Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30354/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ttività illecita svolta in comune con gli altri associati sia della catena di comando.

In fatto, nessun approfondimento è stato compiuto per verificare la condizione giuridica dei migranti trasportati nello Stato di destinazione ed in particolare se fossero muniti di un titolo legittimante il loro ingresso nel Paese diverso dall’Italia verso cui erano diretti.

E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il compimento di atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una persona in altro Stato, previsto dall'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha natura di reato di pericolo, sicché è sufficiente ad integrarlo la condotta diretta a procurare l'ingresso illecito dello straniero dall'Italia nel territorio di uno Stato confinante del quale egli non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, a nulla rilevando né la durata dell'ingresso, né la destinazione finale del trasferimento (Sez. 1, n. 28819 del 22/05/2014, Pancini, Rv. 259915 – 01; Sez. 1, n. 1082 del 04/12/2008, dep. 2009, Rv. 242487 - 01).

Ai fini della sua configurabilità è, quindi, necessario accertare lo Stato estero di destinazione e verificare che, secondo la normativa ivi vigente, l'immigrazione in esso sia illegale (Sez. 1, n. 45963 del 20/05/2022, A., Rv. 283782 – 01) Sul punto si è espressa anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 21 del 2009, precisando che «al di là del preliminare riferimento, contenuto nell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, alla «violazione delle disposizioni del presente testo unico» – l'illegalità dell'ingresso in altro Stato deve essere verificata «alla stregua della disciplina dello Stato in cui il soggetto favorito intende recarsi e non già della normativa interna».

Siffatta interpretazione è l’unica compatibile con le disposizioni comunitarie e le convenzioni internazionali che costituiscono le fonti di obblighi per lo Stato italiano di repressione del fenomeno del favoreggiamento dell'emigrazione illegale verso l'estero (in particolare l'art. 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/90/CE del 28 novembre 2002 e l'art. 3, lettera b), del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale al fine di combattere il traffico illecito dei migranti per via terrestre, marittima ed aerea, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2006, n. 146).

D’altra parte, è la stessa norma incriminatrice ad individuare quali elementi negativi della fattispecie la circostanza che lo straniero non deve essere cittadino dello Stato di destinazione, né avere un «titolo di residenza permanente» in tale Stato.

Si tratta di una vera e propria clausola di illiceità speciale che subordina la risposta punitiva al carattere abusivo, indebito o illegale della condotta che tuttavia deve essere valutato alla luce di norme di ordinamenti stranieri.

Stante la configurazione della fattispecie come delitto a consumazione anticipata, nel caso in cui lo Stato di destinazione del migrante clandestino non sia individuabile con certezza e, quindi, persista un insuperabile dubbio sul carattere illegale o meno dell'emigrazione favorita, il favoreggiatore deve essere evidentemente assolto.

Quanto ai problemi connessi all'eventuale ignoranza od errore del favoreggiatore in ordine ai contenuti della normativa straniera, legati alle difficoltà di conoscenza della stessa, essi vanno risolti applicando la disciplina dell'errore, a seconda dei casi, su legge penale (art. 5 cod. pen., quale risultante a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 364 del 1988) o extra-penale (art. 47, terzo comma, cod. pen.).

La sentenza impugnata non si è discostata da tali principi: non solo ha accertato per ogni episodio il Paese di destinazione del migrante (Francia, Germania) ma ha desunto l’assenza del titolo legittimante l’ingresso o dal contenuto esplicito delle conversazioni intercettate (capo A.13) oppure, in corretta applicazione dei principi in tema di prova logica ed indiziaria, da una pluralità di circostanze convergenti sulla illiceità dell’ingresso nello Stato estero: la condizione di accertata irregolarità nel territorio nazionale, l’utilizzo per le operazioni di viaggio di documenti contraffatti e di false generalità nonché il versamento di denaro ad un’organizzazione che garantiva l’espatrio in clandestinità (capi A.5, A.14, A.18 e A.19).

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], anche all'esito della valutazione delle specificazioni contenute nella susseguente memoria, è nel suo complesso passibile di rigetto.

4.1. Il primo motivo, relativo all’omessa pronuncia sull’impugnazione dell'ordinanza, in data 17 aprile 2023, è inammissibile per aspecificità.

Il ricorrente sé limitato ad affermare che la copia forense della memoria del cellulare in uso ad uno dei coimputati era stata illegittimamente acquisita, perché non previamente depositata dal pubblico ministero tra gli atti di indagine indicati nell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., e che l’utilizzazione di tale prova ai fini della decisione ha inciso sulla piattaforma accusatoria a suo carico.

Avrebbe dovuto, invece, illustrare specificamente l'incidenza della eventuale eliminazione del documento sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 – 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 – 01;Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452 - 01).

Tale esigenza di concretezza nel caso di specie era ancora più pressante se si considera che la prova di cui è eccepita l’inutilizzabilità non risulta mai espressamente citata nell’apparato argomentativo

4.2. Il secondo motivo, relativo alla violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 comma 3, cod. proc. è manifestamente infondato.

Come riconosciuto dal ricorrente, la Corte di assise di appello, nell’esaminare il tema delle circostanze aggravanti del reato associativo di cui al capo A), non ha modificato le statuizioni della Corte di assise, che, in esito al primo grado del giudizio, le aveva escluse tutte, limitandosi, per un evidente errore spiegabile con il contestuale esame di due sentenze che erano pervenute a conclusioni diverse, a motivare in ordine alla sussistenza delle aggravanti di cui all’art. 416, quinto e sesto comma, cod. pen. anche per gli imputati, come [OSCURATO:PERSONA], che per avere optato per il giudizio ordinario non avevano né avrebbero potuto proporre appello su questo specifico aspetto, senza comunque trarre da tali valutazioni conclusioni incidenti sfavorevolmente sul trattamento sanzionatorio del reato satellite di cui al capo A), rimasto immutato.

In tale situazione non è ravvisabile alcuna violazione del divieto di "reformatio in peius", che riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed investe soltanto il trattamento sanzionatorio in senso stretto, e, dunque, la specie e la quantità della pena, ma non anche la motivazione, che, pertanto, anche nel caso di gravame del solo imputato, può contenere una valutazione più grave della violazione commessa rispetto alla sentenza di primo grado, lasciando inalterato il dispositivo (Sez. 2, n. 34518 del 10/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286881 – 01; Sez. 3, n. 25585 del 10/02/2023, Guerrisi, Rv. 284694 – 01; Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025 - 01Sez. 3, n. 3070 del 08/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268893 – 01).

Non sussiste alcun insanabile contraddizione nella decisione di confermare sia la pronuncia che, nell’affermare la penale responsabilità di alcuni imputati, aveva riconosciuto le aggravanti del reato associativo sia quella che, invece, le aveva escluse, trattandosi di conseguenza imposta da ragioni di natura processuale legate alle scelte delle parti non sindacabili: quella degli imputati di scegliere il rito con cui essere giudicati e quella del pubblico ministero di non appellare le sentenze pur affette da errori di diritto.

Non risulta nemmeno violato il principio, in forza del quale, in caso di trattazione, in uno stesso procedimento, di talune posizioni giudicate con rito abbreviato e di altre giudicate con rito ordinario, è necessario, al momento della decisione, tenere rigorosamente distinti i regimi di assunzione e di utilizzazione delle prove rispettivamente previsti per ciascuno dei due riti abbreviato condizionato, non potendosi modificare la disciplina imposta "ex lege" per i diversi rapporti processuali (cfr. Sez. 2,n. 1783 del 05/12/2024, dep.2025, Palazzotto, Rv. 287445 – 01; Sez. 6, n. 14024 del 06/02/2024, Tedesco, Rv. 286214 – 01; Sez. 1, n. 14230 del 13/01/2022, Bevilacqua, Rv. 28318).

Il ricorrente non è stato in grado neanche di indicare in quali termini si sarebbe in concreto realizzata la denunciata “confusione probatoria”, con conseguente utilizzazione delle prove acquisite nel giudizio abbreviato nei confronti degli imputati giudicati con il rito ordinario.

4.3. Il terzo motivo, relativo ai reati di quell'art. 12 T.u. imm. contestati nei capi A 6), A 10), A 12) e A 20), propone la medesima questione dedotta nel secondo moto del ricorso proposto nell’interesse di Ndiemi a Maben e di [OSCURATO:PERSONA].

