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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 28339/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza nella parte in cui ha condannato il ministero alla rifusione delle spese [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di L'Aquila ha accolto la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla custodia domiciliare da costui subita in un procedimento penale concluso con sentenza di assoluzione ed ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore di Fusilli della somma di euro 9667,80 ed alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessive euro 1500 per compensi oltre rimborso generale, C.P.A. ed I.V.A.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanza con un unico motivo con cui ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla condanna del Ministero alla rifusione delle spese sostenute dal richiedente la riparazione, osservando che non vi era stata da parte del Ministero costituzione in giudizio e che, quindi, la condanna al rimborso delle spese non avrebbe potuto essere pronunciata.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha condannato il ministero alla rifusione delle spese

4. Il ricorso è fondato.

Deve, invero, considerarsi che il rapporto processuale relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., ha natura civilistica, ancorché inserito in una procedura che si svolge davanti al giudice penale, trattandosi di controversia che ha ad oggetto il regolamento di interessi patrimoniali (l'attribuzione a quel titolo di una somma di denaro) tra il privato e lo Stato; il carico delle spese di tale procedura va, conseguentemente, regolato secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ.( Sez.

U, n. 8 del 12/03/1999, [OSCURATO:PERSONA] in proc.

Sciamanna, Rv. 213509).

In tale contesto, occorre, altresì, considerare che l'attivazione di tale procedura è assolutamente necessaria perché il privato consegua l'indennizzo dovuto, sicché lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non può spontaneamente procedere, in mancanza di tale attivata procedura e quindi extragiudizialmente, a determinazione alcuna, né relativamente all'an, né relativamente al quantum debeatur in ordine alla pretesa del privato.

Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], ove non si opponga alla richiesta del privato, non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata. (Sez. 4, n. 34997 del 28/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240563).

5. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, statuizione che elimina.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, statuizione che elimina.

Deciso il 14 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] re estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza nella parte in cui ha condannato il ministero alla rifusione delle spese [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di L'Aquila ha accolto la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla custodia domiciliare da costui subita in un procedimento penale concluso con sentenza di assoluzione ed ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore di Fusilli della somma di euro 9667,80 ed alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessive euro 1500 per compensi oltre rimborso generale, C.P.A. ed I.V.A. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanza con un unico motivo con cui ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla condanna del Ministero alla rifusione delle spese sostenute dal richiedente la riparazione, osservando che non vi era stata da parte del Ministero costituzione in giudizio e che, quindi, la condanna al rimborso delle spese non avrebbe potuto essere pronunciata. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha condannato il ministero alla rifusione delle spese 4. Il ricorso è fondato. Deve, invero, considerarsi che il rapporto processuale relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., ha natura civilistica, ancorché inserito in una procedura che si svolge davanti al giudice penale, trattandosi di controversia che ha ad oggetto il regolamento di interessi patrimoniali (l'attribuzione a quel titolo di una somma di denaro) tra il privato e lo Stato; il carico delle spese di tale procedura va, conseguentemente, regolato secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ.( Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, [OSCURATO:PERSONA] in proc. Sciamanna, Rv. 213509). In tale contesto, occorre, altresì, considerare che l'attivazione di tale procedura è assolutamente necessaria perché il privato consegua l'indennizzo dovuto, sicché lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non può spontaneamente procedere, in mancanza di tale attivata procedura e quindi extragiudizialmente, a determinazione alcuna, né relativamente all'an, né relativamente al quantum debeatur in ordine alla pretesa del privato. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], ove non si opponga alla richiesta del privato, non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata. (Sez. 4, n. 34997 del 28/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240563). 5. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, statuizione che elimina. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, statuizione che elimina. Deciso il 14 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] re estens
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