Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07228/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6724/2017 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 8552/2016 depositata il 05/10/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Come si apprende dagli atti, in data 12/03/2011 l’Agenzia delleentrate notificava a [OSCURATO:SOCIETA]. l'accertamento n.

TFM030202067 con ilquale l'Ufficio, sulla base del precedente p.v.c. della Guardia di Finanza,notificato in data 12/03/2011, rettificava la dichiarazione dei redditi perl'anno 2009, accertando un maggior reddito d'impresa di euro 82.080,00.Sulla base dello stesso p.v.c., alla società era notificato l'avviso n.TFM030201279, con il quale l'Ufficio rettificava la dichiarazione dei redditiper l'anno 2010 accertando un maggior reddito d'impresa di euro29.460,00.Numero registro generale 6724/2017Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 7228/2026Data pubblicazione 25/03/20261.1.

In data 01/07/2013 la Guardia di Finanza notificava alla societàaltro processo verbale di constatazione, muovendo rilievi per le annualitàdal 2008 al 2011.

Tenuto conto delle osservazioni al predetto p.v.c.presentate dalla società e della nota del 10.09.2013, con cui la Guardia dinotificava alla società, per l'anno d'imposta 2009, l'avviso di accertamenton.

TFM030301613/2013, con cui, tenendo conto delle imposte giàaccertate con il predetto avviso n.

TFM030202067, contestava laindeducibilità di costi a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti pereuro 340.704,00 e costi non inerenti per euro 8.876,00 ed accertava unreddito d'impresa di euro 490.708,00, a fronte di quello dichiarato di euro141.128,00, per una maggiore Ires di euro 96.135,00, una maggiore Irapdi euro 16.850,00, una maggiore Iva di euro 69.916,00,00 e sanzionepecuniaria unica di euro 144.202,50.1.2.

Analogamente, per l'anno d'imposta 2010, l'Ufficio notificaval'avviso di accertamento n.

TFM030301963/2013, con cui, tenendo contodelle imposte già accertate con il predetto avviso n.

TFM030201279,accertava costi a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti per euro201.801,15 e costi non inerenti per euro 10.707,08 ed un redditod'impresa per euro 339.104 a fronte di quello dichiarato di euro 126.596per una maggiore Ires di euro 58.440,00, una maggiore Irap di euro10.562,00, una maggiore iva di euro 42.501,00,00 e sanzioni.1.3.

Sulla base dello stesso p.v.c. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in riferimento alleannualità 2008 e 2011 venivano notificati ulteriori atti impositiviconcernenti recuperi similari.4.

La società [OSCURATO:SOCIETA]., con distinti ricorsi, impugnava i suddetti attiimpositivi.5.

La CTP di Benevento, con sentenza n. 1127/03/14, depositata il 12novembre 2014, riuniti i ricorsi, li rigettava.Numero registro generale 6724/2017Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 7228/2026Data pubblicazione 25/03/20266.

La società presentava quindi appello, che la CTR della Campania,con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente, ritenendoriscontrate le operazioni di cui alle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA]. a r.l.per gli anni 2009 e 2010 e confermando, nel resto, gli atti impositivi.7.

Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate conunico motivo e la società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione dell’art.132 c.p.с.1.1.

Deduce la ricorrente che la Commissione di appello ha fondato ilproprio convincimento sulla sola base di due precedenti sentenze - la n.1507 del 2015 della CTR di Napoli e la n. 433 del 2014 della CTP diBenevento - che, ad avviso dei giudici di secondo grado, soddisferebberol'onere probatorio gravante sulla parte contribuente.

Lamenta che ladecisione, sul punto, sarebbe viziata perché sorretta da una motivazioneincongrua, che non consentirebbe di valutare l'iter logico giuridico posto afondamento della stessa.2.

Il motivo è fondato.3.

La motivazione per relationem deve ritenersi legittima,alternativamente, nel caso in cui si riferisca ad una sentenza che abbia giàvalore di giudicato tra le parti, ovvero riproduca la motivazione diriferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliatanel contesto della motivazione condizionata (Cass., S.U. n. 14815/2008).3.1.

Questa Corte ha in particolare affermato che, nel processotributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta perrelationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato,purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati erendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto dellaNumero registro generale 6724/2017Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 7228/2026Data pubblicazione 25/03/2026diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica dellasua compatibilità logico - giuridica.3.2.

La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte diriferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste afondamento del dispositivo (Cass.

VI – 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n.17403/2018; n. 21978/2018).4.

Ora, nel caso di specie, si rileva che la CTR ha, in effetti, riprodottopassaggi motivazionali delle sentenze richiamate, di cui non è neppurepresunta la definitività, e che sono attinenti alla impugnazione di avvisi diaccertamento emessi nei confronti della cooperativa Fossa, presunta“cartiera”, ma senza tuttavia operare alcun autonomo scrutinio ovalutazione.4.1.

Ed anzi, i giudici di appello hanno posto a fondamento del propriosillogismo decisionale proprio le conclusioni raggiunte nei giudizi paralleli,assunte come non più contestabili, laddove espressamente, nella sentenzaqui impugnata si afferma che «quanto ai rapporti commerciali intercorsitra l'appellante e "Fossa soc. coop arl" per i quali i verificatoricontestavano la commistione di personale e strutture produttive nonregolamentata da accordi tra le due entità poiché svolgevano la loroNapoli n. 1507/47/2015, con cui ha annullato gli accertamenti a carico di"Fossa coop a r.l.

", come descritti nel frontespizio di detta sentenza» eancora che «quanto, invece, alle fatture per operazioni inesistentiintercorse tra le due entità risulta invece che l'appellante ha superatoparzialmente l'onere della prova posto a suo carico, relativamente alle dueannualità 2009 e 2010, alla luce della sentenza n. 433/3/14 della CTP diBn che, per il ricorso proposto dalla Fossa, ha riconosciuto l'effettivitàdelle prestazioni intercorse tra le due entità», e dunque « il convincimentoper l'effettività delle operazioni tra le due entità, per dette due annualità,Numero registro generale 6724/2017Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 7228/2026Data pubblicazione 25/03/2026è la conseguenza della rilevanza fiscale degli effetti prodotti tra le dueentità dal "principio della contrapposizione degli interessi" allorché vienericonosciuta, in sede giudiziaria, l'effettività delle prestazioni effettuatecome nel caso all'esame è emerso con la sentenza citata della CPT che hariconosciuto effettive le operazioni intercorse tra "[OSCURATO:PERSONA] arl" el'appellante per gli anni 2009 e 2010».4.2.

Quanto osservato vale, tanto più, in considerazione dell’omessavalutazione delle pertinenti allegazioni dell’Agenzia contenute nellecontrodeduzioni di appello e diffusamente trascritte, per ossequio alprincipio di specificità ed autosufficienza, dall’Amministrazione nel proprioricorso per cassazione (v. ricorso, p. 6 s.).5.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra leparti.Numero registro generale 6724/2017Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 7228/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*IRPEF ILORRoberta [OSCURATO:PERSONA] PresidenteACCERTAMENTOMaria [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGian [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaria [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6724/2017 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 8552/2016 depositata il 05/10/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Come si apprende dagli atti, in data 12/03/2011 l’Agenzia delleentrate notificava a [OSCURATO:SOCIETA]. l'accertamento n.

TFM030202067 con ilquale l'Ufficio, sulla base del precedente p.v.c. della Guardia di Finanza,notificato in data 12/03/2011, rettificava la dichiarazione dei redditi perl'anno 2009, accertando un maggior reddito d'impresa di euro 82.080,00.Sulla base dello stesso p.v.c., alla società era notificato l'avviso n.TFM030201279, con il quale l'Ufficio rettificava la dichiarazione dei redditiper l'anno 2010 accertando un maggior reddito d'impresa di euro29.460,00.Numero registro generale 6724/2017Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 7228/2026Data pubblicazione 25/03/20261.1.

In data 01/07/2013 la Guardia di Finanza notificava alla societàaltro processo verbale di constatazione, muovendo rilievi per le annualitàdal 2008 al 2011.

Tenuto conto delle osservazioni al predetto p.v.c.presentate dalla società e della nota del 10.09.2013, con cui la Guardia dinotificava alla società, per l'anno d'imposta 2009, l'avviso di accertamenton.

TFM030301613/2013, con cui, tenendo conto delle imposte giàaccertate con il predetto avviso n.

TFM030202067, contestava laindeducibilità di costi a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti pereuro 340.704,00 e costi non inerenti per euro 8.876,00 ed accertava unreddito d'impresa di euro 490.708,00, a fronte di quello dichiarato di euro141.128,00, per una maggiore Ires di euro 96.135,00, una maggiore Irapdi euro 16.850,00, una maggiore Iva di euro 69.916,00,00 e sanzionepecuniaria unica di euro 144.202,50.1.2.

Analogamente, per l'anno d'imposta 2010, l'Ufficio notificaval'avviso di accertamento n.

TFM030301963/2013, con cui, tenendo contodelle imposte già accertate con il predetto avviso n.

TFM030201279,accertava costi a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti per euro201.801,15 e costi non inerenti per euro 10.707,08 ed un redditod'impresa per euro 339.104 a fronte di quello dichiarato di euro 126.596per una maggiore Ires di euro 58.440,00, una maggiore Irap di euro10.562,00, una maggiore iva di euro 42.501,00,00 e sanzioni.1.3.

Sulla base dello stesso p.v.c. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in riferimento alleannualità 2008 e 2011 venivano notificati ulteriori atti impositiviconcernenti recuperi similari.4.

La società [OSCURATO:SOCIETA]., con distinti ricorsi, impugnava i suddetti attiimpositivi.5.

La CTP di Benevento, con sentenza n. 1127/03/14, depositata il 12novembre 2014, riuniti i ricorsi, li rigettava.Numero registro generale 6724/2017Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 7228/2026Data pubblicazione 25/03/20266.

La società presentava quindi appello, che la CTR della Campania,con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente, ritenendoriscontrate le operazioni di cui alle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA]. a r.l.per gli anni 2009 e 2010 e confermando, nel resto, gli atti impositivi.7.

Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate conunico motivo e la società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione dell’art.132 c.p.с.1.1.

Deduce la ricorrente che la Commissione di appello ha fondato ilproprio convincimento sulla sola base di due precedenti sentenze - la n.1507 del 2015 della CTR di Napoli e la n. 433 del 2014 della CTP diBenevento - che, ad avviso dei giudici di secondo grado, soddisferebberol'onere probatorio gravante sulla parte contribuente.

Lamenta che ladecisione, sul punto, sarebbe viziata perché sorretta da una motivazioneincongrua, che non consentirebbe di valutare l'iter logico giuridico posto afondamento della stessa.2.

Il motivo è fondato.3.

La motivazione per relationem deve ritenersi legittima,alternativamente, nel caso in cui si riferisca ad una sentenza che abbia giàvalore di giudicato tra le parti, ovvero riproduca la motivazione diriferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliatanel contesto della motivazione condizionata (Cass., S.U. n. 14815/2008).3.1.

Questa Corte ha in particolare affermato che, nel processotributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta perrelationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato,purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati erendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto dellaNumero registro generale 6724/2017Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 7228/2026Data pubblicazione 25/03/2026diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica dellasua compatibilità logico - giuridica.3.2.

La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte diriferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste afondamento del dispositivo (Cass.

VI – 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n.17403/2018; n. 21978/2018).4.

Ora, nel caso di specie, si rileva che la CTR ha, in effetti, riprodottopassaggi motivazionali delle sentenze richiamate, di cui non è neppurepresunta la definitività, e che sono attinenti alla impugnazione di avvisi diaccertamento emessi nei confronti della cooperativa Fossa, presunta“cartiera”, ma senza tuttavia operare alcun autonomo scrutinio ovalutazione.4.1.

Ed anzi, i giudici di appello hanno posto a fondamento del propriosillogismo decisionale proprio le conclusioni raggiunte nei giudizi paralleli,assunte come non più contestabili, laddove espressamente, nella sentenzaqui impugnata si afferma che «quanto ai rapporti commerciali intercorsitra l'appellante e "Fossa soc. coop arl" per i quali i verificatoricontestavano la commistione di personale e strutture produttive nonregolamentata da accordi tra le due entità poiché svolgevano la loroNapoli n. 1507/47/2015, con cui ha annullato gli accertamenti a carico di"Fossa coop a r.l.

", come descritti nel frontespizio di detta sentenza» eancora che «quanto, invece, alle fatture per operazioni inesistentiintercorse tra le due entità risulta invece che l'appellante ha superatoparzialmente l'onere della prova posto a suo carico, relativamente alle dueannualità 2009 e 2010, alla luce della sentenza n. 433/3/14 della CTP diBn che, per il ricorso proposto dalla Fossa, ha riconosciuto l'effettivitàdelle prestazioni intercorse tra le due entità», e dunque « il convincimentoper l'effettività delle operazioni tra le due entità, per dette due annualità,Numero registro generale 6724/2017Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 7228/2026Data pubblicazione 25/03/2026è la conseguenza della rilevanza fiscale degli effetti prodotti tra le dueentità dal "principio della contrapposizione degli interessi" allorché vienericonosciuta, in sede giudiziaria, l'effettività delle prestazioni effettuatecome nel caso all'esame è emerso con la sentenza citata della CPT che hariconosciuto effettive le operazioni intercorse tra "[OSCURATO:PERSONA] arl" el'appellante per gli anni 2009 e 2010».4.2.

Quanto osservato vale, tanto più, in considerazione dell’omessavalutazione delle pertinenti allegazioni dell’Agenzia contenute nellecontrodeduzioni di appello e diffusamente trascritte, per ossequio alprincipio di specificità ed autosufficienza, dall’Amministrazione nel proprioricorso per cassazione (v. ricorso, p. 6 s.).5.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra leparti.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda aregolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.La PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda aregolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6724/2017 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 8552/2016 depositata il 05/10/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Come si apprende dagli atti, in data 12/03/2011 l’Agenzia delleentrate notificava a [OSCURATO:SOCIETA]. l'accertamento  n. TFM030202067 con ilquale l'Ufficio, sulla base del precedente p.v.c. della Guardia di Finanza,notificato in data 12/03/2011, rettificava la dichiarazione dei redditi perl'anno 2009, accertando un maggior reddito d'impresa di euro 82.080,00.Sulla base dello stesso p.v.c., alla società era notificato l'avviso n.TFM030201279, con il quale l'Ufficio rettificava la dichiarazione dei redditiper l'anno 2010 accertando un maggior reddito d'impresa di euro29.460,00.Numero registro generale 6724/2017Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 7228/2026Data pubblicazione 25/03/20261.1. In data 01/07/2013 la Guardia di Finanza notificava alla societàaltro processo verbale di constatazione, muovendo rilievi per le annualitàdal 2008 al 2011. Tenuto conto delle osservazioni al predetto p.v.c.presentate dalla società e della nota del 10.09.2013, con cui la Guardia dinotificava alla società, per l'anno d'imposta 2009, l'avviso di accertamenton. TFM030301613/2013, con cui, tenendo conto delle imposte giàaccertate con il predetto avviso n. TFM030202067, contestava laindeducibilità di costi a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti pereuro 340.704,00 e costi non inerenti per euro 8.876,00 ed accertava unreddito d'impresa di euro 490.708,00, a fronte di quello dichiarato di euro141.128,00, per una maggiore Ires di euro 96.135,00, una maggiore Irapdi euro 16.850,00, una maggiore Iva di euro 69.916,00,00 e sanzionepecuniaria unica di euro 144.202,50.1.2. Analogamente, per l'anno d'imposta 2010, l'Ufficio notificaval'avviso di accertamento n. TFM030301963/2013, con cui, tenendo contodelle imposte già accertate con il predetto avviso n. TFM030201279,accertava costi a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti per euro201.801,15 e costi non inerenti per euro 10.707,08 ed un redditod'impresa per euro 339.104 a fronte di quello dichiarato di euro 126.596per una maggiore Ires di euro 58.440,00, una maggiore Irap di euro10.562,00, una maggiore iva di euro 42.501,00,00 e sanzioni.1.3. Sulla base dello stesso p.v.c. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in riferimento alleannualità 2008 e 2011 venivano notificati ulteriori atti impositiviconcernenti recuperi similari.4. La società [OSCURATO:SOCIETA]., con distinti ricorsi, impugnava i suddetti attiimpositivi.5. La CTP di Benevento, con sentenza n. 1127/03/14, depositata il 12novembre 2014, riuniti i ricorsi, li rigettava.Numero registro generale 6724/2017Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 7228/2026Data pubblicazione 25/03/20266. La società presentava quindi appello, che la CTR della Campania,con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente, ritenendoriscontrate le operazioni di cui alle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA]. a r.l.per gli anni 2009 e 2010 e confermando, nel resto, gli atti impositivi.7. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate conunico motivo e la società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma,  num. 4, c.p.с., la violazione dell’art.132 c.p.с.1.1. Deduce la ricorrente che la Commissione di appello ha fondato ilproprio convincimento sulla sola base di due precedenti sentenze - la n.1507 del 2015 della CTR di Napoli e la n. 433 del 2014 della CTP diBenevento - che, ad avviso dei giudici di secondo grado, soddisferebberol'onere probatorio gravante sulla parte contribuente. Lamenta che ladecisione, sul punto, sarebbe viziata perché sorretta da una motivazioneincongrua, che non consentirebbe di valutare l'iter logico giuridico posto afondamento della stessa.2. Il motivo è fondato.3. La motivazione per relationem deve ritenersi legittima,alternativamente, nel caso in cui si riferisca ad una sentenza che abbia giàvalore di giudicato tra le parti, ovvero riproduca la motivazione diriferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliatanel contesto della motivazione condizionata (Cass., S.U. n. 14815/2008).3.1. Questa Corte ha in particolare affermato che, nel processotributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta perrelationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato,purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati erendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto dellaNumero registro generale 6724/2017Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 7228/2026Data pubblicazione 25/03/2026diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica dellasua compatibilità logico - giuridica.3.2. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte diriferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste afondamento del dispositivo (Cass. VI – 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n.17403/2018; n. 21978/2018).4. Ora, nel caso di specie, si rileva che la CTR ha, in effetti, riprodottopassaggi motivazionali delle sentenze richiamate, di cui non è neppurepresunta la definitività, e che sono attinenti alla impugnazione di avvisi diaccertamento emessi nei confronti della cooperativa Fossa, presunta“cartiera”, ma senza tuttavia operare alcun autonomo scrutinio ovalutazione.4.1. Ed anzi, i giudici di appello hanno posto a fondamento del propriosillogismo decisionale proprio le conclusioni raggiunte nei giudizi paralleli,assunte come non più contestabili, laddove espressamente, nella sentenzaqui impugnata si afferma che «quanto ai rapporti commerciali intercorsitra l'appellante e "Fossa soc. coop arl" per i quali i verificatoricontestavano la commistione di personale e strutture produttive nonregolamentata da accordi tra le due entità poiché svolgevano la loroNapoli n. 1507/47/2015, con cui ha annullato gli accertamenti a carico di"Fossa coop a r.l. ", come descritti nel frontespizio di detta sentenza» eancora che «quanto, invece, alle fatture per operazioni inesistentiintercorse tra le due entità risulta invece che l'appellante ha superatoparzialmente l'onere della prova posto a suo carico, relativamente alle dueannualità 2009 e 2010, alla luce della sentenza n. 433/3/14 della CTP diBn che, per il ricorso proposto dalla Fossa, ha riconosciuto l'effettivitàdelle prestazioni intercorse tra le due entità», e dunque « il convincimentoper l'effettività delle operazioni tra le due entità, per dette due annualità,Numero registro generale 6724/2017Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 7228/2026Data pubblicazione 25/03/2026è la conseguenza della rilevanza fiscale degli effetti prodotti tra le dueentità dal "principio della contrapposizione degli interessi" allorché vienericonosciuta, in sede giudiziaria, l'effettività delle prestazioni effettuatecome nel caso all'esame è emerso con la sentenza citata della CPT che hariconosciuto effettive le operazioni intercorse tra "[OSCURATO:PERSONA] arl" el'appellante per gli anni 2009 e 2010».4.2. Quanto osservato vale, tanto più, in considerazione dell’omessavalutazione delle pertinenti allegazioni dell’Agenzia contenute nellecontrodeduzioni di appello e diffusamente trascritte, per ossequio alprincipio di specificità ed autosufficienza, dall’Amministrazione nel proprioricorso per cassazione (v. ricorso, p. 6 s.).5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra leparti.Numero registro generale 6724/2017Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 7228/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*IRPEF ILORRoberta [OSCURATO:PERSONA] PresidenteACCERTAMENTOMaria [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGian [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaria [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6724/2017 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 8552/2016 depositata il 05/10/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Come si apprende dagli atti, in data 12/03/2011 l’Agenzia delleentrate notificava a [OSCURATO:SOCIETA]. l'accertamento  n. TFM030202067 con ilquale l'Ufficio, sulla base del precedente p.v.c. della Guardia di Finanza,notificato in data 12/03/2011, rettificava la dichiarazione dei redditi perl'anno 2009, accertando un maggior reddito d'impresa di euro 82.080,00.Sulla base dello stesso p.v.c., alla società era notificato l'avviso n.TFM030201279, con il quale l'Ufficio rettificava la dichiarazione dei redditiper l'anno 2010 accertando un maggior reddito d'impresa di euro29.460,00.Numero registro generale 6724/2017Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 7228/2026Data pubblicazione 25/03/20261.1. In data 01/07/2013 la Guardia di Finanza notificava alla societàaltro processo verbale di constatazione, muovendo rilievi per le annualitàdal 2008 al 2011. Tenuto conto delle osservazioni al predetto p.v.c.presentate dalla società e della nota del 10.09.2013, con cui la Guardia dinotificava alla società, per l'anno d'imposta 2009, l'avviso di accertamenton. TFM030301613/2013, con cui, tenendo conto delle imposte giàaccertate con il predetto avviso n. TFM030202067, contestava laindeducibilità di costi a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti pereuro 340.704,00 e costi non inerenti per euro 8.876,00 ed accertava unreddito d'impresa di euro 490.708,00, a fronte di quello dichiarato di euro141.128,00, per una maggiore Ires di euro 96.135,00, una maggiore Irapdi euro 16.850,00, una maggiore Iva di euro 69.916,00,00 e sanzionepecuniaria unica di euro 144.202,50.1.2. Analogamente, per l'anno d'imposta 2010, l'Ufficio notificaval'avviso di accertamento n. TFM030301963/2013, con cui, tenendo contodelle imposte già accertate con il predetto avviso n. TFM030201279,accertava costi a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti per euro201.801,15 e costi non inerenti per euro 10.707,08 ed un redditod'impresa per euro 339.104 a fronte di quello dichiarato di euro 126.596per una maggiore Ires di euro 58.440,00, una maggiore Irap di euro10.562,00, una maggiore iva di euro 42.501,00,00 e sanzioni.1.3. Sulla base dello stesso p.v.c. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in riferimento alleannualità 2008 e 2011 venivano notificati ulteriori atti impositiviconcernenti recuperi similari.4. La società [OSCURATO:SOCIETA]., con distinti ricorsi, impugnava i suddetti attiimpositivi.5. La CTP di Benevento, con sentenza n. 1127/03/14, depositata il 12novembre 2014, riuniti i ricorsi, li rigettava.Numero registro generale 6724/2017Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 7228/2026Data pubblicazione 25/03/20266. La società presentava quindi appello, che la CTR della Campania,con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente, ritenendoriscontrate le operazioni di cui alle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA]. a r.l.per gli anni 2009 e 2010 e confermando, nel resto, gli atti impositivi.7. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate conunico motivo e la società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma,  num. 4, c.p.с., la violazione dell’art.132 c.p.с.1.1. Deduce la ricorrente che la Commissione di appello ha fondato ilproprio convincimento sulla sola base di due precedenti sentenze - la n.1507 del 2015 della CTR di Napoli e la n. 433 del 2014 della CTP diBenevento - che, ad avviso dei giudici di secondo grado, soddisferebberol'onere probatorio gravante sulla parte contribuente. Lamenta che ladecisione, sul punto, sarebbe viziata perché sorretta da una motivazioneincongrua, che non consentirebbe di valutare l'iter logico giuridico posto afondamento della stessa.2. Il motivo è fondato.3. La motivazione per relationem deve ritenersi legittima,alternativamente, nel caso in cui si riferisca ad una sentenza che abbia giàvalore di giudicato tra le parti, ovvero riproduca la motivazione diriferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliatanel contesto della motivazione condizionata (Cass., S.U. n. 14815/2008).3.1. Questa Corte ha in particolare affermato che, nel processotributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta perrelationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato,purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati erendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto dellaNumero registro generale 6724/2017Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 7228/2026Data pubblicazione 25/03/2026diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica dellasua compatibilità logico - giuridica.3.2. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte diriferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste afondamento del dispositivo (Cass. VI – 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n.17403/2018; n. 21978/2018).4. Ora, nel caso di specie, si rileva che la CTR ha, in effetti, riprodottopassaggi motivazionali delle sentenze richiamate, di cui non è neppurepresunta la definitività, e che sono attinenti alla impugnazione di avvisi diaccertamento emessi nei confronti della cooperativa Fossa, presunta“cartiera”, ma senza tuttavia operare alcun autonomo scrutinio ovalutazione.4.1. Ed anzi, i giudici di appello hanno posto a fondamento del propriosillogismo decisionale proprio le conclusioni raggiunte nei giudizi paralleli,assunte come non più contestabili, laddove espressamente, nella sentenzaqui impugnata si afferma che «quanto ai rapporti commerciali intercorsitra l'appellante e "Fossa soc. coop arl" per i quali i verificatoricontestavano la commistione di personale e strutture produttive nonregolamentata da accordi tra le due entità poiché svolgevano la loroNapoli n. 1507/47/2015, con cui ha annullato gli accertamenti a carico di"Fossa coop a r.l. ", come descritti nel frontespizio di detta sentenza» eancora che «quanto, invece, alle fatture per operazioni inesistentiintercorse tra le due entità risulta invece che l'appellante ha superatoparzialmente l'onere della prova posto a suo carico, relativamente alle dueannualità 2009 e 2010, alla luce della sentenza n. 433/3/14 della CTP diBn che, per il ricorso proposto dalla Fossa, ha riconosciuto l'effettivitàdelle prestazioni intercorse tra le due entità», e dunque « il convincimentoper l'effettività delle operazioni tra le due entità, per dette due annualità,Numero registro generale 6724/2017Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 7228/2026Data pubblicazione 25/03/2026è la conseguenza della rilevanza fiscale degli effetti prodotti tra le dueentità dal "principio della contrapposizione degli interessi" allorché vienericonosciuta, in sede giudiziaria, l'effettività delle prestazioni effettuatecome nel caso all'esame è emerso con la sentenza citata della CPT che hariconosciuto effettive le operazioni intercorse tra "[OSCURATO:PERSONA] arl" el'appellante per gli anni 2009 e 2010».4.2. Quanto osservato vale, tanto più, in considerazione dell’omessavalutazione delle pertinenti allegazioni dell’Agenzia contenute nellecontrodeduzioni di appello e diffusamente trascritte, per ossequio alprincipio di specificità ed autosufficienza, dall’Amministrazione nel proprioricorso per cassazione (v. ricorso, p. 6 s.).5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra leparti. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda aregolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.La PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda aregolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.La PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 07228/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris