CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10130/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza assunta in data 14 Aprile 2022, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio procuratore speciale in relazione alla detenzione custodiale in carcere sofferta dal 13 Gennaio 2013 aL3 Febbraio 2013 e da quella data agli arresti domiciliari fino 6 Dicembre 2013, in relazione a ipotesi di detenzione di una rilevante partita di sostanza stupefacente detenuta dal figlio COSENTINO Marco all'interno di un trolley mentre si trovava in qualità di passeggero nel veicolo condotto dal ricorrente che non si era fermato all'alt intimato dalle forze dell'ordine e che aveva tentato di darsi alla fuga per non essere fermato. La Corte di Appello di Lecce in riforma della sentenza di primo grado aveva assolto il Cosentino dal reato di concorso nella detenzione dello stupefacente valorizzando le dichiarazioni rese dall'imputato, che era stato P 7 E sottoposto ad esame dibattimentale, ritenendo che pste_yfi il ragionevole dubbio che la condotta di guida elusiva tenuta dal ricorrente prima dell'arresto fosse dipesa dal timore dell'imminente arresto del figlio il quale aveva manifestato al genitore di detenere qualcosa di illecito. Esclusa pertanto nel COSENTINO Fulvio la consapevolezza del trasporto dello _ stupefacente, prima di avere appreso dal trasportato il timore di_e.ro di essere arrestato, riteneva che la condotta successiva iet_a, stata giustificata dal timore dell'arresto del figlio e non già dal proposito di conservare la detenzione dello stupefacente. La condotta andava pertanto inquadrata nella ipotesi di favoreggiamento personale che, nella specie, era ritenuto non punibile in ragione della scriminante di cui all'art.378 cod.pen. 2. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], adita per la riparazione, assumeva che non ricorrevano i presupposti per la riparazione in quanto, pure a fronte di riqualificazione giuridica del fatto reato, la condotta del ricorrente, in coincidenza dei fatti per cui era intervenuta pronuncia assolutoria, era stata improntata a inescusabile imprudenza e leggerezza in quanto aveva tentato di sottrarsi all'alt intimato dalle forze dell'ordine dandosi alla fuga con il proprio veicolo fornendo un'apparenza di complicità nella detenzione di stupefacente da parte del figlio. Tale condotta, che integrava ipotesi tipica di colpa grave, si era inserita sinergicamente nel procedimento che aveva portato all'adozione della misura cautelare nei suoi confronti. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del COSENTINO denunciando violazione di legge. Assume che la questione logico-giuridica che il giudice della riparazione avrebbe dovuto risolvere in via preliminare, a fronte di riqualificazione giuridica dei fatti contestati al COSENTINO nella ipotesi di favoreggiamento personale, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto / è se il giudice dell'assoluzione si era limitato ad una diversa valutazione giuridica dei medesimi fatti e dello stesso materiale probatorio esaminato dal giudice della cautela nel disporre la misura cautelare custodiale ovvero se la diversa definizione dei fatti reato era dipesa dalla valutazione di un panorama probatorio più ampio in quanto solo in questa ultima ipotesi sarebbe stato possibile apprezzare l'eventuale rilievo ostativo alla riparazione costituito dalla colpa grave. Evidenzia infatti che, fit Caso in cui il giudice dell'assoluzione si fosse limitato a esaminare i medesimi Fatti e le medesime emergenze a disposizione del giudice della cautela, nessun rilievo preclusivo avrebbe potuto essere riconosciuto alla colpa del ricorrente, in quanto si sarebbe profilata una fattispecie assimilabile alla ipotesi di ingiustizia formale di cui all'art.314 comma 2 cod.proc.pen. e cioè l'esclusione della gravità indiziaria sulla base del medesimo compendio logico—fattuale e probatorio utilizzato dal giudice della cautela. Rileva il ricorrente che, essendo mancata tale preliminare verifica, l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto essere annullata ai fini della puntuale verifica della medesimezza del compendio probatorio valutato dal giudice dell'assoluzione rispetto a quello a disposizione del giudice della cautela. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2. Inoltre è stato affermato che in tema di riparazione per ingiusta detenzione sussiste il diritto alla riparazione nel caso in cui l'ingiusta detenzione sia collegata alla riqualificazione del fatto in sede di merito, con relativa derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura cautelare (sez.4, 2/12/2011, Borselli, Rv.253319; 11/1/2010, Mac di Palmstein, Rv.247020). 2.1 Nondimeno anche in ipotesi di derubricazione della originaria contestazione, tale da incidere sul limite di pena edittale idoneo a consentire l'applicazione della cautela, rileva come condizione ostativa la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, ma la sua operatività deve essere apprezzata dal giudice della riparazione con logica, congrua e completa motivazione e non può esplicarsi nel caso in cui l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione c:onne da verifica rimessa al giudice della riparazione (sez.U, 27/5/2010, D'Arnbrosio, Rv. 247664; sez.4, 28/1/2014, Gennusa, Rv.258621; 23/11/2016, Ministero Economia e Finanze, Rv.270099). 3. Ebbene, con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto -e, pertanto, immune dai denunciati vizi di legittimità- il giudice della riparazione ha ritenuto che l'istanza non potesse trovare accoglimento. Corretto è il rilievo che il giudice della riparazione dovesse verificare —ai fini del riconoscimento dell'indennizzo richiesto a titolo di ingiusta detenzione- se l'interessato avesse dato luogo o concorso a dare luogo alla decisione incidente sulla sua sfera di libertà personale per dolo o colpa grave, in base al disposto di cui all'art. 314 cod. proc. pen. da valutare sulla scorta dei parametri più volte stabiliti da questa Corte di legittimità e rapportandosi "alla situazione esistente nel momento in cui il provvedimento cautelare è stato adottato o mantenuto" ed effettuando tale valutazione "sulla base del medesimo materiale di cui ha disposto il giudice della cautela... " 3.1 Sulla scorta di tali principi correttamente la Corte reggina ritiene che la risposta a tale quesito non possa che essere affermativa, palesandosi che l'atteggiamento tenuto dal COSENTINO nella circostanza - non negato dalla sentenza di assoluzione, ma solo riqualificato giuridicamente- sia stato quello di salvare il figlio da un arresto sicuro, in ragione del fatto che lo stesso gli aveva comunicato che teneva con sé qualcosa di illecito, mediante una condotta evidentemente colposa in quanto tesa a sottrarre il veicolo e i suoi passeggeri da un controllo della polizia giudiziaria, che si era posta all'inseguimento del veicolo, che avrebbe rivelato la presenza dello stupefacente e determinato l'arresto del possessore dello stesso. Tale condotta peraltro era stata decisiva nel riconoscimento di un grave quadro indiziario nei suoi confronti quale detentore ai fini di spaccio della sostanza. Si tratta, con tutta evidenza, di un comportamento di copertura dell'attività illecita altrui certamente valutabile ai fini della configurazione del profilo ostativo al riconoscimento dell'indennizzo in materia di ingiusta detenzione, come peraltro sistematicamente ribadito dalle richiamate pronunce di questa Suprema Corte (così ex multis Sez.4 n. 15745/2015 in relazione a casi di connivenza nei quali la condotta risulti aver agevolato la consumazione del reato). 3.2 Neppure pare spendibile l'argomentazione che, fin dall'inzio, quel materiale indiziario avrebbe dovuto essere valutato riferentesi ad un'ipotesi di favoreggiamento personale riconducibile ai casi di non punibili1:à di cui all'art. 384 cod. pen. Lo si desume plasticamente dal fatto che in relazione allo stesso si era da subito formato un giudicato cautelare (laddove il riesame cautelare era stato disatteso) e successivamente c'era stata una condanna in primo grado. 4. Il giudice della riparazione si è uniformato, con corretta motivazione, al condivisibile principio di diritto -che va qui ribadito- espresso dalla giurisprudenza di legittimità laddove ha affermato che il mutamento della qualificazione giuridica del fatto è irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione in presenza di un'accertata condotta gravemente colposa che abbia concorso a dare causa all'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale" (Sez. 3, n. 19748 del 18/3/2010, Andò, Rv. 247176 in un caso in cui il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare detentiva per i reati di associazione per delinquere e corruzione aggravata, era stato assolto dal primo reato e prosciolto per prescrizione dal delitto di finanziamento illecito di partito politico, così diversamente qualificata l'originaria imputazione di corruzione). L'ordlinanza impugnata ha individuato questo comportamento gravemente colposo del ricorrente nel fatto che egli aveva cercato di impedire l'arresto del figlio che deteneva un trolley in cui era celato lo stupefacente, avendo una consapevolezza vaga di quello che poteva essere l'effettivo contenuto del bene, ma agendo sostanzialmente in una prospettiva di favoreggiamento. All'uopo valorizzava le dichiarazioni rese dal COSENTINO in sede di esame dibattimentale sulle finalità del proprio comportamento contra legem (fuga all'alt delle forze dell'ordine per evitare l'arresto del figlio), laddove il passeggero aveva riconosciuto di essere l'esclusivo detentore della droga mentre il ricorrente aveva ribadito di non avere la consapevolezza della presenza della droga, se non quando era iniziato l'inseguimento e il figlio gli aveva prospettato il timore di essere arrestato. 4.1 L'ordinanza impugnata appare adeguatamente e congruamente motivata in quanto nella stessa vengono specificati, con riferimento al caso concreto, i comportamenti del ricorrente caratterizzati da dolo o comunque da spiccata leggerezza o macroscopica trascuratezza o evidente imprudenza, facendo sì che il provvedimento restrittivo debba considerarsi emesso in un quadro gravemente indiziario cui aveva dato luogo anche il ricorrente con un comportamento illecito che aveva reso credibili le accuse mosse nei suoi confronti (in termini analoghi, sez.4,n. 28354 del 22/06/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283447 - 01) 4.2 In sostanza, il mutamento della qualificazione giuridica del fatto è in concreto irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, perché il ricorrente aveva comunque tenuto una condotta gravemente colposa (ed anzi, dolosa ed illecita) che aveva concorso a dare causa alla restrizione della libertà personale per il reato contestato. Va poi conclusivamente evidenziato, al fine di escludere i profili di ingiustizia formale pure prospettati dal ricorrente, che la valutazione operata dal giudice di appello ha potuto giovarsi dei contributi dichiarativi assunti nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado (e pertanto l'esame dello stesso imputato nel quale questo specificava le proprie prospettazioni difensive), così da potersi escludere che la decisione della Corte di Appello sia intervenuta sulla base degli stessi elementi fattuali, logici e storici che avevano giustificato la convalida dell'arresto e l'adozione della custodia cautelare nei suoi confronti (sul punto sez.4, n.24599 del 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA].244686; sez.U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], D'[OSCURATO:PERSONA].247663; sez.4, n.13599 del 2/12/2011, Borselli, Rv. 253319; n.26261 del 23/11/1016, [OSCURATO:PERSONA], Rv.270099; n.16175 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Bosio, Rv.281038). 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigett