Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 06661/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'att. 386 cod. pen., confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.

Rilevato che il primo motivo di ricorso si rivela generico, perché deducendo l'esistenza di precedente giudicato sul fatto (ne bis in idem) non fornisce alcuna dimostrazione a sostegno (copia sentenza o altra documentazione); parimenti generico si rivela il secondo, con cui si deduce che dagli elementi probatori acquisiti risulterebbe l'assenza di responsabilità dell'imputata; manifestamente infondato il terzo in tema di attenuanti generiche a fronte della congrua motivazione solta in sentenza (pag. 3) sul punto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 gennaio 2023 Il consigliere estensore j Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'att. 386 cod. pen., confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione, condizionalmente sospesa. Rilevato che il primo motivo di ricorso si rivela generico, perché deducendo l'esistenza di precedente giudicato sul fatto (ne bis in idem) non fornisce alcuna dimostrazione a sostegno (copia sentenza o altra documentazione); parimenti generico si rivela il secondo, con cui si deduce che dagli elementi probatori acquisiti risulterebbe l'assenza di responsabilità dell'imputata; manifestamente infondato il terzo in tema di attenuanti generiche a fronte della congrua motivazione solta in sentenza (pag. 3) sul punto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consigliere estensore j Il P
Sentenza Cassazione n. 06661/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris