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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 33024/2025

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iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17616-2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimato - avverso il [OSCURATO:PERSONA] d e l [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 / 11 /202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. L’Agenzia delle entrate ha proposto opposizione avverso lo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedendo di esservi ammessa, in via privilegiata a norma dell’art. 2752 e 2776 c.c., per la somma complessiva di €. 3.435.766,83 per imposte, interessi e sanzioni.

1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, hasolo in parte accolto l ’ opposizione proposta, ammettendo l ’ opponente al Ric. 2023n. 17616- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 passivo del fallimento per l’importo di €. 2.834.159,41, in via privilegiata, e per l ’ importo di €. 323.118,73 , in via chirografaria.

1.3. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che: -“le istanze di ammissione da parte dell’Agenzia delle entrate fondate su comunicazioni irregolarità ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 ovvero art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 sono ammissibili essendo fondate sulla dichiarazione del contribuente”; - il curatore non ha sollevato contestazioni “ in ordine alla spettanza degli importi richiesti, né in ordine alla loro quantificazione”, per cui “l’importo in linea capitale va ammesso per gli importi indicati negli avvisi di liquidazione per complessivi euro 803.422,33 in via privilegiata”; -“le sanzioni trovano il loro presupposto nella violazione dell’obbligo di pagamento dell’importo dovuto da parte dell’imprenditore in bonis e …sono … legittimamente richieste nella misura massima ” , per cui devono essere ammessi “ gli importi richiesti ” a tale titolo “ per complessivi euro 241.107,06 in via privilegiata”; ha ritenuto che: - “ il privilegio generale sui beni mobili del debitore riconosciuto ai crediti per imposte o tributi e relativi accessori si estende … anche al credito per interessi, ma solo nei limiti di quelli dovuti per l’anno in corso alla data di apertura della procedura concorsuale e per l’anno anteriore”; - “ la mancata puntuale indicazione dei criteri di calcolo seguiti per la determinazione degli importi richiesti al rango privilegiato contrasta”, tuttavia, “con gli oneri di puntuale allegazione di petitum e causa petendi di cui all’art. 93 l.f.”; - “ gli interessi ”, pertanto, dovevanoessere “ integralmente ammessi ” al passivo , ma“al rango chirografario per l’importo di euro 62.219,63”; - quanto, infine, agli importi richiesti con l’avviso di accertamento e l’intimazione di pagamento, l’opponente doveva essere Ric. 2023n. 17616- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 ammessa per l’“importo richiesto come da domanda”, ad “eccezione degli interessi in relazione a cui difetta -come innanzi indicato -l’ indicazione puntuale del conteggio ex art. 2749 cc ”.

1.4. L’Agenzia delle entrate, con ricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto, per quattro motiv i , la cassazione del decreto.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo la ricorrent e , lamentando la violazione degli artt. 55 e 93 l.fall. , in relazione all ’ art. 360 , comma 1,n. 3 , c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ammesso il credito agliinteressi, per la somma complessiva di €. 323.118,73, in collocazione chirografaria e non privilegiata,sul rilievo che l’Agenzia istante, in violazione degli oneri di puntuale allegazione di petitum e causa petendi previsti dall ’ art. 93 l.fall., non aveva puntualmente indicato i criteri di calcolo seguiti per la determinazione degli importi richiesti al rango privilegiato, omettendo, tuttavia, di considerare che: - l a domanda di ammissione al passivo proposta dall’Agenzia conteneva, in realtà, la chiara indicazione dei riferimenti normativi utili alla quantificazione degli interessi derivanti dai crediti azionati edei criteri per il relativo calcolo; -l’art. 2749 c.c., del resto, prevede l’ammissione al rango privilegiato degli interessi dovuti per l’anno in corso alla data di apertura della procedura concorsuale e per l’anno anteriore, senza richie dere l ’ indicazione dei criteri di calcolo.

2.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 54 l.fall. e 2749 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale sembra aver escluso Ric. 2023n. 17616- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 dallo stato passivo il credito agli interessi afferenti gli importi richiesti con l’avviso di accertamento e l’intimazione di pagamento in ragione della mancanza di una indicazione puntuale del “conteggio ex art. 2749 cc ”, senza , per contro, considerare che la mancanza di una puntuale indicazione del conteggio degli interessi necessaria all’ammissione degli stessi in via privilegiata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2749 c.c. non avrebbe potuto in alcun modo determinare la mancata ammissione degli interessi, ma , al più, come espressamente disposto per gli interessi relativi alle comunicazioni di irregolarità, l’ammissione degli stessi in via chirografaria.

2.3. Il primo motiv o è fondato , con assorbimento del secondo.

2.4. Il privilegio accordato al credito si estende, a norma dell’art. 2749 c.c., a gli interessi maturati su llo stesso, limitatamente, però, a quelli dovuti (al tasso convenzionale eventualmente pattuito) per l’anno in corso alla data del pignoramento e per l ’ anno precedente nonché, ma solo nella misura legale, agliinteressi successivi.

2.5. In materia fallimentare, l’estensione del diritto di prelazione agli interessi è, peraltro, disciplinata specificamente dall’art. 54, comma 3°, l.fall., il quale richiama, tra gli altri, l’art.2749 c.c. , equiparando la dichiarazione di fallimento all ’ atto di pignoramento, con la precisazione che, per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi nel corso della procedura cessa alla data dideposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto, anche se parzialmente.

2.6. Il testo attuale di tale disposizione, introdotto dall’art. 50 del d.lgs. n. 5/2006, riproduce, nellasostanza, quello precedentemente in vigore, così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 162/2001, che aveva dichiarato Ric. 2023n. 17616- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 3°, l.fall., nella parte in cui non richiamava, ai fini dell’estensione del diritto di prelazione agliinteressi, l’art. 2749 c.c..

2.7. Questa Corte ha, peraltro, precisato, in riferimento tanto ai crediti ipotecari quanto a quelli privilegiati, che il trattamento preferenziale accordato dalla legge agli accessori del credito non escludela necessità, ai fini della loro ammissione al passivo e del riconoscimento (nei limiti esposti) del privilegio spettante al credito principiale, di una specifica domanda da parte del creditoredi ammissione al passivo, la quale, pertanto, dev’essere propostasia per il riconoscimento del privilegio che assiste il credito principale, a mezzo della non equivoca deduzione del relativo titolo (cfr. Cass. n. 2287 del 2024), sia per l’ammissione del credito accessorio agli interessi sul credito principale (cfr. Cass. n. 6642 del 2006 ; Cass. n. 21459 del 2017): ai fini della quale, tuttavia, se non è sufficiente, onde conseguire l’ammissione del credito agli interessi con il privilegio riconosciuto dalla legge al credito principale, la mera indicazione nella domanda di ammissione al passivo dell’importo complessivamente dovuto a tale titolo, ancorché distinto da quello relativo alla sorte capitale (Cass. n. 21459 del 2017, che ha confermato il provvedimento di ammissione al passivo in via chirografaria del relativo credito per interessi), deve , nondimeno, escludersi chel’istante, per ottenere l’invocato titolo di prelazioneal credito per gli interessi, debba provvedere, nella domanda di ammissione, anche alla “puntuale indicazione dei criteri di calcolo seguiti per la determinazione degli importi richiesti al rango privilegiato” ( come ha invece pretes o il tribunale).

2.8. Deve, infatti, ritenersi sufficiente che il creditore abbia dedotto nella domanda di ammissione e dimostrato nel Ric. 2023n. 17616- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 giudizio di verificazione il relativo fatto costitutivo, vale a dire “la data di scadenza del credito” (principale) e “il tasso applicabile” (Cass. n. 21459 del 2017), come ha fatto (evidentemente con successo) l’Agenzia opponente (tant’è che il credito agli interessi dalla stessa azionato è stato ammesso allo stato passivo, sia purein chirografo).

2.9. Spetta, per contro, al giudice delegato (o, in sede di opposizione allo stato passivo, al tribunale) l ’accertamento se, in forza delle prove fornite in giudizio dalle parti ovvero di quelle esperibili d’ufficio (c ompresa la consulenza tecnica d ’ ufficio ), siano stati o meno dimostrati gli elementi di fatto(e cioè la “data di decorrenza degli interessi su ciascun importo capitale” e i “tassi applicabili nell’anno in corso alla data del fallimento e nell’anno precedente”) necessari alla determinazione , nella misura e nel tempo previsti dall’art. 2749 c.c., dell’estensione del privilegio (Cass. n. 27528 del 2024, in motiv.), a meno che (come suggerito da Cass. n. 27528 del 2024, in motiv.) “l’indicazione dei saggi di interesse … in ragione del periodo di tempo preso in considerazione ai fini della quantificazione degli interessi” non sia già compresa (al pari, peraltro, della relativa decorrenza) nella “ base giuridica che giustifica la relativa obbligazione” (come nel caso dei crediti tributari), vale a dire nella normativa legislativa (o in quella ivi richiamata) che, disciplinando l’obbligazione principale, regola anche la decorrenza dei relativi interessi e i tassi applicabili agli stessi, ed è, come tale, conosciuta dal giudice in forza del principio iura novit curia.

2.10. Ildecreto impugnato ha violato gli esposti principi: nella parte in cui, dopo aver rilevato che l’opponente non aveva provveduto a specificare i “criteri di calcolo seguiti per la determinazione degli importi richiesti al rango privilegiato”, e Ric. 2023n. 17616- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 cioè “di quelli dovuti per l ’ anno in corso alla data di apertura della procedura concorsuale e per l’anno anteriore”, ha, in forza di tale mero deficitdeduttivo, negato l’ammissione al passivo del credito agli interessi nella collocazione privilegiata così come prevista dall’art. 2749 c.c., omettendo, per contro, di verificare, come invece avrebbe dovuto, se, in ragione delle prove raccolte o disponibili, era emersa in giudizio (anche in ragione del credito al capitale già riconosciuto e della normativa che lo disciplina) la provadella “data di decorrenza degli interessi su ciascun importo capitale” e dei “tassi applicabili nell’anno in corso alla data del fallimento e nell’anno precedente”.

2.11. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 93 e 95 l.fall. e degli artt. 2752, 2759 e 2778 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunalenon ha ammesso allo stato passivo in collocazione privilegiata il credito per le “imposte relative all’atto di intimazione n.

TYSIPAU00157/2021 (anno di imposta 2014)”, per l’ammontare complessivo di €. 278.488,69, senza, tuttavia, considerare cheil credito relativo alle indicate imposte era stato espressamente oggetto della domanda di ammissione al passivo e che tale pretesa, anche ai sensi degli artt. 2752, 2759 e 2778 c.c., avrebbe dovuto essere ammessa in collocazione privilegiata.

2.12. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale non ha ammesso allo stato passivo in collocazione privilegiata il credito per le “imposte relative all’atto di intimazione n.

TYSIPAU00157/2021 (anno di imposta 2014)”, per l’ammontare complessivo di €. 278.488,69, Ric. 2023n. 17616- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 senza chiarire in alcun modo le ragioni della mancata ammissione di tale credito.

2.13. Il terzo motivo è fondato, con assorbimento del quarto.

2.14. Non risulta, invero, che ladomanda di ammissione al passivo del credito relativo alle “imposte relative all’atto di intimazione n.

TYSIPAU00157/2021 (anno di imposta 2014)”, per l’ammontare complessivo di €. 278.488,69, sia stata oggetto di esame da parte del tribunale, né che lo stesso si sia (anche solo implicitamente) pronunciato sulla stessa, con il suo accoglimento oppure il suo rigetto in tutto o in parte.

2.15. Il decreto impugnato, in effetti, dà espressamente atto che: - l’Agenz ia delle entrate aveva chiesto di essere ammessaal passivo, in collocazione privilegiata, per la somma complessiva di €. 3.435.766,83, per imposte, interessi e sanzioni; - i l tribunale, invece, con il decreto in epigrafe, ha ammesso l’opponente al passivo del fallimento (solo) per l’importo di €. 2.834.159,41, in collocazione privilegiata, e per l’importo di €. 323.118,73, in collocazionechirografaria.

2.16. Non risulta, tuttavia, alcuna pronuncia (neppure implicita) da parte del tribunale, come invece avrebbe dovuto, sulla domanda di ammissione che l’Agenzia aveva proposto in relazione alcredito per “ imposte relative all’atto di intimazione n.

TYSIPAU00157/2021 (anno di imposta 2014)”, per l’ammontare complessivo di €. 278.488,69: pari, non a caso, alla differenza tra l’importo complessivamente richiesto di €. 3.435.766,83 e quell i espressamente ammess i di €. 2.834.159,41 e di €. 323.118,73.

Il ricorso dev’essere, nei termini esposti, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un Ric. 2023n. 17616- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 nuovo esame, al tribunale di Catania, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione ai motivi a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17616-2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimato - avverso il [OSCURATO:PERSONA] d e l [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 / 11 /202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. L’Agenzia delle entrate ha proposto opposizione avverso lo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedendo di esservi ammessa, in via privilegiata a norma dell’art. 2752 e 2776 c.c., per la somma complessiva di €. 3.435.766,83 per imposte, interessi e sanzioni. 1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, hasolo in parte accolto l ’ opposizione proposta, ammettendo l ’ opponente al Ric. 2023n. 17616- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 passivo del fallimento per l’importo di €. 2.834.159,41, in via privilegiata, e per l ’ importo di €. 323.118,73 , in via chirografaria. 1.3. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che: -“le istanze di ammissione da parte dell’Agenzia delle entrate fondate su comunicazioni irregolarità ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 ovvero art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 sono ammissibili essendo fondate sulla dichiarazione del contribuente”; - il curatore non ha sollevato contestazioni “ in ordine alla spettanza degli importi richiesti, né in ordine alla loro quantificazione”, per cui “l’importo in linea capitale va ammesso per gli importi indicati negli avvisi di liquidazione per complessivi euro 803.422,33 in via privilegiata”; -“le sanzioni trovano il loro presupposto nella violazione dell’obbligo di pagamento dell’importo dovuto da parte dell’imprenditore in bonis e …sono … legittimamente richieste nella misura massima ” , per cui devono essere ammessi “ gli importi richiesti ” a tale titolo “ per complessivi euro 241.107,06 in via privilegiata”; ha ritenuto che: - “ il privilegio generale sui beni mobili del debitore riconosciuto ai crediti per imposte o tributi e relativi accessori si estende … anche al credito per interessi, ma solo nei limiti di quelli dovuti per l’anno in corso alla data di apertura della procedura concorsuale e per l’anno anteriore”; - “ la mancata puntuale indicazione dei criteri di calcolo seguiti per la determinazione degli importi richiesti al rango privilegiato contrasta”, tuttavia, “con gli oneri di puntuale allegazione di petitum e causa petendi di cui all’art. 93 l.f.”; - “ gli interessi ”, pertanto, dovevanoessere “ integralmente ammessi ” al passivo , ma“al rango chirografario per l’importo di euro 62.219,63”; - quanto, infine, agli importi richiesti con l’avviso di accertamento e l’intimazione di pagamento, l’opponente doveva essere Ric. 2023n. 17616- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 ammessa per l’“importo richiesto come da domanda”, ad “eccezione degli interessi in relazione a cui difetta -come innanzi indicato -l’ indicazione puntuale del conteggio ex art. 2749 cc ”. 1.4. L’Agenzia delle entrate, con ricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto, per quattro motiv i , la cassazione del decreto. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo la ricorrent e , lamentando la violazione degli artt. 55 e 93 l.fall. , in relazione all ’ art. 360 , comma 1,n. 3 , c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ammesso il credito agliinteressi, per la somma complessiva di €. 323.118,73, in collocazione chirografaria e non privilegiata,sul rilievo che l’Agenzia istante, in violazione degli oneri di puntuale allegazione di petitum e causa petendi previsti dall ’ art. 93 l.fall., non aveva puntualmente indicato i criteri di calcolo seguiti per la determinazione degli importi richiesti al rango privilegiato, omettendo, tuttavia, di considerare che: - l a domanda di ammissione al passivo proposta dall’Agenzia conteneva, in realtà, la chiara indicazione dei riferimenti normativi utili alla quantificazione degli interessi derivanti dai crediti azionati edei criteri per il relativo calcolo; -l’art. 2749 c.c., del resto, prevede l’ammissione al rango privilegiato degli interessi dovuti per l’anno in corso alla data di apertura della procedura concorsuale e per l’anno anteriore, senza richie dere l ’ indicazione dei criteri di calcolo. 2.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 54 l.fall. e 2749 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale sembra aver escluso Ric. 2023n. 17616- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 dallo stato passivo il credito agli interessi afferenti gli importi richiesti con l’avviso di accertamento e l’intimazione di pagamento in ragione della mancanza di una indicazione puntuale del “conteggio ex art. 2749 cc ”, senza , per contro, considerare che la mancanza di una puntuale indicazione del conteggio degli interessi necessaria all’ammissione degli stessi in via privilegiata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2749 c.c. non avrebbe potuto in alcun modo determinare la mancata ammissione degli interessi, ma , al più, come espressamente disposto per gli interessi relativi alle comunicazioni di irregolarità, l’ammissione degli stessi in via chirografaria. 2.3. Il primo motiv o è fondato , con assorbimento del secondo. 2.4. Il privilegio accordato al credito si estende, a norma dell’art. 2749 c.c., a gli interessi maturati su llo stesso, limitatamente, però, a quelli dovuti (al tasso convenzionale eventualmente pattuito) per l’anno in corso alla data del pignoramento e per l ’ anno precedente nonché, ma solo nella misura legale, agliinteressi successivi. 2.5. In materia fallimentare, l’estensione del diritto di prelazione agli interessi è, peraltro, disciplinata specificamente dall’art. 54, comma 3°, l.fall., il quale richiama, tra gli altri, l’art.2749 c.c. , equiparando la dichiarazione di fallimento all ’ atto di pignoramento, con la precisazione che, per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi nel corso della procedura cessa alla data dideposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto, anche se parzialmente. 2.6. Il testo attuale di tale disposizione, introdotto dall’art. 50 del d.lgs. n. 5/2006, riproduce, nellasostanza, quello precedentemente in vigore, così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 162/2001, che aveva dichiarato Ric. 2023n. 17616- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 3°, l.fall., nella parte in cui non richiamava, ai fini dell’estensione del diritto di prelazione agliinteressi, l’art. 2749 c.c.. 2.7. Questa Corte ha, peraltro, precisato, in riferimento tanto ai crediti ipotecari quanto a quelli privilegiati, che il trattamento preferenziale accordato dalla legge agli accessori del credito non escludela necessità, ai fini della loro ammissione al passivo e del riconoscimento (nei limiti esposti) del privilegio spettante al credito principiale, di una specifica domanda da parte del creditoredi ammissione al passivo, la quale, pertanto, dev’essere propostasia per il riconoscimento del privilegio che assiste il credito principale, a mezzo della non equivoca deduzione del relativo titolo (cfr. Cass. n. 2287 del 2024), sia per l’ammissione del credito accessorio agli interessi sul credito principale (cfr. Cass. n. 6642 del 2006 ; Cass. n. 21459 del 2017): ai fini della quale, tuttavia, se non è sufficiente, onde conseguire l’ammissione del credito agli interessi con il privilegio riconosciuto dalla legge al credito principale, la mera indicazione nella domanda di ammissione al passivo dell’importo complessivamente dovuto a tale titolo, ancorché distinto da quello relativo alla sorte capitale (Cass. n. 21459 del 2017, che ha confermato il provvedimento di ammissione al passivo in via chirografaria del relativo credito per interessi), deve , nondimeno, escludersi chel’istante, per ottenere l’invocato titolo di prelazioneal credito per gli interessi, debba provvedere, nella domanda di ammissione, anche alla “puntuale indicazione dei criteri di calcolo seguiti per la determinazione degli importi richiesti al rango privilegiato” ( come ha invece pretes o il tribunale). 2.8. Deve, infatti, ritenersi sufficiente che il creditore abbia dedotto nella domanda di ammissione e dimostrato nel Ric. 2023n. 17616- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 giudizio di verificazione il relativo fatto costitutivo, vale a dire “la data di scadenza del credito” (principale) e “il tasso applicabile” (Cass. n. 21459 del 2017), come ha fatto (evidentemente con successo) l’Agenzia opponente (tant’è che il credito agli interessi dalla stessa azionato è stato ammesso allo stato passivo, sia purein chirografo). 2.9. Spetta, per contro, al giudice delegato (o, in sede di opposizione allo stato passivo, al tribunale) l ’accertamento se, in forza delle prove fornite in giudizio dalle parti ovvero di quelle esperibili d’ufficio (c ompresa la consulenza tecnica d ’ ufficio ), siano stati o meno dimostrati gli elementi di fatto(e cioè la “data di decorrenza degli interessi su ciascun importo capitale” e i “tassi applicabili nell’anno in corso alla data del fallimento e nell’anno precedente”) necessari alla determinazione , nella misura e nel tempo previsti dall’art. 2749 c.c., dell’estensione del privilegio (Cass. n. 27528 del 2024, in motiv.), a meno che (come suggerito da Cass. n. 27528 del 2024, in motiv.) “l’indicazione dei saggi di interesse … in ragione del periodo di tempo preso in considerazione ai fini della quantificazione degli interessi” non sia già compresa (al pari, peraltro, della relativa decorrenza) nella “ base giuridica che giustifica la relativa obbligazione” (come nel caso dei crediti tributari), vale a dire nella normativa legislativa (o in quella ivi richiamata) che, disciplinando l’obbligazione principale, regola anche la decorrenza dei relativi interessi e i tassi applicabili agli stessi, ed è, come tale, conosciuta dal giudice in forza del principio iura novit curia. 2.10. Ildecreto impugnato ha violato gli esposti principi: nella parte in cui, dopo aver rilevato che l’opponente non aveva provveduto a specificare i “criteri di calcolo seguiti per la determinazione degli importi richiesti al rango privilegiato”, e Ric. 2023n. 17616- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 cioè “di quelli dovuti per l ’ anno in corso alla data di apertura della procedura concorsuale e per l’anno anteriore”, ha, in forza di tale mero deficitdeduttivo, negato l’ammissione al passivo del credito agli interessi nella collocazione privilegiata così come prevista dall’art. 2749 c.c., omettendo, per contro, di verificare, come invece avrebbe dovuto, se, in ragione delle prove raccolte o disponibili, era emersa in giudizio (anche in ragione del credito al capitale già riconosciuto e della normativa che lo disciplina) la provadella “data di decorrenza degli interessi su ciascun importo capitale” e dei “tassi applicabili nell’anno in corso alla data del fallimento e nell’anno precedente”. 2.11. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 93 e 95 l.fall. e degli artt. 2752, 2759 e 2778 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunalenon ha ammesso allo stato passivo in collocazione privilegiata il credito per le “imposte relative all’atto di intimazione n. TYSIPAU00157/2021 (anno di imposta 2014)”, per l’ammontare complessivo di €. 278.488,69, senza, tuttavia, considerare cheil credito relativo alle indicate imposte era stato espressamente oggetto della domanda di ammissione al passivo e che tale pretesa, anche ai sensi degli artt. 2752, 2759 e 2778 c.c., avrebbe dovuto essere ammessa in collocazione privilegiata. 2.12. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale non ha ammesso allo stato passivo in collocazione privilegiata il credito per le “imposte relative all’atto di intimazione n. TYSIPAU00157/2021 (anno di imposta 2014)”, per l’ammontare complessivo di €. 278.488,69, Ric. 2023n. 17616- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 senza chiarire in alcun modo le ragioni della mancata ammissione di tale credito. 2.13. Il terzo motivo è fondato, con assorbimento del quarto. 2.14. Non risulta, invero, che ladomanda di ammissione al passivo del credito relativo alle “imposte relative all’atto di intimazione n. TYSIPAU00157/2021 (anno di imposta 2014)”, per l’ammontare complessivo di €. 278.488,69, sia stata oggetto di esame da parte del tribunale, né che lo stesso si sia (anche solo implicitamente) pronunciato sulla stessa, con il suo accoglimento oppure il suo rigetto in tutto o in parte. 2.15. Il decreto impugnato, in effetti, dà espressamente atto che: - l’Agenz ia delle entrate aveva chiesto di essere ammessaal passivo, in collocazione privilegiata, per la somma complessiva di €. 3.435.766,83, per imposte, interessi e sanzioni; - i l tribunale, invece, con il decreto in epigrafe, ha ammesso l’opponente al passivo del fallimento (solo) per l’importo di €. 2.834.159,41, in collocazione privilegiata, e per l’importo di €. 323.118,73, in collocazionechirografaria. 2.16. Non risulta, tuttavia, alcuna pronuncia (neppure implicita) da parte del tribunale, come invece avrebbe dovuto, sulla domanda di ammissione che l’Agenzia aveva proposto in relazione alcredito per “ imposte relative all’atto di intimazione n. TYSIPAU00157/2021 (anno di imposta 2014)”, per l’ammontare complessivo di €. 278.488,69: pari, non a caso, alla differenza tra l’importo complessivamente richiesto di €. 3.435.766,83 e quell i espressamente ammess i di €. 2.834.159,41 e di €. 323.118,73. Il ricorso dev’essere, nei termini esposti, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un Ric. 2023n. 17616- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 nuovo esame, al tribunale di Catania, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione ai motivi a
Decreto Cassazione n. 33024/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris