo improprio ricorso al meccanismo della motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, quella impugnata aveva omesso la puntuale analisi delle specifiche doglianze rassegnate con il gravame di merito, limitandosi ad aggiungere poche osservazioni, in parte apodittiche ed in parte slegate dai motivi di appello. Più in particolare, si contesta che: non erano stati valorizzati gli effettivi pagamenti osservandosi come le somme fossero state retrocesse (nel caso di fatture ritenute oggettivamente inesistenti) ovvero girate agli effettivi cedenti (nel caso di fatture ritenute soggettivamente inesistenti), senza considerare che anche nelle transazione "reali" il corrispettivo viene pagato dal cedente al proprio fornitore; era stato dato rilievo al fatto che alcune società avessero un oggetto sociale incompatibile con il commercio di bevande, trascurando che non è raro che un'impresa si dedichi ad una nuova attività senza aggiornare il proprio oggetto sociale presso la Camera di Commercio. In ricorso vengono quindi pedissequamente trascritte - società per società - le doglianze rassegnate con l'appello delle quali si contesta l'effettiva, logica, risposta da parte della Corte territoriale. In particolare, si osserva come illogicamente ed in modo del tutto assertivo la sentenza impugnata abbia ritenuto che il modulo commerciale di "dropshipping" non risulti di norma utilizzato per il commercio di bevande e come talune delle società emittenti o destinatarie delle fatture oggetto di contestazione non risultino in sentenza menzionate né tra quelle aventi oggetto sociale non congruente, né tra quelle con inidoneità strutturale, né tra quelle in cui evidenzia la falsità della dichiarazione d'intenti. 4. Con il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si deduce vizio di motivazione per omessa risposta alle doglianze avanzate circa la prova - fornita in dibattimento - dell'effettivo pagamento delle fatture oggetto di contestazione, in assenza di collusione tra le società. Quest'argomento, osserva il ricorrente, sarebbe decisivo e idoneo ad inficiare gli altri argomenti utilizzati dai giudici di merito a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità. 4.1. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta ulteriore vizio di motivazione con riguardo all'utilizzo di mere valutazioni soggettive ed in assenza di oggettivi elementi probatori per essere stata ritenuta la sovrafatturazione delle prestazioni che gli stessi giudici di merito hanno ritenuto effettuate, così arbitrariamente invadendo il campo dell'autonomia contrattuale delle parti, libere di stabilire qualunque compenso. 4.2. Con il terzo motivo di ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. per omessa valutazione degli elementi e delle prove a favore dell'imputato - quali indicati nei precedenti motivi di ricorso - e con conseguente violazione del principio della necessità di accertare la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché sottopone a questa Corte non consentite valutazioni di merito. 1.1. Quanto al primo aspetto, va ribadito che la genericità è causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2. Nel caso di specie, il ricorrente - utilizzando la tecnica del copia-incolla - ha trascritto, parola per parola, nel ricorso di legittimità le medesime, integrali, doglianze proposte nel gravame di merito avverso la sentenza di primo grado (salvo quelle concernenti le fatture riferite alle società per cui è intervenuta declaratoria di prescrizione dei reati). Le doglianze pedissequamente (ri)proposte nel ricorso di legittimità continuano a fare riferimento alla "sentenza impugnata" in grado di appello (vale a dire a quella di primo grado, spesso chiamata la "pronuncia appellata") e criticano le argomentazioni spese dal "Tribunale di Pesaro". L'unica originalità dell'impugnazione qui proposta rispetto a quella di merito risiede nell'aver il redattore inframmezzato la ricopiatura del gravame da brevissime chiose con cui ci si limita a ritenere non convincenti, inadeguate, o mancanti, le risposte date dal giudice d'appello. 1.3. Tali censure, tuttavia, - peraltro spesso anche di per sé generiche - riguardano la valutazione dei fatti e delle prove e non sono pertanto proponibili in questa sede. Il ricorrente trascura di considerare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Non sono deducibili, in particolare, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà '(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Ed invero, alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 1.4. La sentenza impugnata (pagg. 41-47) riepiloga i numerosi indizi (gravi, precisi e concordanti) che hanno indotto a ritenere l'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture passive e attive oggetto di contestazione, principalmente per l'inesistenza/inoperatività/incompatibilità di oggetto sociale delle società, evasori fiscali, non illogicamente ritenute "cartiere" dai giudici di merito, senza che potesse attribuirsi valore dirimente - per le non illogiche ragioni argomentate - ai formali e tracciabili pagamenti. Quanto ai dedotti profili di mancanza di motivazione con riferimento a talune società a cui non potrebbero riferirsi le prove valorizzate nella sentenza impugnata per affermarne la natura di società cartiera (ad es.,la Food & Service e la [OSCURATO:SOCIETA].), il ricorrente trascura di considerare che la sentenza impugnata ha espressamente richiamato, dichiarando di integralmente condividerle, le argomentate e minuziose osservazioni contenute nella sentenza di primo gzdo, che, anche con riguardo a tali società, indicano specificamente gli elementirprova non illogicamente idonei a sostenere la conclusione raggiunta (rispettivamente, pagg. 32 s. per la Food & Service e pagg 36 s. per la [OSCURATO:PERSONA]). La motivazione della sentenza d'appello, dunque, si salda con quella di primo grado - trattandosi, appunto, di una c.d. "doppia conforme" - nella quale le censure qui proposte per la terza volta erano state compiutamente esaminate e superate. Il cennato principio dell'integrazione delle argomentazioni contenute nelle sentenze di merito, difatti, è in particolare valido quando la motivazione del primo giudice sia autosufficiente rispetto alle censure che le sono mosse con i motivi di gravame, risolvendosi questi ultimi nella mera riproposizione di questioni già esaurientemente valutate e decise, senza che venga richiesto un concreto vaglio critico sulla ratio decidendi della sentenza impugnata. Se - come nel caso di specie - il primo giudice ha preso precisa posizione sulle deduzioni difensive e le ha logicamente vagliate e superate e la parte le abbia riproposte, puramente e semplicemente, al giudice di appello senza dolersi delle ragioni con le quali le questioni siano state risolte attraverso l'articolazione del ragionamento probatorio contenuto nella sentenza impugnata o senza prospettare nuovi profili di valutazione, ben può la Corte d'appello limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado che integralmente condivida (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, Rv. 259666). Laddove, cioè, i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del prímo giudice e richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 25261), che nel caso di specie sorregge adeguatamente l'affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lui ascritti. 2. Per identiche ragioni è inammissibile anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi - oggettivamente connessi - possono essere di seguito unitariamente trattati. 2.1. Anche in quest'impugnazione sono pedissequamente riportate - con la medesima tecnica del copia-incolla - le doglianze proposte nel gravame di merito e ci si limita a censurare la ricostruzione e valutazione del fatto data nelle due conformi decisioni di primo e secondo grado. 2.2. Contrariamente a quanto allega il ricorrente, la sentenza impugnata (pagg. da 47 a 52) indica i numerosi indizi - anche qui, gravi, precisi, concordanti - che sorreggono il giudizio circa la palese sovrafatturazione delle mere prestazioni di manodopera rese dalla s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] alla società unipersonale del fratello. Per la natura meramente manuale di tali prestazioni, il modesto impegno di tempo, il fatto che la s.a.s. svolgesse in assoluta prevalenza attività di montaggio mobili (mentre 1'80% del suo fatturato derivava dalle fatture in contestazione), la genericità della descrizione delle fatture, l'incongruenza dei loro importi rispetto alla diversa frequenza dell'attività di etichettatura nei mesi dell'anno, è stata non illogicamente ritenuta la macroscopica eccessività della fatturazione. Lungi dal configurarsi come apodittica valutazione soggettiva, si tratta di valutazione di merito argomentata in modo oggettivo, non manifestamente illogico e, dunque, qui non altrimenti sindacabile alla luce dei principi di diritto più sopra esposti. Quanto al fatto che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell'effettivo pagamento delle prestazioni, si trascura di osservare come la sentenza impugnata (pag. 42), con argomentazioni di carattere generale riferite alla società BOLOGNA [OSCURATO:PERSONA] e che certamente valgono anche con riguardo ai rapporti tra quest'ultima e la s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], ha non illogicamente svalutato - nel descritto quadro - la pretesa forza probatoria di formali e tracciabili pagamenti, reputandoli quali accorgimenti diretti a dare un'apparenza di effettività ad operazioni (totalmente o parzialmente) inesistenti. 2.3. Quanto, da ultimo, alla dedotta violazione del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, va ribadito che esso non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e a., Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi
Sentenza Cassazione n. 37559/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris