CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 ottobre 2025
Cassazione n. 26841/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1861/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 348 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.4433/2024 depositata il 10/07/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 1861/2025 Numero sezionale 3005/2025 Numero di raccolta generale 26841/2025 Data pubblicazione 06/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che le spese processuali debbano liquidarsi come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 6.900,00 oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 26/09/2025. Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 1861/2025 Numero sezionale 3005/2025 Numero di raccolta generale 26841/2025 Data pubblicazione 06/10/2025