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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33874/2025

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l menzionata organizzazione mafiosa ed il contributo economico offerto a detenuti gravitanti nella sua orbita, integrasse gli estremi di un comportamento gravemente imprudente, suscettibile di determinare l’intervento dell’Autorità.

Ha rimarcato come la stessa Corte di Cassazione avesse affermato nella pronuncia assolutoria c he i comportamenti venuti in rilievo nell’ambito del giudizio fossero idonei a giustificare l’adozione di una misura di prevenzione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il richiedente, a mezzo dl difensore , che ha articolato i seguenti motivi di doglianza.

I) Violazione dell’art. 314 cod. pen. in merito alla ritenuta sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente, suscettibile di avere determinato la detenzione cautelare.

II) Mancanza di motivazione in merito all’eventuale sussistenza della colpa lieve nel comporta mento serbato dal richiedente con conseguente riconoscimento dell’indennizzo in misura ridotta.

La difesa lamenta che i comportamenti individuati dalla Corte di merito non possano essere considerati indici univoci di vicinanza a cont esti mafiosi o, comunque, ad ambienti criminali pericolosi.

Si tratterebbe, infatti, di comportamenti assolutamenteleciti, eventualmente dettati dall’ aderenza del ricorrente a consuetudini solid aristiche e convenzioni sociali.

Né è possibile desumere da tali comportamenti una forma di condivisione, anche solo morale,di scopi illeciti.

L’insieme di tali circostanze, già ritenute inidonee a fondare il giudizio di responsabilità, non valgono ad integrare la colpa grave, suscettibile di inibire l’indennizzo per ingiusta detenzione.

In tema di freque ntazioni ambigue, l a giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice debba fornire una motivazione adeguata e specifica riguardo alla possibilità che tali frequentazioni possano essere interpretate come indizi di complicità, inducendo il giudice ad applicare o mantenere la misura cautelare.

Quanto all’aspetto riguardante la misura di prevenzione patita dal richiedente, il decreto emesso dal Tribunale di Torino, Sezione mis ure di prevenzione, datato 2 l uglio 2015 , menziona solo la sen tenza emessa dal Tribunale di Torino, non irrevocabile, con cui il richiedente era stato condannato alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione.

Il provvedimento i n questione riportapedissequamente gli stessi elementi (colletta per i detenuti , partecipazione a funerali ematrimoni ) che hanno dato luogo alla pronuncia assolutoria.

Peraltro, la Corte d'appello di Torino, con ordinanza emessa in data 13 febbraio 2025, hariabilitato [OSCURATO:PERSONA] , in virtù de l l'a rt. 70 d.lgs. n. 159/2011, evidenziando la sua b u o na condotta, l'incensuratezza, l’assenza di frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali e da precedenti di polizia.

A prescindere dal dato normativo di cui all'art. 275 , comma 3 , cod. proc. pen., che impone la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., occorre rilevare come nei confronti d el ricorrente l’originariamisura cautelare custodiale sia stata poi sostitu ita con gli arresti domiciliari;ciò dimostra che l'A utorità giudiziaria ha percepito , in un dato momento,l'inopportunità di mantenere nei suoi confronti il presidio cautelare più severo.

La normaprocessuale richiamata prevede c he i l giudice de lla cautela , pu r in presenza di gravi indizi dicolpevolezza per il reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen., ove accerti l’insussistenza di esigenze cautelari può revocare la misura .

Tale valutazione non è mai stata effettuata per il ricorrent e nel corso della lunga detenzione in carcere, s ebbene egli fosse regolarmente inserito nel tessuto sociale e fosse titolare di una fiorente attività commerciale all’atto dell’arresto.

Non è dato evincere dai fatti riportati nella ordinanza quale sarebbe la condotta gravemente colposa posta in essere dal ricorrente, suscettibile di renderlo immeritevole dell'indennizzo per la lunga restrizione della libertà personale subita, pari a 1121 giorni.

I comportamenti evidenziati sono infatti penalmente irrilevanti e, sebbene possano ne ll’immedi atezza giustificare l'emissione di un provvedimento cautelare, non possono giustificare il mantenimento della misura per oltre quattro anni.

Rileva infine la difesa come la Corte d'appello non abbia in alcun modo considerato l'eventuale sussistenza di una colpa lieve.

La poca accortezza dimostrata dal ricorrente nell’intrattenere contatti con soggetti socialmente pericolosi, pur lecitamente finalizzati, può essere interpretata quale colpa lieve.

La Corte d'appello, lungi dall'evidenziare il necessario nesso causale tra le frequentazioni ambigue intrattenute dal richiedente e la restrizione subita, si limita a stigmatizzare la connotazione imprudente della sua condotta.

La decisione assunta sulla base di tali considerazioni non sarebbe condivisibile, in quanto diretta a negare il ristoro sulla base di abitudini di vita che non integrano comportamenti illeciti.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il Ministero dell’Economia e Finanze resistente, costituito a mezzo dell’Avvocatura di Stato, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta nella quale, riportandosi ai motivi di lagnanza e rimarcando le conseguenze negative derivate al richiedente dalla detenzione subita e dalla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, insiste nel richiedere l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Il giudice della riparazione ha motivatoin maniera puntuale circa le ragioni giustificatrici del rigetto della domanda, offrendo a sostegno del decisum argomentazioni non censurabili in questa sede.

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione,osta all'affermazione del diritto alla riparazione il fatto che l'interessato abbia dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento dellacustodia cautelare (art. 314, comma 1,ultima parte, cod. proc. pen.).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che è dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo,ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condottavolta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche lacondotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimentoriparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996,Sarnataro ed altri, Rv. 203637).

La nozione di colpa, ricavabile invece dall'art. 43 cod. pen., impone , nel giudizio riparatorio,di ritenere colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione taleda costituire una non voluta, ma prevedibi le, ragione di intervento dell'Autoritàgiudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertàpersonale o nella mancata revoca di uno già emesso.

Si è quindi precisato, in plurime pronunce, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetti se l'interessato abbiatenuto volontariamente una condotta tale da creare occasioni di doveroso intervento dell' A utorità giudiziaria o se abbia serbato una condotta che, per evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza o inosservanza di leggi , regolamenti o norme disciplinari,sia stata idonea a determinare una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'Autorità giudiziaria sostanziatasi nell'adozione d el provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv.242034).

Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice, nell' accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo odella colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento restrittivo, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormenteche successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

Quanto ai rapporti con il giudizio di cognizione, il giudice della riparazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave (o del dolo) dell'interessato, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale probatorioacquisito dal giudice della cognizione, "deve seguire un iter logico- motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento detenzione " (cfr. Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 -01).

Il giudizio sulla idoneità delle condottead indurre in errore il giudice , secondo quanto risulta dalla elaborazione giurisprudenziale in materia, deve essere operato "ex ante" ( cfr. Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 , dep. 2017 , [OSCURATO:PERSONA],Rv. 268952 – 01 ) .

Da quanto precede discende che è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante, ma in quanto idonei a determinare, in ragione di comportamenti connotati da macroscopica negligenza od imprudenza, l'adozione della misura, con l’unico limite rappresentato dal fatto che il giudice della riparazione non può avvalersi, nella formazione delsuo convincimento, di circostanze escluse in sede di cognizione (cfr. Sez. 4, n. 12228 del 10/1/2017, Quaresima, Rv. 270039: “Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate”).

3. Tutto ciò premesso in linea generale e teorica, n el provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano, nella condotta serbata dal ricorrente, elementi di colpa ostativi al riconoscimento della riparazione, riconducibili a grave imprudenza.

Diversamente da quanto prospettato nel ricorso, il giud ice della riparazione ben può considerare - non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità,ma ai fini dell'accertamento del diritto alla riparazione – ogni circostanza utile per le valutazioni da compiersi in materia , valorizzando comportamenti anche p enalmente irrilevanti , che siano valsi ad indurre in errore l’Autorità procedente circa il fatto che il richiedente versasse in re illicitanel contesto nel quale tali comportamenti sono avvenuti.

L’ordinanza, dunque, non soffre dei vizi lamentati dalla difesa ed anzi i passaggi argomentativi del ricorso, nei quali più volte si ribadisce che il giudice della riparazione non avrebbe dovuto considerare i comportamenti richiamati in motivazione, in quanto del tutto leciti ed ispirati a convenzioni sociali, contrastanocon i principi ermeneutici sopra richiamati. 3.1 La Corte di merito, ai fini del rigetto della richiesta , ha valorizza to l’adesione ad unaraccolta di fondi per detenuti appartenenti a lla compagine associativa di tipo mafioso denominata ‘n dranghet a e l ’intervento a diversi eventi (matrimoni e funerali) che riguardavano soggetti per i quali erano stati acclarati legami con detta organizzazione.

Rispetto a tali circostanze s ono state richiamate le motivazioni della stessa pronuncia assolutoria della Corte di Cassazione, in cui si evidenziava come detti comportamenti fossero indicativi della vicinanza ad un contesto criminale di tipo ‘ndranghetista, che, seppure inidonei a fondare l’affermazione di penale responsabilità dell’attuale richiedente, risultavano rilevanti ai fini dell’eventuale applicazione di una misura di prevenzione.

Il riferimento a tale ultimo aspetto non è eccentrico rispetto al tema che occupa, come sembra, invece, prospettare il ricorso.

Invero, come detto in precedenza, il giudizio da esperirsi in materia deve essere condotto alla stregua della situazione esistente all’atto dell’applicazione della misura ed in costanza di essa: l’avvenuta riabilitazione di [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2025, decorso il termine di legge (tre anni dalla cessazione della misura), non è idoneo a disarticolare il discorso giustificativo.

4. I comportamenti descritti nella ordinanza sono riconducibili alla nozione di colpa grave, come enucleata dalla giurisprudenza di legittimità in plurime pronunce.

Invero, le frequentazioni ambigue, per consolidato orientamento di questa Corte, sono suscettibili di costituire circostanza ostativa al riconoscimento dell’indennizzo (cfr. ex multis Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782 – 01: “In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa”).

La ripetizione delle condotte e lo spessore criminale dei soggetti a cui [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato solidarietà e vicinanza (si veda quanto riportato a pag. 5 della ordinanza, in cui sono indicati i nominativi delle famiglie omaggiate, coinvolte in processi di ‘ndrangheta e storicamente insediate nei territori nei quali l’organizzazione risulta opera nte ) , hanno logicamenteindotto il giudice della riparazione a ravvisare grave imprudenza nei comportamenti serbati dal richiedente.

Gli argomenti a sostegno del decisum non prestano il fianco a critiche sul piano della coere nza logica , neppure nella parte in cui il giudice della riparazione ha ritenuto che detti comportamenti abbiano avuto “una sicura efficacia causale rispetto all’applicazione della misura cautelare”.

Il ricorrente omette di confrontarsi realmente con il contenuto del provvedimento impugnato, prospettando una diversa ricostruzione della vicenda, in base alla quale i comportamenti osservati, riconducibili alle abitudini di vita del richiedente, sarebbero dettati dall’aderenza a consuetudini sociali, inidonee, in quanto tali, a manifestare la vicinanza a contesti mafiosi.

Ebbene, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata, ove le critiche difensive siano rivolte alla motivazione del provvedimento, al solo aspetto della congruità e logicità del discorso giustificativo espresso nel provvedimento impugnato, non potendo investire il merito della vicenda.

Ciò ai sensi del combinato disposto di cuiall'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen.

Nella materia che occupa, pertanto, deve escludersi che possano formare oggetto di doglianza profili tendenti ad investire una rivalutazione degli elementi considerati dal giudice della riparazione, salvo che non si individuino evidenti errori logici e macroscopiche incongruenze nel ragionamento posto a sostegno della decisione assunta, evenienza da escludersi nel casoin esame.

Deve peraltro aggiungersi come gli intenti e le ragioni soggettive poste a base dei comportamenti descritti in motivazione non abbianorilievo nell’applicazione dell’istituto, essendo invece significativo il fatto che l’agire del richiedente abbia ingenerato una erronea convinzione nell’Autorità procedente, dando luogo a situazioni apparentemente ri conducibili alla sua intraneità in un’organizzazionedi tipo mafioso.

5. I ndividuati , alla stregua del di sco rso giustificativo espresso nella ordinanza, i canoni della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, la Corte d’appello non era tenuta a motivare in ordine alla esistenza della colpa lieve.

La questione riguardante il silenzio serbato dal giudice della riparazione sul punto è, pertanto, destituita di fondamento.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro mille , avendo l’Avvocatura offerto un utile contributo alla decisione.

Al riguardo, benché l’Avvocatura nelle conclusioni depositate in atti non abbia reclamato la vittoria delle spese, si ritiene che il ricorrente debba essere egualmente condannato, ex officio, alla r i fus ione delle spese in favore del Ministero resistente in base al principio della soccombenza, secondo i criteri indicati dall’art.91 cod. proc. civ., applicabile alla procedura ex art. 314 cod. proc. pen. (cfr. in argome nto Sez. 4, n. 13175 del 26/03/2025 , G., Rv. 287952 – 02: « In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le spese processuali, nel giudizio di legittimità ex art. 611 cod. proc. pen., sono regolate secondo i criteri indicati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in ragione delle connotazioni civilistiche del procedimento, sicché la parte soccombente deve essere condannata, anche "ex officio", al pagamento delle stesse, nel caso in cui sia rigettata o dichiarata inammissibile la sua domanda e la controparte abbia preso parte al giudizio cartolare, esplicando, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa dell'imputato mediante un utile contributo alla decisione»).

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l menzionata organizzazione mafiosa ed il contributo economico offerto a detenuti gravitanti nella sua orbita, integrasse gli estremi di un comportamento gravemente imprudente, suscettibile di determinare l’intervento dell’Autorità. Ha rimarcato come la stessa Corte di Cassazione avesse affermato nella pronuncia assolutoria c he i comportamenti venuti in rilievo nell’ambito del giudizio fossero idonei a giustificare l’adozione di una misura di prevenzione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il richiedente, a mezzo dl difensore , che ha articolato i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione dell’art. 314 cod. pen. in merito alla ritenuta sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente, suscettibile di avere determinato la detenzione cautelare. II) Mancanza di motivazione in merito all’eventuale sussistenza della colpa lieve nel comporta mento serbato dal richiedente con conseguente riconoscimento dell’indennizzo in misura ridotta. La difesa lamenta che i comportamenti individuati dalla Corte di merito non possano essere considerati indici univoci di vicinanza a cont esti mafiosi o, comunque, ad ambienti criminali pericolosi. Si tratterebbe, infatti, di comportamenti assolutamenteleciti, eventualmente dettati dall’ aderenza del ricorrente a consuetudini solid aristiche e convenzioni sociali. Né è possibile desumere da tali comportamenti una forma di condivisione, anche solo morale,di scopi illeciti. L’insieme di tali circostanze, già ritenute inidonee a fondare il giudizio di responsabilità, non valgono ad integrare la colpa grave, suscettibile di inibire l’indennizzo per ingiusta detenzione. In tema di freque ntazioni ambigue, l a giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice debba fornire una motivazione adeguata e specifica riguardo alla possibilità che tali frequentazioni possano essere interpretate come indizi di complicità, inducendo il giudice ad applicare o mantenere la misura cautelare. Quanto all’aspetto riguardante la misura di prevenzione patita dal richiedente, il decreto emesso dal Tribunale di Torino, Sezione mis ure di prevenzione, datato 2 l uglio 2015 , menziona solo la sen tenza emessa dal Tribunale di Torino, non irrevocabile, con cui il richiedente era stato condannato alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione. Il provvedimento i n questione riportapedissequamente gli stessi elementi (colletta per i detenuti , partecipazione a funerali ematrimoni ) che hanno dato luogo alla pronuncia assolutoria. Peraltro, la Corte d'appello di Torino, con ordinanza emessa in data 13 febbraio 2025, hariabilitato [OSCURATO:PERSONA] , in virtù de l l'a rt. 70 d.lgs. n. 159/2011, evidenziando la sua b u o na condotta, l'incensuratezza, l’assenza di frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali e da precedenti di polizia. A prescindere dal dato normativo di cui all'art. 275 , comma 3 , cod. proc. pen., che impone la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., occorre rilevare come nei confronti d el ricorrente l’originariamisura cautelare custodiale sia stata poi sostitu ita con gli arresti domiciliari;ciò dimostra che l'A utorità giudiziaria ha percepito , in un dato momento,l'inopportunità di mantenere nei suoi confronti il presidio cautelare più severo. La normaprocessuale richiamata prevede c he i l giudice de lla cautela , pu r in presenza di gravi indizi dicolpevolezza per il reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen., ove accerti l’insussistenza di esigenze cautelari può revocare la misura . Tale valutazione non è mai stata effettuata per il ricorrent e nel corso della lunga detenzione in carcere, s ebbene egli fosse regolarmente inserito nel tessuto sociale e fosse titolare di una fiorente attività commerciale all’atto dell’arresto. Non è dato evincere dai fatti riportati nella ordinanza quale sarebbe la condotta gravemente colposa posta in essere dal ricorrente, suscettibile di renderlo immeritevole dell'indennizzo per la lunga restrizione della libertà personale subita, pari a 1121 giorni. I comportamenti evidenziati sono infatti penalmente irrilevanti e, sebbene possano ne ll’immedi atezza giustificare l'emissione di un provvedimento cautelare, non possono giustificare il mantenimento della misura per oltre quattro anni. Rileva infine la difesa come la Corte d'appello non abbia in alcun modo considerato l'eventuale sussistenza di una colpa lieve. La poca accortezza dimostrata dal ricorrente nell’intrattenere contatti con soggetti socialmente pericolosi, pur lecitamente finalizzati, può essere interpretata quale colpa lieve. La Corte d'appello, lungi dall'evidenziare il necessario nesso causale tra le frequentazioni ambigue intrattenute dal richiedente e la restrizione subita, si limita a stigmatizzare la connotazione imprudente della sua condotta. La decisione assunta sulla base di tali considerazioni non sarebbe condivisibile, in quanto diretta a negare il ristoro sulla base di abitudini di vita che non integrano comportamenti illeciti. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell’Economia e Finanze resistente, costituito a mezzo dell’Avvocatura di Stato, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta nella quale, riportandosi ai motivi di lagnanza e rimarcando le conseguenze negative derivate al richiedente dalla detenzione subita e dalla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, insiste nel richiedere l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il giudice della riparazione ha motivatoin maniera puntuale circa le ragioni giustificatrici del rigetto della domanda, offrendo a sostegno del decisum argomentazioni non censurabili in questa sede. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione,osta all'affermazione del diritto alla riparazione il fatto che l'interessato abbia dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento dellacustodia cautelare (art. 314, comma 1,ultima parte, cod. proc. pen.). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che è dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo,ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condottavolta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche lacondotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimentoriparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996,Sarnataro ed altri, Rv. 203637). La nozione di colpa, ricavabile invece dall'art. 43 cod. pen., impone , nel giudizio riparatorio,di ritenere colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione taleda costituire una non voluta, ma prevedibi le, ragione di intervento dell'Autoritàgiudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertàpersonale o nella mancata revoca di uno già emesso. Si è quindi precisato, in plurime pronunce, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetti se l'interessato abbiatenuto volontariamente una condotta tale da creare occasioni di doveroso intervento dell' A utorità giudiziaria o se abbia serbato una condotta che, per evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza o inosservanza di leggi , regolamenti o norme disciplinari,sia stata idonea a determinare una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'Autorità giudiziaria sostanziatasi nell'adozione d el provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv.242034). Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice, nell' accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo odella colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento restrittivo, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormenteche successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Quanto ai rapporti con il giudizio di cognizione, il giudice della riparazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave (o del dolo) dell'interessato, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale probatorioacquisito dal giudice della cognizione, "deve seguire un iter logico- motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento detenzione " (cfr. Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 -01). Il giudizio sulla idoneità delle condottead indurre in errore il giudice , secondo quanto risulta dalla elaborazione giurisprudenziale in materia, deve essere operato "ex ante" ( cfr. Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 , dep. 2017 , [OSCURATO:PERSONA],Rv. 268952 – 01 ) . Da quanto precede discende che è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante, ma in quanto idonei a determinare, in ragione di comportamenti connotati da macroscopica negligenza od imprudenza, l'adozione della misura, con l’unico limite rappresentato dal fatto che il giudice della riparazione non può avvalersi, nella formazione delsuo convincimento, di circostanze escluse in sede di cognizione (cfr. Sez. 4, n. 12228 del 10/1/2017, Quaresima, Rv. 270039: “Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate”). 3. Tutto ciò premesso in linea generale e teorica, n el provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano, nella condotta serbata dal ricorrente, elementi di colpa ostativi al riconoscimento della riparazione, riconducibili a grave imprudenza. Diversamente da quanto prospettato nel ricorso, il giud ice della riparazione ben può considerare - non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità,ma ai fini dell'accertamento del diritto alla riparazione – ogni circostanza utile per le valutazioni da compiersi in materia , valorizzando comportamenti anche p enalmente irrilevanti , che siano valsi ad indurre in errore l’Autorità procedente circa il fatto che il richiedente versasse in re illicitanel contesto nel quale tali comportamenti sono avvenuti. L’ordinanza, dunque, non soffre dei vizi lamentati dalla difesa ed anzi i passaggi argomentativi del ricorso, nei quali più volte si ribadisce che il giudice della riparazione non avrebbe dovuto considerare i comportamenti richiamati in motivazione, in quanto del tutto leciti ed ispirati a convenzioni sociali, contrastanocon i principi ermeneutici sopra richiamati. 3.1 La Corte di merito, ai fini del rigetto della richiesta , ha valorizza to l’adesione ad unaraccolta di fondi per detenuti appartenenti a lla compagine associativa di tipo mafioso denominata ‘n dranghet a e l ’intervento a diversi eventi (matrimoni e funerali) che riguardavano soggetti per i quali erano stati acclarati legami con detta organizzazione. Rispetto a tali circostanze s ono state richiamate le motivazioni della stessa pronuncia assolutoria della Corte di Cassazione, in cui si evidenziava come detti comportamenti fossero indicativi della vicinanza ad un contesto criminale di tipo ‘ndranghetista, che, seppure inidonei a fondare l’affermazione di penale responsabilità dell’attuale richiedente, risultavano rilevanti ai fini dell’eventuale applicazione di una misura di prevenzione. Il riferimento a tale ultimo aspetto non è eccentrico rispetto al tema che occupa, come sembra, invece, prospettare il ricorso. Invero, come detto in precedenza, il giudizio da esperirsi in materia deve essere condotto alla stregua della situazione esistente all’atto dell’applicazione della misura ed in costanza di essa: l’avvenuta riabilitazione di [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2025, decorso il termine di legge (tre anni dalla cessazione della misura), non è idoneo a disarticolare il discorso giustificativo. 4. I comportamenti descritti nella ordinanza sono riconducibili alla nozione di colpa grave, come enucleata dalla giurisprudenza di legittimità in plurime pronunce. Invero, le frequentazioni ambigue, per consolidato orientamento di questa Corte, sono suscettibili di costituire circostanza ostativa al riconoscimento dell’indennizzo (cfr. ex multis Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782 – 01: “In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa”). La ripetizione delle condotte e lo spessore criminale dei soggetti a cui [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato solidarietà e vicinanza (si veda quanto riportato a pag. 5 della ordinanza, in cui sono indicati i nominativi delle famiglie omaggiate, coinvolte in processi di ‘ndrangheta e storicamente insediate nei territori nei quali l’organizzazione risulta opera nte ) , hanno logicamenteindotto il giudice della riparazione a ravvisare grave imprudenza nei comportamenti serbati dal richiedente. Gli argomenti a sostegno del decisum non prestano il fianco a critiche sul piano della coere nza logica , neppure nella parte in cui il giudice della riparazione ha ritenuto che detti comportamenti abbiano avuto “una sicura efficacia causale rispetto all’applicazione della misura cautelare”. Il ricorrente omette di confrontarsi realmente con il contenuto del provvedimento impugnato, prospettando una diversa ricostruzione della vicenda, in base alla quale i comportamenti osservati, riconducibili alle abitudini di vita del richiedente, sarebbero dettati dall’aderenza a consuetudini sociali, inidonee, in quanto tali, a manifestare la vicinanza a contesti mafiosi. Ebbene, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata, ove le critiche difensive siano rivolte alla motivazione del provvedimento, al solo aspetto della congruità e logicità del discorso giustificativo espresso nel provvedimento impugnato, non potendo investire il merito della vicenda. Ciò ai sensi del combinato disposto di cuiall'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. Nella materia che occupa, pertanto, deve escludersi che possano formare oggetto di doglianza profili tendenti ad investire una rivalutazione degli elementi considerati dal giudice della riparazione, salvo che non si individuino evidenti errori logici e macroscopiche incongruenze nel ragionamento posto a sostegno della decisione assunta, evenienza da escludersi nel casoin esame. Deve peraltro aggiungersi come gli intenti e le ragioni soggettive poste a base dei comportamenti descritti in motivazione non abbianorilievo nell’applicazione dell’istituto, essendo invece significativo il fatto che l’agire del richiedente abbia ingenerato una erronea convinzione nell’Autorità procedente, dando luogo a situazioni apparentemente ri conducibili alla sua intraneità in un’organizzazionedi tipo mafioso. 5. I ndividuati , alla stregua del di sco rso giustificativo espresso nella ordinanza, i canoni della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, la Corte d’appello non era tenuta a motivare in ordine alla esistenza della colpa lieve. La questione riguardante il silenzio serbato dal giudice della riparazione sul punto è, pertanto, destituita di fondamento. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro mille , avendo l’Avvocatura offerto un utile contributo alla decisione. Al riguardo, benché l’Avvocatura nelle conclusioni depositate in atti non abbia reclamato la vittoria delle spese, si ritiene che il ricorrente debba essere egualmente condannato, ex officio, alla r i fus ione delle spese in favore del Ministero resistente in base al principio della soccombenza, secondo i criteri indicati dall’art.91 cod. proc. civ., applicabile alla procedura ex art. 314 cod. proc. pen. (cfr. in argome nto Sez. 4, n. 13175 del 26/03/2025 , G., Rv. 287952 – 02: « In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le spese processuali, nel giudizio di legittimità ex art. 611 cod. proc. pen., sono regolate secondo i criteri indicati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in ragione delle connotazioni civilistiche del procedimento, sicché la parte soccombente deve essere condannata, anche "ex officio", al pagamento delle stesse, nel caso in cui sia rigettata o dichiarata inammissibile la sua domanda e la controparte abbia preso parte al giudizio cartolare, esplicando, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa dell'imputato mediante un utile contributo alla decisione»). P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual