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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18544/2026

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sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026GAIA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] elezione di domicilio in Roma al [OSCURATO:PERSONA] II n.18 eall’indirizzo telematico pec: [OSCURATO:EMAIL],;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Puglia, sez. staccata di Foggia, n. 1015/26/2024 depositatain data 13/03/2024 e che non risulta notificataudita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]1.

Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Puglia, sez. staccata di Foggia, n. 1015/26/2024 venivaaccolto l’appello della società [OSCURATO:SOCIETA]., costruttrice di edifici residen-ziali e non residenziali, avverso la sentenza della Corte di giustizia tri-butaria di primo grado di Foggia n. 653/1/2023 che aveva rigettato ilricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativeall’anno di imposta 2014 notificato dall’Agenzia delle entrate.2.

L’atto impositivo traeva origine dalla sentenza del Tribunale diaveva accolto la domanda dei sig.ri Pizza di esecuzione in forma speci-fica, ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile, del contratto prelimi-nare da loro stipulato in data 19 giugno 2002 con la [OSCURATO:SOCIETA].

Si leggenegli atti delle parti che con tale contratto preliminare - per quanto quiinteressa - la società si era obbligata a cedere la proprietà di 54 unità,tra abitazioni e box, da edificare sul terreno che i germani Pizza ave-vano in pari data con separato contratto ceduto alla società al prezzoNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026di euro 1.650.000, ma i contratti definitivi non erano mai stati conclusi.La sentenza n. 2398/2014 del Tribunale di Foggia faceva seguito aduna sentenza parziale del medesimo Tribunale che aveva già accertatola complessiva natura delle operazioni economiche inter partes di per-muta tra bene presente e bene futuro, nonché l’adempimento dellaprestazione in capo ai Pizza e l’inadempimento della prestazione incapo alla società.

La sentenza n. 2398/2014, facendo seguito alla sen-tenza parziale, disponeva il trasferimento della proprietà degli immobilidalla Gaia ai germani Pizza, ma la società per il periodo d’imposta 2014non dichiarava fiscalmente la conclusione dell’operazione economica aifini delle II.DD. e IVA.L’Agenzia, attraverso l’avviso di accertamento, emesso all’esitodell’interlocuzione con la società e di chiarimenti ritenuti non risolutivi,le contestava il maggior reddito di impresa conseguito per effetto dellapercezione del corrispettivo del trasferimento della proprietà delle 54unità nell’anno di imposta 2014, individuando la base imponibile ineuro 3.772.552, pari al complessivo corrispettivo pattuito dalle partinel preliminare per il trasferimento delle 54 unità, e recuperava le cor-rispondenti imposte ritenute evase.3.

Il giudice di prime cure respingeva la prospettazione della con-tribuente, ritenendo che il presupposto impositivo della descritta ope-razione non si fosse realizzato al momento della stipula del preliminare,né che si dovesse attendere il passaggio in giudicato della sentenza diesecuzione coattiva del preliminare, individuando il momento imposi-tivo delle imposte richieste nella data della pubblicazione della sen-tenza di primo grado del giudice civile che teneva luogo al contratto dicompravendita non concluso.

La sentenza di primo grado valorizzavala sopravvenuta definitività della sentenza parziale del giudice civileNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026che aveva accertato, nell’ambito della complessiva permuta, l’adempi-mento della prestazione da parte dei germani Pizza e riteneva provatoil pagamento del prezzo stabilito dal preliminare: «non può condividersila pretesa della parte ricorrente di ottenere una base imponibile pari alsolo valore della permuta, ovvero euro 1.650.000,00 constando – perquanto detto – che il prezzo di euro 3.772.553,00 (importo compren-sivo di IVA) è stato versato alla Gaia».4.

Il giudice del gravame non condivideva la decisione e affer-mava alle pp.2-3 della sentenza d’appello: «Il primo Collegio ignorache il trasferimento delle unità immobiliari aveva sortito i suoi effettidal punto di vista fiscale illo tempore, con la fattura n. 19 del03/06/2015, emessa a seguito del trasferimento delle unità immobi-liari, aventi quali contropartita la concessione del terreno sul qualesono stati edificati i suddetti immobili.

Del resto, l'operazione postaall'origine della vicenda è la permuta del terreno a favore della societàappellante, a fronte del trasferimento del 34% della volumetria realiz-zata a favore dei proprietari del terreno.

Tra l'altro, il prezzo di venditaesposto nell'atto di compravendita del suolo nella misura di euro1.650.000 (unmilioneseicentocinquantamila/00) non fu mai oggetto diaccertamento valore ai fini dell'imposta di registro, da parte dell'Am-ministrazione finanziaria, e corrisponde esattamente a quello espostonella fattura n. 19 del 03/06/2015.

Il contratto di permuta, infatti, nonprevedeva ulteriori oneri per le parti contraenti, limitandosi a garantireun certo numero di unità immobiliari a fronte della cessione del ter-reno».5.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a due motivi, cui replica la contribuente conNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026controricorso, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc.civ..Il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha depositato re-quisitoria scritta chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso,con assorbimento del secondoRAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per ultra-petizione in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 57 del d.Lgs. n. 546/1992, in quanto i giudici d’appello si sarebbero pronunciatisu una domanda nuova, circa la qualificazione in termini di permutadell’operazione economica oggetto del contratto preliminare che poi haoriginato la sentenza di trasferimento coattivo della proprietà, prospet-tazione per la prima volta dedotta dal contribuente nelle controdedu-zioni in appello.

Al contrario, soggiunge l’Agenzia delle Entrate, inprimo grado la società aveva impugnato l’avviso di accertamento uni-camente con riferimento al momento di trasferimento del corrispettivodelle cessioni delle unità immobiliari recuperate a tassazione dall’ufficioin relazione al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto il giudice si sarebbepronunciato su una questione tardivamente introdotta nel giudizio.2.

Il motivo non è inammissibile come sostiene la società nella me-moria illustrativa «nella parte in cui l’Agenzia ricorrente si duole di unamancata pronuncia da parte del Giudice di secondo grado sull’ecce-zione riguardante l’inammissibilità dei motivi di appello in quanto co-stituenti domanda nuova proposta per la prima volta», in quanto ilNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026mezzo nel suo complesso è diretto a far valere una prospettata ultra-petizione in cui sarebbe incorso il giudice, ossia prospetta una viola-zione censurabile in sede di ricorso per Cassazione che, se accolta,determinerebbe la nullità della sentenza.3.

Il mezzo di impugnazione è nondimeno infondato.

La qualifica-zione delle operazioni economiche tra la società e i germani Pizza intermini di permuta piuttosto che di compravendita non solo è alla basedella controversia, in quanto è il fulcro della sentenza parziale del Tri-bunale di Foggia e poi della sentenza n. 2398/2014, come indicatonell’avviso, negli atti di parte e nelle sentenze di primo e secondogrado.

