CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36911/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA dì L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Magistrato di sorveglianza di Pescara, il detenuto in espiazione pena [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la liberazione anticipata, con riduzione della pena ai sensi dell'art. 54 ord. pen., in relazione ai semestri dal 16 dicembre 2015 al 15 dicembre 2016. 2. Con ordinanza del 12 novembre 2021, l'adito Magistrato di sorveglianza rigettava l'istanza. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, che lo rigettava con ordinanza in data 8 marzo 2022 in cui affermava di condividere il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pescara in ordine al mancato ravvedimento e alla mancata partecipazione del detenuto all'opera rieducativa, perché appariva del tutto verosimile che in ordine ai semestri richiesti sussistessero collegamenti del soggetto con la famiglia mafiosa di Palermo "[OSCURATO:PERSONA]", fino ad epoca immediatamente precedente la carcerazione. 4. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 54 ord. pen. e vizi di motivazione. Il ricorrente afferma che il Tribunale di sorveglianza non ha rispettato i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità e ha tenuto conto di comportamenti del condannato precedenti alla sua detenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, si configura un'ipotesi di motivazione apparente, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allorché il provvedimento di diniego si limiti ad una semplice elencazione descrittiva degli elementi di fatto, utilizzando frasi generiche o mere clausole di stile, senza alcuna valutazione critica e senza l'individuazione di specifici comportamenti del condannato che, in quanto sintomatici della sua mancata disponibilità al trattamento, ostino al riconoscimento del beneficio (Sez. 1, n. 5554 del 18/12/2018, deo. 2019, Rv. 275221). Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l'istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, Rv. 280859 - 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Rv. 262072 - 01). 2. Nel caso concreto ora in esame, il Tribunale di sorveglianza non ha dimostrato di aver fatto corretta applicazione del principio richiamato per ultimo e non ha fornito giustificazione sufficiente della propria decisione. Le valutazioni dell'ordinanza qui esaminata, circa la mancanza di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'opera di rieducazione, risultano infatti collegate alla considerazione di comportamenti tenuti da costui in epoca precedente alla sua carcerazione. 3. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza che l'ha emessa, per nuovo giudizio da compiere senza incorrere nei vizi sopra rilevati. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.