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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 30362/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso,: udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per.

Ojee•-•12/101-.0"-,..-t 9-v‘t•..),• udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto dell'istanza volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare in atto per intervenuto decorso del termine di fase, pari a complessivi un anno e sei mesi, previsto dall'art. 303, comma 1, lett.b), n. 3 cod. proc. pen.

Il Tribunale giungeva a tale conclusione ritenendo che il termine di fase dovesse ritenersi sospeso nel periodo ricompreso tra il 9 aprile 2020 ed il 30 maggio 2020 per effetto del regime emergenziale dettato dall'art.83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18; venivano computati, inoltre, ultE:Tiori periodi di sospensione (dal 30 maggio 2020 al 13 maggio 2020) derivanti dal rinvio per legittimo impedimento delle parti e dei testi.

2. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce l'erroneità del calcolo e la mancata emissione dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare dall'udienza del 13 maggio 2021 fino al 9 settembre 2021, data della pronuncia della sentenza di condanna.

Con riguardo alla disciplina emergenziale, inoltre, sostiene il ricorrente che la sospensione non doveva computarsi dal 9 aprile 2020 fino all'udienza del 30 maggio 2020, bensì dalla data dell'udienza del 30 aprile 2020, posto che solo in quel momento si era verificato l'effetto sospensivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il motivo di ricorso è stato meglio chiarito con la memoria depositata il 22 giugno 2022, con la quale il ricorrente evidenzia che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di scarcerazione evidenziando che «dal verbale di udienza del 27.05.2021 si tiene conto dell'impossibilità del difensore istante per la data del 15.07.2021 in cui si intendeva rinviare per la discussione, ritenuto. ..l'istanza di rinvio del difensore ha determinato come per legge la sospensione dei termini custodiali».

Il ricorrente, pertanto, sembra dedurre l'illegittimità della sospensione dei termini in assenza di un'espressa pronuncia in tal senso.

Pur con tale precisazione, la doglianza è infondata posto che, sulla base delle chiare indicazioni contenute nel provvedimento impugnato, è agevole concludere che il Tribunale del riesame non ha ritenuto affatto che in concomitanza di tali udienze vi siano state cause di sospensione, tant'è che è sl:ato integralmente computato, ai fini della determinazione del termine massimo, l'intervallo temporale tra l'udienza del 13 maggio 2021 e quella del 9 settembre 2021, nella quale veniva pronunciata la sentenza di condanna.

3. Alla luce di quanto detto e salvo quando si preciserà in seguito, il calcolo del termine di fase è stato ricostruito nell'ordinanza impugnata come segue:dal 30 luglio 2019 (data dell'arresto) al 9 marzo 2020 (inizio sospensione termini per emergenza Covid) 7 mesi e 9 giorni; dal 9 marzo 2020 al 30 maggio 2020, termini sospesi per l'emergenza covid; dal 30 maggio 2020 al 26 novembre 2020, 5 mesi e 27 giorni; dal 26 novembre 2020 al 13 maggio 2021, termini sospesi per impedimenti vari; dal 13 maggio all'8 settembre 2021, 3 mesi e 27 giorni.

Orbene, sulla base di quanto detto, nell'ordinanza impugnata si è ritenuto decorso il complessivo periodo di 1 anno, 5 mesi e 3 giorni [7 mesi e 9 giorni + 5 mesi e 27 giorni + 3 mesi e 27 giorni= 17 mesi + 3 giorni = 1 anno, 5 mesi e 3 giorni].

4. Sostiene il ricorrente che tale computo sarebbe errato, in quanto la sospensione "covid" doveva essere computata non già dall'inizio del periodo emergenziale (9 marzo 2020), bensì dall'udienza fissata per il :30 aprile e rinviata in ottemperanza alla disciplina emergenziale.

Ove si fosse eseguito il calcolo così come dedotto in ricorso, la sospensione dettata dalla disciplina "covid" dovrebbe essere limitata al periodo tra il 30 aprile ed il 30 magio 2020 (1 mese), il che comporterebbe il superamento del termine complessivo di 1 anno e 6 mesi.

La tesi non è condivisibile, dovendosi applicare il principio affermato dalle Sezioni unite secondo cui per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'il. maggio 2020) si applica per intero la sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni (Sez.U, n. 5292 26/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280432-03).

Il principio, sia pur affermato con riguardo alla sospensione della prescrizione, opera anche in relazione alla sospensione dei termini di durata delle misure cautelari, posto che l'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n.18, detta una disciplina unitaria.

5. Salvo restando quanto sopra affermato, occorre precisare che il Tribunale del riesame è incorso in errore nell'applicare la sospensione del termine dal 9 marzo 2020 fino al 30 maggio 2020 (data in cui si è tenuta udienza).

La sospensione dei termini, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Si tratta del cosiddetto "secondo periodo emergenziale" che iniziava a decorrere dal 12 maggio 2020 e che vedeva la possibilità di una diversa graduazione dell'attività giurisdizionali che potevano o meno essere svolte.

Applicando tale regola al caso di specie, ne consegue che la sospensione "covid" va limitata al periodo 9 marzo-11 maggio 2020, pari a complessivi 64 giorni, in luogo del maggior periodo computato dal Tribunale del riesame fino al 30 maggio 2020.

Ne consegue che il termine di durata della custodia cautelare va aumentato di ulteriori 18 giorni, pari al periodo intercorrente tra il 12 maggio ed il 30 maggio 2020.

Deve rilevarsi, tuttavia, che la violazione di legge in cui è incorso il Tribunale del riesame non inficia la validità della decisione in quanto, pur tenendo conto dell'ulteriore periodo da computarsi, il termine complessivo di durata della misura non è ugualmente decorso.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q.14.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso,: udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per. Ojee•-•12/101-.0"-,..-t 9-v‘t•..),• udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto dell'istanza volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare in atto per intervenuto decorso del termine di fase, pari a complessivi un anno e sei mesi, previsto dall'art. 303, comma 1, lett.b), n. 3 cod. proc. pen. Il Tribunale giungeva a tale conclusione ritenendo che il termine di fase dovesse ritenersi sospeso nel periodo ricompreso tra il 9 aprile 2020 ed il 30 maggio 2020 per effetto del regime emergenziale dettato dall'art.83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18; venivano computati, inoltre, ultE:Tiori periodi di sospensione (dal 30 maggio 2020 al 13 maggio 2020) derivanti dal rinvio per legittimo impedimento delle parti e dei testi. 2. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce l'erroneità del calcolo e la mancata emissione dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare dall'udienza del 13 maggio 2021 fino al 9 settembre 2021, data della pronuncia della sentenza di condanna. Con riguardo alla disciplina emergenziale, inoltre, sostiene il ricorrente che la sospensione non doveva computarsi dal 9 aprile 2020 fino all'udienza del 30 maggio 2020, bensì dalla data dell'udienza del 30 aprile 2020, posto che solo in quel momento si era verificato l'effetto sospensivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il motivo di ricorso è stato meglio chiarito con la memoria depositata il 22 giugno 2022, con la quale il ricorrente evidenzia che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di scarcerazione evidenziando che «dal verbale di udienza del 27.05.2021 si tiene conto dell'impossibilità del difensore istante per la data del 15.07.2021 in cui si intendeva rinviare per la discussione, ritenuto. ..l'istanza di rinvio del difensore ha determinato come per legge la sospensione dei termini custodiali». Il ricorrente, pertanto, sembra dedurre l'illegittimità della sospensione dei termini in assenza di un'espressa pronuncia in tal senso. Pur con tale precisazione, la doglianza è infondata posto che, sulla base delle chiare indicazioni contenute nel provvedimento impugnato, è agevole concludere che il Tribunale del riesame non ha ritenuto affatto che in concomitanza di tali udienze vi siano state cause di sospensione, tant'è che è sl:ato integralmente computato, ai fini della determinazione del termine massimo, l'intervallo temporale tra l'udienza del 13 maggio 2021 e quella del 9 settembre 2021, nella quale veniva pronunciata la sentenza di condanna. 3. Alla luce di quanto detto e salvo quando si preciserà in seguito, il calcolo del termine di fase è stato ricostruito nell'ordinanza impugnata come segue:dal 30 luglio 2019 (data dell'arresto) al 9 marzo 2020 (inizio sospensione termini per emergenza Covid) 7 mesi e 9 giorni; dal 9 marzo 2020 al 30 maggio 2020, termini sospesi per l'emergenza covid; dal 30 maggio 2020 al 26 novembre 2020, 5 mesi e 27 giorni; dal 26 novembre 2020 al 13 maggio 2021, termini sospesi per impedimenti vari; dal 13 maggio all'8 settembre 2021, 3 mesi e 27 giorni. Orbene, sulla base di quanto detto, nell'ordinanza impugnata si è ritenuto decorso il complessivo periodo di 1 anno, 5 mesi e 3 giorni [7 mesi e 9 giorni + 5 mesi e 27 giorni + 3 mesi e 27 giorni= 17 mesi + 3 giorni = 1 anno, 5 mesi e 3 giorni]. 4. Sostiene il ricorrente che tale computo sarebbe errato, in quanto la sospensione "covid" doveva essere computata non già dall'inizio del periodo emergenziale (9 marzo 2020), bensì dall'udienza fissata per il :30 aprile e rinviata in ottemperanza alla disciplina emergenziale. Ove si fosse eseguito il calcolo così come dedotto in ricorso, la sospensione dettata dalla disciplina "covid" dovrebbe essere limitata al periodo tra il 30 aprile ed il 30 magio 2020 (1 mese), il che comporterebbe il superamento del termine complessivo di 1 anno e 6 mesi. La tesi non è condivisibile, dovendosi applicare il principio affermato dalle Sezioni unite secondo cui per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'il. maggio 2020) si applica per intero la sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni (Sez.U, n. 5292 26/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280432-03). Il principio, sia pur affermato con riguardo alla sospensione della prescrizione, opera anche in relazione alla sospensione dei termini di durata delle misure cautelari, posto che l'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n.18, detta una disciplina unitaria. 5. Salvo restando quanto sopra affermato, occorre precisare che il Tribunale del riesame è incorso in errore nell'applicare la sospensione del termine dal 9 marzo 2020 fino al 30 maggio 2020 (data in cui si è tenuta udienza). La sospensione dei termini, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Si tratta del cosiddetto "secondo periodo emergenziale" che iniziava a decorrere dal 12 maggio 2020 e che vedeva la possibilità di una diversa graduazione dell'attività giurisdizionali che potevano o meno essere svolte. Applicando tale regola al caso di specie, ne consegue che la sospensione "covid" va limitata al periodo 9 marzo-11 maggio 2020, pari a complessivi 64 giorni, in luogo del maggior periodo computato dal Tribunale del riesame fino al 30 maggio 2020. Ne consegue che il termine di durata della custodia cautelare va aumentato di ulteriori 18 giorni, pari al periodo intercorrente tra il 12 maggio ed il 30 maggio 2020. Deve rilevarsi, tuttavia, che la violazione di legge in cui è incorso il Tribunale del riesame non inficia la validità della decisione in quanto, pur tenendo conto dell'ulteriore periodo da computarsi, il termine complessivo di durata della misura non è ugualmente decorso. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q.14. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
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