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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 07040/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 7040/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 20/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1471/2025* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * DE * * 27454/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/11/1966avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ** che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoudito il difensore l avv. * * del foro di Napoli che ha chiesto l accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La sentenza in epigrafe ha confermato il giudizio di penale responsabilità espressodal Tribunale di * il 20/11/2020 nei confronti di * * in ordine al delittodi estorsione pluriaggravata commesso qualificandosi per telefonocome maresciallo deica rab in ie r i qu ind i p resen tandos i ne l l ab i t az ione de l l a pe rsona o f f esaultrasessantacinquenne e minacciando di non procedere al rilascio del figlio di questaasseritamente coinvolto in un sinistro stradale e privo di assicurazione e perciò in stato difermo presso la stazione dei carabinieri fino a quando non fosse eseguito il pagamento diuna somma pari al danno dal predetto provocato e poi spiegando che invece consegnandotemporaneamente ad un carabiniere in borghese il denaro ed i gioielli quale mera “garanzia”della sua buona fede tanto che sarebbero stati restituiti la persona offesa avrebbeottenuto la liberazione del figlio così inducendola a corrispondergli la somma di euro1.200 00 in contanti ed alcuni oggetti d oro.2.Il * ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenzaprospettando con due motivi di ricorso trattati unitariamente la violazione di legge ed il viziodi motivazione con riferimento alla qualificazione dei fatti come estorsione aggravata anzichécome truffa aggravata.Deduce infatti il ricorrente che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello diestorsione quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male ingiusto è rappresentatodalla concreta efficacia coercitiva e non meramente manipolativa della condotta minacciosarispetto alla volontà della vittima da valutarsi con verifica ex ante che prescinde dallaeffettiva realizzabilità del male prospettato deduce pertanto che emerge dalla stessasentenza impugnata che nel caso di specie si è ingenerato nella vittima il timore di unpericolo immaginario quale quello configurabile l ipotesi di cui all art. 640 comma 2 n. 2 cod.pen. nel quale è da ravvisare l artifizio o raggiro nel quale viene indotta la persona offesadalla truffa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi addotti si discostano dai parametridell impugnazione di legittimità stabiliti dall art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamenteinfondati.2.

Come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata infatti la giurisprudenzadi legittimità ha da tempo chiarito che il criterio differenziale tra il delitto di estorsionemediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi delpericolo prospettato sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell art. 640 comma secondo n.2cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai provenientedirettamente o indirettamente dall agente di modo che la persona offesa non è coartata nellasua volontà ma si determina all azione od omissione versando in stato di errore mentrericorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l esistenza di un pericolo reale di unaccadimento il cui verificarsi è attribuibile direttamente o indirettamente all agente ed è taleda non indurre la persona offesa in errore ma piuttosto nell alternativa ineluttabile di subirelo spossessamento voluto dall agente o di incorrere nel danno minacciato. * 2 n. 24624del 17/07/2020 * * 279492 01Si è correttamente osservato pertanto che la truffa anche quella che si realizza conla prospettazione di un male immaginario presuppone l instaurazione di un rapporto dinatura patrimoniale tra la persona offesa e il soggetto agente.

Un rapporto in virtù del qualebenché la volontà negoziale della persona offesa sia carpita mediante l induzione in errorel arricchimento patrimoniale con conseguente danno ha una sua apparente giustificazionedi natura contrattuale . * nel reato di estorsione al di là dell esistenza edell effetto suggestivo o meno del male prospettato ciò che rileva sono la costrizione el illiceità della pretesa. * 2 n. 24624 del 17/07/2020 * * 279492 cit.In tale contesto quindi il criterio differenziale tra i due reati è costituito dal diversoprocurarsi un ingiusto profitto rappresenta falsamente alla vittima un pericolo immaginarioproveniente da terzi in sé non ingiusto ma anzi astrattamente legittimo e si offre diadoperarsi per evitargli tale conseguenza in cambio di denaro così cfr. * 2 n. 28390 del20/03/2013 * * 256459 * 2 n. 27363 del 04/04/2012 * * 253313 .* questa nella quale quindi il danno viene prospettato come possibile edeventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall agente di modo che lapersona offesa non è coartata nella sua volontà ma si determina all azione od omissioneversando in stato di errore * 2 n. 51732 del 19/11/2013 Carta e altri * 258110Nel delitto di estorsione invece l agente rappresenta l esistenza di un pericolo reale diun accadimento il cui verificarsi appare direttamente o indirettamente allo stesso attribuibiletanto che l offeso non è indotto in alcun errore quanto piuttosto è posto nell alternativaineluttabile di subire lo spossessamento voluto o di incorrere nel danno minacciato * 2n. 51732 del 19/11/2013 Carta e altri * 258110 * 2 n. 26272 del 21/05/2001* * 219943 * 2 n. 4180 del 03/03/2000 * * 215705* pertanto il reato di estorsione e non di truffa aggravata la minaccia di unmale indifferentemente reale o immaginario dal momento che identico è l effetto coercitivoesercitato sul soggetto passivo tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamentedalla volontà dell agente quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria edeffettiva dalla persona offesa ancorché in contrasto con la realtà a lei ignota. cfr. * 2 n.21974 del 18/04/2017 * * 270072 – 01 nella specie la * ha ritenuto immune dacensure la configurazione del delitto di tentata estorsione aggravata da parte della Corteterritoriale nella condotta dell imputato che aveva prospettato ai familiari del defunto lamancata restituzione della salma trafugata dal cimitero qualora non fosse stato pagato unriscatto nonostante non avesse in realtà la disponibilità della bara .3.

La sentenza impugnata risulta aver fatto buongoverno di tali principi laddove haevidenziato che nel caso in esame non è stato prospettato alla persona offesa un dannomeramente possibile ed eventuale e comunque non proveniente dall agente – nédirettamente né indirettamente – che la volontà negoziale della persona offesa avrebbepotuto evitare bensì è stata prospettata l esistenza del pericolo di un accadimento il cuiverificarsi o meno era allo stesso attribuibile tanto che la volontà della persona offesa venivacoartata perché posta nell alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o diincorrere nel danno minacciato.

La valutazione della Corte territoriale pertanto non harinviato a situazioni interiori ovvero a stati soggettivi ma piuttosto ha fatto riferimento alladifferenza strutturale dei due reati e alla condotta materiale posta in essere ed ha cosìcorrettamente individuato la qualificazione giuridica da attribuire al fatto contestato.4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue per il disposto dell art. 616cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alpagamento a favore della * delle * non emergendo ragioni di esonero dellasomma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 7040/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 20/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1471/2025* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * DE * * 27454/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/11/1966avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ** che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoudito il difensore l avv. * * del foro di Napoli che ha chiesto l accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La sentenza in epigrafe ha confermato il giudizio di penale responsabilità espressodal Tribunale di * il 20/11/2020 nei confronti di * * in ordine al delittodi estorsione pluriaggravata commesso qualificandosi per telefonocome maresciallo deica rab in ie r i qu ind i p resen tandos i ne l l ab i t az ione de l l a pe rsona o f f esaultrasessantacinquenne e minacciando di non procedere al rilascio del figlio di questaasseritamente coinvolto in un sinistro stradale e privo di assicurazione e perciò in stato difermo presso la stazione dei carabinieri fino a quando non fosse eseguito il pagamento diuna somma pari al danno dal predetto provocato e poi spiegando che invece consegnandotemporaneamente ad un carabiniere in borghese il denaro ed i gioielli quale mera “garanzia”della sua buona fede tanto che sarebbero stati restituiti la persona offesa avrebbeottenuto la liberazione del figlio così inducendola a corrispondergli la somma di euro1.200 00 in contanti ed alcuni oggetti d oro.2.Il * ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenzaprospettando con due motivi di ricorso trattati unitariamente la violazione di legge ed il viziodi motivazione con riferimento alla qualificazione dei fatti come estorsione aggravata anzichécome truffa aggravata.Deduce infatti il ricorrente che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello diestorsione quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male ingiusto è rappresentatodalla concreta efficacia coercitiva e non meramente manipolativa della condotta minacciosarispetto alla volontà della vittima da valutarsi con verifica ex ante che prescinde dallaeffettiva realizzabilità del male prospettato deduce pertanto che emerge dalla stessasentenza impugnata che nel caso di specie si è ingenerato nella vittima il timore di unpericolo immaginario quale quello configurabile l ipotesi di cui all art. 640 comma 2 n. 2 cod.pen. nel quale è da ravvisare l artifizio o raggiro nel quale viene indotta la persona offesadalla truffa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi addotti si discostano dai parametridell impugnazione di legittimità stabiliti dall art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamenteinfondati.2.

Come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata infatti la giurisprudenzadi legittimità ha da tempo chiarito che il criterio differenziale tra il delitto di estorsionemediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi delpericolo prospettato sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell art. 640 comma secondo n.2cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai provenientedirettamente o indirettamente dall agente di modo che la persona offesa non è coartata nellasua volontà ma si determina all azione od omissione versando in stato di errore mentrericorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l esistenza di un pericolo reale di unaccadimento il cui verificarsi è attribuibile direttamente o indirettamente all agente ed è taleda non indurre la persona offesa in errore ma piuttosto nell alternativa ineluttabile di subirelo spossessamento voluto dall agente o di incorrere nel danno minacciato. * 2 n. 24624del 17/07/2020 * * 279492 01Si è correttamente osservato pertanto che la truffa anche quella che si realizza conla prospettazione di un male immaginario presuppone l instaurazione di un rapporto dinatura patrimoniale tra la persona offesa e il soggetto agente.

Un rapporto in virtù del qualebenché la volontà negoziale della persona offesa sia carpita mediante l induzione in errorel arricchimento patrimoniale con conseguente danno ha una sua apparente giustificazionedi natura contrattuale . * nel reato di estorsione al di là dell esistenza edell effetto suggestivo o meno del male prospettato ciò che rileva sono la costrizione el illiceità della pretesa. * 2 n. 24624 del 17/07/2020 * * 279492 cit.In tale contesto quindi il criterio differenziale tra i due reati è costituito dal diversoprocurarsi un ingiusto profitto rappresenta falsamente alla vittima un pericolo immaginarioproveniente da terzi in sé non ingiusto ma anzi astrattamente legittimo e si offre diadoperarsi per evitargli tale conseguenza in cambio di denaro così cfr. * 2 n. 28390 del20/03/2013 * * 256459 * 2 n. 27363 del 04/04/2012 * * 253313 .* questa nella quale quindi il danno viene prospettato come possibile edeventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall agente di modo che lapersona offesa non è coartata nella sua volontà ma si determina all azione od omissioneversando in stato di errore * 2 n. 51732 del 19/11/2013 Carta e altri * 258110Nel delitto di estorsione invece l agente rappresenta l esistenza di un pericolo reale diun accadimento il cui verificarsi appare direttamente o indirettamente allo stesso attribuibiletanto che l offeso non è indotto in alcun errore quanto piuttosto è posto nell alternativaineluttabile di subire lo spossessamento voluto o di incorrere nel danno minacciato * 2n. 51732 del 19/11/2013 Carta e altri * 258110 * 2 n. 26272 del 21/05/2001* * 219943 * 2 n. 4180 del 03/03/2000 * * 215705* pertanto il reato di estorsione e non di truffa aggravata la minaccia di unmale indifferentemente reale o immaginario dal momento che identico è l effetto coercitivoesercitato sul soggetto passivo tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamentedalla volontà dell agente quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria edeffettiva dalla persona offesa ancorché in contrasto con la realtà a lei ignota. cfr. * 2 n.21974 del 18/04/2017 * * 270072 – 01 nella specie la * ha ritenuto immune dacensure la configurazione del delitto di tentata estorsione aggravata da parte della Corteterritoriale nella condotta dell imputato che aveva prospettato ai familiari del defunto lamancata restituzione della salma trafugata dal cimitero qualora non fosse stato pagato unriscatto nonostante non avesse in realtà la disponibilità della bara .3.

La sentenza impugnata risulta aver fatto buongoverno di tali principi laddove haevidenziato che nel caso in esame non è stato prospettato alla persona offesa un dannomeramente possibile ed eventuale e comunque non proveniente dall agente – nédirettamente né indirettamente – che la volontà negoziale della persona offesa avrebbepotuto evitare bensì è stata prospettata l esistenza del pericolo di un accadimento il cuiverificarsi o meno era allo stesso attribuibile tanto che la volontà della persona offesa venivacoartata perché posta nell alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o diincorrere nel danno minacciato.