Inoltre, su un piano logico, la qualificazione dei rapporti econo-mici in termini di permuta piuttosto che di compravendita di per sé nonmodifica gli elementi di fatto della fattispecie né il thema probandume, la causa petendi è individuata dall’atto impositivo.Perciò, la sentenza che abbia accolto una qualificazione piuttostoche un’altra non incorre in ultrapetizione, in quanto la sussunzione delfatto della pertinente regola di diritto previa qualificazione della fatti-specie rientra nei poteri-doveri del giudice.

Nell’ambito di tale perime-tro si colloca la decisione di appello, la quale ha stabilito, a pag.2, che«il trasferimento delle unità immobiliari aveva sortito i suoi effetti dalpunto di vista fiscale illo tempore, con la fattura n. 19 del 03/06/2015,emessa a seguito del trasferimento delle unità immobiliari, aventi qualicontropartita la concessione del terreno sul quale sono stati edificati isuddetti immobili».

Ne deriva la reiezione della censura.4.

Con il secondo motivo l’Amministrazione finanziaria, in relazioneall’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., censura la violazionedell’art. 109 TUIR e art. 6, del d.P.R. n.633/1972, per avere il giudiceNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026erroneamente ritenuto che la complessa attività negoziale avesse ac-quisito rilevanza fiscale con l’emissione della fattura del 3 giugno 2015e che l’operazione commerciale non prevedesse oneri finanziari a caricodei contraenti ulteriori rispetto alla permuta tra terreni e immobili.5.

La controricorrente eccepisce l’inammissibilità della censura per-ché, a suo dire, con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia introdurrebbeper la prima volta la questione della presunta ritardata emissione dellafattura di euro 1.650.000,00 da parte di Gaia, avvenuta nel 2015 an-ziché al momento della emissione della sentenza del Tribunale civile ditroricorso, di una contestazione mai sollevata dall’Agenzia delle Entratecon l’avviso di accertamento e mai dedotta prima.6.

L’eccezione non può trovare ingresso.

La circostanza è specifi-camente contenuta alla pag.4 dell’avviso di accertamento notificatoalla società e allegato al ricorso, secondo cui «risulta che per il succes-sivo anno di imposta 2015 la società ha dichiarato operazioni attive aifini IVA per euro 1.650.000 con relativa IVA 10% di euro 165.000,mentre nulla risulta ai fini II.DD.».Inoltre, la circostanza contestata è stata ampiamente controversain primo grado: la si ritrova a pag.3 delle controdeduzioni dell’Agenziain primo grado.

Non solo, la società è tanto edotta del profilo che apag. 4 della sua memoria in primo grado replica sulla questione neiseguenti termini: «In merito all’operazione registrata nell’anno 2015per euro 1.650.000 + IVA (al 10%), come riportato a pag. 4 dell’avvisodi accertamento oggetto di causa, si precisa che, sulla base di quantosopra esposto, trattasi di un mero errore di fatturazione; si è procedutopertanto in data 10.12.2020 a notificare all’ente impositore di Foggiauna istanza di rimborso dell’IVA indebitamente versata per l’anno diNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026imposta 2015».

Egualmente, vi fa riferimento anche la sentenza diprimo grado.Infine, il profilo è stato riproposto in secondo grado, (si veda adesempio a pag. 3 delle controdeduzioni dell’Amministrazione finanzia-ria in appello) e vi fa riferimento pure la sentenza d’appello, la qualemenziona esplicitamente «la fattura n. 19 del 03/06/2015, emessa aseguito del trasferimento delle unità immobiliari» ed è proprio questoil capo della sentenza ad essere impugnato con il secondo mezzo diimpugnazione.

Gli elementi indicati portano alla reiezione dell’ecce-zione poiché la questione rientra nel perimetro dell’avviso impugnatoe del relativo giudizio.7.

Tanto premesso, il motivo è fondato.Innanzitutto, il Collegio rammenta che la nozione di permuta a finifiscali è più ampia della nozione civilistica.

Mentre l’art. 1552 cod. civ.individua la funzione economico-sociale della permuta nello scambio diuna cosa contro cosa o diritti disponibili, ai fini IVA sono ricompresenell’ambito della permuta anche le cessioni di beni e le prestazioni diservizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazionidi servizi (v. art. 11 del d.P.R. n. 633/1972).

Inoltre, tali operazionieconomiche sono soggette a imposta in via distinta, e ciò rileva tantoai fini della determinazione della base imponibile, quanto dell’aliquota,dell’applicazione dell’imposta, e anche dell’individuazione del momentoimpositivo in cui sorge il debito d’imposta e il suo versamento è dovutoall’erario.Non vi è alcuna contraddizione a riguardo, dal momento che lenorme sull'IVA non modificano quelle civilistiche sui contratti ai quali siNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026riferiscono, ma determinano gli effetti tributari di questi ultimi in rela-zione a particolari momenti ed eventi dei rapporti da essi regolati,senza influire sui rapporti tra le parti contraenti al fine di una più ade-guata e chiara contribuzione da parte dei soggetti interessati.

A causadei diversi campi di applicazione non possono, pertanto, esistere con-trasti fra le due menzionate categorie di norme (si veda, al proposito,la sempre valida Cass. n. 4842/1982).8.

In particolare, il caso di permuta di un terreno di proprietà diuna persona fisica che non è soggetto passivo IVA, in cambio di uncerto numero di unità immobiliari che una società commerciale attivanel settore edilizio si obbliga a costruire e trasferirgli, configura un’ope-razione di permuta di un bene presente con un bene futuro.

Dal mo-mento che il proprietario che cede il sedime è un soggetto privato, nonsussiste nei suoi confronti il presupposto soggettivo dell'IVA, e, perciò,non è pienamente applicabile la disposizione dell'art. 11 del d.P.R. n.633/1972 (“Operazioni permutative e dazioni in pagamento”, sop-presso dall’art. 170, d.

Lgs. n.10/2026, a decorrere dal 1.1.2027).

Lacessione del sedime edificabile è operazione esclusa da IVA, ma sog-getta ad imposta di registro secondo il principio di alternatività di cuiall’art. 40, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, mentre la contropresta-zione da parte della società è un’operazione economica autonoma-mente assoggettata ad IVA ed è quest’ultima operazione ad essere og-getto di ripresa ad imposizione, ai fini delle imposte dirette e IVA, tra-mite l’avviso di accertamento impugnato con il ricorso introduttivo:l’Agenzia delle Entrate contesta la sua mancata dichiarazione fiscale daparte della società nel periodo di imposta rilevante e determina la baseimponibile sulla base del prezzo complessivo per le 54 unità immobiliarifissato nel preliminare.Numero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/20269.

Per quanto concerne l’individuazione del momento impositivo, inmateria di IVA, di norma le cessioni di immobili si considerano effet-tuate al momento della stipulazione degli atti relativi, ai sensi dell'art.6, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, ad eccezione delle ipotesi nellequali gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente e, intal caso, «si considerano effettuate nel momento in cui si produconotali effetti».

Inoltre, se prima della stipula del contratto di trasferimentodegli immobili edificati o, comunque, del loro trasferimento, viene pa-gato in tutto o in parte il corrispettivo, «Le prestazioni di servizi si con-siderano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo», per laparte dell'importo pagato, secondo la regola fissata al comma 4, art.6, del medesimo decreto.Il senso di quest’ultima previsione di chiusura è chiaro: ai fini fi-scali, il contenuto economico dell'operazione si considera già perfezio-nato - limitatamente all'importo pagato o fatturato - alla data dellafattura o del pagamento e, da tale momento, viene a concretizzarsi ilpresupposto per l'esigibilità dell'imposta, come pure per la detraibilità,da parte del cessionario, dell'imposta addebitatagli dal cedente (cfr.,ragionando, da Cass. n. 27141/2011).

In termini non dissimili, l’art.109TUIR, nel testo ratione temporis vigente, dispone, ai fini della determi-nazione dell'esercizio di competenza, che: «a) i corrispettivi dellecessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione deibeni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizioneper i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e perle aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifical'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà».Numero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026Ha rilievo, perciò, anche ai fini delle imposte dirette, l’effetto tra-slativo della proprietà delle unità immobiliari.10.

Tale logica è pienamente coerente, del resto, con quanto pre-visto anche in tema di imposta di registro, nel cui ambito l'art. 43,comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 131/1986, prevede che, nel casodi contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, il valoredel bene dev’essere calcolato alla data dell'atto traslativo.

Al proposito,è già stato condivisibilmente affermato dalla Corte di cassazione che,nell'ipotesi in cui il trasferimento sia intervenuto con sentenza adottataai sensi dell'art. 2932 cod. civ., occorre fare riferimento non alla datadel contratto preliminare, bensì a quella della sentenza, attesa la suaefficacia costitutiva (v.

Cass. n. 22847/2010, poi sempre confermata,ad es. da Cass. n. 20303/2016).

Inoltre, è stato già più volte stabilitoda questa Corte, in tema di imposta di registro, che l’obbligazione tri-butaria sorge per effetto della pubblicazione della sentenza ex art.2932cod. civ. anche se questa non è definitiva e anche se, diversamentedalla statuizione di condanna, quella costitutiva non è provvisoria-mente esecutiva.11.

Va considerato sotto questo profilo l’insegnamento delle SezioniUnite (Cass. Sez.

Un. n. 4059/2010), la quale ritiene necessario rispet-tare la sinallagmaticità: «la possibilità di anticipare l'esecuzione dellestatuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va rico-nosciuta in concreto volta a volta a seconda del tipo di rapporto tral'effetto accessivo condannatorio da anticipare e l'effetto costitutivoproducibile solo con il giudicato.

A tal fine occorre differenziare le sta-tuizioni condannatorie meramente dipendenti dal detto effetto costitu-tivo, dalle statuizioni che invece sono a tale effetto legate da un veroNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte talvolta "corri-spettiva" del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva.Così, ad esempio, nel caso di condanna del promissario acquirente alpagamento del prezzo della vendita, non è possibile riconoscere effettiesecutivi a tale condanna altrimenti si verrebbe a spezzare il nesso trail trasferimento della proprietà derivante in virtù della pronuncia costi-tutiva ed il pagamento del prezzo della vendita.

L'effetto traslativo dellaproprietà del bene si produce solo con l'irretrattabilità della sentenzaper cui è da escludere che prima del passaggio in giudicato della sen-tenza sia configurabile un'efficacia anticipata dell'obbligo di pagare ilprezzo: si verificherebbe un'alterazione del sinallagma.

Ritenere diver-samente consentirebbe alla parte promittente venditrice - ancora tito-lare del diritto di proprietà del bene oggetto del preliminare - di incas-sare il prezzo prima ancora del verificarsi dell'effetto, verificabile solocon il giudicato, del trasferimento di proprietà.

Possono quindi ritenersianticipabili i soli effetti esecutivi dei capi che sono compatibili con laproduzione dell'effetto costitutivo in un momento temporale succes-sivo, ossia all'atto del passaggio in giudicato del capo di sentenza pro-priamente costitutivo.

Così la condanna al pagamento delle spese pro-cessuali contenuta nella sentenza che accoglie la domanda.

La provvi-soria esecutività non può invece riguardare quei capi condannatori chesi collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitu-tivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale» (conforme, tra lealtre, Cass. n. 8693/2016, così come Cass. n. 27416/2021).Nondimeno, è stato più volte affermato, ai fini dell’imposta di regi-stro, anche ove il giudice abbia disposto il trasferimento di un immobilein favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamentodel corrispettivo pattuito (cfr. Cass. n. 8544/2014; conformi, tra le al-Numero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026tre, Cass. n. 27902/2018; Cass. n. 13705/2018), che la sentenza, an-corché soggetta ad impugnazione, è di per sé soggetta ad imposta pro-porzionale e non in misura fissa, dovendo trovare applicazione, in viaestensiva, il terzo comma dell'art. 27 del d.P.R. n. 131/1986, alla stre-gua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensivagli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dallamera volontà dell'acquirente.Su una logica diversa si collocano le imposte locali, quali l’ICI, (siveda ad es.

Cass. n.25942 del 2017) e l’IMU (cfr. Cass. n.33882 del2025).12. [OSCURATO:PERSONA] ricava dalla ricostruzione che precede una regola cheindividua il momento impositivo di un’operazione economica conclusain forza di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., applicabile alleimposte erariali dirette e indirette oggetto del presente giudizio, nelquale è escluso il permanere di una sinallagmaticità tra le reciprocheoperazioni economiche che compongono la complessiva operazionepermutativa.

Infatti, l’integrale esecuzione della prestazione da partedei Pizza è accertata con sentenza parziale del Tribunale di Foggia,confermata dalla sentenza n. 1860/2013 della Corte d’appello di Bari,depositata il 23/12/2013, a sua volta confermata dalla ordinanza dellaCorte di cassazione n.24000/2017, resa tra la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazionee gli eredi dei germani Pizza, essendo i due fratelli nel frattempo dece-duti.Per quanto qui interessa, la Cassazione con la sentenza da ultimocitata accerta che «Il Tribunale di Foggia emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attori e della [OSCURATO:SOCIETA] nonché́ di Luigi, Mas-simo e [OSCURATO:PERSONA], convenuti, sentenza non definitiva con laquale, in riferimento ai contratti (scrittura privata luglio 2000, rogitoNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/202619.6.2002, preliminare 19.6.2002, scrittura privata 19.6.2002) tra leparti, stabiliva che i contratti successivi a quello del luglio 2000 ave-vano natura confermativa ed esecutiva dello stesso, che la Gaia erainadempiente all'obbligo di trasferire la proprietà̀ degli immobili elen-cati ai numeri da 1 a 54 del capo A della citazione nonché́ all'obbliga-zione di trasferire il 34 % della volumetria realizzata con l'edificazionedel quinto piano fuori terra, che gli attori erano adempienti ed i conve-nuti Luigi, Massimo ed [OSCURATO:PERSONA] erano coobbligati in solidocon la Gaia e la loro posizione "potrà̀ essere valutata se si dovrà̀ risar-cire il danno"».

Dunque, nel caso in esame, non vi è alcuna ragione diposticipare alla definitività della sentenza l’effetto traslativo per rispet-tare il sinallagma contrattuale (v.

Cass. Sez.

Un. n. 4059/2010 cit.),poiché è definitivamente accertato che i Pizza hanno pagato il prezzoper il trasferimento delle 54 unità immobiliari, disposto ex art.2932cod. civ. con la sentenza del Tribunale civile di Foggia n. 2398/2014,ed è alla pubblicazione di questa sentenza che scatta il momento im-positivo ai fini delle imposte dirette e dell’IVA secondo il dettato degliartt. 6, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 633/1972 e 109 TUIR.L’obbligazione tributaria è quindi sorta, senza sia necessario atten-dere per tale evento che la sentenza che tiene luogo del contratto de-finitivo non stipulato pronunciata dall’AGO diventi definitiva, poichél’operazione economica imponibile ai fini IVA e delle II.DD. si è realiz-zata al momento della pubblicazione della sentenza che ha accolto ladomanda di esecuzione in forma specifica in luogo dei contratti nonconclusi ed è definitivamente accertato - dalla sentenza parziale con-fermata in appello e in Cassazione - l’adempimento anticipato dell’ope-razione economica speculare previsto nella permuta, e, perciò, non viè più una sinallagmaticità da preservare che giustifichi il differimentoNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026degli effetti esecutivi della sentenza costitutiva e, così, l’insorgere dellapretesa erariale.Infine, l’interpretazione qui proposta è coerente con il sistema, inquanto un’eventuale modifica della sentenza costitutiva per effetto disentenze in ulteriori gradi di giudizio comporterebbe unicamente la ne-cessità di integrare le imposte erariali in corrispondenza dell’incre-mento della base imponibile o, nell’ipotesi opposta, i presupposti per ilrimborso parziale o totale di quanto pagato, nel pieno rispetto del mec-canismo dell’imposizione indiretta armonizzata e, quanto alle impostedirette, al principio di capacità contributiva di cui all’art.53 Cost..13.

Alla luce di quanto precede, dev’essere formulato il seguenteprincipio di diritto: «ai fini IVA e delle imposte dirette, in tema di per-muta di un bene presente con un bene futuro, ove al contratto preli-minare di trasferimento di unità immobiliari che una società commer-ciale si è obbligata a edificare non ha fatto seguito la stipula del defini-tivo per inadempimento della promittente, a fronte dell’accertatoadempimento della prestazione del promissario, il momento impositivodell’operazione coincide con la pubblicazione della sentenza ex art.2932 cod. civ. che accoglie la domanda di esecuzione in forma speci-fica, ancorché non definitiva».14.

In applicazione del principio, è fondata la censura oggetto discrutinio.

La società stessa, come già nella fase amministrativa (cfr.pp.2 e 3 ricorso), anche nel controricorso (v. p.10 e ss.) evidenzia chei germani Pizza hanno dichiarato al punto F del preliminare, il qualequantifica in euro 3.772.552 il prezzo complessivo per le 54 unità im-mobiliari, di aver già «ricevuto interamente tutte le somme corrispon-denti ai prezzi di vendita innanzi precisati e relativi a tutti gli immobilicompromessi in vendita.

La parte venditrice dichiara espressamente diNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026avere ricevuto tali somme precedentemente alla sottoscrizione del pre-sente atto ed a titolo di caparra confirmatoria, con espressa autorizza-zione alla [OSCURATO:SOCIETA]. ad incamerare tale somma a titolo definitivo ed asaldo di quanto dovutole al momento della stipula dei contratti definitivie della corrispondente emissione delle fatture».

La controricorrenterammenta, inoltre, che «è stato il corrispettivo delle unità immobiliarigià pagato dagli attori tramite l’alienazione del terreno» (p.19 sentenzadel Tribunale di Foggia n.2398/2014).Tale prospettazione non smentisce e, al contrario, conferma la fon-datezza del motivo, in primo luogo sotto il profilo del momento impo-sitivo, posto che il giudice di appello lo ha erroneamente individuatonell’emissione da parte della società della fattura n. 19 del 03/06/2015,mentre rileva il periodo di imposta 2014 nel quale si colloca la pubbli-cazione della sentenza che ha disposto il trasferimento coattivo delleunità immobiliari.In secondo luogo, erra il giudice del merito quanto alla determina-zione base imponibile, avendo il giudice fatto riferimento all’importo dieuro 1.650.000 con relativa IVA 10% di euro 165.000 riportato nellafattura n. 19 del 03/06/2015 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., mentre dovevafar riferimento all’accertamento giudiziale, contenuto prima che nellasentenza del Tribunale di Foggia n. 2398/2014, nella sentenza parzialedel Tribunale, confermata dalla sentenza n. 1860/2013 della Corted’appello di Bari, depositata il 23/12/2013, a sua volta confermatadalla ordinanza della Corte di cassazione n. 24000/2017, la quale «inriferimento ai contratti (scrittura privata luglio 2000, rogito 19.6.2002,preliminare 19.6.2002, scrittura privata 19.6.2002) tra le parti, stabi-liva che i contratti successivi a quello del luglio 2000 avevano naturaconfermativa ed esecutiva dello stesso, che la Gaia era inadempienteNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026all'obbligo di trasferire la proprietà̀ degli immobili elencati ai numeri da1 a 54 del capo A della citazione (…), [e] che gli attori erano adem-pienti».Perciò, con sentenza definitiva è stato accertato che i germani Pizzahanno già corrisposto il prezzo di euro 3.772.552, pari al complessivocorrispettivo pattuito nel preliminare per il trasferimento delle 54 unità,anticipando gli effetti dei contratti non conclusi (preliminare ad effettianticipati), come chiarisce il punto F del compromesso.15.

La sentenza impugnata va in ultima analisi cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, per ulteriore esame del profilo e per il regolamento dellespese di lite.

Il giudice del rinvio, nel rivalutare i fatti, si atterrà alprincipio di diritto che precede P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Puglia, in diversa composizione, per ulteriore esame delprofilo e per il regolamento delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026.Il PresidenteRoberto Succio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026GAIA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] elezione di domicilio in Roma al [OSCURATO:PERSONA] II n.18 eall’indirizzo telematico pec: [OSCURATO:EMAIL],;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Puglia, sez. staccata di Foggia, n. 1015/26/2024 depositatain data 13/03/2024 e che non risulta notificataudita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Puglia, sez. staccata di Foggia, n. 1015/26/2024 venivaaccolto l’appello della società [OSCURATO:SOCIETA]., costruttrice di edifici residen-ziali e non residenziali, avverso la sentenza della Corte di giustizia tri-butaria di primo grado di Foggia n. 653/1/2023 che aveva rigettato ilricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativeall’anno di imposta 2014 notificato dall’Agenzia delle entrate.2. L’atto impositivo traeva origine dalla sentenza del Tribunale diaveva accolto la domanda dei sig.ri Pizza di esecuzione in forma speci-fica, ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile, del contratto prelimi-nare da loro stipulato in data 19 giugno 2002 con la [OSCURATO:SOCIETA]. Si leggenegli atti delle parti che con tale contratto preliminare - per quanto quiinteressa - la società si era obbligata a cedere la proprietà di 54 unità,tra abitazioni e box, da edificare sul terreno che i germani Pizza ave-vano in pari data con separato contratto ceduto alla società al prezzoNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026di euro 1.650.000, ma i contratti definitivi non erano mai stati conclusi.La sentenza n. 2398/2014 del Tribunale di Foggia faceva seguito aduna sentenza parziale del medesimo Tribunale che aveva già accertatola complessiva natura delle operazioni economiche inter partes di per-muta tra bene presente e bene futuro, nonché l’adempimento dellaprestazione in capo ai Pizza e l’inadempimento della prestazione incapo alla società. La sentenza n. 2398/2014, facendo seguito alla sen-tenza parziale, disponeva il trasferimento della proprietà degli immobilidalla Gaia ai germani Pizza, ma la società per il periodo d’imposta 2014non dichiarava fiscalmente la conclusione dell’operazione economica aifini delle II.DD. e IVA.L’Agenzia, attraverso l’avviso di accertamento, emesso all’esitodell’interlocuzione con la società e di chiarimenti ritenuti non risolutivi,le contestava il maggior reddito di impresa conseguito per effetto dellapercezione del corrispettivo del trasferimento della proprietà delle 54unità nell’anno di imposta 2014, individuando la base imponibile ineuro 3.772.552, pari al complessivo corrispettivo pattuito dalle partinel preliminare per il trasferimento delle 54 unità, e recuperava le cor-rispondenti imposte ritenute evase.3. Il giudice di prime cure respingeva la prospettazione della con-tribuente, ritenendo che il presupposto impositivo della descritta ope-razione non si fosse realizzato al momento della stipula del preliminare,né che si dovesse attendere il passaggio in giudicato della sentenza diesecuzione coattiva del preliminare, individuando il momento imposi-tivo delle imposte richieste nella data della pubblicazione della sen-tenza di primo grado del giudice civile che teneva luogo al contratto dicompravendita non concluso. La sentenza di primo grado valorizzavala sopravvenuta definitività della sentenza parziale del giudice civileNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026che aveva accertato, nell’ambito della complessiva permuta, l’adempi-mento della prestazione da parte dei germani Pizza e riteneva provatoil pagamento del prezzo stabilito dal preliminare: «non può condividersila pretesa della parte ricorrente di ottenere una base imponibile pari alsolo valore della permuta, ovvero euro 1.650.000,00 constando – perquanto detto – che il prezzo di euro 3.772.553,00 (importo compren-sivo di IVA) è stato versato alla Gaia».4. Il giudice del gravame non condivideva la decisione e affer-mava alle pp.2-3 della sentenza d’appello: «Il primo Collegio ignorache il trasferimento delle unità immobiliari aveva sortito i suoi effettidal punto di vista fiscale illo tempore, con la fattura n. 19 del03/06/2015, emessa a seguito del trasferimento delle unità immobi-liari, aventi quali contropartita la concessione del terreno sul qualesono stati edificati i suddetti immobili. Del resto, l'operazione postaall'origine della vicenda è la permuta del terreno a favore della societàappellante, a fronte del trasferimento del 34% della volumetria realiz-zata a favore dei proprietari del terreno. Tra l'altro, il prezzo di venditaesposto nell'atto di compravendita del suolo nella misura di euro1.650.000 (unmilioneseicentocinquantamila/00) non fu mai oggetto diaccertamento valore ai fini dell'imposta di registro, da parte dell'Am-ministrazione finanziaria, e corrisponde esattamente a quello espostonella fattura n. 19 del 03/06/2015. Il contratto di permuta, infatti, nonprevedeva ulteriori oneri per le parti contraenti, limitandosi a garantireun certo numero di unità immobiliari a fronte della cessione del ter-reno».5. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a due motivi, cui replica la contribuente conNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026controricorso, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc.civ..Il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha depositato re-quisitoria scritta chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso,con assorbimento del secondoRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per ultra-petizione in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 57 del d.Lgs. n. 546/1992, in quanto i giudici d’appello si sarebbero pronunciatisu una domanda nuova, circa la qualificazione in termini di permutadell’operazione economica oggetto del contratto preliminare che poi haoriginato la sentenza di trasferimento coattivo della proprietà, prospet-tazione per la prima volta dedotta dal contribuente nelle controdedu-zioni in appello. Al contrario, soggiunge l’Agenzia delle Entrate, inprimo grado la società aveva impugnato l’avviso di accertamento uni-camente con riferimento al momento di trasferimento del corrispettivodelle cessioni delle unità immobiliari recuperate a tassazione dall’ufficioin relazione al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto il giudice si sarebbepronunciato su una questione tardivamente introdotta nel giudizio.2. Il motivo non è inammissibile come sostiene la società nella me-moria illustrativa «nella parte in cui l’Agenzia ricorrente si duole di unamancata pronuncia da parte del Giudice di secondo grado sull’ecce-zione riguardante l’inammissibilità dei motivi di appello in quanto co-stituenti domanda nuova proposta per la prima volta», in quanto ilNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026mezzo nel suo complesso è diretto a far valere una prospettata ultra-petizione in cui sarebbe incorso il giudice, ossia prospetta una viola-zione censurabile in sede di ricorso per Cassazione che, se accolta,determinerebbe la nullità della sentenza.3. Il mezzo di impugnazione è nondimeno infondato. La qualifica-zione delle operazioni economiche tra la società e i germani Pizza intermini di permuta piuttosto che di compravendita non solo è alla basedella controversia, in quanto è il fulcro della sentenza parziale del Tri-bunale di Foggia e poi della sentenza n. 2398/2014, come indicatonell’avviso, negli atti di parte e nelle sentenze di primo e secondogrado. Inoltre, su un piano logico, la qualificazione dei rapporti econo-mici in termini di permuta piuttosto che di compravendita di per sé nonmodifica gli elementi di fatto della fattispecie né il thema probandume, la causa petendi è individuata dall’atto impositivo.Perciò, la sentenza che abbia accolto una qualificazione piuttostoche un’altra non incorre in ultrapetizione, in quanto la sussunzione delfatto della pertinente regola di diritto previa qualificazione della fatti-specie rientra nei poteri-doveri del giudice. Nell’ambito di tale perime-tro si colloca la decisione di appello, la quale ha stabilito, a pag.2, che«il trasferimento delle unità immobiliari aveva sortito i suoi effetti dalpunto di vista fiscale illo tempore, con la fattura n. 19 del 03/06/2015,emessa a seguito del trasferimento delle unità immobiliari, aventi qualicontropartita la concessione del terreno sul quale sono stati edificati isuddetti immobili». Ne deriva la reiezione della censura.4. Con il secondo motivo l’Amministrazione finanziaria, in relazioneall’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., censura la violazionedell’art. 109 TUIR e art. 6, del d.P.R. n.633/1972, per avere il giudiceNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026erroneamente ritenuto che la complessa attività negoziale avesse ac-quisito rilevanza fiscale con l’emissione della fattura del 3 giugno 2015e che l’operazione commerciale non prevedesse oneri finanziari a caricodei contraenti ulteriori rispetto alla permuta tra terreni e immobili.5. La controricorrente eccepisce l’inammissibilità della censura per-ché, a suo dire, con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia introdurrebbeper la prima volta la questione della presunta ritardata emissione dellafattura di euro 1.650.000,00 da parte di Gaia, avvenuta nel 2015 an-ziché al momento della emissione della sentenza del Tribunale civile ditroricorso, di una contestazione mai sollevata dall’Agenzia delle Entratecon l’avviso di accertamento e mai dedotta prima.6. L’eccezione non può trovare ingresso. La circostanza è specifi-camente contenuta alla pag.4 dell’avviso di accertamento notificatoalla società e allegato al ricorso, secondo cui «risulta che per il succes-sivo anno di imposta 2015 la società ha dichiarato operazioni attive aifini IVA per euro 1.650.000 con relativa IVA 10% di euro 165.000,mentre nulla risulta ai fini II.DD.».Inoltre, la circostanza contestata è stata ampiamente controversain primo grado: la si ritrova a pag.3 delle controdeduzioni dell’Agenziain primo grado. Non solo, la società è tanto edotta del profilo che apag. 4 della sua memoria in primo grado replica sulla questione neiseguenti termini: «In merito all’operazione registrata nell’anno 2015per euro 1.650.000 + IVA (al 10%), come riportato a pag. 4 dell’avvisodi accertamento oggetto di causa, si precisa che, sulla base di quantosopra esposto, trattasi di un mero errore di fatturazione; si è procedutopertanto in data 10.12.2020 a notificare all’ente impositore di Foggiauna istanza di rimborso dell’IVA indebitamente versata per l’anno diNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026imposta 2015». Egualmente, vi fa riferimento anche la sentenza diprimo grado.Infine, il profilo è stato riproposto in secondo grado, (si veda adesempio a pag. 3 delle controdeduzioni dell’Amministrazione finanzia-ria in appello) e vi fa riferimento pure la sentenza d’appello, la qualemenziona esplicitamente «la fattura n. 19 del 03/06/2015, emessa aseguito del trasferimento delle unità immobiliari» ed è proprio questoil capo della sentenza ad essere impugnato con il secondo mezzo diimpugnazione. Gli elementi indicati portano alla reiezione dell’ecce-zione poiché la questione rientra nel perimetro dell’avviso impugnatoe del relativo giudizio.7. Tanto premesso, il motivo è fondato.Innanzitutto, il Collegio rammenta che la nozione di permuta a finifiscali è più ampia della nozione civilistica. Mentre l’art. 1552 cod. civ.individua la funzione economico-sociale della permuta nello scambio diuna cosa contro cosa o diritti disponibili, ai fini IVA sono ricompresenell’ambito della permuta anche le cessioni di beni e le prestazioni diservizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazionidi servizi (v. art. 11 del d.P.R. n. 633/1972). Inoltre, tali operazionieconomiche sono soggette a imposta in via distinta, e ciò rileva tantoai fini della determinazione della base imponibile, quanto dell’aliquota,dell’applicazione dell’imposta, e anche dell’individuazione del momentoimpositivo in cui sorge il debito d’imposta e il suo versamento è dovutoall’erario.Non vi è alcuna contraddizione a riguardo, dal momento che lenorme sull'IVA non modificano quelle civilistiche sui contratti ai quali siNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026riferiscono, ma determinano gli effetti tributari di questi ultimi in rela-zione a particolari momenti ed eventi dei rapporti da essi regolati,senza influire sui rapporti tra le parti contraenti al fine di una più ade-guata e chiara contribuzione da parte dei soggetti interessati. A causadei diversi campi di applicazione non possono, pertanto, esistere con-trasti fra le due menzionate categorie di norme (si veda, al proposito,la sempre valida Cass. n. 4842/1982).8. In particolare, il caso di permuta di un terreno di proprietà diuna persona fisica che non è soggetto passivo IVA, in cambio di uncerto numero di unità immobiliari che una società commerciale attivanel settore edilizio si obbliga a costruire e trasferirgli, configura un’ope-razione di permuta di un bene presente con un bene futuro. Dal mo-mento che il proprietario che cede il sedime è un soggetto privato, nonsussiste nei suoi confronti il presupposto soggettivo dell'IVA, e, perciò,non è pienamente applicabile la disposizione dell'art. 11 del d.P.R. n.633/1972 (“Operazioni permutative e dazioni in pagamento”, sop-presso dall’art. 170, d. Lgs. n.10/2026, a decorrere dal 1.1.2027). Lacessione del sedime edificabile è operazione esclusa da IVA, ma sog-getta ad imposta di registro secondo il principio di alternatività di cuiall’art. 40, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, mentre la contropresta-zione da parte della società è un’operazione economica autonoma-mente assoggettata ad IVA ed è quest’ultima operazione ad essere og-getto di ripresa ad imposizione, ai fini delle imposte dirette e IVA, tra-mite l’avviso di accertamento impugnato con il ricorso introduttivo:l’Agenzia delle Entrate contesta la sua mancata dichiarazione fiscale daparte della società nel periodo di imposta rilevante e determina la baseimponibile sulla base del prezzo complessivo per le 54 unità immobiliarifissato nel preliminare.Numero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/20269. Per quanto concerne l’individuazione del momento impositivo, inmateria di IVA, di norma le cessioni di immobili si considerano effet-tuate al momento della stipulazione degli atti relativi, ai sensi dell'art.6, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, ad eccezione delle ipotesi nellequali gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente e, intal caso, «si considerano effettuate nel momento in cui si produconotali effetti». Inoltre, se prima della stipula del contratto di trasferimentodegli immobili edificati o, comunque, del loro trasferimento, viene pa-gato in tutto o in parte il corrispettivo, «Le prestazioni di servizi si con-siderano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo», per laparte dell'importo pagato, secondo la regola fissata al comma 4, art.6, del medesimo decreto.Il senso di quest’ultima previsione di chiusura è chiaro: ai fini fi-scali, il contenuto economico dell'operazione si considera già perfezio-nato - limitatamente all'importo pagato o fatturato - alla data dellafattura o del pagamento e, da tale momento, viene a concretizzarsi ilpresupposto per l'esigibilità dell'imposta, come pure per la detraibilità,da parte del cessionario, dell'imposta addebitatagli dal cedente (cfr.,ragionando, da Cass. n. 27141/2011). In termini non dissimili, l’art.109TUIR, nel testo ratione temporis vigente, dispone, ai fini della determi-nazione dell'esercizio di competenza, che: «a) i corrispettivi dellecessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione deibeni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizioneper i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e perle aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifical'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà».Numero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026Ha rilievo, perciò, anche ai fini delle imposte dirette, l’effetto tra-slativo della proprietà delle unità immobiliari.10. Tale logica è pienamente coerente, del resto, con quanto pre-visto anche in tema di imposta di registro, nel cui ambito l'art. 43,comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 131/1986, prevede che, nel casodi contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, il valoredel bene dev’essere calcolato alla data dell'atto traslativo. Al proposito,è già stato condivisibilmente affermato dalla Corte di cassazione che,nell'ipotesi in cui il trasferimento sia intervenuto con sentenza adottataai sensi dell'art. 2932 cod. civ., occorre fare riferimento non alla datadel contratto preliminare, bensì a quella della sentenza, attesa la suaefficacia costitutiva (v. Cass. n. 22847/2010, poi sempre confermata,ad es. da Cass. n. 20303/2016). Inoltre, è stato già più volte stabilitoda questa Corte, in tema di imposta di registro, che l’obbligazione tri-butaria sorge per effetto della pubblicazione della sentenza ex art.2932cod. civ. anche se questa non è definitiva e anche se, diversamentedalla statuizione di condanna, quella costitutiva non è provvisoria-mente esecutiva.11. Va considerato sotto questo profilo l’insegnamento delle SezioniUnite (Cass. Sez. Un. n. 4059/2010), la quale ritiene necessario rispet-tare la sinallagmaticità: «la possibilità di anticipare l'esecuzione dellestatuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va rico-nosciuta in concreto volta a volta a seconda del tipo di rapporto tral'effetto accessivo condannatorio da anticipare e l'effetto costitutivoproducibile solo con il giudicato. A tal fine occorre differenziare le sta-tuizioni condannatorie meramente dipendenti dal detto effetto costitu-tivo, dalle statuizioni che invece sono a tale effetto legate da un veroNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte talvolta "corri-spettiva" del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva.Così, ad esempio, nel caso di condanna del promissario acquirente alpagamento del prezzo della vendita, non è possibile riconoscere effettiesecutivi a tale condanna altrimenti si verrebbe a spezzare il nesso trail trasferimento della proprietà derivante in virtù della pronuncia costi-tutiva ed il pagamento del prezzo della vendita. L'effetto traslativo dellaproprietà del bene si produce solo con l'irretrattabilità della sentenzaper cui è da escludere che prima del passaggio in giudicato della sen-tenza sia configurabile un'efficacia anticipata dell'obbligo di pagare ilprezzo: si verificherebbe un'alterazione del sinallagma. Ritenere diver-samente consentirebbe alla parte promittente venditrice - ancora tito-lare del diritto di proprietà del bene oggetto del preliminare - di incas-sare il prezzo prima ancora del verificarsi dell'effetto, verificabile solocon il giudicato, del trasferimento di proprietà. Possono quindi ritenersianticipabili i soli effetti esecutivi dei capi che sono compatibili con laproduzione dell'effetto costitutivo in un momento temporale succes-sivo, ossia all'atto del passaggio in giudicato del capo di sentenza pro-priamente costitutivo. Così la condanna al pagamento delle spese pro-cessuali contenuta nella sentenza che accoglie la domanda. La provvi-soria esecutività non può invece riguardare quei capi condannatori chesi collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitu-tivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale» (conforme, tra lealtre, Cass. n. 8693/2016, così come Cass. n. 27416/2021).Nondimeno, è stato più volte affermato, ai fini dell’imposta di regi-stro, anche ove il giudice abbia disposto il trasferimento di un immobilein favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamentodel corrispettivo pattuito (cfr. Cass. n. 8544/2014; conformi, tra le al-Numero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026tre, Cass. n. 27902/2018; Cass. n. 13705/2018), che la sentenza, an-corché soggetta ad impugnazione, è di per sé soggetta ad imposta pro-porzionale e non in misura fissa, dovendo trovare applicazione, in viaestensiva, il terzo comma dell'art. 27 del d.P.R. n. 131/1986, alla stre-gua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensivagli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dallamera volontà dell'acquirente.Su una logica diversa si collocano le imposte locali, quali l’ICI, (siveda ad es. Cass. n.25942 del 2017) e l’IMU (cfr. Cass. n.33882 del2025).12. [OSCURATO:PERSONA] ricava dalla ricostruzione che precede una regola cheindividua il momento impositivo di un’operazione economica conclusain forza di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., applicabile alleimposte erariali dirette e indirette oggetto del presente giudizio, nelquale è escluso il permanere di una sinallagmaticità tra le reciprocheoperazioni economiche che compongono la complessiva operazionepermutativa. Infatti, l’integrale esecuzione della prestazione da partedei Pizza è accertata con sentenza parziale del Tribunale di Foggia,confermata dalla sentenza n. 1860/2013 della Corte d’appello di Bari,depositata il 23/12/2013, a sua volta confermata dalla ordinanza dellaCorte di cassazione n.24000/2017, resa tra la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazionee gli eredi dei germani Pizza, essendo i due fratelli nel frattempo dece-duti.Per quanto qui interessa, la Cassazione con la sentenza da ultimocitata accerta che «Il Tribunale di Foggia emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attori e della [OSCURATO:SOCIETA] nonché́ di Luigi, Mas-simo e [OSCURATO:PERSONA], convenuti, sentenza non definitiva con laquale, in riferimento ai contratti (scrittura privata luglio 2000, rogitoNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/202619.6.2002, preliminare 19.6.2002, scrittura privata 19.6.2002) tra leparti, stabiliva che i contratti successivi a quello del luglio 2000 ave-vano natura confermativa ed esecutiva dello stesso, che la Gaia erainadempiente all'obbligo di trasferire la proprietà̀ degli immobili elen-cati ai numeri da 1 a 54 del capo A della citazione nonché́ all'obbliga-zione di trasferire il 34 % della volumetria realizzata con l'edificazionedel quinto piano fuori terra, che gli attori erano adempienti ed i conve-nuti Luigi, Massimo ed [OSCURATO:PERSONA] erano coobbligati in solidocon la Gaia e la loro posizione "potrà̀ essere valutata se si dovrà̀ risar-cire il danno"». Dunque, nel caso in esame, non vi è alcuna ragione diposticipare alla definitività della sentenza l’effetto traslativo per rispet-tare il sinallagma contrattuale (v. Cass. Sez. Un. n. 4059/2010 cit.),poiché è definitivamente accertato che i Pizza hanno pagato il prezzoper il trasferimento delle 54 unità immobiliari, disposto ex art.2932cod. civ. con la sentenza del Tribunale civile di Foggia n. 2398/2014,ed è alla pubblicazione di questa sentenza che scatta il momento im-positivo ai fini delle imposte dirette e dell’IVA secondo il dettato degliartt. 6, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 633/1972 e 109 TUIR.L’obbligazione tributaria è quindi sorta, senza sia necessario atten-dere per tale evento che la sentenza che tiene luogo del contratto de-finitivo non stipulato pronunciata dall’AGO diventi definitiva, poichél’operazione economica imponibile ai fini IVA e delle II.DD. si è realiz-zata al momento della pubblicazione della sentenza che ha accolto ladomanda di esecuzione in forma specifica in luogo dei contratti nonconclusi ed è definitivamente accertato - dalla sentenza parziale con-fermata in appello e in Cassazione - l’adempimento anticipato dell’ope-razione economica speculare previsto nella permuta, e, perciò, non viè più una sinallagmaticità da preservare che giustifichi il differimentoNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026degli effetti esecutivi della sentenza costitutiva e, così, l’insorgere dellapretesa erariale.Infine, l’interpretazione qui proposta è coerente con il sistema, inquanto un’eventuale modifica della sentenza costitutiva per effetto disentenze in ulteriori gradi di giudizio comporterebbe unicamente la ne-cessità di integrare le imposte erariali in corrispondenza dell’incre-mento della base imponibile o, nell’ipotesi opposta, i presupposti per ilrimborso parziale o totale di quanto pagato, nel pieno rispetto del mec-canismo dell’imposizione indiretta armonizzata e, quanto alle impostedirette, al principio di capacità contributiva di cui all’art.53 Cost..13. Alla luce di quanto precede, dev’essere formulato il seguenteprincipio di diritto: «ai fini IVA e delle imposte dirette, in tema di per-muta di un bene presente con un bene futuro, ove al contratto preli-minare di trasferimento di unità immobiliari che una società commer-ciale si è obbligata a edificare non ha fatto seguito la stipula del defini-tivo per inadempimento della promittente, a fronte dell’accertatoadempimento della prestazione del promissario, il momento impositivodell’operazione coincide con la pubblicazione della sentenza ex art.2932 cod. civ. che accoglie la domanda di esecuzione in forma speci-fica, ancorché non definitiva».14. In applicazione del principio, è fondata la censura oggetto discrutinio. La società stessa, come già nella fase amministrativa (cfr.pp.2 e 3 ricorso), anche nel controricorso (v. p.10 e ss.) evidenzia chei germani Pizza hanno dichiarato al punto F del preliminare, il qualequantifica in euro 3.772.552 il prezzo complessivo per le 54 unità im-mobiliari, di aver già «ricevuto interamente tutte le somme corrispon-denti ai prezzi di vendita innanzi precisati e relativi a tutti gli immobilicompromessi in vendita. La parte venditrice dichiara espressamente diNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026avere ricevuto tali somme precedentemente alla sottoscrizione del pre-sente atto ed a titolo di caparra confirmatoria, con espressa autorizza-zione alla [OSCURATO:SOCIETA]. ad incamerare tale somma a titolo definitivo ed asaldo di quanto dovutole al momento della stipula dei contratti definitivie della corrispondente emissione delle fatture». La controricorrenterammenta, inoltre, che «è stato il corrispettivo delle unità immobiliarigià pagato dagli attori tramite l’alienazione del terreno» (p.19 sentenzadel Tribunale di Foggia n.2398/2014).Tale prospettazione non smentisce e, al contrario, conferma la fon-datezza del motivo, in primo luogo sotto il profilo del momento impo-sitivo, posto che il giudice di appello lo ha erroneamente individuatonell’emissione da parte della società della fattura n. 19 del 03/06/2015,mentre rileva il periodo di imposta 2014 nel quale si colloca la pubbli-cazione della sentenza che ha disposto il trasferimento coattivo delleunità immobiliari.In secondo luogo, erra il giudice del merito quanto alla determina-zione base imponibile, avendo il giudice fatto riferimento all’importo dieuro 1.650.000 con relativa IVA 10% di euro 165.000 riportato nellafattura n. 19 del 03/06/2015 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., mentre dovevafar riferimento all’accertamento giudiziale, contenuto prima che nellasentenza del Tribunale di Foggia n. 2398/2014, nella sentenza parzialedel Tribunale, confermata dalla sentenza n. 1860/2013 della Corted’appello di Bari, depositata il 23/12/2013, a sua volta confermatadalla ordinanza della Corte di cassazione n. 24000/2017, la quale «inriferimento ai contratti (scrittura privata luglio 2000, rogito 19.6.2002,preliminare 19.6.2002, scrittura privata 19.6.2002) tra le parti, stabi-liva che i contratti successivi a quello del luglio 2000 avevano naturaconfermativa ed esecutiva dello stesso, che la Gaia era inadempienteNumero registro generale 12738/2024Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 18544/2026Data pubblicazione 08/06/2026all'obbligo di trasferire la proprietà̀ degli immobili elencati ai numeri da1 a 54 del capo A della citazione (…), [e] che gli attori erano adem-pienti».Perciò, con sentenza definitiva è stato accertato che i germani Pizzahanno già corrisposto il prezzo di euro 3.772.552, pari al complessivocorrispettivo pattuito nel preliminare per il trasferimento delle 54 unità,anticipando gli effetti dei contratti non conclusi (preliminare ad effettianticipati), come chiarisce il punto F del compromesso.15. La sentenza impugnata va in ultima analisi cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, per ulteriore esame del profilo e per il regolamento dellespese di lite. Il giudice del rinvio, nel rivalutare i fatti, si atterrà alprincipio di diritto che precede P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Puglia, in diversa composizione, per ulteriore esame delprofilo e per il regolamento delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026.Il PresidenteRoberto Succio