E’ sufficiente pertanto richiamare le osservazioni sviluppate nel paragrafo

3.2. Resta da aggiungere che la Corte distrettuale ha correttamente desunto la condizione di illegalità dell'ingresso nello Stato estero di destinazione dei soggetti beneficiari del viaggio o dagli accertamenti documentali eseguiti in occasione del controllo effettuato lungo il tragitto (è il caso dell’episodio contestato al capo A 6) in cui risulta accertato che i due migranti, muniti di permessi di soggiorno per richiedente asilo o per richiedente protezione secondaria, non avevano titolo per lasciare il territorio nazionale verso qualunque altro Paese perché privi di valido titolo di viaggio, mai esibito) o da una pluralità di circostanze, espressamente menzionate nelle conversazioni intercettate, univocamente dimostrative dell’organizzazione di ogni singolo viaggio in favore di soggetti, clandestinamente presenti nel territorio nazionale e non dotati di titoli per espatriare legittimamente verso altri Stati e che pur di riuscirci avevano sborsato una somma di denaro quale compenso per ottenere un traporto organizzato in modo tale da eludere i controlli.

4.4. Il quarto motivo, relativo alla valenza dimostrativa attribuita alle celle telefoniche agganciate dal cellulare dell'imputato a fini dell’affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui capi A 12) e A 20), è interamente versato in fatto e sollecita in sede di legittimità una non consentita lettura delle prove alternativa a quella, non manifestamente illogica, dei Giudici del merito.

La sentenza impugnata, nell’esaminare le analoghe censure articolate nell’atto di appello, ha chiarito che il coinvolgimento nella consumazione del reato di cui al capo a 12) è sufficientemente dimostrato dal contenuto dei dialoghi intercettati, e che, pertanto, le risultanze dei tabulati sulle celle telefoniche impegnate durante le telefonate non hanno carattere decisivo.

Rispetto a queste argomentazioni di per sé esaustive il ricorrente nulla di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ttività illecita svolta in comune con gli altri associati sia della catena di comando. In fatto, nessun approfondimento è stato compiuto per verificare la condizione giuridica dei migranti trasportati nello Stato di destinazione ed in particolare se fossero muniti di un titolo legittimante il loro ingresso nel Paese diverso dall’Italia verso cui erano diretti. E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il compimento di atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una persona in altro Stato, previsto dall'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha natura di reato di pericolo, sicché è sufficiente ad integrarlo la condotta diretta a procurare l'ingresso illecito dello straniero dall'Italia nel territorio di uno Stato confinante del quale egli non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, a nulla rilevando né la durata dell'ingresso, né la destinazione finale del trasferimento (Sez. 1, n. 28819 del 22/05/2014, Pancini, Rv. 259915 – 01; Sez. 1, n. 1082 del 04/12/2008, dep. 2009, Rv. 242487 - 01). Ai fini della sua configurabilità è, quindi, necessario accertare lo Stato estero di destinazione e verificare che, secondo la normativa ivi vigente, l'immigrazione in esso sia illegale (Sez. 1, n. 45963 del 20/05/2022, A., Rv. 283782 – 01) Sul punto si è espressa anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 21 del 2009, precisando che «al di là del preliminare riferimento, contenuto nell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, alla «violazione delle disposizioni del presente testo unico» – l'illegalità dell'ingresso in altro Stato deve essere verificata «alla stregua della disciplina dello Stato in cui il soggetto favorito intende recarsi e non già della normativa interna». Siffatta interpretazione è l’unica compatibile con le disposizioni comunitarie e le convenzioni internazionali che costituiscono le fonti di obblighi per lo Stato italiano di repressione del fenomeno del favoreggiamento dell'emigrazione illegale verso l'estero (in particolare l'art. 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/90/CE del 28 novembre 2002 e l'art. 3, lettera b), del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale al fine di combattere il traffico illecito dei migranti per via terrestre, marittima ed aerea, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2006, n. 146). D’altra parte, è la stessa norma incriminatrice ad individuare quali elementi negativi della fattispecie la circostanza che lo straniero non deve essere cittadino dello Stato di destinazione, né avere un «titolo di residenza permanente» in tale Stato. Si tratta di una vera e propria clausola di illiceità speciale che subordina la risposta punitiva al carattere abusivo, indebito o illegale della condotta che tuttavia deve essere valutato alla luce di norme di ordinamenti stranieri. Stante la configurazione della fattispecie come delitto a consumazione anticipata, nel caso in cui lo Stato di destinazione del migrante clandestino non sia individuabile con certezza e, quindi, persista un insuperabile dubbio sul carattere illegale o meno dell'emigrazione favorita, il favoreggiatore deve essere evidentemente assolto. Quanto ai problemi connessi all'eventuale ignoranza od errore del favoreggiatore in ordine ai contenuti della normativa straniera, legati alle difficoltà di conoscenza della stessa, essi vanno risolti applicando la disciplina dell'errore, a seconda dei casi, su legge penale (art. 5 cod. pen., quale risultante a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 364 del 1988) o extra-penale (art. 47, terzo comma, cod. pen.). La sentenza impugnata non si è discostata da tali principi: non solo ha accertato per ogni episodio il Paese di destinazione del migrante (Francia, Germania) ma ha desunto l’assenza del titolo legittimante l’ingresso o dal contenuto esplicito delle conversazioni intercettate (capo A.13) oppure, in corretta applicazione dei principi in tema di prova logica ed indiziaria, da una pluralità di circostanze convergenti sulla illiceità dell’ingresso nello Stato estero: la condizione di accertata irregolarità nel territorio nazionale, l’utilizzo per le operazioni di viaggio di documenti contraffatti e di false generalità nonché il versamento di denaro ad un’organizzazione che garantiva l’espatrio in clandestinità (capi A.5, A.14, A.18 e A.19). 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], anche all'esito della valutazione delle specificazioni contenute nella susseguente memoria, è nel suo complesso passibile di rigetto. 4.1. Il primo motivo, relativo all’omessa pronuncia sull’impugnazione dell'ordinanza, in data 17 aprile 2023, è inammissibile per aspecificità. Il ricorrente sé limitato ad affermare che la copia forense della memoria del cellulare in uso ad uno dei coimputati era stata illegittimamente acquisita, perché non previamente depositata dal pubblico ministero tra gli atti di indagine indicati nell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., e che l’utilizzazione di tale prova ai fini della decisione ha inciso sulla piattaforma accusatoria a suo carico. Avrebbe dovuto, invece, illustrare specificamente l'incidenza della eventuale eliminazione del documento sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 – 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 – 01;Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452 - 01). Tale esigenza di concretezza nel caso di specie era ancora più pressante se si considera che la prova di cui è eccepita l’inutilizzabilità non risulta mai espressamente citata nell’apparato argomentativo 4.2. Il secondo motivo, relativo alla violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 comma 3, cod. proc. è manifestamente infondato. Come riconosciuto dal ricorrente, la Corte di assise di appello, nell’esaminare il tema delle circostanze aggravanti del reato associativo di cui al capo A), non ha modificato le statuizioni della Corte di assise, che, in esito al primo grado del giudizio, le aveva escluse tutte, limitandosi, per un evidente errore spiegabile con il contestuale esame di due sentenze che erano pervenute a conclusioni diverse, a motivare in ordine alla sussistenza delle aggravanti di cui all’art. 416, quinto e sesto comma, cod. pen. anche per gli imputati, come [OSCURATO:PERSONA], che per avere optato per il giudizio ordinario non avevano né avrebbero potuto proporre appello su questo specifico aspetto, senza comunque trarre da tali valutazioni conclusioni incidenti sfavorevolmente sul trattamento sanzionatorio del reato satellite di cui al capo A), rimasto immutato. In tale situazione non è ravvisabile alcuna violazione del divieto di "reformatio in peius", che riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed investe soltanto il trattamento sanzionatorio in senso stretto, e, dunque, la specie e la quantità della pena, ma non anche la motivazione, che, pertanto, anche nel caso di gravame del solo imputato, può contenere una valutazione più grave della violazione commessa rispetto alla sentenza di primo grado, lasciando inalterato il dispositivo (Sez. 2, n. 34518 del 10/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286881 – 01; Sez. 3, n. 25585 del 10/02/2023, Guerrisi, Rv. 284694 – 01; Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025 - 01Sez. 3, n. 3070 del 08/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268893 – 01). Non sussiste alcun insanabile contraddizione nella decisione di confermare sia la pronuncia che, nell’affermare la penale responsabilità di alcuni imputati, aveva riconosciuto le aggravanti del reato associativo sia quella che, invece, le aveva escluse, trattandosi di conseguenza imposta da ragioni di natura processuale legate alle scelte delle parti non sindacabili: quella degli imputati di scegliere il rito con cui essere giudicati e quella del pubblico ministero di non appellare le sentenze pur affette da errori di diritto. Non risulta nemmeno violato il principio, in forza del quale, in caso di trattazione, in uno stesso procedimento, di talune posizioni giudicate con rito abbreviato e di altre giudicate con rito ordinario, è necessario, al momento della decisione, tenere rigorosamente distinti i regimi di assunzione e di utilizzazione delle prove rispettivamente previsti per ciascuno dei due riti abbreviato condizionato, non potendosi modificare la disciplina imposta "ex lege" per i diversi rapporti processuali (cfr. Sez. 2,n. 1783 del 05/12/2024, dep.2025, Palazzotto, Rv. 287445 – 01; Sez. 6, n. 14024 del 06/02/2024, Tedesco, Rv. 286214 – 01; Sez. 1, n. 14230 del 13/01/2022, Bevilacqua, Rv. 28318). Il ricorrente non è stato in grado neanche di indicare in quali termini si sarebbe in concreto realizzata la denunciata “confusione probatoria”, con conseguente utilizzazione delle prove acquisite nel giudizio abbreviato nei confronti degli imputati giudicati con il rito ordinario. 4.3. Il terzo motivo, relativo ai reati di quell'art. 12 T.u. imm. contestati nei capi A 6), A 10), A 12) e A 20), propone la medesima questione dedotta nel secondo moto del ricorso proposto nell’interesse di Ndiemi a Maben e di [OSCURATO:PERSONA]. E’ sufficiente pertanto richiamare le osservazioni sviluppate nel paragrafo 3.2. Resta da aggiungere che la Corte distrettuale ha correttamente desunto la condizione di illegalità dell'ingresso nello Stato estero di destinazione dei soggetti beneficiari del viaggio o dagli accertamenti documentali eseguiti in occasione del controllo effettuato lungo il tragitto (è il caso dell’episodio contestato al capo A 6) in cui risulta accertato che i due migranti, muniti di permessi di soggiorno per richiedente asilo o per richiedente protezione secondaria, non avevano titolo per lasciare il territorio nazionale verso qualunque altro Paese perché privi di valido titolo di viaggio, mai esibito) o da una pluralità di circostanze, espressamente menzionate nelle conversazioni intercettate, univocamente dimostrative dell’organizzazione di ogni singolo viaggio in favore di soggetti, clandestinamente presenti nel territorio nazionale e non dotati di titoli per espatriare legittimamente verso altri Stati e che pur di riuscirci avevano sborsato una somma di denaro quale compenso per ottenere un traporto organizzato in modo tale da eludere i controlli. 4.4. Il quarto motivo, relativo alla valenza dimostrativa attribuita alle celle telefoniche agganciate dal cellulare dell'imputato a fini dell’affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui capi A 12) e A 20), è interamente versato in fatto e sollecita in sede di legittimità una non consentita lettura delle prove alternativa a quella, non manifestamente illogica, dei Giudici del merito. La sentenza impugnata, nell’esaminare le analoghe censure articolate nell’atto di appello, ha chiarito che il coinvolgimento nella consumazione del reato di cui al capo a 12) è sufficientemente dimostrato dal contenuto dei dialoghi intercettati, e che, pertanto, le risultanze dei tabulati sulle celle telefoniche impegnate durante le telefonate non hanno carattere decisivo. Rispetto a queste argomentazioni di per sé esaustive il ricorrente nulla di co
Sentenza Cassazione n. 30354/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris