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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2024

Cassazione n. 13412/2026

Testo disponibile della fonte

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rigetto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Addea, che ha illustrato i motivi e ne ha chiestol’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione dellocale Tribunale che, in data 11/03/2024, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delittodi estorsione continuata condannandolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e con il vincolo della continuazione, alla pena di anni tre, mesi dieci di reclusione edeuro mille di multa nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.2.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Addea,deducendo i motivi di seguito enunciati nei termini strettamente necessari per la motivazione, aisensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione dell’art. 629 cod. pen. con riguardo all’impossibilità di configurare il delittodi estorsione prima dell’assunzione lavorativa in difetto di un diritto in tal senso.

Mancanza dellacondotta minacciosa e dell’altrui danno.Il difensore, premesso che all’imputato di ascrive quale dipendente della società MPMoperante presso lo stabilimento Esselunga, di aver imposto alle parti civili la corresponsione disomme di danaro al fine dell’assunzione presso la società per il tramite di agenzia interinale,sostiene che la Corte territoriale si è immotivatamente discostata dai princìpi enunziati dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui il reato è ravvisabile solo in relazione a un rapporto dilavoro già in atto e non quando il lavoratore sia posto di fronte all’alternativa di accettare unlavoro sottopagato o a condizioni deleterie, pena la perdita della possibilità di occupazione.

Nellaspecie, secondo il ricorrente, l’alternativa tra la perdita dell’opportunità di assunzione e ilpagamento della somma richiesta dell’imputato non consente di ricondurre i fatti nell’ipotesi diestorsione, mancando un diritto soggettivo all’assunzione.2.2.

Con riguardo all’addebito elevato al capo A), in relazione alla posizione della personaoffesa [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge con riguardo alla nozione di interruzione delrapporto lavorativo e all’integrazione del precetto penale da parte di norma extrapenale.2.2.1.

In particolare, con riguardo alla posizione dell’[OSCURATO:PERSONA], che avrebbe effettuato unadazione di euro mille in occasione della prima assunzione e ulteriori esborsi in corrispondenzadei vari rinnovi dell’originario contratto e della successiva riassunzione, il ricorrente assume chela Corte d’appello ha effettuato una ricostruzione delle causali dei versamenti difforme da quelladel primo giudice, legando l’esborso di euro 700,00 eseguito nel marzo 2018 alla primaassunzione dell’anno precedente (dicembre 2017) protrattasi per poche settimane, nonostantel’imputazione ascrivi la dazione in questione ad una riassunzione che presuppone la definitivachiusura del precedente rapporto, con la conseguenza che in entrambi i casi dovrebbe trovareapplicazione il già richiamato principio circa l’impossibilità di configurare il contestato delitto.

LaCorte di merito non ha spiegato le ragioni alla base della ricostruzione accreditata in sentenzache contrasta con la rubrica elevata a carico dell’imputato.2.2.2.

Con specifico riguardo ai versamenti effettuati dalla parte civile in corrispondenza deirinnovi contrattuali, il difensore deduce l’assenza di riscontri ai messaggi e ai contatti telefoniciintercorsi tra le parti e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle regole di inferenzacon conseguente violazione dell’art. 192 in relazione agli artt. 533 e 546 cod. proc. pen.

Inparticolare, la difesa sostiene che, dal controllo incrociato tra l’epoca della stipula dei rinnovi conl’agenzia interinale e i dati temporali dei contatti tra le parti, risulta che solo due contratti sudieci furono preceduti da un colloquio tra imputato e persona offesa, in una circostanza adiniziativa della stessa persona offesa, né la sentenza impugnata, nel disattendere la censura, hachiarito l’epoca e il tenore degli eventuali messaggi che riscontrerebbero la ricostruzione dellaparte civile, limitandosi ad affermare in maniera illogica la scarsa credibilità della tesi chevorrebbe gli incontri tra le parti avvenuti nella prima mattinata giustificati da esigenzeorganizzative del lavoro.

In conclusione, ad avviso del ricorrente, le dichiarazioni della personaoffesa risulterebbero inattendibili in quanto prive di coerenza intrinseca e sprovviste di riscontri.2.3.

Con riguardo al capo C) e alla posizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA],il difensore deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata valutazione dei contrattisottoscritti dalla parte civile che dimostrano l’assenza di ogni interruzione del rapporto di lavoro.2.3.1.

Il difensore evidenzia che nel capo C) si contesta all’imputato di aver interrotto ilrapporto di lavoro con la parte civile a sèguito della mancata corresponsione delle sommerichieste, con successiva riassunzione una volta che la stessa ebbe ad eseguire il versamentosebbene dalla documentazione versata in atti emerga l’assenza di ogni interruzione del rapportodi lavoro nel periodo maggio-novembre 2019.

Detto dato risulta trascurato da entrambi i giudicidi merito cui è sfuggita anche la contraddizione rappresentata dalla lettera di contestazione dellegale della parte civile che, all’atto della definitiva interruzione del rapporto, aveva chiesto algiudice del lavoro di accertare l’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro a tempoindeterminato.2.3.2.

Sempre con riferimento al capo C), il difensore lamenta ulteriormente il vizio dimotivazione in ordine alla credibilità della parte civile, all’assenza di riscontri e all’irrilevanza deicontatti tra le parti con riguardo ai rinnovi dei contratti a termine, in contrasto con gli artt. 192,533, 546 cod. proc. pen.

In particolare, il difensore sostiene che la Corte di merito non ha tenutoconto che la ricostruzione della parte civile risulta smentita dalla produzione documentaledell’imputato e dell’impossibilità di ritenerla riscontrata sulla scorta di contatti telefonici soventesuccessivi alla stipula o alla rinnovazione dei contratti.2.3.3.

Con riguardo al capo B) e alla posizione della parte civile Uddin, il difensore deducela manifesta illogicità della motivazione laddove attribuisce le somme consegnate all’imputatonell’anno 2018 alla richiesta di assunzione del fratello della stessa.

Segnala, in particolare, chel’Uddin era stato già assunto dalla società MPM a tempo indeterminato e avrebbe richiestol’intervento dell’imputato in favore del congiunto che però venne assunto solo nel settembre2018, pur a fronte di pagamenti iniziati nel febbraio precedente.2.4.

Con connesso motivo si deduce ulteriormente il vizio di motivazione circa le dazionioccorse in costanza del rapporto lavorativo e l’omessa motivazione sulla consegna delle sommecomprese tra i 50 e i 100 euro che sarebbero state corrisposte in occasione dei rinnovicontrattuali sebbene la sentenza impugnata imputi tutti i pagamenti all’assunzione del congiuntodell’Uddin.Sempre con riguardo al capo B), il difensore lamenta il vizio della motivazione con riguardoalla credibilità della parte civile, all’assenza di riscontri alle propalazioni della medesima eall’irrilevanza dei rapporti tra le parti.

Il difensore taccia di scarsa credibilità l’assunto di unpagamento anticipato di sette mesi rispetto all’assunzione propugnata, evidenziando l’assenzadi riscontri alla tesi d’accusa.2.5.

Violazione dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alle registrazionidepositate in data 25/07/2025, avendo la Corte d’Appello rigettato la richiesta di rinnovazioneistruttoria sull’assunto che si tratti di prove nella disponibilità dell’imputato da molti anni e,comunque, non rilevanti o decisive nonostante dalle stesse emerga la volontà delle parti civili diottenere soddisfazione per le condotte occorse in costanza del rapporto di lavoro con la MPM.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate che, oltre areiterare doglianze adeguatamente scrutinate e motivatamente disattese dalla Corte di merito,sollecitano una rilettura delle emergenze processuali preclusa in questa sede a fronte di unapparato argomentativo esente da manifeste illogicità e decisivi travisamenti dei materialiprobatori.2.

Deve in esordio chiarirsi che la asserita applicabilità ai fatti a giudizio della giurisprudenzadi questa Corte che esclude la configurabilità del delitto di estorsione laddove il datore di lavoro,parte contrattualmente forte, imponga all’aspirante dipendente condizioni contrattuali deteriori(Sez. 2, n. 6591 del 16/01/2024, Ferrara, Rv. 285934 – 01; Sez. 6, n. 6620 del 03/12/2021,dep. 2022, Giovinazzo, Rv. 282903 – 01) è già stata esclusa con corretti argomenti giuridici dalprimo giudice, che ha ampiamente esposto le ragioni (pag. 16 e segg.) che non consentono diassimilare le fattispecie scrutinate in sede di legittimità in relazione alle quali è stato formulatoil principio di diritto richiamato, limitato alla fase genetica del rapporto di lavoro, alle ipotesi agiudizio che hanno visto l’imputato, forte del suo ruolo di gestore di fatto del personale dellasocietà MBM S.p.A. impegnato nei servizi di pulizia presso l’Esselunga di Milano, condizionare lapossibilità di assunzione presso la società, attraverso l’agenzia interinale e successivamente invia diretta, alla corresponsione di somme di danaro sia in vista dell’instaurazione del rapporto dilavoro che nel corso del suo svolgimento sotto la minaccia della mancata rinnovazione deicontratti a termine.

Nella specie, l’imputato non aveva né le competenze nè alcuna espressadelega alla gestione del personale ma, in considerazione della lunga esperienza alle dipendenzedella società, aveva acquisito un potere di fatto nell’orientare le assunzioni anche attraverso leagenzie di somministrazione del personale, potere che spendeva nei confronti di chi, in stato dibisogno, chiedeva l’accesso al lavoro, condizionandone il positivo esercizio alla corresponsionereiterata di somme di danaro.

In siffatto contesto, caratterizzato da condotte poste in essere dasoggetto non qualificabile come datore di lavoro, finalizzate allo sfruttamento della condizione dimarginalità di stranieri extracomunitari, risultano integrati tutti gli elementi costitutivi del delittoex art. 629 cod. pen. derivando dallo strutturale squilibrio delle posizioni dell’imputato edell’aspirante lavoratore in condizioni di necessità l’efficacia coercitiva della richiesta di danaroper garantire l’accesso, pur precario, al lavoro ed atteggiandosi le istanze del prevenuto qualestrumento antigiuridico con connotazioni lesive della libera determinazione delle vittime,risultando per l’effetto ravvisabili anche i connessi elementi costitutivi dell’ingiusto profittodell’agente e del danno per le persone offese, costrette a illecite prestazioni di danaro.3.

Non hanno, dunque, pregio le censure difensive che deducono l’irrilevanza penale dellecondotte del ricorrente consistite nelle richieste di danaro alle persone offese per procurarnel’assunzione presso la MBM con qualsivoglia tipologia di contratto.Quanto agli esborsi richiesti alle vittime in costanza dei rapporti di lavoro per garantirsenela prosecuzione, questa Corte ha affermato il principio meritevole di continuità per cui integra ildelitto di estorsione la condotta di chi, avendo la possibilità di intervenire sul rinnovo dei contrattia termine dei dipendenti di una cooperativa, per costringere questi ultimi a versargli somme didenaro illegittimamente richieste, minacci di interferire negativamente sulla decisione dirinnovare tali contratti o di trasformarli in contratti a tempo indeterminato, senza che ciò trovialcuna giustificazione sul piano delle scelte aziendali (Sez. 2, n. 11123 del 18/01/2024, Amideo,Rv. 286160 – 02).

Neppure la difesa dubita dell’idoneità di simili condotte ad integrare il delittocontestato sebbene diffusamente argomenti, con non consentite incursioni nel merito, circa lascarsa attendibilità delle parti civili, sull’assenza di riscontri alle loro dichiarazioni, sulla scarsasignificatività rispetto alle esigenze di corroborazione dei contatti telefonici intercorsi tra le parti.3.1.

Premesso che l’imputazione non postula una necessaria correlazione temporale tra iversamenti delle persone offese e i rinnovi contrattuali ma un qualificato collegamento causaletra le richieste di danaro dell’imputato e la minaccia di agire per impedire il rinnovo dei contrattia termine, l’attendibilità delle parti civili è stata oggetto di analitico scrutinio fin dal primo grado,avendo il Tribunale dato conto con motivazione esauriente e logica della coerenza, precisione elinearità delle dichiarazioni rese dalle vittime delle condotte estorsive, chiarendo in relazione alcapo A) (pag. 15) le ragioni per cui le difformità dichiarative del Rahman in ordine agli importiconsegnati, da ascrivere alle difficoltà linguistiche della persona offesa e al lungo periodo ditempo trascorso dai fatti, non hanno attitudine a revocarne in dubbio l’affidabilità.

La Corte dimerito ha ribadito siffatta valutazione in esito alla puntuale confutazione delle doglianze difensivearticolate per ciascun addebito, richiamando gli elementi di corroborazione emergenti dai contattitelefonici e dalla messaggistica intercorsa tra le parti e precisando in relazione alla “interruzione”del rapporto di lavoro concernente la posizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che il medesimo nelledichiarazioni dibattimentali ha fatto riferimento ad una sospensione di fatto del rapporto,comunicatagli telefonicamente dall’imputato che l’aveva invitato a restare a casa una settimanaadducendo la carenza di lavoro, richiamandolo in servizio dopo il versamento della sommarichiesta.

Si tratta, con tutta evidenza, di un accadimento che, costituendo illecitaestrinsecazione di un potere di fatto del prevenuto, indipendente dalle formali dinamicheaziendali, non trova smentita nelle deduzioni difensive relative alla apparente continuità delrapporto contrattuale nel periodo in contestazione né tantomeno nelle azioni promosse dallaparte civile dinanzi al giudice del lavoro tese al riconoscimento di un continuativo rapporto dilavoro subordinato.3.2.

Con riguardo al capo B), la Corte territoriale ha evaso il gravame difensivo con adeguatamotivazione evidenziando con riguardo alle dazioni effettuate nel 2018 che le dichiarazioni dellapersona offesa Uddin trovano riscontro nella messaggistica acquisita in atti, dalla quale si traeconferma circa l’entità degli esborsi effettuati in favore dell’imputato, il tempo e i luoghi dellaconsegna (pag. 10).4.

Inammissibile per manifesta infondatezza s’appalesa anche la conclusiva censura checoncerne la mancata rinnovazione istruttoria, avendo la Corte territoriale disatteso l’istanzadifensiva segnalando che i messaggi whatsapp di cui si chiedeva l’acquisizione erano nelladisponibilità dell’imputato da anni ed avevano ad oggetto circostanze prive di rilievo ai finidell’accertamento dei fatti a giudizio, valutazione insuscettibile di censura in quantoadeguatamente giustificata in linea con le coordinate ermeneutiche dell’istituto enunziate dallagiurisprudenza di legittimità.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniariaprecisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 18 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rigetto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Addea, che ha illustrato i motivi e ne ha chiestol’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione dellocale Tribunale che, in data 11/03/2024, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delittodi estorsione continuata condannandolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e con il vincolo della continuazione, alla pena di anni tre, mesi dieci di reclusione edeuro mille di multa nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Addea,deducendo i motivi di seguito enunciati nei termini strettamente necessari per la motivazione, aisensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione dell’art. 629 cod. pen. con riguardo all’impossibilità di configurare il delittodi estorsione prima dell’assunzione lavorativa in difetto di un diritto in tal senso. Mancanza dellacondotta minacciosa e dell’altrui danno.Il difensore, premesso che all’imputato di ascrive quale dipendente della società MPMoperante presso lo stabilimento Esselunga, di aver imposto alle parti civili la corresponsione disomme di danaro al fine dell’assunzione presso la società per il tramite di agenzia interinale,sostiene che la Corte territoriale si è immotivatamente discostata dai princìpi enunziati dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui il reato è ravvisabile solo in relazione a un rapporto dilavoro già in atto e non quando il lavoratore sia posto di fronte all’alternativa di accettare unlavoro sottopagato o a condizioni deleterie, pena la perdita della possibilità di occupazione. Nellaspecie, secondo il ricorrente, l’alternativa tra la perdita dell’opportunità di assunzione e ilpagamento della somma richiesta dell’imputato non consente di ricondurre i fatti nell’ipotesi diestorsione, mancando un diritto soggettivo all’assunzione.2.2. Con riguardo all’addebito elevato al capo A), in relazione alla posizione della personaoffesa [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge con riguardo alla nozione di interruzione delrapporto lavorativo e all’integrazione del precetto penale da parte di norma extrapenale.2.2.1. In particolare, con riguardo alla posizione dell’[OSCURATO:PERSONA], che avrebbe effettuato unadazione di euro mille in occasione della prima assunzione e ulteriori esborsi in corrispondenzadei vari rinnovi dell’originario contratto e della successiva riassunzione, il ricorrente assume chela Corte d’appello ha effettuato una ricostruzione delle causali dei versamenti difforme da quelladel primo giudice, legando l’esborso di euro 700,00 eseguito nel marzo 2018 alla primaassunzione dell’anno precedente (dicembre 2017) protrattasi per poche settimane, nonostantel’imputazione ascrivi la dazione in questione ad una riassunzione che presuppone la definitivachiusura del precedente rapporto, con la conseguenza che in entrambi i casi dovrebbe trovareapplicazione il già richiamato principio circa l’impossibilità di configurare il contestato delitto. LaCorte di merito non ha spiegato le ragioni alla base della ricostruzione accreditata in sentenzache contrasta con la rubrica elevata a carico dell’imputato.2.2.2. Con specifico riguardo ai versamenti effettuati dalla parte civile in corrispondenza deirinnovi contrattuali, il difensore deduce l’assenza di riscontri ai messaggi e ai contatti telefoniciintercorsi tra le parti e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle regole di inferenzacon conseguente violazione dell’art. 192 in relazione agli artt. 533 e 546 cod. proc. pen. Inparticolare, la difesa sostiene che, dal controllo incrociato tra l’epoca della stipula dei rinnovi conl’agenzia interinale e i dati temporali dei contatti tra le parti, risulta che solo due contratti sudieci furono preceduti da un colloquio tra imputato e persona offesa, in una circostanza adiniziativa della stessa persona offesa, né la sentenza impugnata, nel disattendere la censura, hachiarito l’epoca e il tenore degli eventuali messaggi che riscontrerebbero la ricostruzione dellaparte civile, limitandosi ad affermare in maniera illogica la scarsa credibilità della tesi chevorrebbe gli incontri tra le parti avvenuti nella prima mattinata giustificati da esigenzeorganizzative del lavoro. In conclusione, ad avviso del ricorrente, le dichiarazioni della personaoffesa risulterebbero inattendibili in quanto prive di coerenza intrinseca e sprovviste di riscontri.2.3. Con riguardo al capo C) e alla posizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA],il difensore deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata valutazione dei contrattisottoscritti dalla parte civile che dimostrano l’assenza di ogni interruzione del rapporto di lavoro.2.3.1. Il difensore evidenzia che nel capo C) si contesta all’imputato di aver interrotto ilrapporto di lavoro con la parte civile a sèguito della mancata corresponsione delle sommerichieste, con successiva riassunzione una volta che la stessa ebbe ad eseguire il versamentosebbene dalla documentazione versata in atti emerga l’assenza di ogni interruzione del rapportodi lavoro nel periodo maggio-novembre 2019. Detto dato risulta trascurato da entrambi i giudicidi merito cui è sfuggita anche la contraddizione rappresentata dalla lettera di contestazione dellegale della parte civile che, all’atto della definitiva interruzione del rapporto, aveva chiesto algiudice del lavoro di accertare l’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro a tempoindeterminato.2.3.2. Sempre con riferimento al capo C), il difensore lamenta ulteriormente il vizio dimotivazione in ordine alla credibilità della parte civile, all’assenza di riscontri e all’irrilevanza deicontatti tra le parti con riguardo ai rinnovi dei contratti a termine, in contrasto con gli artt. 192,533, 546 cod. proc. pen. In particolare, il difensore sostiene che la Corte di merito non ha tenutoconto che la ricostruzione della parte civile risulta smentita dalla produzione documentaledell’imputato e dell’impossibilità di ritenerla riscontrata sulla scorta di contatti telefonici soventesuccessivi alla stipula o alla rinnovazione dei contratti.2.3.3. Con riguardo al capo B) e alla posizione della parte civile Uddin, il difensore deducela manifesta illogicità della motivazione laddove attribuisce le somme consegnate all’imputatonell’anno 2018 alla richiesta di assunzione del fratello della stessa. Segnala, in particolare, chel’Uddin era stato già assunto dalla società MPM a tempo indeterminato e avrebbe richiestol’intervento dell’imputato in favore del congiunto che però venne assunto solo nel settembre2018, pur a fronte di pagamenti iniziati nel febbraio precedente.2.4. Con connesso motivo si deduce ulteriormente il vizio di motivazione circa le dazionioccorse in costanza del rapporto lavorativo e l’omessa motivazione sulla consegna delle sommecomprese tra i 50 e i 100 euro che sarebbero state corrisposte in occasione dei rinnovicontrattuali sebbene la sentenza impugnata imputi tutti i pagamenti all’assunzione del congiuntodell’Uddin.Sempre con riguardo al capo B), il difensore lamenta il vizio della motivazione con riguardoalla credibilità della parte civile, all’assenza di riscontri alle propalazioni della medesima eall’irrilevanza dei rapporti tra le parti. Il difensore taccia di scarsa credibilità l’assunto di unpagamento anticipato di sette mesi rispetto all’assunzione propugnata, evidenziando l’assenzadi riscontri alla tesi d’accusa.2.5. Violazione dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alle registrazionidepositate in data 25/07/2025, avendo la Corte d’Appello rigettato la richiesta di rinnovazioneistruttoria sull’assunto che si tratti di prove nella disponibilità dell’imputato da molti anni e,comunque, non rilevanti o decisive nonostante dalle stesse emerga la volontà delle parti civili diottenere soddisfazione per le condotte occorse in costanza del rapporto di lavoro con la MPM.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate che, oltre areiterare doglianze adeguatamente scrutinate e motivatamente disattese dalla Corte di merito,sollecitano una rilettura delle emergenze processuali preclusa in questa sede a fronte di unapparato argomentativo esente da manifeste illogicità e decisivi travisamenti dei materialiprobatori.2. Deve in esordio chiarirsi che la asserita applicabilità ai fatti a giudizio della giurisprudenzadi questa Corte che esclude la configurabilità del delitto di estorsione laddove il datore di lavoro,parte contrattualmente forte, imponga all’aspirante dipendente condizioni contrattuali deteriori(Sez. 2, n. 6591 del 16/01/2024, Ferrara, Rv. 285934 – 01; Sez. 6, n. 6620 del 03/12/2021,dep. 2022, Giovinazzo, Rv. 282903 – 01) è già stata esclusa con corretti argomenti giuridici dalprimo giudice, che ha ampiamente esposto le ragioni (pag. 16 e segg.) che non consentono diassimilare le fattispecie scrutinate in sede di legittimità in relazione alle quali è stato formulatoil principio di diritto richiamato, limitato alla fase genetica del rapporto di lavoro, alle ipotesi agiudizio che hanno visto l’imputato, forte del suo ruolo di gestore di fatto del personale dellasocietà MBM S.p.A. impegnato nei servizi di pulizia presso l’Esselunga di Milano, condizionare lapossibilità di assunzione presso la società, attraverso l’agenzia interinale e successivamente invia diretta, alla corresponsione di somme di danaro sia in vista dell’instaurazione del rapporto dilavoro che nel corso del suo svolgimento sotto la minaccia della mancata rinnovazione deicontratti a termine. Nella specie, l’imputato non aveva né le competenze nè alcuna espressadelega alla gestione del personale ma, in considerazione della lunga esperienza alle dipendenzedella società, aveva acquisito un potere di fatto nell’orientare le assunzioni anche attraverso leagenzie di somministrazione del personale, potere che spendeva nei confronti di chi, in stato dibisogno, chiedeva l’accesso al lavoro, condizionandone il positivo esercizio alla corresponsionereiterata di somme di danaro. In siffatto contesto, caratterizzato da condotte poste in essere dasoggetto non qualificabile come datore di lavoro, finalizzate allo sfruttamento della condizione dimarginalità di stranieri extracomunitari, risultano integrati tutti gli elementi costitutivi del delittoex art. 629 cod. pen. derivando dallo strutturale squilibrio delle posizioni dell’imputato edell’aspirante lavoratore in condizioni di necessità l’efficacia coercitiva della richiesta di danaroper garantire l’accesso, pur precario, al lavoro ed atteggiandosi le istanze del prevenuto qualestrumento antigiuridico con connotazioni lesive della libera determinazione delle vittime,risultando per l’effetto ravvisabili anche i connessi elementi costitutivi dell’ingiusto profittodell’agente e del danno per le persone offese, costrette a illecite prestazioni di danaro.3. Non hanno, dunque, pregio le censure difensive che deducono l’irrilevanza penale dellecondotte del ricorrente consistite nelle richieste di danaro alle persone offese per procurarnel’assunzione presso la MBM con qualsivoglia tipologia di contratto.Quanto agli esborsi richiesti alle vittime in costanza dei rapporti di lavoro per garantirsenela prosecuzione, questa Corte ha affermato il principio meritevole di continuità per cui integra ildelitto di estorsione la condotta di chi, avendo la possibilità di intervenire sul rinnovo dei contrattia termine dei dipendenti di una cooperativa, per costringere questi ultimi a versargli somme didenaro illegittimamente richieste, minacci di interferire negativamente sulla decisione dirinnovare tali contratti o di trasformarli in contratti a tempo indeterminato, senza che ciò trovialcuna giustificazione sul piano delle scelte aziendali (Sez. 2, n. 11123 del 18/01/2024, Amideo,Rv. 286160 – 02). Neppure la difesa dubita dell’idoneità di simili condotte ad integrare il delittocontestato sebbene diffusamente argomenti, con non consentite incursioni nel merito, circa lascarsa attendibilità delle parti civili, sull’assenza di riscontri alle loro dichiarazioni, sulla scarsasignificatività rispetto alle esigenze di corroborazione dei contatti telefonici intercorsi tra le parti.3.1. Premesso che l’imputazione non postula una necessaria correlazione temporale tra iversamenti delle persone offese e i rinnovi contrattuali ma un qualificato collegamento causaletra le richieste di danaro dell’imputato e la minaccia di agire per impedire il rinnovo dei contrattia termine, l’attendibilità delle parti civili è stata oggetto di analitico scrutinio fin dal primo grado,avendo il Tribunale dato conto con motivazione esauriente e logica della coerenza, precisione elinearità delle dichiarazioni rese dalle vittime delle condotte estorsive, chiarendo in relazione alcapo A) (pag. 15) le ragioni per cui le difformità dichiarative del Rahman in ordine agli importiconsegnati, da ascrivere alle difficoltà linguistiche della persona offesa e al lungo periodo ditempo trascorso dai fatti, non hanno attitudine a revocarne in dubbio l’affidabilità. La Corte dimerito ha ribadito siffatta valutazione in esito alla puntuale confutazione delle doglianze difensivearticolate per ciascun addebito, richiamando gli elementi di corroborazione emergenti dai contattitelefonici e dalla messaggistica intercorsa tra le parti e precisando in relazione alla “interruzione”del rapporto di lavoro concernente la posizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che il medesimo nelledichiarazioni dibattimentali ha fatto riferimento ad una sospensione di fatto del rapporto,comunicatagli telefonicamente dall’imputato che l’aveva invitato a restare a casa una settimanaadducendo la carenza di lavoro, richiamandolo in servizio dopo il versamento della sommarichiesta. Si tratta, con tutta evidenza, di un accadimento che, costituendo illecitaestrinsecazione di un potere di fatto del prevenuto, indipendente dalle formali dinamicheaziendali, non trova smentita nelle deduzioni difensive relative alla apparente continuità delrapporto contrattuale nel periodo in contestazione né tantomeno nelle azioni promosse dallaparte civile dinanzi al giudice del lavoro tese al riconoscimento di un continuativo rapporto dilavoro subordinato.3.2. Con riguardo al capo B), la Corte territoriale ha evaso il gravame difensivo con adeguatamotivazione evidenziando con riguardo alle dazioni effettuate nel 2018 che le dichiarazioni dellapersona offesa Uddin trovano riscontro nella messaggistica acquisita in atti, dalla quale si traeconferma circa l’entità degli esborsi effettuati in favore dell’imputato, il tempo e i luoghi dellaconsegna (pag. 10).4. Inammissibile per manifesta infondatezza s’appalesa anche la conclusiva censura checoncerne la mancata rinnovazione istruttoria, avendo la Corte territoriale disatteso l’istanzadifensiva segnalando che i messaggi whatsapp di cui si chiedeva l’acquisizione erano nelladisponibilità dell’imputato da anni ed avevano ad oggetto circostanze prive di rilievo ai finidell’accertamento dei fatti a giudizio, valutazione insuscettibile di censura in quantoadeguatamente giustificata in linea con le coordinate ermeneutiche dell’istituto enunziate dallagiurisprudenza di legittimità.5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniariaprecisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 18 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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