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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 06383/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6293/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- Q.ot2 nonché Ì1.98c5/4 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei suoi liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 6 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata — avverso la sentenza n. 2410/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con sentenza n. 7462/2015 del 18 dicembre 2015 il Tribunale di Palermo, previo mutamento del rito da ordinario a locatizio, dichiarò inammissibile l'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2014 (e non 9 ottobre 2014, come indicato, per evidente lapsus calami, nella sentenza impugnata, v. ricorso principale p. 3 e ricorso incidentale p. 3 e 4) dall'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo (di seguito indicata, per brevità, A.S.P.) avverso il decreto ingiuntivo con il quale le si intimava il pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., della somma di euro 18.524,48, a titolo di indennità di occupazione e di rimborso quote condominiali inerenti alla locazione dell'immobile sito in Palermo, via Crocifisso a Pietratagliata, n. 52; Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 _ 9 _ il Tribunale adito evidenziò che il giudizio era sottoposto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 447 -bis cod. proc. civ., avendo ad oggetto crediti derivanti da locazione; affermò che, qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta per errore con citazione, essa può impedire che il d.i. diventi definitivo solo se depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ. e dichiarò inammissibile l'opposizione, rilevato che, nella specie, essa era stata tardivamente proposta, essendo stata depositata in cancelleria oltre il termine di giorni quaranta dalla notifica del d.i.; avverso la sentenza di primo grado l'A.S.P. di Palermo propose gravame cui resistette [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; in particolare l'appellante denunciò, per quanto ancora rileva in questa sede, la violazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 4, quinto comma, del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale, nel caso di mutamento di rito, fa salvi gli effetti sostanziali e processuali prodottisi secondo le norme del rito seguito prima del mutamento; la Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 2410/2018, pubblicata il 18 dicembre 2018, ha ritenuto fondata tale censura, sostenendo che la norma appena menzionata avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie, sussistendone tutti i presupposti; quella Corte ha tuttavia reputato che la fondatezza della questione di diritto sollevata con il gravame non giovasse alla parte appellante, essendosi la stessa limitata a chiedere genericamente la riforma della sentenza di primo grado, senza prospettare alcuna questione di merito e senza, soprattutto, chiedere l'accoglimento dell'opposizione a d.i. proposta, così incorrendo nella decadenza prevista dall'art. 346 cod. proc. civ.; in sintesi, la Corte di merito ha affermato che «nessuna utilità concreta deriva alla parte dall'accoglimento del motivo perché la Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 - 3 - corretta soluzione della questione processuale non accompagnata dalla richiesta di rinnovazione dell'istruzione e da un esame di merito delle emergenze processuali non ha alcun riflesso favorevole all'appellante sulla decisione adottata» e, sulla base di tale motivazione, ha rigettato l'appello e condannato l'appellante alle spese di quel grado del giudizio; avverso la sentenza della Corte territoriale l'A.S.P. di Palermo ha proposto ricorso, basato su tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi; il P.G. dott. [OSCURATO:PERSONA], in prossimità della camera di consiglio del 19/05/2021, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale; il Collegio rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] Presidente, sulla base dell'ordinanza interlocutoria n. 13556/2021 della Terza Sezione Civile, aveva rimesso all'esame delle Sezioni Unite la soluzione della questione, rilevante nel caso all'esame, relativa «alla qualificazione dell'opposizione a di. quale impugnazione o quale giudizio ordinario di cognizione», con ordinanza interlocutoria n. 19041/21, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della presente causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla predetta questione, decisione poi adottata con sentenza n. 927/22, depositata il 13 gennaio 2022; considerato che: con il primo motivo l'odierna ricorrente principale denuncia «error in procedendo da parte della Corte di Appello di Palermo, in riferimento all'art. 346 c.p.c. ed al D.Lgs. 150/2011», ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.; sostiene che nel caso Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 - 4 - d'impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado, non trovi applicazione la norma di cui all'art.346 cod. proc. civ., in quanto la proposizione dell'impugnazione costituisce manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale; pertanto, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere rinunciati e non riproposti i motivi e le domande originariamente formulati con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo - anche alla luce del principio di conservazione degli atti processuali - la esplicitazione dei fatti e la censura espressa della sentenza contenute nell'appello idonee ad investire i giudici di appello della pronuncia sul merito della decisone; con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la «violazione e falsa applicazione del principio generale di conservazione degli atti ex art. 159 c.p.c., nonché dell'art. 121 c.p.c. (principio generale di libertà delle forme) in relazione all'applicazione in specie dell'art. 346 c.p.c. da parte della Corte d'Appello di Palermo», ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.; assume che il rinvio implicito al ricorso di prime cure, contenuto nel gravame, sia sufficiente a investire il giudice d'appello del merito della questione sottesa all'opposizione al decreto ingiuntivo, senza che sia necessaria l'esplicita riproposizione delle conclusioni rassegnate in primo grado; a sostegno della propria tesi adduce il fatto che l'art. 346 cod. proc. civ.

«non pone un obbligo di forme specifiche di ripro posizione delle domande di primo grado a pena di decadenza»; con il terzo motivo l'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo deduce la «violazione e falsa applicazione in sentenza impugnata sindacabile ex art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., della dichiarazione Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 - 5 - di inammissibilità del primo motivo di ricorso d'appello in riferimento alle ivi citate disposizioni ex art.177 c.p.c. e 342 c.p.c., tenuto conto della operatività del D.Lgs. 150/2011 e del principio generale di conservazione degli atti ex art. 159 c.p.c.»; afferma che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere che, alla luce del principio della conservazione degli atti processuali, a seguito del mutamento del rito si è determinato un effetto conservativo dell'opposizione nonché la tempestività della stessa, anche a norma del citato art. 4 del D.Lgs. 150/2011; denunzia, inoltre, sotto altro profilo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 342 cod. proc. civ. in riferimento all'art.159 cod. proc. civ. e all'art. 4 del D.Igs. 150/2011, non avendo la Corte territoriale «consentito la valutazione nel merito del primo motivo di appello ma sic et simpliciter dichiarato inammissibile lo stesso, con una semplice e non adeguatamente motivata violazione del combinato dei precetti ex art. 177 c.p.c. e 342 c.p.c.». con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, l'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione censura la sentenza impugnata denunciando «violazione e falsa applicazione dell'art. 4, quinto comma del d.lgs. n. 150/2011, art. 426 c.p.c. in relazione all'art. 447-bis c.p.c., art. 156 c.p.c. e art. 645 c.p.c. - ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.», nella parte in cui la Corte territoriale ha accolto il secondo motivo di appello proposto dall'A.S.P. di Palermo, con cui era stata contestata la tardività dell'opposizione sul rilievo che il Tribunale avrebbe violato l'art. 4, quinto comma, citato, che, nel caso di mutamento del rito, fa salvi gli effetti sostanziali e processuali prodottisi secondo le norme di rito seguito prima del mutamento, ritenendo quella Corte che la norma appena richiamata avrebbe dovuto trovare applicazione nella specie, sussistendone tutti i presupposti; Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 -6 secondo la ricorrente incidentale, la normativa appena richiamata non sarebbe, invece, applicabile al caso in esame, in quanto, in virtù dei principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità ed in particolare da Cass. sez. un., 7/07/1993, n. 7448, l'opposizione a d.i.

«... non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento»; ad avviso della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., l'atto di opposizione a d.i. non potrebbe considerarsi atto con il quale «viene promossa una controversia», ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 150/2011, bensì atto con cui si dà impulso alla seconda fase di un procedimento introdotto dalla parte opposta, convenuta in senso formale, dovendosi qualificare la fase di opposizione quale «prosecuzione» (Cass. n. 6531/93, Cass. n. 1552/95) o «continuazione orizzontale del processo monitorio» (Cass. n. 3316/98) o, ancora, di «ulteriore sviluppo» (Cass. n. 335/87, 3258/91, 13252/06) del giudizio già pendente ed iniziato con il ricorso del creditore (v. controricorso contenente ricorso incidentale, p. 14); né, sempre a parere della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, la norma richiamata potrebbe applicarsi, per analogia, al caso di specie, in quanto il decreto legislativo in parola limiterebbe chiaramente «l'alveo di efficacia di conseguenze particolarmente incisive, quali quelle concernenti la salvezza degli effetti maturati anche con il rito errato»; con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce la nullità del medesimo capo della sentenza d'appello per violazione dell'art.132 cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale, con motivazione apparente, si è limitata a dichiarare la sussistenza di tutti presupposti per l'applicazione dell'art. 4 D.Lgs. 150/2011 senza Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 - 7 - esplicitare le ragioni di tale convincimento o confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza di prime cure; con il terzo motivo la società ricorrente incidentale denunzia la «violazione o falsa applicazione dell'art. 4, quinto comma I e II parte del d.lgs. 150/2011, dell'art. 645 c.p.c. in relazione all'art. 447 bis c.p.c. e dell'art. 3 L. n. 742 del 1969 come modificata dalla

I. n. 162/2014 - ai sensi dell'art. 360, n. 3 n. 4 c.p.c.»; in particolare censura la sentenza impugnata per aver la Corte di merito omesso ogni valutazione sulla chiesta declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine perentorio risultante dal combinato disposto degli artt. 645, 447 -bis cod. proc. civ. e 3 legge n. 742 del 1969, come modificata dalla legge n. 162 del 2014, che fissano in giorni quaranta tale termine, cui non si applica la disciplina della sospensione feriale.

Evidenzia la ricorrente incidentale che, pertanto, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 14 agosto 2018, il termine per l'opposizione allo stesso sarebbe comunque scaduto già in data 23 settembre 2014 mentre l'atto di citazione con cui è stata proposta l'opposizione è stato notificato in data 23 ottobre 2014 e iscritto a ruolo in data 30 ottobre 2014. il primo motivo del ricorso incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione va esaminato solo in presenza dell'attualità dell'interesse; questa Corte ha, infatti, più volte affermato che, alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il cui fine primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 - 8 - ricorso condizionato (e nella specie come tale è stato indicato dalla controricorrente ricorrente incidentale), indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito; qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass., sez. un., 6/03/2009, n. 5456; Cass., sez. un., 25/03/2013, n. 7381; Cass. 6/03/2015, n. 4619; Cass., ord., 14/03/2018, n. 6138). esaminando, quindi, in linea teorica il ricorso principale, risulterebbero fondati, nei termini di seguito precisati, il primo e il secondo motivo che, essendo strettamente connessi, ben possono essere congiuntamente esaminati, mentre sarebbe inammissibile il terzo motivo; questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo, il quale, in tema di appello, la regola per cui le domande - e, va aggiunto, le eccezioni - non esaminate perché ritenute assorbite, pur non potendo costituire oggetto di motivo d'appello, devono comunque essere riproposte ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., non trova applicazione in caso di impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile l'atto introduttivo di primo grado, la quale costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, specialmente quando tale volontà sia anche chiaramente espressa con l'esplicito rinvio, nelle conclusioni dei motivi di appello, all'atto introduttivo, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 - 9 - impugnativa della questione preliminare di rito (Cass., ord., 2/08/2017, n. 19216; Cass. 9/06/2010, n. 13855; Cass. 1/07/2004, n. 12092; v. anche Cass. 18/05/2017, n. 12468); a tale principio non risulta essersi attenuta la Corte territoriale, la quale ha ritenuto - come già evidenziato - che la fondatezza della questione di diritto del gravame non giova all'appellante per essersi questa limitata a chiedere la riforma della sentenza di primo grado, senza prospettare alcuna questione di merito e senza chiedere l'accoglimento dell'opposizione a d.i. proposta in primo grado, così incorrendo nella decadenza di cui all'art. 346 cod. proc. civ., non avendo quella Corte considerato in alcun modo che l'impugnazione avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile l'opposizione a d.i. costituisca, comunque, manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, ed implica, pertanto, l'implicita riproposizione della domanda formulata in primo grado e la richiesta di tutela anche nel merito, non avendo, altrimenti, alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione pregiudiziale di rito; peraltro di recente, in relazione ad altra controversia tra le medesime parti di quella all'esame e ad essa per molti versi sovrapponibile, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui, nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello - che a norma dell'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione appellata - non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppur formato oggetto della pronuncia, in quanto, in tale evenienza l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 alla inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (Cass., sez. un., 13/01/2022, n. 927); il terzo motivo del ricorso principale sarebbe inammissibile per carenza di interesse, in quanto la questione degli effetti del mutamento del rito sulla tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo è stata decisa dalla Corte di merito nei sensi auspicati dalla ricorrente principale, e tale rilievo assorbe ogni altra questione; alla luce della rilevata fondatezza dei primi due motivi del ricorso principale può procedersi allo scrutinio del ricorso incidentale condizionato; seguendo l'ordine logico, va esaminato per primo il terzo motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con il quale si assume che la notificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo era stata comunque tardiva, stante l'inapplicabilità della sospensione dei termini ex art. 3, legge n. 742 del 1969; questa censura è inammissibile in quanto non supera lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., atteso che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la sospensione del decorso dei termini processuali ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, trova applicazione nelle controversie in materia di locazione di immobili urbani ex art. 447-bis cod. proc. civ. (quale quella in esame), atteso che la deroga stabilita dall'art. 3 della stessa legge n. 742 del 1969 per le controversie previste dall'art. 429 (poi 409) cod. proc. civ. concerne le controversie individuali di lavoro, Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 individuate in base alla natura della causa, e non invece quelle che sono comunque disciplinate dal rito del lavoro (ex multis, v.

Cass.,ord., 12 novembre 2015, n. 23193; Cass., 22 dicembre 2011, n. 28291; Cass. 27/05/2010, n. 12979; Cass. 13 maggio 2010, n. 11607; Cass. 30 aprile 2005, n. 9022; Cass. 12 settembre 2000, n. 12028; Cass. 28 marzo 2000, n. 3732); può quindi essere esaminato il primo motivo del ricorso incidentale, con cui sostanzialmente si deduce che non poteva trovare applicazione nella presente controversia la disciplina sul mutamento del rito contenuta nell'art. 4, del d.lgs. n. 150/2011, con la conseguente salvezza degli effetti della domanda proposta secondo le norme del rito erroneamente seguito, anche ai fini dell'osservanza del termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., in quanto, ad avviso della ricorrente incidentale, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo non "viene promossa" una controversia, non si introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma si apre soltanto una fase del giudizio già pendente; le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 927/22 già richiamata, pronunciandosi su analoga controversia e tra le stesse di quella ora in scrutinio, hanno ribadito, richiamando quanto già affermato con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448, il principio secondo cui l'opposizione prevista dall'art. 645 cod. proc. civ. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitori non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo; con la già più volte evocata più recente sentenza delle Sezioni Unite, sulla base di ampia motivazione cui si fa espresso riferimento, è stato, altresì, affermato che allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis cod. proc. civ., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ.; alla luce di tale principio di diritto, il primo motivo del ricorso incidentale condizionato può dirsi fondato, essendo comunque accertata una ragione che comportava l'inapplicabilità nel caso in esame della disciplina sul mutamento del rito contenuta nell'art. 4, del d.lgs. n. 150/2011, con particolare riguardo alla salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta secondo le norme del rito erroneamente seguito; contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata dalla Corte di appello di Palermo, il secondo motivo di gravame doveva perciò dichiararsi inammissibile perché tardiva l'opposizione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo con citazione (notificata in data 23 ottobre 2014 ma depositata il 30 ottobre 2014, v. timbro della cancelleria sull'indice del fascicoletto di primo grado dell'opponente, presente in atti) avverso il decreto ingiuntivo notificatole il 14 agosto 2014 su Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 - 13 - istanza della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 18.524,48, a titolo di indennità di occupazione e di rimborso quote condominiali inerenti alla locazione dell'immobile sito in Palermo, via Crocifisso a Pietratagliata, n. 52; l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale comporta l'assorbimento del secondo motivo dello stesso ricorso, perdendo di immediata rilevanza decisoria la censura sulla motivazione adottata dalla Corte di Palermo in ordine ai presupposti di applicabilità dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011; conclusivamente, risulterebbero fondati i primi due motivi del ricorso principale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, mentre andrebbe dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso principale; la riconosciuta fondatezza del ricorso principale ha imposto l'esame del ricorso incidentale condizionato della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., del quale risulta a sua volta fondato, per quanto esposto in motivazione, il primo motivo, rimanendo assorbito il secondo motivo, mentre risulta inammissibile il terzo motivo; atteso il carattere di unitarietà e contestualità della emananda decisione, occorre allora considerare che la stessa deve limitarsi a correggere l'error in iudicando contenuto nella motivazione della sentenza della Corte di appello di Palermo, ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c., essendo comunque conforme al diritto il dispositivo della stessa, con cui era rigettato l'appello avanzato dall'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo contro la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo resa in primo grado dal Tribunale di Palermo; il ricorso incidentale condizionato spiegato dalla resistente vittoriosa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. consente, invero, sulla base dei fatti accertati dai giudici di merito, di pervenire allo stesso risultato raggiunto nella sentenza impugnata, Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 - 14 - sia pure all'esito della diversa soluzione data in motivazione con riguardo alla questione pregiudiziale di rito che aveva visto vincitrice la ricorrente principale, senza necessità di rimettere la causa al giudice di rinvio, con conseguente reiezione sia del ricorso principale che del ricorso incidentale (v., negli stessi termini, Cass. sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927, cui il Collegio si adegua); vanno in definitiva rigettati sia il ricorso principale dell'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, sia il ricorso incidentale condizionato della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza e della novità della questione, evidenziandosi che la sentenza delle S.U. n. 927 del 2022 più volte richiamata è stata pubblicata dopo la notifica del ricorso per cassazione in scrutinio; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v.

Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato; compensa per intero tra le parti le spese del presente Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 - 15- giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6293/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- Q.ot2 nonché Ì1.98c5/4 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei suoi liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 6 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata — avverso la sentenza n. 2410/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con sentenza n. 7462/2015 del 18 dicembre 2015 il Tribunale di Palermo, previo mutamento del rito da ordinario a locatizio, dichiarò inammissibile l'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2014 (e non 9 ottobre 2014, come indicato, per evidente lapsus calami, nella sentenza impugnata, v. ricorso principale p. 3 e ricorso incidentale p. 3 e 4) dall'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo (di seguito indicata, per brevità, A.S.P.) avverso il decreto ingiuntivo con il quale le si intimava il pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., della somma di euro 18.524,48, a titolo di indennità di occupazione e di rimborso quote condominiali inerenti alla locazione dell'immobile sito in Palermo, via Crocifisso a Pietratagliata, n. 52; Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 _ 9 _ il Tribunale adito evidenziò che il giudizio era sottoposto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 447 -bis cod. proc. civ., avendo ad oggetto crediti derivanti da locazione; affermò che, qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta per errore con citazione, essa può impedire che il d.i. diventi definitivo solo se depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ. e dichiarò inammissibile l'opposizione, rilevato che, nella specie, essa era stata tardivamente proposta, essendo stata depositata in cancelleria oltre il termine di giorni quaranta dalla notifica del d.i.; avverso la sentenza di primo grado l'A.S.P. di Palermo propose gravame cui resistette [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; in particolare l'appellante denunciò, per quanto ancora rileva in questa sede, la violazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 4, quinto comma, del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale, nel caso di mutamento di rito, fa salvi gli effetti sostanziali e processuali prodottisi secondo le norme del rito seguito prima del mutamento; la Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 2410/2018, pubblicata il 18 dicembre 2018, ha ritenuto fondata tale censura, sostenendo che la norma appena menzionata avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie, sussistendone tutti i presupposti; quella Corte ha tuttavia reputato che la fondatezza della questione di diritto sollevata con il gravame non giovasse alla parte appellante, essendosi la stessa limitata a chiedere genericamente la riforma della sentenza di primo grado, senza prospettare alcuna questione di merito e senza, soprattutto, chiedere l'accoglimento dell'opposizione a d.i. proposta, così incorrendo nella decadenza prevista dall'art. 346 cod. proc. civ.; in sintesi, la Corte di merito ha affermato che «nessuna utilità concreta deriva alla parte dall'accoglimento del motivo perché la Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 - 3 - corretta soluzione della questione processuale non accompagnata dalla richiesta di rinnovazione dell'istruzione e da un esame di merito delle emergenze processuali non ha alcun riflesso favorevole all'appellante sulla decisione adottata» e, sulla base di tale motivazione, ha rigettato l'appello e condannato l'appellante alle spese di quel grado del giudizio; avverso la sentenza della Corte territoriale l'A.S.P. di Palermo ha proposto ricorso, basato su tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi; il P.G. dott. [OSCURATO:PERSONA], in prossimità della camera di consiglio del 19/05/2021, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale; il Collegio rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] Presidente, sulla base dell'ordinanza interlocutoria n. 13556/2021 della Terza Sezione Civile, aveva rimesso all'esame delle Sezioni Unite la soluzione della questione, rilevante nel caso all'esame, relativa «alla qualificazione dell'opposizione a di. quale impugnazione o quale giudizio ordinario di cognizione», con ordinanza interlocutoria n. 19041/21, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della presente causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla predetta questione, decisione poi adottata con sentenza n. 927/22, depositata il 13 gennaio 2022; considerato che: con il primo motivo l'odierna ricorrente principale denuncia «error in procedendo da parte della Corte di Appello di Palermo, in riferimento all'art. 346 c.p.c. ed al D.Lgs. 150/2011», ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.; sostiene che nel caso Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 - 4 - d'impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado, non trovi applicazione la norma di cui all'art.346 cod. proc. civ., in quanto la proposizione dell'impugnazione costituisce manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale; pertanto, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere rinunciati e non riproposti i motivi e le domande originariamente formulati con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo - anche alla luce del principio di conservazione degli atti processuali - la esplicitazione dei fatti e la censura espressa della sentenza contenute nell'appello idonee ad investire i giudici di appello della pronuncia sul merito della decisone; con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la «violazione e falsa applicazione del principio generale di conservazione degli atti ex art. 159 c.p.c., nonché dell'art. 121 c.p.c. (principio generale di libertà delle forme) in relazione all'applicazione in specie dell'art. 346 c.p.c. da parte della Corte d'Appello di Palermo», ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.; assume che il rinvio implicito al ricorso di prime cure, contenuto nel gravame, sia sufficiente a investire il giudice d'appello del merito della questione sottesa all'opposizione al decreto ingiuntivo, senza che sia necessaria l'esplicita riproposizione delle conclusioni rassegnate in primo grado; a sostegno della propria tesi adduce il fatto che l'art. 346 cod. proc. civ. «non pone un obbligo di forme specifiche di ripro posizione delle domande di primo grado a pena di decadenza»; con il terzo motivo l'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo deduce la «violazione e falsa applicazione in sentenza impugnata sindacabile ex art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., della dichiarazione Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 - 5 - di inammissibilità del primo motivo di ricorso d'appello in riferimento alle ivi citate disposizioni ex art.177 c.p.c. e 342 c.p.c., tenuto conto della operatività del D.Lgs. 150/2011 e del principio generale di conservazione degli atti ex art. 159 c.p.c.»; afferma che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere che, alla luce del principio della conservazione degli atti processuali, a seguito del mutamento del rito si è determinato un effetto conservativo dell'opposizione nonché la tempestività della stessa, anche a norma del citato art. 4 del D.Lgs. 150/2011; denunzia, inoltre, sotto altro profilo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 342 cod. proc. civ. in riferimento all'art.159 cod. proc. civ. e all'art. 4 del D.Igs. 150/2011, non avendo la Corte territoriale «consentito la valutazione nel merito del primo motivo di appello ma sic et simpliciter dichiarato inammissibile lo stesso, con una semplice e non adeguatamente motivata violazione del combinato dei precetti ex art. 177 c.p.c. e 342 c.p.c.». con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, l'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione censura la sentenza impugnata denunciando «violazione e falsa applicazione dell'art. 4, quinto comma del d.lgs. n. 150/2011, art. 426 c.p.c. in relazione all'art. 447-bis c.p.c., art. 156 c.p.c. e art. 645 c.p.c. - ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.», nella parte in cui la Corte territoriale ha accolto il secondo motivo di appello proposto dall'A.S.P. di Palermo, con cui era stata contestata la tardività dell'opposizione sul rilievo che il Tribunale avrebbe violato l'art. 4, quinto comma, citato, che, nel caso di mutamento del rito, fa salvi gli effetti sostanziali e processuali prodottisi secondo le norme di rito seguito prima del mutamento, ritenendo quella Corte che la norma appena richiamata avrebbe dovuto trovare applicazione nella specie, sussistendone tutti i presupposti; Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 -6 secondo la ricorrente incidentale, la normativa appena richiamata non sarebbe, invece, applicabile al caso in esame, in quanto, in virtù dei principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità ed in particolare da Cass. sez. un., 7/07/1993, n. 7448, l'opposizione a d.i. «... non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento»; ad avviso della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., l'atto di opposizione a d.i. non potrebbe considerarsi atto con il quale «viene promossa una controversia», ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 150/2011, bensì atto con cui si dà impulso alla seconda fase di un procedimento introdotto dalla parte opposta, convenuta in senso formale, dovendosi qualificare la fase di opposizione quale «prosecuzione» (Cass. n. 6531/93, Cass. n. 1552/95) o «continuazione orizzontale del processo monitorio» (Cass. n. 3316/98) o, ancora, di «ulteriore sviluppo» (Cass. n. 335/87, 3258/91, 13252/06) del giudizio già pendente ed iniziato con il ricorso del creditore (v. controricorso contenente ricorso incidentale, p. 14); né, sempre a parere della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, la norma richiamata potrebbe applicarsi, per analogia, al caso di specie, in quanto il decreto legislativo in parola limiterebbe chiaramente «l'alveo di efficacia di conseguenze particolarmente incisive, quali quelle concernenti la salvezza degli effetti maturati anche con il rito errato»; con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce la nullità del medesimo capo della sentenza d'appello per violazione dell'art.132 cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale, con motivazione apparente, si è limitata a dichiarare la sussistenza di tutti presupposti per l'applicazione dell'art. 4 D.Lgs. 150/2011 senza Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 - 7 - esplicitare le ragioni di tale convincimento o confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza di prime cure; con il terzo motivo la società ricorrente incidentale denunzia la «violazione o falsa applicazione dell'art. 4, quinto comma I e II parte del d.lgs. 150/2011, dell'art. 645 c.p.c. in relazione all'art. 447 bis c.p.c. e dell'art. 3 L. n. 742 del 1969 come modificata dalla I. n. 162/2014 - ai sensi dell'art. 360, n. 3 n. 4 c.p.c.»; in particolare censura la sentenza impugnata per aver la Corte di merito omesso ogni valutazione sulla chiesta declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine perentorio risultante dal combinato disposto degli artt. 645, 447 -bis cod. proc. civ. e 3 legge n. 742 del 1969, come modificata dalla legge n. 162 del 2014, che fissano in giorni quaranta tale termine, cui non si applica la disciplina della sospensione feriale. Evidenzia la ricorrente incidentale che, pertanto, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 14 agosto 2018, il termine per l'opposizione allo stesso sarebbe comunque scaduto già in data 23 settembre 2014 mentre l'atto di citazione con cui è stata proposta l'opposizione è stato notificato in data 23 ottobre 2014 e iscritto a ruolo in data 30 ottobre 2014. il primo motivo del ricorso incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione va esaminato solo in presenza dell'attualità dell'interesse; questa Corte ha, infatti, più volte affermato che, alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il cui fine primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 - 8 - ricorso condizionato (e nella specie come tale è stato indicato dalla controricorrente ricorrente incidentale), indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito; qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass., sez. un., 6/03/2009, n. 5456; Cass., sez. un., 25/03/2013, n. 7381; Cass. 6/03/2015, n. 4619; Cass., ord., 14/03/2018, n. 6138). esaminando, quindi, in linea teorica il ricorso principale, risulterebbero fondati, nei termini di seguito precisati, il primo e il secondo motivo che, essendo strettamente connessi, ben possono essere congiuntamente esaminati, mentre sarebbe inammissibile il terzo motivo; questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo, il quale, in tema di appello, la regola per cui le domande - e, va aggiunto, le eccezioni - non esaminate perché ritenute assorbite, pur non potendo costituire oggetto di motivo d'appello, devono comunque essere riproposte ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., non trova applicazione in caso di impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile l'atto introduttivo di primo grado, la quale costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, specialmente quando tale volontà sia anche chiaramente espressa con l'esplicito rinvio, nelle conclusioni dei motivi di appello, all'atto introduttivo, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 - 9 - impugnativa della questione preliminare di rito (Cass., ord., 2/08/2017, n. 19216; Cass. 9/06/2010, n. 13855; Cass. 1/07/2004, n. 12092; v. anche Cass. 18/05/2017, n. 12468); a tale principio non risulta essersi attenuta la Corte territoriale, la quale ha ritenuto - come già evidenziato - che la fondatezza della questione di diritto del gravame non giova all'appellante per essersi questa limitata a chiedere la riforma della sentenza di primo grado, senza prospettare alcuna questione di merito e senza chiedere l'accoglimento dell'opposizione a d.i. proposta in primo grado, così incorrendo nella decadenza di cui all'art. 346 cod. proc. civ., non avendo quella Corte considerato in alcun modo che l'impugnazione avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile l'opposizione a d.i. costituisca, comunque, manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, ed implica, pertanto, l'implicita riproposizione della domanda formulata in primo grado e la richiesta di tutela anche nel merito, non avendo, altrimenti, alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione pregiudiziale di rito; peraltro di recente, in relazione ad altra controversia tra le medesime parti di quella all'esame e ad essa per molti versi sovrapponibile, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui, nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello - che a norma dell'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione appellata - non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppur formato oggetto della pronuncia, in quanto, in tale evenienza l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 alla inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (Cass., sez. un., 13/01/2022, n. 927); il terzo motivo del ricorso principale sarebbe inammissibile per carenza di interesse, in quanto la questione degli effetti del mutamento del rito sulla tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo è stata decisa dalla Corte di merito nei sensi auspicati dalla ricorrente principale, e tale rilievo assorbe ogni altra questione; alla luce della rilevata fondatezza dei primi due motivi del ricorso principale può procedersi allo scrutinio del ricorso incidentale condizionato; seguendo l'ordine logico, va esaminato per primo il terzo motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con il quale si assume che la notificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo era stata comunque tardiva, stante l'inapplicabilità della sospensione dei termini ex art. 3, legge n. 742 del 1969; questa censura è inammissibile in quanto non supera lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., atteso che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la sospensione del decorso dei termini processuali ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, trova applicazione nelle controversie in materia di locazione di immobili urbani ex art. 447-bis cod. proc. civ. (quale quella in esame), atteso che la deroga stabilita dall'art. 3 della stessa legge n. 742 del 1969 per le controversie previste dall'art. 429 (poi 409) cod. proc. civ. concerne le controversie individuali di lavoro, Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 individuate in base alla natura della causa, e non invece quelle che sono comunque disciplinate dal rito del lavoro (ex multis, v. Cass.,ord., 12 novembre 2015, n. 23193; Cass., 22 dicembre 2011, n. 28291; Cass. 27/05/2010, n. 12979; Cass. 13 maggio 2010, n. 11607; Cass. 30 aprile 2005, n. 9022; Cass. 12 settembre 2000, n. 12028; Cass. 28 marzo 2000, n. 3732); può quindi essere esaminato il primo motivo del ricorso incidentale, con cui sostanzialmente si deduce che non poteva trovare applicazione nella presente controversia la disciplina sul mutamento del rito contenuta nell'art. 4, del d.lgs. n. 150/2011, con la conseguente salvezza degli effetti della domanda proposta secondo le norme del rito erroneamente seguito, anche ai fini dell'osservanza del termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., in quanto, ad avviso della ricorrente incidentale, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo non "viene promossa" una controversia, non si introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma si apre soltanto una fase del giudizio già pendente; le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 927/22 già richiamata, pronunciandosi su analoga controversia e tra le stesse di quella ora in scrutinio, hanno ribadito, richiamando quanto già affermato con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448, il principio secondo cui l'opposizione prevista dall'art. 645 cod. proc. civ. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitori non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo; con la già più volte evocata più recente sentenza delle Sezioni Unite, sulla base di ampia motivazione cui si fa espresso riferimento, è stato, altresì, affermato che allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis cod. proc. civ., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ.; alla luce di tale principio di diritto, il primo motivo del ricorso incidentale condizionato può dirsi fondato, essendo comunque accertata una ragione che comportava l'inapplicabilità nel caso in esame della disciplina sul mutamento del rito contenuta nell'art. 4, del d.lgs. n. 150/2011, con particolare riguardo alla salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta secondo le norme del rito erroneamente seguito; contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata dalla Corte di appello di Palermo, il secondo motivo di gravame doveva perciò dichiararsi inammissibile perché tardiva l'opposizione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo con citazione (notificata in data 23 ottobre 2014 ma depositata il 30 ottobre 2014, v. timbro della cancelleria sull'indice del fascicoletto di primo grado dell'opponente, presente in atti) avverso il decreto ingiuntivo notificatole il 14 agosto 2014 su Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 - 13 - istanza della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 18.524,48, a titolo di indennità di occupazione e di rimborso quote condominiali inerenti alla locazione dell'immobile sito in Palermo, via Crocifisso a Pietratagliata, n. 52; l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale comporta l'assorbimento del secondo motivo dello stesso ricorso, perdendo di immediata rilevanza decisoria la censura sulla motivazione adottata dalla Corte di Palermo in ordine ai presupposti di applicabilità dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011; conclusivamente, risulterebbero fondati i primi due motivi del ricorso principale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, mentre andrebbe dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso principale; la riconosciuta fondatezza del ricorso principale ha imposto l'esame del ricorso incidentale condizionato della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., del quale risulta a sua volta fondato, per quanto esposto in motivazione, il primo motivo, rimanendo assorbito il secondo motivo, mentre risulta inammissibile il terzo motivo; atteso il carattere di unitarietà e contestualità della emananda decisione, occorre allora considerare che la stessa deve limitarsi a correggere l'error in iudicando contenuto nella motivazione della sentenza della Corte di appello di Palermo, ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c., essendo comunque conforme al diritto il dispositivo della stessa, con cui era rigettato l'appello avanzato dall'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo contro la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo resa in primo grado dal Tribunale di Palermo; il ricorso incidentale condizionato spiegato dalla resistente vittoriosa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. consente, invero, sulla base dei fatti accertati dai giudici di merito, di pervenire allo stesso risultato raggiunto nella sentenza impugnata, Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 - 14 - sia pure all'esito della diversa soluzione data in motivazione con riguardo alla questione pregiudiziale di rito che aveva visto vincitrice la ricorrente principale, senza necessità di rimettere la causa al giudice di rinvio, con conseguente reiezione sia del ricorso principale che del ricorso incidentale (v., negli stessi termini, Cass. sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927, cui il Collegio si adegua); vanno in definitiva rigettati sia il ricorso principale dell'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo, sia il ricorso incidentale condizionato della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza e della novità della questione, evidenziandosi che la sentenza delle S.U. n. 927 del 2022 più volte richiamata è stata pubblicata dopo la notifica del ricorso per cassazione in scrutinio; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato; compensa per intero tra le parti le spese del presente Ric. 2019 n. 06293 sez. 53 - ud. 10-11-2022 - 15- giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p
Sentenza Cassazione n. 06383/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris