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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13549/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia e procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 30 settembre 2022, con la quale la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato proposta in relazione alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia il 12 settembre 2018, divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2019, con la quale Deng era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 5 di reclusione ed euro 58.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 291 bis del [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi doganali.

2. Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo, la difesa deduce la inosservanza degli art. 125, 420 bis, 629 bis cod. proc. pen., 6 C.E.D.U., 24 Cost. e 9 Dir. 2016/343/UE, evidenziando che la Corte territoriale si sarebbe discostata dall'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 23948 del 2019, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], hanno messo in luce l'esigenza di evitare che il meccanismo della assenza, ancorché più innovativa rispetto alla contumacia, riproduca le criticità che hanno dato origine ai provvedimenti sanzionatori per l'Italia adottati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Corte di appello ha infatti valorizzato, come sintomo di conoscenza del processo penale, la presenza di un sequestro, in occasione del quale era stata effettuata dalla P.G. la nomina di un difensore di ufficio ed era stata richiesta l'elezione di domicilio, ma tale impostazione risulta erronea, in quanto, come chiarito dalle Sezioni Unite, da un mero atto di indagine della Polizia giudiziaria non può inferirsi la conoscenza dell'eventuale futuro processo penale, venendo in rilievo un'iniziativa (né del P.M. né del Giudice) che non prelude all'esercizio dell'azione penale.

Allo stesso modo, non sarebbe pertinente il richiamo del provvedimento impugnato alla nomina del difensore di ufficio, essendo mancato ogni contatto tra assistito e difensore, il quale, come risulta dai verbali di udienza, non ha mai presenziato alle udienze, né ha nominato un sostituto, così dando conferma dell'assenza di qualsivoglia rapporto con la persona da lui assistita.

Con il secondo motivo, è stata eccepita di nuovo la inosservanza degli art. 125, 420 bis, 629 bis cod. proc. pen., 6 C.E.D.U., 24 Cost. e 9 Dir. 2016/343/UE, sottolineandosi che la Corte di appello è rimasta silente anche sulla mancata sospensione della sentenza, che rischia di esporre l'imputato a gravi conseguenze patrimoniali, essendo egli proprietario di un immobile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Premesso che i due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata non si sottrae alle censure difensive.

Ed invero, nel disattendere la richiesta di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di Deng, la Corte di appello ha valorizzato la circostanza che, nel verbale di sequestro del 4 febbraio 2017, redatto in occasione del controllo cui il ricorrente z fu sottoposto all'Aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, la P.G. operante, preso atto della mancata nomina da parte dell'interessato di un difensore di fiducia, nominava a Deng, trovato in possesso di 86 stecche di T.L.E., un difensore d'ufficio, nella persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Civitavecchia, avvocato presso il gli studio il ricorrente eleggeva domicilio.

Dunque, rilevato che per i fatti per cui è poi intervenuta condanna Deng aveva subito il sequestro del T.L.E. in suo possesso e preso atto dell'elezione di domicilio presso il suo difensore d'ufficio, la Corte territoriale ha ritenuto che il richiedente fosse a conoscenza del procedimento penale a suo carico, tanto più in ragione del fatto che l'indagato è persona stabilmente residente in Italia, dove svolge la sua attività lavorativa, per cui l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, di cui gli sono stati forniti tutti i recapiti, era idonea ad assicurare a Deng le informazioni necessarie per l'esercizio del diritto di difesa, dovendosi ritenere che egli, subito il sequestro, fosse tenuto a informarsi sullo sviluppo del procedimento penale a suo carico, esercitando un minimo di diligenza, non essendovi peraltro ragioni a ciò ostative.

In tal senso è stato rimarcato che "il fatto di aver eletto domicilio in un luogo diverso dalla propria residenza, in cui è certamente più immediata la comunicazione di eventuali notifiche, impone un onere di informazione, peraltro nel proprio interesse, che nel caso in esame non risulta minimamente adempiuto, né risulta in alcun modo impedito e/o reso comunque difficoltoso, risultando che la mancata conoscenza del processo sia piuttosto il risultato di un completo disinteresse di un procedimento che, pure, aveva comportato il sequestro di parte del proprio bagaglio, sicchè non pare che nel caso in esame sia ravvisabile l'incolpevole mancata conoscenza che legittima la rescissione del giudicato" (così pag. 6 dell'ordinanza impugnata).

2. Orbene, l'impostazione seguita dalla Corte di appello non può essere ritenuta legittima.

Sul punto devono richiamarsi infatti i principi, riferibili anche alla rescissione del giudicato, elaborati con riferimento al tema della conoscenza del procedimento, anche in caso di nomina di un difensore d'ufficio, dalle Sezioni Unite di questa Corte, in due pronunce del 2019 e del 2020 tra loro collegate: si tratta della sentenza n. 28912 del 28/02/2019, Rv. 275716, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e della sentenza n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 281483, ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Con la prima pronuncia, è stato affermato che, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione, oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza.

Con la seconda pronuncia, le Sezioni Unite, in relazione a una fattispecie precedente all'introduzione, ad opera della legge n. 103 del 23 giugno 2017, dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. (secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'Autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario), hanno affermato che, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ,ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.

Ora, risalendo l'elezione di domicilio per cui si procede al febbraio 2017, dunque a epoca anteriore all'emanazione della legge n. 103 del 23 giugno 2017, possono ritenersi applicabili al caso di specie i principi elaborati dalle Sezioni Unite nelle due pronunce appena richiamate, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Rv. 281256 Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 281483 e Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Rv. 277210) che i canoni interpretativi sulla legittimità della dichiarazione di assenza e sulla necessità di un accertamento in concreto circa la conoscenza del processo al di là della regolarità formale di talune notifiche, sono estensibili anche all'istituto previsto dall'art. 629 bis cod. proc. pen., in ragione della unicità del presupposto della effettiva conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'imputato.

Deve dunque ribadirsi che, in tema di rescissione del giudicato, dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato, anteriormente all'introduzione dell'art. 162 comma 4 bis cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso.

In definitiva, il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari non incide sulla conoscenza effettiva del processo, occorrendo al riguardo una verifica in concreto che, nel caso di specie è mancata, dovendosi considerare, innanzitutto, che Deng ha avuto sicura conoscenza non di un atto di vocatio in iudicium, ma di un mero provvedimento di sequestro che, in quanto tale, non può certamente essere equiparato a uno dei modi di esercizio dell'azione penale.

A ciò deve poi aggiungersi che l'elezione di domicilio dell'allora indagato è avvenuta, in sede di sequestro, presso non un difensore di fiducia, ma un difensore d'ufficio, il che avrebbe imposto di verificare se, al di là della validità formale della designazione e delle successive notifiche, Deng, sia stato effettivamente messo a conoscenza della successiva evoluzione del procedimento penale, con particolare riferimento dell'instaurazione di un processo a suo carico, non potendosi ritenere sufficiente il solo dato dell'esistenza della nomina difensiva operata d'ufficio.

3. Alla stregua di quanto esposto e in sintonia con le considerazioni del Procuratore generale, il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato, con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio, da compiere alla luce delle richiamate coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, dovendosi in particolare verificare se la designazione del difensore d'ufficio, avvenuta peraltro in una fase anteriore alla vocatio in iudicium, sia stata idonea ad assicurare l'effettiva conoscenza del processo da parte di Deng.

P.Q.M.

Annulla l'ordinan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia e procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 30 settembre 2022, con la quale la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato proposta in relazione alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia il 12 settembre 2018, divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2019, con la quale Deng era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 5 di reclusione ed euro 58.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 291 bis del [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi doganali. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo, la difesa deduce la inosservanza degli art. 125, 420 bis, 629 bis cod. proc. pen., 6 C.E.D.U., 24 Cost. e 9 Dir. 2016/343/UE, evidenziando che la Corte territoriale si sarebbe discostata dall'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 23948 del 2019, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], hanno messo in luce l'esigenza di evitare che il meccanismo della assenza, ancorché più innovativa rispetto alla contumacia, riproduca le criticità che hanno dato origine ai provvedimenti sanzionatori per l'Italia adottati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La Corte di appello ha infatti valorizzato, come sintomo di conoscenza del processo penale, la presenza di un sequestro, in occasione del quale era stata effettuata dalla P.G. la nomina di un difensore di ufficio ed era stata richiesta l'elezione di domicilio, ma tale impostazione risulta erronea, in quanto, come chiarito dalle Sezioni Unite, da un mero atto di indagine della Polizia giudiziaria non può inferirsi la conoscenza dell'eventuale futuro processo penale, venendo in rilievo un'iniziativa (né del P.M. né del Giudice) che non prelude all'esercizio dell'azione penale. Allo stesso modo, non sarebbe pertinente il richiamo del provvedimento impugnato alla nomina del difensore di ufficio, essendo mancato ogni contatto tra assistito e difensore, il quale, come risulta dai verbali di udienza, non ha mai presenziato alle udienze, né ha nominato un sostituto, così dando conferma dell'assenza di qualsivoglia rapporto con la persona da lui assistita. Con il secondo motivo, è stata eccepita di nuovo la inosservanza degli art. 125, 420 bis, 629 bis cod. proc. pen., 6 C.E.D.U., 24 Cost. e 9 Dir. 2016/343/UE, sottolineandosi che la Corte di appello è rimasta silente anche sulla mancata sospensione della sentenza, che rischia di esporre l'imputato a gravi conseguenze patrimoniali, essendo egli proprietario di un immobile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Premesso che i due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata non si sottrae alle censure difensive. Ed invero, nel disattendere la richiesta di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di Deng, la Corte di appello ha valorizzato la circostanza che, nel verbale di sequestro del 4 febbraio 2017, redatto in occasione del controllo cui il ricorrente z fu sottoposto all'Aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, la P.G. operante, preso atto della mancata nomina da parte dell'interessato di un difensore di fiducia, nominava a Deng, trovato in possesso di 86 stecche di T.L.E., un difensore d'ufficio, nella persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Civitavecchia, avvocato presso il gli studio il ricorrente eleggeva domicilio. Dunque, rilevato che per i fatti per cui è poi intervenuta condanna Deng aveva subito il sequestro del T.L.E. in suo possesso e preso atto dell'elezione di domicilio presso il suo difensore d'ufficio, la Corte territoriale ha ritenuto che il richiedente fosse a conoscenza del procedimento penale a suo carico, tanto più in ragione del fatto che l'indagato è persona stabilmente residente in Italia, dove svolge la sua attività lavorativa, per cui l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, di cui gli sono stati forniti tutti i recapiti, era idonea ad assicurare a Deng le informazioni necessarie per l'esercizio del diritto di difesa, dovendosi ritenere che egli, subito il sequestro, fosse tenuto a informarsi sullo sviluppo del procedimento penale a suo carico, esercitando un minimo di diligenza, non essendovi peraltro ragioni a ciò ostative. In tal senso è stato rimarcato che "il fatto di aver eletto domicilio in un luogo diverso dalla propria residenza, in cui è certamente più immediata la comunicazione di eventuali notifiche, impone un onere di informazione, peraltro nel proprio interesse, che nel caso in esame non risulta minimamente adempiuto, né risulta in alcun modo impedito e/o reso comunque difficoltoso, risultando che la mancata conoscenza del processo sia piuttosto il risultato di un completo disinteresse di un procedimento che, pure, aveva comportato il sequestro di parte del proprio bagaglio, sicchè non pare che nel caso in esame sia ravvisabile l'incolpevole mancata conoscenza che legittima la rescissione del giudicato" (così pag. 6 dell'ordinanza impugnata). 2. Orbene, l'impostazione seguita dalla Corte di appello non può essere ritenuta legittima. Sul punto devono richiamarsi infatti i principi, riferibili anche alla rescissione del giudicato, elaborati con riferimento al tema della conoscenza del procedimento, anche in caso di nomina di un difensore d'ufficio, dalle Sezioni Unite di questa Corte, in due pronunce del 2019 e del 2020 tra loro collegate: si tratta della sentenza n. 28912 del 28/02/2019, Rv. 275716, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e della sentenza n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 281483, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Con la prima pronuncia, è stato affermato che, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione, oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. Con la seconda pronuncia, le Sezioni Unite, in relazione a una fattispecie precedente all'introduzione, ad opera della legge n. 103 del 23 giugno 2017, dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. (secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'Autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario), hanno affermato che, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ,ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. Ora, risalendo l'elezione di domicilio per cui si procede al febbraio 2017, dunque a epoca anteriore all'emanazione della legge n. 103 del 23 giugno 2017, possono ritenersi applicabili al caso di specie i principi elaborati dalle Sezioni Unite nelle due pronunce appena richiamate, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Rv. 281256 Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 281483 e Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Rv. 277210) che i canoni interpretativi sulla legittimità della dichiarazione di assenza e sulla necessità di un accertamento in concreto circa la conoscenza del processo al di là della regolarità formale di talune notifiche, sono estensibili anche all'istituto previsto dall'art. 629 bis cod. proc. pen., in ragione della unicità del presupposto della effettiva conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'imputato. Deve dunque ribadirsi che, in tema di rescissione del giudicato, dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato, anteriormente all'introduzione dell'art. 162 comma 4 bis cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso. In definitiva, il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari non incide sulla conoscenza effettiva del processo, occorrendo al riguardo una verifica in concreto che, nel caso di specie è mancata, dovendosi considerare, innanzitutto, che Deng ha avuto sicura conoscenza non di un atto di vocatio in iudicium, ma di un mero provvedimento di sequestro che, in quanto tale, non può certamente essere equiparato a uno dei modi di esercizio dell'azione penale. A ciò deve poi aggiungersi che l'elezione di domicilio dell'allora indagato è avvenuta, in sede di sequestro, presso non un difensore di fiducia, ma un difensore d'ufficio, il che avrebbe imposto di verificare se, al di là della validità formale della designazione e delle successive notifiche, Deng, sia stato effettivamente messo a conoscenza della successiva evoluzione del procedimento penale, con particolare riferimento dell'instaurazione di un processo a suo carico, non potendosi ritenere sufficiente il solo dato dell'esistenza della nomina difensiva operata d'ufficio. 3. Alla stregua di quanto esposto e in sintonia con le considerazioni del Procuratore generale, il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato, con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio, da compiere alla luce delle richiamate coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, dovendosi in particolare verificare se la designazione del difensore d'ufficio, avvenuta peraltro in una fase anteriore alla vocatio in iudicium, sia stata idonea ad assicurare l'effettiva conoscenza del processo da parte di Deng. P.Q.M. Annulla l'ordinan
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