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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 novembre 2021

Cassazione n. 00048/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • BILLE' Giuseppe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 17/02/2020 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina emessa in data 21/01/2019, confermava la condanna dell'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita in danno di un condominio di quella città, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo: - la violazione di legge (art. 12 d.lgs. n.36/2018) per la tardività della querela alla base del procedimento penale, sporta in data 29/12/2015, con successiva integrazione del 20/02/2017, in relazione ad un fatto reato, commesso e contestato fino al 24/01/2014 (trattavasi di denunce aventi valore di notitia criminis, all'epoca in cui il delitto ex art. 646 cod. pen. era perseguibile d'ufficio, proposta peraltro dall'amministratore del condominio, in assenza di delibera assembleare, in mancanza altresì della successiva comunicazione della facoltà di proporre querela, in conformità con la disciplina transitoria, conseguente alla novella normativa sulla procedibilità a querela del reato); - carenza di motivazione in relazione al primo motivo di appello.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Deve premettersi che il primo motivo di appello - come risulta dall'esame dell'atto d'impugnazione - aveva ad oggetto l'improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela, con la duplice conseguenza che: a) risulta estranea all'appello ogni questione, proposta per la prima volta in cassazione, attinente all'atto propulsivo del processo ed alla sua idoneità a richiedere la punibilità dell'imputato, con riferimento anche alla legittimazione del querelante, in qualità di amministratore pro tempore del condominio (censure non deducibili pertanto in sede di legittimità, non riguardando eccezioni rilevabili di ufficio); b) i due motivi di ricorso coincidono, riferendosi entrambi al tema oggetto del primo motivo di appello, nei termini indicati.

4. Ciò premesso - ed incontestata la proposizione della "querela sottoscritta dal rag. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore del [OSCURATO:PERSONA] 100 di Messina, persona offesa, ratificata in data del 29/12/2015" (come la stessa difesa riferisce "è agevole rilevare" - pag. 1 dell'atto di appello) - il ricorrente ritiene che, divenuto ex art. 649 bis cod. pen. il reato perseguibile a querela, sporta nel caso di specie in data 29/12/2015, con successiva integrazione del 20/02/2017, la stessa risulti tardiva "sulla scorta di un fatto reato commesso e contestato fino al 24/01/2014" (pag. 1 del ricorso).

Non considera tuttavia che il termine decorre dalla conoscenza completa, precisa e certa del fatto che costituisce reato e non già dalla sua commissione, e che è onere del querelato provare l'inutile decorso del termine, per cui il motivo risulta generico, disancorato dal requisito di legge.

5. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna A ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Lt4igi Arstinacchio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • BILLE' Giuseppe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 17/02/2020 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina emessa in data 21/01/2019, confermava la condanna dell'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita in danno di un condominio di quella città, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo: - la violazione di legge (art. 12 d.lgs. n.36/2018) per la tardività della querela alla base del procedimento penale, sporta in data 29/12/2015, con successiva integrazione del 20/02/2017, in relazione ad un fatto reato, commesso e contestato fino al 24/01/2014 (trattavasi di denunce aventi valore di notitia criminis, all'epoca in cui il delitto ex art. 646 cod. pen. era perseguibile d'ufficio, proposta peraltro dall'amministratore del condominio, in assenza di delibera assembleare, in mancanza altresì della successiva comunicazione della facoltà di proporre querela, in conformità con la disciplina transitoria, conseguente alla novella normativa sulla procedibilità a querela del reato); - carenza di motivazione in relazione al primo motivo di appello. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Deve premettersi che il primo motivo di appello - come risulta dall'esame dell'atto d'impugnazione - aveva ad oggetto l'improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela, con la duplice conseguenza che: a) risulta estranea all'appello ogni questione, proposta per la prima volta in cassazione, attinente all'atto propulsivo del processo ed alla sua idoneità a richiedere la punibilità dell'imputato, con riferimento anche alla legittimazione del querelante, in qualità di amministratore pro tempore del condominio (censure non deducibili pertanto in sede di legittimità, non riguardando eccezioni rilevabili di ufficio); b) i due motivi di ricorso coincidono, riferendosi entrambi al tema oggetto del primo motivo di appello, nei termini indicati. 4. Ciò premesso - ed incontestata la proposizione della "querela sottoscritta dal rag. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore del [OSCURATO:PERSONA] 100 di Messina, persona offesa, ratificata in data del 29/12/2015" (come la stessa difesa riferisce "è agevole rilevare" - pag. 1 dell'atto di appello) - il ricorrente ritiene che, divenuto ex art. 649 bis cod. pen. il reato perseguibile a querela, sporta nel caso di specie in data 29/12/2015, con successiva integrazione del 20/02/2017, la stessa risulti tardiva "sulla scorta di un fatto reato commesso e contestato fino al 24/01/2014" (pag. 1 del ricorso). Non considera tuttavia che il termine decorre dalla conoscenza completa, precisa e certa del fatto che costituisce reato e non già dalla sua commissione, e che è onere del querelato provare l'inutile decorso del termine, per cui il motivo risulta generico, disancorato dal requisito di legge. 5. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna A ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Lt4igi Arstinacchio
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