CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 32167/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza emessa il 30 Novembre 2020 ed ora impugnata la Corte di Appello di Taranto ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato di condanna alla pena di giustizia per il reato di lesioni aggravate dai futili motivi.. Visto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore deducendo vizio motivazionale quanto alla ritenuta aggravante dei futili motivi ed eccependo la violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato maturata prima della deliberazione della sentenza di appello. Osservato che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto meramente reiterativo della doglianza già correttamente disattesa in giudizio di appello, avendo la Corte territoriale fatto esattamente riferimento all'evidente sproporzione tra il gesto della persona offesa, che aveva generato la reazione del giudicabile e la condotta di quest'ultimo, che l'aveva colpito con una testata al volto cagionandoli lesioni guaribili in trenta giorni. Considerato che il motivo di ricorso relativo alla prescrizione è inammissibile, poiché la doglianza formulata peraltro genericamente dalla difesa non ha tenuto conto delle sospensioni della prescrizione rilevabili dal fascicolo consultato dal Collegio. Ritenuto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de [OSCURATO:PERSONA].