La valutazione della Corte territoriale pertanto non harinviato a situazioni interiori ovvero a stati soggettivi ma piuttosto ha fatto riferimento alladifferenza strutturale dei due reati e alla condotta materiale posta in essere ed ha cosìcorrettamente individuato la qualificazione giuridica da attribuire al fatto contestato.4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue per il disposto dell art. 616cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alpagamento a favore della * delle * non emergendo ragioni di esonero dellasomma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 06/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 06/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7040/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 20/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1471/2025* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * DE * * 27454/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/11/1966avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ** che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoudito il difensore l avv. * * del foro di Napoli che ha chiesto l accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La sentenza in epigrafe ha confermato il giudizio di penale responsabilità espressodal Tribunale di * il 20/11/2020 nei confronti di * * in ordine al delittodi estorsione pluriaggravata commesso qualificandosi per telefonocome maresciallo deica rab in ie r i qu ind i p resen tandos i ne l l ab i t az ione de l l a pe rsona o f f esaultrasessantacinquenne e minacciando di non procedere al rilascio del figlio di questaasseritamente coinvolto in un sinistro stradale e privo di assicurazione e perciò in stato difermo presso la stazione dei carabinieri fino a quando non fosse eseguito il pagamento diuna somma pari al danno dal predetto provocato e poi spiegando che invece consegnandotemporaneamente ad un carabiniere in borghese il denaro ed i gioielli quale mera “garanzia”della sua buona fede tanto che sarebbero stati restituiti la persona offesa avrebbeottenuto la liberazione del figlio così inducendola a corrispondergli la somma di euro1.200 00 in contanti ed alcuni oggetti d oro.2.Il * ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenzaprospettando con due motivi di ricorso trattati unitariamente la violazione di legge ed il viziodi motivazione con riferimento alla qualificazione dei fatti come estorsione aggravata anzichécome truffa aggravata.Deduce infatti il ricorrente che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello diestorsione quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male ingiusto è rappresentatodalla concreta efficacia coercitiva e non meramente manipolativa della condotta minacciosarispetto alla volontà della vittima da valutarsi con verifica ex ante che prescinde dallaeffettiva realizzabilità del male prospettato deduce pertanto che emerge dalla stessasentenza impugnata che nel caso di specie si è ingenerato nella vittima il timore di unpericolo immaginario quale quello configurabile l ipotesi di cui all art. 640 comma 2 n. 2 cod.pen. nel quale è da ravvisare l artifizio o raggiro nel quale viene indotta la persona offesadalla truffa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi addotti si discostano dai parametridell impugnazione di legittimità stabiliti dall art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamenteinfondati.2. Come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata infatti la giurisprudenzadi legittimità ha da tempo chiarito che il criterio differenziale tra il delitto di estorsionemediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi delpericolo prospettato sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell art. 640 comma secondo n.2cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai provenientedirettamente o indirettamente dall agente di modo che la persona offesa non è coartata nellasua volontà ma si determina all azione od omissione versando in stato di errore mentrericorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l esistenza di un pericolo reale di unaccadimento il cui verificarsi è attribuibile direttamente o indirettamente all agente ed è taleda non indurre la persona offesa in errore ma piuttosto nell alternativa ineluttabile di subirelo spossessamento voluto dall agente o di incorrere nel danno minacciato. * 2 n. 24624del 17/07/2020 * * 279492 01Si è correttamente osservato pertanto che   la truffa anche quella che si realizza conla prospettazione di un male immaginario presuppone l instaurazione di un rapporto dinatura patrimoniale tra la persona offesa e il soggetto agente. Un rapporto in virtù del qualebenché la volontà negoziale della persona offesa sia carpita mediante l induzione in errorel arricchimento patrimoniale con conseguente danno ha una sua apparente giustificazionedi natura contrattuale . * nel reato di estorsione al di là dell esistenza edell effetto suggestivo o meno del male prospettato ciò che rileva sono la costrizione el illiceità della pretesa.   * 2 n. 24624 del 17/07/2020 * * 279492 cit.In tale contesto quindi il criterio differenziale tra i due reati è costituito dal diversoprocurarsi un ingiusto profitto rappresenta falsamente alla vittima un pericolo immaginarioproveniente da terzi in sé non ingiusto ma anzi astrattamente legittimo e si offre diadoperarsi per evitargli tale conseguenza in cambio di denaro così cfr. * 2 n. 28390 del20/03/2013 * * 256459 * 2 n. 27363 del 04/04/2012 * * 253313 .* questa nella quale quindi il danno viene prospettato come possibile edeventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall agente di modo che lapersona offesa non è coartata nella sua volontà ma si determina all azione od omissioneversando in stato di errore * 2 n. 51732 del 19/11/2013 Carta e altri * 258110Nel delitto di estorsione invece l agente rappresenta l esistenza di un pericolo reale diun accadimento il cui verificarsi appare direttamente o indirettamente allo stesso attribuibiletanto che l offeso non è indotto in alcun errore quanto piuttosto è posto nell alternativaineluttabile di subire lo spossessamento voluto o di incorrere nel danno minacciato * 2n. 51732 del 19/11/2013 Carta e altri * 258110 * 2 n. 26272 del 21/05/2001* * 219943 * 2 n. 4180 del 03/03/2000 * * 215705* pertanto il reato di estorsione e non di truffa aggravata la minaccia di unmale indifferentemente reale o immaginario dal momento che identico è l effetto coercitivoesercitato sul soggetto passivo tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamentedalla volontà dell agente quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria edeffettiva dalla persona offesa ancorché in contrasto con la realtà a lei ignota. cfr. * 2 n.21974 del 18/04/2017 * * 270072 – 01 nella specie la * ha ritenuto immune dacensure la configurazione del delitto di tentata estorsione aggravata da parte della Corteterritoriale nella condotta dell imputato che aveva prospettato ai familiari del defunto lamancata restituzione della salma trafugata dal cimitero qualora non fosse stato pagato unriscatto nonostante non avesse in realtà la disponibilità della bara .3. La sentenza impugnata risulta aver fatto buongoverno di tali principi laddove haevidenziato che nel caso in esame non è stato prospettato alla persona offesa un dannomeramente possibile ed eventuale e comunque non proveniente dall agente – nédirettamente né indirettamente – che la volontà negoziale della persona offesa avrebbepotuto evitare bensì è stata prospettata l esistenza del pericolo di un accadimento il cuiverificarsi o meno era allo stesso attribuibile tanto che la volontà della persona offesa venivacoartata perché posta nell alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o diincorrere nel danno minacciato. La valutazione della Corte territoriale pertanto non harinviato a situazioni interiori ovvero a stati soggettivi ma piuttosto ha fatto riferimento alladifferenza strutturale dei due reati e alla condotta materiale posta in essere ed ha cosìcorrettamente individuato la qualificazione giuridica da attribuire al fatto contestato.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue per il disposto dell art. 616cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alpagamento a favore della * delle * non emergendo ragioni di esonero dellasomma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7040/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 20/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1471/2025* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * DE * * 27454/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/11/1966avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ** che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoudito il difensore l avv. * * del foro di Napoli che ha chiesto l accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La sentenza in epigrafe ha confermato il giudizio di penale responsabilità espressodal Tribunale di * il 20/11/2020 nei confronti di * * in ordine al delittodi estorsione pluriaggravata commesso qualificandosi per telefonocome maresciallo deica rab in ie r i qu ind i p resen tandos i ne l l ab i t az ione de l l a pe rsona o f f esaultrasessantacinquenne e minacciando di non procedere al rilascio del figlio di questaasseritamente coinvolto in un sinistro stradale e privo di assicurazione e perciò in stato difermo presso la stazione dei carabinieri fino a quando non fosse eseguito il pagamento diuna somma pari al danno dal predetto provocato e poi spiegando che invece consegnandotemporaneamente ad un carabiniere in borghese il denaro ed i gioielli quale mera “garanzia”della sua buona fede tanto che sarebbero stati restituiti la persona offesa avrebbeottenuto la liberazione del figlio così inducendola a corrispondergli la somma di euro1.200 00 in contanti ed alcuni oggetti d oro.2.Il * ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenzaprospettando con due motivi di ricorso trattati unitariamente la violazione di legge ed il viziodi motivazione con riferimento alla qualificazione dei fatti come estorsione aggravata anzichécome truffa aggravata.Deduce infatti il ricorrente che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello diestorsione quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male ingiusto è rappresentatodalla concreta efficacia coercitiva e non meramente manipolativa della condotta minacciosarispetto alla volontà della vittima da valutarsi con verifica ex ante che prescinde dallaeffettiva realizzabilità del male prospettato deduce pertanto che emerge dalla stessasentenza impugnata che nel caso di specie si è ingenerato nella vittima il timore di unpericolo immaginario quale quello configurabile l ipotesi di cui all art. 640 comma 2 n. 2 cod.pen. nel quale è da ravvisare l artifizio o raggiro nel quale viene indotta la persona offesadalla truffa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi addotti si discostano dai parametridell impugnazione di legittimità stabiliti dall art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamenteinfondati.2. Come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata infatti la giurisprudenzadi legittimità ha da tempo chiarito che il criterio differenziale tra il delitto di estorsionemediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi delpericolo prospettato sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell art. 640 comma secondo n.2cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai provenientedirettamente o indirettamente dall agente di modo che la persona offesa non è coartata nellasua volontà ma si determina all azione od omissione versando in stato di errore mentrericorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l esistenza di un pericolo reale di unaccadimento il cui verificarsi è attribuibile direttamente o indirettamente all agente ed è taleda non indurre la persona offesa in errore ma piuttosto nell alternativa ineluttabile di subirelo spossessamento voluto dall agente o di incorrere nel danno minacciato. * 2 n. 24624del 17/07/2020 * * 279492 01Si è correttamente osservato pertanto che   la truffa anche quella che si realizza conla prospettazione di un male immaginario presuppone l instaurazione di un rapporto dinatura patrimoniale tra la persona offesa e il soggetto agente. Un rapporto in virtù del qualebenché la volontà negoziale della persona offesa sia carpita mediante l induzione in errorel arricchimento patrimoniale con conseguente danno ha una sua apparente giustificazionedi natura contrattuale . * nel reato di estorsione al di là dell esistenza edell effetto suggestivo o meno del male prospettato ciò che rileva sono la costrizione el illiceità della pretesa.   * 2 n. 24624 del 17/07/2020 * * 279492 cit.In tale contesto quindi il criterio differenziale tra i due reati è costituito dal diversoprocurarsi un ingiusto profitto rappresenta falsamente alla vittima un pericolo immaginarioproveniente da terzi in sé non ingiusto ma anzi astrattamente legittimo e si offre diadoperarsi per evitargli tale conseguenza in cambio di denaro così cfr. * 2 n. 28390 del20/03/2013 * * 256459 * 2 n. 27363 del 04/04/2012 * * 253313 .* questa nella quale quindi il danno viene prospettato come possibile edeventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall agente di modo che lapersona offesa non è coartata nella sua volontà ma si determina all azione od omissioneversando in stato di errore * 2 n. 51732 del 19/11/2013 Carta e altri * 258110Nel delitto di estorsione invece l agente rappresenta l esistenza di un pericolo reale diun accadimento il cui verificarsi appare direttamente o indirettamente allo stesso attribuibiletanto che l offeso non è indotto in alcun errore quanto piuttosto è posto nell alternativaineluttabile di subire lo spossessamento voluto o di incorrere nel danno minacciato * 2n. 51732 del 19/11/2013 Carta e altri * 258110 * 2 n. 26272 del 21/05/2001* * 219943 * 2 n. 4180 del 03/03/2000 * * 215705* pertanto il reato di estorsione e non di truffa aggravata la minaccia di unmale indifferentemente reale o immaginario dal momento che identico è l effetto coercitivoesercitato sul soggetto passivo tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamentedalla volontà dell agente quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria edeffettiva dalla persona offesa ancorché in contrasto con la realtà a lei ignota. cfr. * 2 n.21974 del 18/04/2017 * * 270072 – 01 nella specie la * ha ritenuto immune dacensure la configurazione del delitto di tentata estorsione aggravata da parte della Corteterritoriale nella condotta dell imputato che aveva prospettato ai familiari del defunto lamancata restituzione della salma trafugata dal cimitero qualora non fosse stato pagato unriscatto nonostante non avesse in realtà la disponibilità della bara .3. La sentenza impugnata risulta aver fatto buongoverno di tali principi laddove haevidenziato che nel caso in esame non è stato prospettato alla persona offesa un dannomeramente possibile ed eventuale e comunque non proveniente dall agente – nédirettamente né indirettamente – che la volontà negoziale della persona offesa avrebbepotuto evitare bensì è stata prospettata l esistenza del pericolo di un accadimento il cuiverificarsi o meno era allo stesso attribuibile tanto che la volontà della persona offesa venivacoartata perché posta nell alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o diincorrere nel danno minacciato. La valutazione della Corte territoriale pertanto non harinviato a situazioni interiori ovvero a stati soggettivi ma piuttosto ha fatto riferimento alladifferenza strutturale dei due reati e alla condotta materiale posta in essere ed ha cosìcorrettamente individuato la qualificazione giuridica da attribuire al fatto contestato.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue per il disposto dell art. 616cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alpagamento a favore della * delle * non emergendo ragioni di esonero dellasomma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 06/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 06/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 07040/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris